Prova menù header e footer: differenze tra le versioni

Da Wiki Inmp.
Riga 36: Riga 36:
 
::i) assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale.
 
::i) assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale.
  
====a) Assistenza sanitaria di base====
+
====a) Assistenza sanitaria di base (art. 4)====
 
Nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base, il Servizio
 
Nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base, il Servizio
 
sanitario nazionale garantisce, attraverso i propri servizi ed
 
sanitario nazionale garantisce, attraverso i propri servizi ed
Riga 47: Riga 47:
 
Il Servizio sanitario nazionale garantisce in particolare le
 
Il Servizio sanitario nazionale garantisce in particolare le
 
seguenti attivita' e prestazioni:
 
seguenti attivita' e prestazioni:
::a) lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e la
+
::a) lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e la sensibilizzazione sulle tematiche attinenti l'adozione di comportamenti e stili di vita positivi per la salute;
sensibilizzazione sulle tematiche attinenti l'adozione di
+
::b) l'informazione ai cittadini sui servizi e le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale e regionale e sul loro corretto uso, incluso il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie ed il regime delle esenzioni;
comportamenti e stili di vita positivi per la salute;
+
::c) l'educazione sanitaria del paziente e dei suoi familiari, il counselling per la gestione della malattia o della disabilita' e la prevenzione delle complicanze;
::b) l'informazione ai cittadini sui servizi e le prestazioni
+
::d) l'attivazione di percorsi assistenziali a favore del bambino, che prevedano la presa in carico entro il primo mese di vita, in collaborazione con le strutture consultoriali ed ospedaliere, e a favore dell'adulto, anche attraverso la valutazione multidimensionale e la tenuta della scheda sanitaria, il consulto con lo specialista e la continuita' assistenziale nelle fasi dell'accesso al ricovero ospedaliero, della degenza e in quella successiva alla dimissione, con particolare riguardo alle patologie ad andamento cronico ed evolutivo;
erogate dal Servizio sanitario nazionale e regionale e sul loro
+
::e) il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale del bambino e la ricerca di fattori di rischio, con particolare riguardo alla individuazione precoce dei sospetti handicap neuro‐sensoriali e psichici ed alla individuazione precoce di problematiche anche socio sanitarie;
corretto uso, incluso il sistema di partecipazione al costo delle
+
::f) le visite ambulatoriali e domiciliari a scopo preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo;
prestazioni sanitarie ed il regime delle esenzioni;
+
::g) la prescrizione di medicinali inclusi nel prontuario terapeutico nazionale, la prescrizione di prestazioni specialistiche incluse nel Nomenclatore dell'assistenza specialistica ambulatoriale, la proposta di prestazioni di assistenza integrativa, la proposta di ricovero e la proposta di cure termali;
::c) l'educazione sanitaria del paziente e dei suoi familiari, il
+
::h) le prestazioni sanitarie e socio‐sanitarie previste dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale applicativa;
counselling per la gestione della malattia o della disabilita' e la
+
::i) l'esecuzione degli screening previsti dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale applicativa;
prevenzione delle complicanze;
+
::j) l'assistenza domiciliare programmata alle persone con impossibilita' a raggiungere lo studio del medico perche' non deambulanti, o con gravi limitazioni funzionali o non trasportabili con mezzi comuni, anche in forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa ed in collegamento, se necessario, con l'assistenza sociale;
::d) l'attivazione di percorsi assistenziali a favore del bambino,
+
che prevedano la presa in carico entro il primo mese di vita, in
+
collaborazione con le strutture consultoriali ed ospedaliere, e a
+
favore dell'adulto, anche attraverso la valutazione multidimensionale
+
e la tenuta della scheda sanitaria, il consulto con lo specialista e
+
la continuita' assistenziale nelle fasi dell'accesso al ricovero
+
ospedaliero, della degenza e in quella successiva alla dimissione,
+
con particolare riguardo alle patologie ad andamento cronico ed
+
evolutivo;
+
::e) il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale del
+
bambino e la ricerca di fattori di rischio, con particolare riguardo
+
alla individuazione precoce dei sospetti handicap neuro‐sensoriali e
+
psichici ed alla individuazione precoce di problematiche anche socio
+
sanitarie;
+
::f) le visite ambulatoriali e domiciliari a scopo preventivo,
+
diagnostico, terapeutico e riabilitativo;
+
::g) la prescrizione di medicinali inclusi nel prontuario
+
terapeutico nazionale, la prescrizione di prestazioni specialistiche
+
incluse nel Nomenclatore dell'assistenza specialistica ambulatoriale,
+
la proposta di prestazioni di assistenza integrativa, la proposta di
+
ricovero e la proposta di cure termali;
+
::h) le prestazioni sanitarie e socio‐sanitarie previste dalla
+
normativa nazionale e dalla normativa regionale applicativa;
+
::i) l'esecuzione degli screening previsti dalla normativa
+
nazionale e dalla normativa regionale applicativa;
+
::j) l'assistenza domiciliare programmata alle persone con
+
impossibilita' a raggiungere lo studio del medico perche' non
+
deambulanti, o con gravi limitazioni funzionali o non trasportabili
+
con mezzi comuni, anche in forma integrata con l'assistenza
+
specialistica, infermieristica e riabilitativa ed in collegamento, se
+
necessario, con l'assistenza sociale;
+
 
