Esenzioni riconosciute in Puglia

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Conformemente alle disposizioni nazionali, nella regione Puglia i cittadini UE e i cittadini extra-UE regolarmente presenti e iscritti al Servizio Sanitario Nazionale sono equiparati ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all’esenzione dal pagamento del ticket sulla base di particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale, in presenza di determinate patologie (croniche o rare) o del riconoscimento dello stato di invalidità e in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV).[1]
Anche per i cittadini titolari di Codice STP o ENI sono previste le esenzioni dal pagamento del ticket per patologia e nei casi particolari previsti (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV, etc.), qualora sussistano i requisiti. Circa le esenzioni per reddito si veda la sezione successiva.

Esenzioni riconosciute per reddito in Puglia

Rispetto alle esenzioni E01-E04 e X01 previste a livello nazionale la Regione applica le seguenti variazioni:

  • il codice di esenzione X01 si applica anche ai cittadini comunitari provvisti di tesserino con codice ENI.[2]


Inoltre la Regione ha decretato le seguenti categorie di esenzione:[3]

Condizione esenzione Codice da riportare sull’impegnativa
Richiedente asilo o protezione internazionale

WSU160

Immigrato da paesi nord africani in conseguenza di eventi per i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza e in possesso del permesso di soggiorno per motivi umanitari e/o richiedente protezione internazionale

WMU160

Richiedente asilo/protezione internazionale, titolare di status di rifugiato/asilo politico, titolare di protezione sussidiaria ovvero di permesso di soggiorno per motivi umanitari, qualora non possa far riferimento a un reddito relativamente all’anno precedente, perché non presente sul territorio nazionale

TOT09 (per prestazioni farmaceutiche)[4]

Cittadino extracomunitario e comunitario che accede alle prestazioni tramite codice STP o ENI

TOT10 (per prestazioni farmaceutiche)[2][4]

Minore straniero (UE ed extra-UE) in attesa di adozione o sottoposto a provvedimento di tutela (affido familiare, casa famiglia...)

TOT08 (esenzione totale dal pagamento del ticket per assistenza farmaceutica)[4]

Note

  1. Regione Puglia, Sistema Informativo Sanitario Territoriale, (18/02/2013). "Aggiornamento Catalogo esenzioni Regione Puglia", www.sist.puglia.it. Ultimo accesso il 21/12/2016.
  2. 2,0 2,1 Regione Puglia, (2015). “L.R. n. 32/2009. Mobilità internazionale. Disposizioni in merito alla attribuzione del codice ENI (Europeo non Iscritto)”, DGR n.2102 del 30/11/2015.
    Nel DGR n. 2102 del 30/11/2015 si specifica che: “L’utilizzo dei codici di esenzione X01 per le prestazioni specialistiche e tot10 per le prestazioni farmaceutiche deve essere limitato esclusivamente a garantire le prestazioni necessarie per cure urgenti e comunque necessarie e non può essere utilizzato per assicurare assistenza di tipo continuativo e generalizzato (visite ed esami di controllo, indagini generalizzate, ecc)”.
  3. Regione Puglia, Assessorato alle Politiche della Salute, (2009). "Assistenza sanitaria per la tutela del diritto alla salute dei cittadini stranieri non comunitari (STP, ENI, rifugiati politici o con protezione umanitaria) in Puglia, Direttiva", Prot.n. 24/326/SP del 26/05/2009.
    Regione Puglia, Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità, (2012). "Aggiornamento codice di esenzione dal pagamento ticket per motivi umanitari", prot. AOO_081/323/APS2 del 06/02/2012.
  4. 4,0 4,1 4,2 Regione Puglia, (2012). "Sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica. Precisazioni alla DGR 1344 del 28 luglio 2009. Esenzioni ticket cittadini stranieri", DGR n. 1670 del 07-08-2012 del Registro delle Deliberazioni.