Il diritto alla salute e il suo esercizio

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Il diritto alla salute

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è un sistema di " funzioni, strutture, servizi e attività destinate alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio"[1] Con la sua istituzione si dà piena attuazione all'art.32 della Costituzione Italiana che recita:

"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".

La normativa sanitaria di cui si è dotata l’Italia riconosce, dunque, la salute come diritto fondamentale dell’individuo e include a pieno titolo i cittadini stranieri, in condizione di regolarità giuridica, nel sistema di diritti e doveri per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, affinché tutti possano godere delle stesse opportunità di salute.[2]

L'esercizio del diritto alla salute

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sull'esercizio del diritto alla salute
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L’accesso alle prestazioni offerte dal Servizio Sanitario Nazionale è fondato sui principi di universalità, uguaglianza ed equità. Tuttavia, per determinare l’ampiezza e i termini di esercizio di questo diritto da parte dei cittadini stranieri, devono essere considerate alcune condizioni specifiche.


Per accedere a informazioni di dettaglio consulta le seguenti pagine:

Per informazioni specifiche circa l'effettivo esercizio del diritto alla salute occorre consultare le norme previste dalla singola Regione. In Italia, infatti, a seguito della Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, spetta alle Regioni la competenza legislativa in termini di tutela della salute ma è compito dello Stato garantire l’equità dell'attuazione di questo diritto sancito dalla Costituzione, attraverso il monitoraggio dell'erogazione delle prestazioni e dei servizi contemplati nei Livelli Essenziali di assistenza (LEA)
Poiché l'autonomia delle Regioni ha comportato talvolta una certa frammentarietà e disomogeneità nell’accesso alle cure da parte del cittadino extra-UE, nel 2012 lo Stato, le Regioni e le Province Autonome hanno siglato un accordo al fine di garantire una maggiore uniformità dei percorsi di accesso all'assistenza sanitaria per la popolazione straniera.

Note

  1. Art. 1 della Legge 833/78 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”.
  2. Vedi artt. 34, 35 e 36 di Presidenza del Consiglio dei Ministri, (1998). “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.