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I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sono costituiti dall’insieme delle attività, dei servizi e delle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o attraverso il pagamento di un ticket. Oltre all’art. 32 della Costituzione, è la legge di istituzione del SSN del 1978 a introdurre per la prima volta il concetto di “livelli di prestazioni sanitarie che devono essere garantiti a tutti i cittadini”. I LEA sono stati definiti a livello nazionale con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e recentemente riorganizzati con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017[1].
Per le singole Regioni è prevista la possibilità di utilizzare risorse proprie per garantire servizi e prestazioni aggiuntivi a quelli inclusi nei LEA.

Prestazioni incluse nei LEA

Le prestazioni e i servizi inclusi nei LEA sono suddivisi in tre macro aree, secondo il tipo di assistenza:

Prevenzione collettiva e sanità pubblica

Nell'ambito della Prevenzione collettiva e sanita' pubblica, il Servizio sanitario nazionale garantisce, attraverso i propri servizi nonche' avvalendosi dei medici ed i pediatri convenzionati, le seguenti attivita'[2]:

a) sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali;
b) tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati;
c) sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) salute animale e igiene urbana veterinaria;
e) sicurezza alimentare ‐ tutela della salute dei consumatori;
f) sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
g) attivita' medico legali per finalita' pubbliche.

Assistenza distrettuale

Il livello dell'assistenza distrettuale si articola nelle seguenti aree di attivita'[3]:

a) assistenza sanitaria di base;
b) emergenza sanitaria territoriale;
c) assistenza farmaceutica;
d) assistenza integrativa;
e) assistenza specialistica ambulatoriale;
f) assistenza protesica;
g) assistenza termale;
h) assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale;
i) assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale.

a) Assistenza sanitaria di base

Nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base, il Servizio sanitario nazionale garantisce, attraverso i propri servizi ed attraverso i medici ed i pediatri convenzionati, la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie acute e croniche secondo la migliore pratica ed in accordo con il malato, inclusi gli interventi e le azioni di promozione e di tutela globale della salute.

Il Servizio sanitario nazionale garantisce in particolare le seguenti attivita' e prestazioni:

a) lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e la

sensibilizzazione sulle tematiche attinenti l'adozione di comportamenti e stili di vita positivi per la salute;

b) l'informazione ai cittadini sui servizi e le prestazioni

erogate dal Servizio sanitario nazionale e regionale e sul loro corretto uso, incluso il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie ed il regime delle esenzioni;

c) l'educazione sanitaria del paziente e dei suoi familiari, il

counselling per la gestione della malattia o della disabilita' e la prevenzione delle complicanze;

d) l'attivazione di percorsi assistenziali a favore del bambino,

che prevedano la presa in carico entro il primo mese di vita, in collaborazione con le strutture consultoriali ed ospedaliere, e a favore dell'adulto, anche attraverso la valutazione multidimensionale e la tenuta della scheda sanitaria, il consulto con lo specialista e la continuita' assistenziale nelle fasi dell'accesso al ricovero ospedaliero, della degenza e in quella successiva alla dimissione, con particolare riguardo alle patologie ad andamento cronico ed evolutivo;

e) il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale del

bambino e la ricerca di fattori di rischio, con particolare riguardo alla individuazione precoce dei sospetti handicap neuro‐sensoriali e psichici ed alla individuazione precoce di problematiche anche socio sanitarie;

f) le visite ambulatoriali e domiciliari a scopo preventivo,

diagnostico, terapeutico e riabilitativo;

g) la prescrizione di medicinali inclusi nel prontuario

terapeutico nazionale, la prescrizione di prestazioni specialistiche incluse nel Nomenclatore dell'assistenza specialistica ambulatoriale, la proposta di prestazioni di assistenza integrativa, la proposta di ricovero e la proposta di cure termali;

h) le prestazioni sanitarie e socio‐sanitarie previste dalla

normativa nazionale e dalla normativa regionale applicativa;

i) l'esecuzione degli screening previsti dalla normativa

nazionale e dalla normativa regionale applicativa;

j) l'assistenza domiciliare programmata alle persone con

impossibilita' a raggiungere lo studio del medico perche' non deambulanti, o con gravi limitazioni funzionali o non trasportabili con mezzi comuni, anche in forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa ed in collegamento, se necessario, con l'assistenza sociale;

k) le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell'obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori, nonche' ai fini dell'astensione dal lavoro del genitore a seguito di malattia del bambino;
l) la certificazione di idoneita' allo svolgimento di attivita' sportive non agonistiche di cui al decreto del Ministro della sanita' del 24 aprile 2013 e successive modifiche e integrazioni, art. 3, lettera a) e c) nell'ambito scolastico, a seguito di specifica richiesta dell'autorita' scolastica competente;
m) la certificazione per l'incapacita' temporanea al lavoro;
n) la certificazione per la riammissione al lavoro, laddove prevista;
o) le vaccinazioni obbligatorie e le vaccinazioni raccomandate alla popolazione a rischio;
p) l'osservazione e la rilevazione di reazioni indesiderate post‐vaccinali.

Assistenza ospedaliera

Il livello dell'assistenza ospedaliera si articola nelle seguenti aree di attivita'[4]:

a. pronto soccorso;
b. ricovero ordinario per acuti;
c. day surgery;
d. day hospital;
e. riabilitazione e lungodegenza post acuzie;
f. attivita' trasfusionali;
g. attivita' di trapianto di cellule, organi e tessuti;
h. centri antiveleni (CAV).


Note

  1. Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017
  2. Vedi art. 2 di Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017. Nell'ambito delle attivita' di Prevenzione collettiva e sanita' pubblica, il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni indicate nell'allegato 1 al decreto.
  3. Vedi art. 3 di Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.
  4. Vedi art. 36 di Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.