Esenzioni dal pagamento del ticket

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Nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale, la fruizione di alcune prestazioni è subordinata al pagamento, da parte del cittadino, di una quota limitata di spesa (ticket)[1], mentre altri servizi sono erogati senza oneri per l'assistito al momento della fruizione.
Per le prestazioni sanitarie che prevedono il pagamento di un ticket, è riconosciuta agli assistiti l'esenzione dal pagamento in relazione a:

  • particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale;
  • determinate patologie croniche o rare;
  • il riconoscimento dello stato di invalidità.

Tale diritto è esteso ai cittadini UE ed extra-UE regolarmente iscritti al SSN, nelle stesse modalità e alle stesse condizioni dei cittadini italiani.


Prestazioni sanitarie che non prevedono il pagamento del ticket

Al fine di favorire la partecipazione a programmi di prevenzione di provata efficacia, di garantire l'accesso all'assistenza sanitaria di base, di assicurare l’appropriato ricorso all'assistenza ospedaliera e di tutelare condizioni di interesse sociale, sono sempre escluse dal pagamento del ticket, per tutti i cittadini, italiani, cittadini UE ed extra-UE regolarmente iscritti e per i titolari di codice STP o ENI, le prestazioni di seguito descritte:


Prestazioni incluse in programmi di diagnosi precoce, prevenzione collettiva e tutela della salute collettiva

Rientrano in questa categoria le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica incluse in programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva realizzati in attuazione del piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali o comunque promossi o autorizzati con atti formali della Regione e le prestazioni finalizzate alla tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche, nonché quelle finalizzate all’avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge [2] .

In particolare, il SSN garantisce l’esecuzione gratuita degli accertamenti per la diagnosi precoce di alcuni tumori:

  • la mammografia, ogni due anni, a favore delle donne di età compresa tra 45 e 69 anni; qualora l’esame mammografico lo richieda sono eseguite gratuitamente anche le prestazioni di secondo livello;
  • l’esame citologico cervico-vaginale (PAP Test), ogni tre anni, a favore delle donne di età compresa tra 25 e 65 anni;
  • la colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di età superiore a 45 anni.

Prestazioni di primo livello

Tra i servizi che non richiedono il pagamento del ticket si trovano innanzitutto quelli erogati dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera scelta. Nelle ore non coperte dal medico di base, è disponibile il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica). Rientrano tra le prestazioni di primo livello, ad accesso gratuito, diretto, senza prenotazione né impegnativa anche quelle offerte dai servizi per le tossicodipendenze (SerT), dai dipartimenti di salute mentale (DSM) a dai consultori familiari. Per quanto riguarda l’assistenza di base ai titolari di codice STP o ENI, le Regioni e le Province Autonome possono prevedere l’assegnazione del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta o prevedere altre ipotesi organizzative.

Ricovero ospedaliero in regime ordinario

Sono esclusi dal pagamento del ticket i trattamenti erogati nel corso di ricovero ospedaliero in regime ordinario e le prestazioni strettamente e direttamente correlate al ricovero programmato, preventivamente erogate dalla medesima struttura [3] Sono gratuite anche le prestazioni di urgenza erogate presso il Pronto soccorso. Circa quest'ultima categoria è importante sottolineare che l’esenzione è prevista solo per le prestazioni per le quali l'urgenza è riconosciuta formalmente in sede di triage: se al momento dell’accoglienza al Pronto soccorso viene assegnato al paziente un codice bianco, che indica la non gravità della situazione clinica, allora è previsto il pagamento di un ticket.

