Esenzioni riconosciute in Lombardia
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Conformemente alle disposizioni nazionali, nella regione Lombardia i cittadini UE e i cittadini extra-UE regolarmente presenti e iscritti al Servizio Sanitario Nazionale sono equiparati ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all’esenzione del pagamento del ticket sulla base di particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale, in presenza di determinate patologie (croniche o rare) o del riconoscimento dello stato di invalidità e in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV).[1]
Anche per i cittadini titolari di Codice STP sono previste le esenzioni dal pagamento del ticket per patologia e nei casi particolari previsti (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV, etc.), qualora sussistano i requisiti. Circa le esenzioni per reddito si veda la sezione successiva.
Esenzioni riconosciute per reddito in Lombardia
Rispetto alle esenzioni E01-E04 e X01 previste a livello nazionale la Regione non applica variazioni.[2][3]
Inoltre la Regione ha decretato le seguenti categorie di esenzione:[2]
Condizione esenzione | Codice da riportare sull’impegnativa |
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Cittadino di età superiore a sessantacinque anni appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo compreso tra 36.151,98 euro e 38.500,00 euro | E05 (non per farmaci) |
minore di 14 anni, indipendentemente dal reddito[4] | E11 |
Disoccupato iscritto agli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego e familiari
a suo carico, con reddito complessivo familiare pari o inferiore a 27.000 euro, per il periodo di durata di tale condizione |
E12 |
Lavoratore/trice in mobilità e suoi familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 14 dell’INPS del 30.1.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione | E13 |
Lavoratore/trice in cassa integrazione straordinaria e suoi familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 14 dell’INPS del 30.1.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione | E13 |
Lavoratore/trice in cassa integrazione in deroga e loro familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 14 dell’INPS del 30.1.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione | E13 |
Lavoratore/trice in contratto di solidarietà difensivo ex art. 1 D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 e ai loro familiari a carico con una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 14 dell’INPS del 30.1.2013 e suoi eventuali successivi aggiornamenti per la cassa integrazione, per il periodo di durata di tale condizione[5] | E13 |
Cittadino di età uguale o superiore a 66 anni e appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 18.000 euro | E14 (solo per i farmaci) |
Cittadino con un reddito familiare fiscale annuale non superiore a Euro 18.000, e suoi familiari a carico | E15[6] |
Cittadino affetto da patologia cronica appartenente a nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 46.600 euro, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare | E30 |
Cittadino affetto da malatta rara appartenente a nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 46.600 euro, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare | E40 |
cittadino residente nelle zone terremotate dell’Abruzzo (nota 15091 del 23/04/2009 della Direzione Generale Sanità) | E99[7] |
Note
- ↑ Regione Lombardia, Salute,Ticket, www.regione.lombardia.it, ultimo accesso il 13/12/2016.
- ↑ 2,0 2,1 Regione Lombardia, (2016). "ESENZIONI PER SPECIALISTICA AMBULATORIALE".
- ↑ E' possibile trovare qui tutti i moduli per le autocertificazioni delle esenzioni per reddito.
- ↑ La categoria è stata introdotta con la D.G.R. VIII/4750 del 18.5. 2007. L’esenzione si applica anche ai minori di anni 14 stranieri irregolari (DGR 1185 del 2013 e nota H1.2014.0002151 del 21.1.2014 – provvedimenti adottati in via sperimentale).
- ↑ Regione Lombardia, (2015). "REDDITO DI AUTONOMIA: DETERMINAZIONI IN MATERIA DI ESENZIONE DAL TICKET SANITARIO AGGIUNTIVO (C.D. SUPER-TICKET) DI CUI ALLA L. N. 111/2011, COSÌ COME RIMODULATO DALLA DGR N. 2027 DEL 20.07.2011, PER LE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE", deliberazione n. X/4153 dell’08/10/2015.
- ↑ Esenzione dal pagamento del solo ticket aggiuntivo di cui alla legge 111 del 15.07.2011 (cosiddetto Super Ticket), valida solo per le prestazioni di specialistica ambulatoriale.
- ↑ Esenzione valida per prestazioni di specialistica ambulatoriale e farmaceutiche.