Esenzioni riconosciute nelle Marche

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Conformemente alle disposizioni nazionali, nella regione Marche i cittadini UE e i cittadini extra-UE regolarmente presenti e iscritti al Servizio Sanitario Nazionale sono equiparati ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all’esenzione del pagamento del ticket sulla base di particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale, in presenza di determinate patologie (croniche o rare) o del riconoscimento dello stato di invalidità e in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV).[1]
Anche per i cittadini titolari di Codice STP o ENI sono previste le esenzioni dal pagamento del ticket per patologia e nei casi particolari previsti (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV, etc.), qualora sussistano i requisiti. Circa le esenzioni per reddito si veda la sezione successiva.

Esenzioni riconosciute per reddito nelle Marche

Rispetto alle esenzioni E01-E04 e X01 previste a livello nazionale la Regione non applica variazioni.[2]

Inoltre la Regione ha decretato le seguenti categorie di esenzione:

Condizione esenzione Codice da riportare sull’impegnativa
Titolare del permesso di soggiorno per richiesta protezione internazionale

ERM 998 [3]

Note

  1. Marche in Salute, Azienda Sanitaria Unica Regionale (data aggiornamento non presente), Esenzione ticket, www.asur.marche.it. Ultimo accesso 19/12/2016.
  2. Regione Marche, Giunta Regionale, (2008),Recepimento della codifica nazionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa delibera n.1075 del 30/07/2008.
  3. Regione Marche, Agenzia Regionale Sanitaria, (2014).Assistenza sanitaria ai cittadini stranieri destinati al soggiorno nel territorio regionale a seguito di sbarchi sulle coste italiane, Prot.n.6770/ARS/ARS/P del 18 luglio 2014.