Accordo Stato-Regioni
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In Italia, a seguito della riforma del titolo V della seconda parte della Costituzione [1], la tutela della salute rientra tra le materie di legislazione concorrente. Spetta dunque alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Questa autonomia regionale si è tradotta talvolta in una certa frammentarietà che ha avuto come conseguenza una difforme applicazione del diritto all’acceso alle cure da parte della popolazione straniera, minando i principi di equità, uguaglianza e universalità su cui è fondato il SSN. Con l’obiettivo di garantire una maggiore uniformità, su tutto il territorio nazionale, dei percorsi di accesso e di erogazione delle prestazioni sanitarie rivolti alla popolazione straniera, è stato definito, il 20 dicembre 2012, l'Accordo “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane”[2]. Non si tratta di una nuova legge ma di uno strumento operativo nel quale si raccolgono “le disposizioni normative nazionali e regionali relative all’assistenza agli immigrati, anche al fine di semplificare la corretta circolazione delle informazioni tra gli operatori sanitari”.
Stato del recepimento dell'Accordo Stato-Regioni |
Ulteriori informazioni sullo stato di recepimento dell'Accordo sono disponibili sul sito della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni.
Note
- ↑ Legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”.
- ↑ Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, (20/12/2012). "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane", Accordo ai sensi dell'articolo 4 del 28 agosto 1997 n.281 tra il Governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano.