Esenzioni riconosciute in Puglia
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Conformemente alle disposizioni nazionali, nella regione Puglia i cittadini UE e i cittadini extra-UE regolarmente presenti e iscritti al Servizio Sanitario Nazionale sono equiparati ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all’esenzione dal pagamento del ticket sulla base di particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale, in presenza di determinate patologie (croniche o rare) o del riconoscimento dello stato di invalidità e in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV).[1]
Anche per i cittadini titolari di Codice STP o ENI sono previste le esenzioni dal pagamento del ticket per patologia e nei casi particolari previsti (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV, etc.), qualora sussistano i requisiti. Circa le esenzioni per reddito si veda la sezione successiva.
Esenzioni riconosciute per reddito in Puglia
Rispetto alle esenzioni E01-E04 e X01 previste a livello nazionale la Regione applica le seguenti variazioni:
- il codice di esenzione X01 si applica anche ai cittadini comunitari provvisti di tesserino con codice ENI.[2]
Inoltre la Regione ha decretato le seguenti categorie di esenzione:[3]
Condizione esenzione | Codice da riportare sull’impegnativa |
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Richiedente asilo o protezione internazionale | WSU160 |
Immigrato da paesi nord africani in conseguenza di eventi per i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza e in possesso del permesso di soggiorno per motivi umanitari e/o richiedente protezione internazionale | WMU160 |
Richiedente asilo/protezione internazionale, titolare di status di rifugiato/asilo politico, titolare di protezione sussidiaria ovvero di permesso di soggiorno per motivi umanitari, qualora non possa far riferimento a un reddito relativamente all’anno precedente, perché non presente sul territorio nazionale | TOT09 (per prestazioni farmaceutiche)[4] |
Cittadino extracomunitario e comunitario che accede alle prestazioni tramite codice STP o ENI | |
Minore straniero (UE ed extra-UE) in attesa di adozione o sottoposto a provvedimento di tutela (affido familiare, casa famiglia...) | TOT08 (esenzione totale dal pagamento del ticket per assistenza farmaceutica)[4] |
Note
- ↑ Regione Puglia, Sistema Informativo Sanitario Territoriale, (18/02/2013). "Aggiornamento Catalogo esenzioni Regione Puglia", www.sist.puglia.it. Ultimo accesso il 21/12/2016.
- ↑ 2,0 2,1 Regione Puglia, (2015). “L.R. n. 32/2009. Mobilità internazionale. Disposizioni in merito alla attribuzione del codice ENI (Europeo non Iscritto)”, DGR n.2102 del 30/11/2015.
Nel DGR n. 2102 del 30/11/2015 si specifica che: “L’utilizzo dei codici di esenzione X01 per le prestazioni specialistiche e tot10 per le prestazioni farmaceutiche deve essere limitato esclusivamente a garantire le prestazioni necessarie per cure urgenti e comunque necessarie e non può essere utilizzato per assicurare assistenza di tipo continuativo e generalizzato (visite ed esami di controllo, indagini generalizzate, ecc)”. - ↑ Regione Puglia, Assessorato alle Politiche della Salute, (2009). "Assistenza sanitaria per la tutela del diritto alla salute dei cittadini stranieri non comunitari (STP, ENI, rifugiati politici o con protezione umanitaria) in Puglia, Direttiva", Prot.n. 24/326/SP del 26/05/2009.
Regione Puglia, Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità, (2012). "Aggiornamento codice di esenzione dal pagamento ticket per motivi umanitari", prot. AOO_081/323/APS2 del 06/02/2012. - ↑ 4,0 4,1 4,2 Regione Puglia, (2012). "Sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica. Precisazioni alla DGR 1344 del 28 luglio 2009. Esenzioni ticket cittadini stranieri", DGR n. 1670 del 07-08-2012 del Registro delle Deliberazioni.