::k) le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell'obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori, nonche' ai fini dell'astensione dal lavoro del genitore a seguito di malattia del bambino;
 
::k) le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell'obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori, nonche' ai fini dell'astensione dal lavoro del genitore a seguito di malattia del bambino;
 
::l) la certificazione di idoneita' allo svolgimento di attivita' sportive non agonistiche di cui al decreto del Ministro della sanita' del 24 aprile 2013 e successive modifiche e integrazioni, art. 3, lettera a) e c) nell'ambito scolastico, a seguito di specifica richiesta dell'autorita' scolastica competente;
 
::l) la certificazione di idoneita' allo svolgimento di attivita' sportive non agonistiche di cui al decreto del Ministro della sanita' del 24 aprile 2013 e successive modifiche e integrazioni, art. 3, lettera a) e c) nell'ambito scolastico, a seguito di specifica richiesta dell'autorita' scolastica competente;
Riga 94: Riga 63:
 
::o) le vaccinazioni obbligatorie e le vaccinazioni raccomandate alla popolazione a rischio;
 
::o) le vaccinazioni obbligatorie e le vaccinazioni raccomandate alla popolazione a rischio;
 
::p) l'osservazione e la rilevazione di reazioni indesiderate post‐vaccinali.
 
::p) l'osservazione e la rilevazione di reazioni indesiderate post‐vaccinali.
 +
 +
 +
Il Servizio sanitario nazionale garantisce la '''continuita' assistenziale''' (art. 5) per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana. Le aziende sanitarie organizzano le attivita' sanitarie per assicurare l'erogazione, nelle ore serali e notturne e nei giorni prefestivi e festivi, delle prestazioni assistenziali non differibili.<br>
 +
 +
Il Servizio sanitario nazionale garantisce nelle '''localita' a forte afflusso turistico''' individuate sulla base di apposite determinazioni regionali, '''l'assistenza sanitaria di base rivolta agli assistiti non residenti''' (art. 6) nella regione stessa, dietro pagamento della tariffa fissata dalla normativa regionale.
 +
 +
====b) Emergenza sanitaria territoriale (art. 7)====
 +
 +
Il Servizio sanitario nazionale garantisce, in situazioni di emergenza urgenza in ambito territoriale extraospedaliero, interventi
 +
sanitari tempestivi e finalizzati alla stabilizzazione del paziente,
 +
assicurando il trasporto in condizioni di sicurezza al presidio
 +
ospedaliero piu' appropriato. Il coordinamento e la gestione
 +
dell'attivita' di emergenza territoriale sono effettuati dalle
 +
Centrali operative 118, nell'arco delle 24 ore. In particolare, sono garantiti:
 +
::a) gli interventi sanitari mediante mezzi di soccorso di base e avanzato, terrestri e aerei, con personale sanitario adeguatamente formato,
 +
::b) i trasporti sanitari secondari assistiti e non assistiti,
 +
::c) le attivita' assistenziali e organizzative in occasione di maxiemergenze, eventi a rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico (NBCR),
 +
::d) le attivita' assistenziali in occasione di eventi e manifestazioni programmati, con le modalita' fissate dalle regioni e province autonome.
 +
L'attivita' di emergenza sanitaria territoriale e' svolta in modo integrato con le attivita' di emergenza intraospedaliera assicurate nei PS/DEA e con le attivita' effettuate nell'ambito dell'Assistenza sanitaria di base e Continuita' assistenziale.
 +
 +
====c) Assistenza farmaceutica====
 +
Il Servizio sanitario nazionale garantisce attraverso le '''farmacie convenzionate''' (art. 8) la fornitura dei medicinali appartenenti alla classe a) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
 +
n. 537, la cui erogazione non sia affidata direttamente alle  strutture sanitarie regionali. Limitatamente ai medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica, via di somministrazione,
 +
modalita' di rilascio, numero di unita' posologiche e dosaggio unitario uguali, la fornitura attraverso le farmacie e' assicurata fino alla concorrenza del prezzo piu' basso fra quelli dei farmaci disponibili nel normale ciclo distributivo regionale; se per tale tipologia di medicinali l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha fissato il prezzo massimo di rimborso ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
