Esenzioni riconosciute in Lombardia

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Conformemente alle disposizioni nazionali, nella regione Lombardia i cittadini UE e i cittadini extra-UE regolarmente presenti e iscritti al Servizio Sanitario Nazionale sono equiparati ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all’esenzione del pagamento del ticket sulla base di particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale, in presenza di determinate patologie (croniche o rare) o del riconoscimento dello stato di invalidità e in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV).[1]
Anche per i cittadini titolari di Codice STP sono previste le esenzioni dal pagamento del ticket per patologia e nei casi particolari previsti (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV, etc.), qualora sussistano i requisiti. Circa le esenzioni per reddito si veda la sezione successiva.

Esenzioni riconosciute per reddito in Lombardia

Rispetto alle esenzioni E01-E04 e X01 previste a livello nazionale la Regione non applica variazioni.[2][3]

Inoltre la Regione ha decretato le seguenti categorie di esenzione:[2]

Condizione esenzione Codice da riportare sull’impegnativa
Cittadino di età superiore a sessantacinque anni appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo compreso tra 36.151,98 euro e 38.500,00 euro

E05 (non per farmaci)

minore di 14 anni, indipendentemente dal reddito[4]

E11

Disoccupato iscritto agli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego e familiari

a suo carico, con reddito complessivo familiare pari o inferiore a 27.000 euro, per il periodo di durata di tale condizione

E12

Lavoratore/trice in mobilità e suoi familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 14 dell’INPS del 30.1.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione

E13

Lavoratore/trice in cassa integrazione straordinaria e suoi familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 14 dell’INPS del 30.1.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione

E13

Lavoratore/trice in cassa integrazione in deroga e loro familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 14 dell’INPS del 30.1.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione

E13

Lavoratore/trice in contratto di solidarietà difensivo ex art. 1 D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 e ai loro familiari a carico con una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 14 dell’INPS del 30.1.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti per la cassa integrazione, per il periodo di durata di tale condizione[5]

E13

Cittadino di età uguale o superiore a 66 anni e appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 18.000 euro

E14 (solo per i farmaci)

Cittadino con un reddito familiare fiscale annuale non superiore a Euro 18.000, e suoi familiari a carico

E15[6]

Cittadino affetto da patologia cronica appartenente a nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 46.600 euro, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare

E30

Cittadino affetto da malatta rara appartenente a nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 46.600 euro, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare

E40

cittadino residente nelle zone terremotate dell’Abruzzo (nota 15091 del 23/04/2009 della Direzione Generale Sanità)

E99[7]

Note

  1. Regione Lombardia, Salute,Ticket, www.regione.lombardia.it, ultimo accesso il 13/12/2016.
  2. 2,0 2,1 Regione Lombardia, (2016). "ESENZIONI PER SPECIALISTICA AMBULATORIALE".
  3. E' possibile trovare qui tutti i moduli per le autocertificazioni delle esenzioni per reddito.
  4. La categoria è stata introdotta con la D.G.R. VIII/4750 del 18.5. 2007. L’esenzione si applica anche ai minori di anni 14 stranieri irregolari (DGR 1185 del 2013 e nota H1.2014.0002151 del 21.1.2014 – provvedimenti adottati in via sperimentale).
  5. Regione Lombardia, (2015). "REDDITO DI AUTONOMIA: DETERMINAZIONI IN MATERIA DI ESENZIONE DAL TICKET SANITARIO AGGIUNTIVO (C.D. SUPER-TICKET) DI CUI ALLA L. N. 111/2011, COSÌ COME RIMODULATO DALLA DGR N. 2027 DEL 20.07.2011, PER LE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE", deliberazione n. X/4153 dell’08/10/2015.
  6. Esenzione dal pagamento del solo ticket aggiuntivo di cui alla legge 111 del 15.07.2011 (cosiddetto Super Ticket), valida solo per le prestazioni di specialistica ambulatoriale.
  7. Esenzione valida per prestazioni di specialistica ambulatoriale e farmaceutiche.