Esenzioni riconosciute in Sicilia

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Conformemente alle disposizioni nazionali, nella regione Sicilia i cittadini UE e i cittadini extra-UE regolarmente presenti e iscritti al Servizio Sanitario Nazionale sono equiparati ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all’esenzione dal pagamento del ticket sulla base di particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale, in presenza di determinate patologie (croniche o rare) o del riconoscimento dello stato di invalidità e in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV).
Anche per i cittadini titolari di Codice STP o ENI sono previste le esenzioni dal pagamento del ticket per patologia e nei casi particolari previsti (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV, etc.), qualora sussistano i requisiti. Circa le esenzioni per reddito si veda la sezione successiva.

Esenzioni riconosciute per reddito in Sicilia

Rispetto alle esenzioni E01-E04 e X01 previste a livello nazionale[1] la Regione applica le seguenti variazioni:

  • i richiedenti asilo, sia politico che umanitario, così come i titolari di codice ENI, hanno diritto anch’essi all’esenzione codificata con X01, nelle more di approfondire o individuare altra codifica di esenzione.[2]


Note

  1. Regione Sicilia, Assessorato della Salute, (2012). "Norme in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie", legge 10 gennaio 2012, n.6, Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 3 del 20-1-2012.
  2. Regione Sicilia, Assessorato Salute, (2012). "Precisazioni concernenti l'assistenza sanitaria agli stranieri temporaneamente presenti (STP), agli Europei non iscritti al SSN (ENI) e agli stranieri richiedenti asilo politico e umanitario obbligatoriamente iscritti al SSN", protocollo N. serv. 8/19019 del 01/03/2012.