 +
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e tale prezzo e' inferiore al piu' basso dei prezzi dei medicinali considerati, la fornitura attraverso la farmacia e' assicurata fino a concorrenza del prezzo massimo di rimborso.<br>
 +
Attraverso le medesime farmacie sono inoltre assicurati i nuovi servizi individuati dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel rispetto di quanto previsto dai piani regionali socio‐sanitari e nei limiti delle risorse rese disponibili in attuazione del citato art. 11, comma 1, lettera e).
 +
 +
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto‐legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono attraverso i '''propri servizi territoriali e ospedalieri''' (art. 9) i medicinali necessari al trattamento dei pazienti in
 +
assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale nonche' i
 +
farmaci per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal
 +
ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale,
 +
limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di
 +
direttive regionali.<br>
 +
Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresi':
 +
::a) qualora non esista valida alternativa terapeutica, i medicinali innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, i medicinali non ancora autorizzati per i quali siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda e i medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, qualora per tale indicazione siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase seconda, inseriti in un elenco predisposto e periodicamente aggiornato dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), conformemente alle procedure ed ai criteri adottati dalla stessa;
 +
::b) i medicinali utilizzabili per un'indicazione diversa da quella autorizzata, alle condizioni previste dall'art. 1, comma 4‐bis del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.
 +
 +
====d) Assistenza integrativa====
 +
 +
Nell'ambito dell'assistenza integrativa il Servizio sanitario
 +
nazionale garantisce le prestazioni che comportano l'erogazione dei
 +
dispositivi medici monouso, dei presidi per diabetici e dei prodotti
 +
destinati a un'alimentazione particolare nei limiti e con le
 +
modalita' di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14.
 +
 +
Agli assistiti tracheostomizzati, ileostomizzati, colostomizzati
 +
e urostomizzati, agli assistiti che necessitano permanentemente di
 +
cateterismo, agli assistiti affetti da grave incontinenza urinaria o
 +
fecale cronica, e agli assistiti affetti da patologia cronica grave
 +
che obbliga all'allettamento, sono garantite le prestazioni che
 +
comportano '''l'erogazione dei dispositivi medici monouso'''(art.11) di cui al
 +
nomenclatore allegato 2 al presente decreto. La condizione di avente
 +
diritto alle prestazioni e' certificata dal medico specialista del
 +
Servizio sanitario nazionale, dipendente o convenzionato, competente
 +
per la specifica menomazione o disabilita'.
 +
Le prestazioni che comportano l'erogazione dei dispositivi
 +
medici monouso di cui al nomenclatore allegato 2 al presente decreto,
 +
sono erogate su prescrizione del medico specialista effettuata sul
 +
ricettario standardizzato del Servizio sanitario nazionale. E' fatta
 +
salva la possibilita' per le regioni e per le province autonome di
 +
individuare le modalita' con le quali la prescrizione e' consentita
 +
ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta ed ai
 +
medici dei servizi territoriali. I prodotti per la prevenzione e il
 +
trattamento delle lesioni da decubito sono prescritti dal medico
 +
nell'ambito di un piano di trattamento di durata definita,
 +
eventualmente rinnovabile, predisposto dallo stesso medico; il medico
 +
prescrittore e' responsabile della conduzione del piano.<br>
 +
Le '''modalita' di erogazione dei dispositivi medici monouso''' (art. 12) sono
 +
definite nell'allegato 11.
 +
 +
Agli '''assistiti affetti da malattia diabetica o dalle malattie
 +