Prestazioni volte alla tutela della maternità

Sono in esenzione le prestazioni erogate alle coppie che desiderano avere un bambino e alle donne in stato di gravidanza [4] e le prestazioni specialistiche correlate all’interruzione volontaria di gravidanza. In particolare, sono assicurati i seguenti servizi:

  • visite mediche ostetrico-ginecologiche;
  • alcune analisi preconcezionali, volte a per escludere la presenza di fattori che possano incidere negativamente sulla gravidanza .- Se la storia clinica o familiare della coppia evidenzia condizioni di rischio per il nascituro, possono essere eseguite in esenzione tutte le prestazioni necessarie e appropriate per accertare eventuali difetti genetici, prescritte dal medico specialista;
  • accertamenti diagnostici per il controllo della gravidanza fisiologica. In caso di minaccia d’aborto, sono da includersi tutte le prestazioni specialistiche necessarie per il monitoraggio dell’evoluzione della gravidanza;
  • prestazioni necessarie e appropriate per la diagnosi prenatale in gravidanza, prescritte dallo specialista, in caso di specifiche condizioni di rischio per il feto;
  • prestazioni necessarie e appropriate, prescritte di norma dallo specialista, per il trattamento di malattie preesistenti o insorte durante la gravidanza che comportino un rischio per la donna e per il feto.

Prevenzione della diffusione dell'infezione da HIV

È esclusa dal pagamento del ticket la prevenzione della diffusione dell'infezione da HIV, limitatamente all'accertamento dello stato di infezione, in favore dei soggetti appartenenti a categorie a rischio, con comportamenti a rischio o incidentalmente esposti a rischio di infezione.

Promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti

Sono escluse dal pagamento del ticket soltanto le prestazioni connesse all’attività di donazione.

Tutela dei soggetti danneggiati da complicanze causate da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati

Sono compresi i servizi volti alla tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni indicate dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

Alcune vaccinazioni

Il SSN prevede l'offerta gratuita delle seguenti vaccinazioni:

  • vaccinazioni obbligatorie nell’infanzia e successivi richiami (antidifterica, antipoliomielitica, antitetanica, antiepatite virale B);
  • vaccinazioni raccomandate nell’infanzia e successivi richiami (contro pertosse, infezioni da haemophilus influenzae b-Hib, morbillo-parotite-rosolia);
  • vaccinazione anti-HPV per le ragazze nel corso del 12° anno di vita;
  • vaccinazioni antipneumococcica e antimeningococcica C per tutti i nuovi nati;
  • vaccinazione antinfluenzale per le persone oltre i 65 anni;
  • vaccinazione contro la varicella per tutti i nuovi nati, a partire dal 2015. [5]

Condizioni personali per le quali è prevista l'esenzione dal pagamento del ticket

Consulta le disposizioni regionali
circa le esenzioni per condizioni personali:

I cittadini contribuiscono alla spesa sanitaria, oltre che attraverso la fiscalità generale in proporzione al proprio reddito, attraverso il pagamento di un ticket per alcune prestazioni comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) .

Attualmente i ticket riguardano:

  • le prestazioni specialistiche (visite, esami strumentali e analisi di laboratorio);
  • le prestazioni di Pronto soccorso non urgenti;
  • le cure termali;
  • le prestazioni farmaceutiche (a seconda delle Regioni).

Al cittadino può essere riconosciuto il diritto all’esenzione dal ticket sulla base di:

  • particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale;
  • determinate patologie croniche o rare;
  • riconoscimento dello stato di invalidità


Le esenzioni per reddito

Hanno diritto all’esenzione per reddito i cittadini italiani, UE ed extra-UE iscritti al Servizio Sanitario Nazionale che rientrano in specifiche categorie reddituali associate all'età o alla condizione sociale. Nella tabella che segue sono riportate le condizioni che danno diritto alle esenzioni per reddito e il relativo codice di esenzione. Si ricorda che le singole Regioni possono prevedere disposizioni diverse o ulteriori rispetto a quelle nazionali.