rare''' di cui allegato 3 al presente decreto, sono garantite le
 +
prestazioni che comportano ''' (art. 13) l'erogazione dei presidi indicati nel
 +
nomenclatore''' di cui al medesimo allegato 3.
 +
Le regioni e le province autonome disciplinano le modalita' di
 +
accertamento del diritto alle prestazioni, le modalita' di fornitura
 +
dei prodotti e i quantitativi massimi concedibili sulla base del
 +
fabbisogno determinato in funzione del livello di gravita' della
 +
malattia, assicurando l'adempimento agli obblighi di cui all'art. 50
 +
del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
 +
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
 +
modificazioni.
 +
 +
Il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni che comportano '''l'erogazione di alimenti a fini medici speciali alle persone affette da malattie metaboliche congenite e da fibrosi cistica''' (art. 14). Le patologie sono accertate e certificate dai centri di riferimento a tal fine identificati dalle regioni e delle province autonome.<br>
 +
Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresi' ai nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di eta', l'erogazione dei sostituti del latte materno e alle persone affette da celiachia l'erogazione degli alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci o per persone intolleranti al glutine.<br>
 +
I prodotti erogabili alle persone di cui al comma 1 sono elencati nel Registro nazionale istituito presso il Ministero della salute ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001.
 +
Ai soggetti affetti da celiachia l'erogazione dei prodotti senza glutine e' garantita nei limiti dei tetti massimi di spesa mensile fissati dal medesimo Ministero della salute.<br>
 +
Le regioni e le province autonome provvedono alla fornitura gratuita dei prodotti dietetici a favore delle persone affette da nefropatia cronica nonche' dei preparati addensanti a favore delle persone con grave disfagia affette malattie neuro‐degenerative, nei limiti e con le modalita' fissate dalle stesse regioni e le province autonome.<br>
 +
Le regioni e le province autonome disciplinano le modalita' di erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo, assicurando l'adempimento agli obblighi di cui all'art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
 +
 +
====e) Assistenza specialistica ambulatoriale (art. 15)====
 +
Nell'ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale il
 +
Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni elencate nel
 +
nomenclatore di cui all'allegato 4 al presente decreto. L'erogazione
 +
della prestazione e' subordinata all'indicazione sulla ricetta del
 +
quesito o sospetto diagnostico formulato dal medico prescrittore.<br>
 +
Il nomenclatore riporta, per ciascuna prestazione, il codice
 +
identificativo, la definizione, eventuali modalita' di erogazione in
 +
relazione ai requisiti necessari a garantire la sicurezza del
 +
paziente, eventuali note riferite a condizioni di erogabilita' o
 +
indicazioni di appropriatezza prescrittiva. L'elenco delle note e
 +
delle corrispondenti condizioni di erogabilita' o indicazioni di
 +
appropriatezza prescrittiva e' contenuto nell'allegato 4D.<br>
 +
Al solo fine di consentire l'applicazione delle disposizioni
 +
legislative relative ai limiti di prescrivibilita' delle prestazioni
 +
per ricetta e di partecipazione al costo da parte dei cittadini, il
 +
nomenclatore riporta altresi' le prestazioni di assistenza
 +
specialistica ambulatoriale raggruppate per branche specialistiche.<br>
 +
Le regioni e le province autonome disciplinano le modalita' di
 +
erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo, assicurando
 +
l'adempimento agli obblighi di cui all'art. 50 del decreto legge 30
 +
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24
 +
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.<br>
 +
Sono erogati in forma ambulatoriale organizzata i pacchetti di
 +
prestazioni orientati a finalita' diagnostica o terapeutica,
 +
individuati con le modalita' indicate dall'art. 5, comma 20
 +
dell'Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di
 +
Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014 concernente il Nuovo Patto per
 +
la salute per gli anni 2014/2016, nel rispetto della disciplina in
 +
materia di partecipazione alla spesa sanitaria.
 +
 +
Le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per le quali sono indicate note corrispondenti a specifiche '''condizioni di erogabilità''' (art. 16) riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla particolare finalita' della prestazione (terapeutica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni) al medico prescrittore, all'esito di procedure o accertamenti pregressi, sono erogabili dal Servizio sanitario
 +
nazionale limitatamente ai casi in cui sussistono le medesime condizioni, risultanti dal numero della nota e dal quesito clinico o dal sospetto diagnostico riportati sulla ricetta dal medico prescrittore.<br>
 +
Le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per le quali sono indicate specifiche indicazioni di appropriatezza prescrittiva riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla particolare finalita' della prestazione (terapeutica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni) al medico prescrittore, all'esito di procedure o accertamenti pregressi, sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale a seguito di una autonoma e responsabile valutazione del medico circa la loro utilita' nel singolo caso clinico, fermo restando l'obbligo del medico prescrittore di riportare il solo quesito o sospetto diagnostico sulla ricetta.<br>
 +
Le prestazioni ambulatoriali di densitometria ossea sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale limitatamente ai soggetti che presentano le condizioni definite nell'allegato 4A al presente decreto.<br>
 +
Le prestazioni ambulatoriali di chirurgia refrattiva sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale limitatamente ai soggetti che presentano le condizioni definite nell'allegato 4B al presente decreto.<br>
 +
Le prestazioni ambulatoriali di assistenza odontoiatrica sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale limitatamente ai soggetti indicati nelle note corrispondenti a ciascuna prestazione, sulla base dei criteri generali riportati nell'allegato 4C al presente decreto.<br>
 +
Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con patologia diabetica le prestazioni specialistiche ambulatoriali di assistenza podologica incluse nel nomenclatore di cui all'allegato 4.
 +
 +
====f) Assistenza protesica====
 +
Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone di cui
 +
all'art. 18 le prestazioni sanitarie che comportano l'erogazione di
 +
protesi, ortesi ed ausili tecnologici nell'ambito di un piano
 +
riabilitativo‐assistenziale volto alla prevenzione, alla correzione o
 +
alla compensazione di menomazioni o disabilita' funzionali
 +
conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento delle abilita'
 +
residue, nonche' alla promozione dell'autonomia dell'assistito.<br>
 +
Il nomenclatore di cui all'allegato 5 contiene gli elenchi delle
 +
prestazioni e delle tipologie di dispositivi, inclusi i dispositivi
 +
provvisori, temporanei e di riserva di cui all'art. 18, commi 2 e 3,
 +
 +
'''Hanno diritto alle prestazioni di assistenza protesica''' (art. 18) che comportano l'erogazione dei dispositivi contenuti nell'allegato 5 al presente decreto gli assistiti di seguito indicati, in connessione alle menomazioni e disabilita' specificate:
 +
::a) le persone con invalidita' civile, di guerra e per servizio, le persone con cecita' totale o parziale o ipovedenti gravi ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 138 e le persone sorde di cui all'art. 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle menomazioni accertate dalle competenti commissioni mediche;
 +
::b) i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidita' grave e permanente;
 +
::c) le persone di cui alla lettera a) affette da gravissime patologie evolutive o degenerative che hanno determinato menomazioni permanenti insorte in epoca successiva al riconoscimento dell'invalidita', in relazione alle medesime menomazioni, accertate dal medico specialista;
 +