Condizione di esenzione Codice da riportare sull’impegnativa Regioni nelle quali sono in vigore variazioni alle disposizioni nazionali
cittadini di età inferiore a sei e superiore a sessantacinque anni, appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a € 36.151,98

E01

Veneto
disoccupati e loro familiari a carico appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico

E02

Lazio
Liguria
Veneto

titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico

E03

Veneto
titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni, e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico

E04

Veneto
stranieri provenienti dall’Ucraina (fino a cessazione dello stato di emergenza)

X22

minori di 6 anni non regolarmente soggiornanti iscritti al SSN

X23[6]

minori non accompagnati (art. 1, comma 334 della legge n. 160/2019)

X24[7]

Per ottenere il riconoscimento dell'esenzione le persone che ne hanno i requisiti devono presentare un'autocertificazione presso l’Azienda Sanitaria Locale di residenza o di effettiva dimora. Il certificato di esenzione per reddito ha scadenza annuale.

Per i cittadini extra-UE non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno e titolari di codice STP, se privi di risorse economiche sufficienti per il pagamento del ticket, è possibile applicare il codice di esenzione X01. Questo codice viene apposto dal medico sull’impegnativa a seguito di una dichiarazione di indigenza da parte dell’assistito, e vale esclusivamente per la singola prestazione prescritta. Il codice X01 può essere utilizzato soltanto quando il cittadino extra-UE non goda dell'esenzione dal ticket ad altro titolo (gravidanza, patologia, ecc.). Tale codice non è applicabile ai titolari di Codice ENI.

Condizione esenzione Codice da riportare sull’impegnativa Regioni nelle quali sono in vigore variazioni alle disposizioni nazionali
cittadini extra-UE irregolarmente soggiornanti con codice STP

X01

Molise
Provincia di Bolzano
Puglia
Sardegna
Sicilia
Valle d'Aosta
Veneto

Le esenzioni per patologie croniche e malattie rare

Per quanto riguarda l'esenzione per patologie croniche e malattie rare, il cittadino deve farne richiesta alla ASL di appartenenza presentando un certificato medico, rilasciato da un medico specialista di un presidio ospedaliero o ambulatoriale pubblico, che attesti la presenza di patologie per le quali è prevista l’esenzione.[8] [9] In risposta alla richiesta, la ASL rilascia un attestato riportante la definizione della malattia, il codice identificativo e l’elenco delle prestazioni fruibili in esenzione.
L’esenzione dal pagamento del ticket per patologia è prevista per tutti gli accertamenti e i farmaci correlati alla malattia. Qualora sussistano i requisiti, questo tipo di esenzione può essere riconosciuta anche ai cittadini extra-UE non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno titolari di Codice STP,[10] nonché ai titolari di Codice ENI.

Le esenzioni per invalidità o status invalidanti

Le esenzioni per invalidità o status invalidanti sono riconosciute a seguito dell’accertamento dello stato e del grado di invalidità compiuto dalla commissione medica della ASL competente. Questo tipo di esenzione può applicarsi, a seconda dei casi, a tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e specialistiche o soltanto a quelle correlate alla patologia invalidante.

Note

  1. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, (1998). "Decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124." Ultimo accesso il 27/04/2017.
  2. Vedi art. 1 comma 4, lett. a) e b) di "Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, (1998). Decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124". Ultimo accesso il 27/04/2017.
  3. Vedi art. 1, comma 18 di "Presidenza della Repubblica, (1996). Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  4. L’elenco completo di queste prestazioni è contenuto in "Ministero della Salute, (1998). Decreto Ministeriale 10 settembre 1998".
  5. Ministero della Salute, (2013). Vaccinazioni offerte dal Servizio Sanitario Nazionale. Ultimo accesso il 27/04/2017
  6. Valida per le prestazioni sanitarie dietro dichiarazione di indigenza. Sopra i 6 anni l’esenzione per minore età cessa e l’eventuale esenzione per la singola prestazione è quella X01, secondo quanto più avanti specificato per tutti gli stranieri STP.
  7. Valida per le sole prestazioni specialistiche.
  8. Ministero della Salute, (1999). "Decreto Ministeriale n.329/1999 ".
  9. Ministero della Salute, (2001). "Decreto Ministeriale n.279/2001"
  10. Ministero dell'Economia e delle Finanze, (2008). Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanza 17 marzo 2008. Allegato 12.