::d) le persone che hanno presentato istanza di riconoscimento dell'invalidita' cui siano state accertate, dalle competenti commissioni mediche, menomazioni che, singolarmente, per concorso o coesistenza, comportano una riduzione della capacita' lavorativa superiore ad un terzo, in relazione alle suddette menomazioni risultanti dai verbali di cui all'art. 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295;
 +
::e) le persone in attesa di accertamento dell'invalidita' per i quali il medico specialista prescrittore attesti la necessita' e urgenza di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio per la tempestiva attivazione di un piano riabilitativo‐assistenziale, in relazione alle menomazioni certificate ai fini del riconoscimento dell'invalidita';
 +
::f) le persone ricoverate in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per le quali il medico responsabile dell'unita' operativa certifichi la presenza di una menomazione grave e permanente e la necessita' e l'urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del piano riabilitativo‐assistenziale. Contestualmente alla fornitura della protesi o dell'ortesi deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidita';
 +
::g) le persone amputate di arto, le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia e le persone che abbiano subito un intervento demolitore dell'occhio, in relazione alle suddette menomazioni;
 +
::h) le persone affette da una malattia rara di cui all'allegato 7 al presente decreto, in relazione alle menomazioni correlate alla malattia.<br>
 +
Hanno diritto ai dispositivi provvisori e temporanei le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia, le persone con enucleazione del bulbo oculare. Le persone con amputazione di arto hanno diritto al dispositivo provvisorio in alternativa al dispositivo temporaneo.<br>
 +
Le regioni e le province autonome o le aziende sanitarie locali possono fornire dispositivi di serie di cui all'elenco 2B dell'allegato 5 alle persone con grave disabilita' transitoria, assistite in regime di ospedalizzazione domiciliare, di dimissione protetta o di assistenza domiciliare integrata, su prescrizione dello specialista, per un periodo massimo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, nei casi in cui le medesime regioni o aziende sanitarie locali abbiano attivato servizi di riutilizzo dei suddetti dispositivi.<br>
 +
Qualora i dispositivi siano prescritti, per motivi di necessita' e urgenza, nel corso di ricovero presso strutture sanitarie accreditate, pubbliche o private, ubicate fuori del territorio della azienda sanitaria locale di residenza dell'assistito, la prescrizione e' inoltrata dalla unita' operativa di ricovero all'azienda sanitaria locale di residenza, che rilascia l'autorizzazione tempestivamente, anche per via telematica. Limitatamente ai dispositivi inclusi nell'elenco 1 dell'allegato 5, in caso di silenzio dell'azienda sanitaria locale, trascorsi cinque giorni dal ricevimento della prescrizione, l'autorizzazione si intende concessa. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore e' pari alla tariffa o al prezzo fissati dalla regione di residenza dell'assistito.<br>
 +
L'azienda sanitaria locale puo' autorizzare la fornitura di una protesi di riserva per le persone con amputazione di arto. Nei confronti di altri soggetti per i quali la mancanza del dispositivo impedisce lo svolgimento delle attivita' essenziali della vita, l'azienda sanitaria locale e' tenuta a provvedere immediatamente alla sua eventuale riparazione o sostituzione.<br>
 +
Agli invalidi del lavoro, i dispositivi dovuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono erogati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) con spesa a carico dell'Istituto, secondo le indicazioni e le modalita' stabilite dall'Istituto stesso.<br>
 +
Sono fatti salvi i benefici gia' previsti dalle norme in vigore in favore degli invalidi di guerra e categorie assimiliate.<br>
 +
In casi eccezionali, per i soggetti affetti da gravissime disabilita', le aziende sanitarie locali possono garantire l'erogazione di protesi, ortesi o ausili non appartenenti ad una delle tipologie riportate nel nomenclatore allegato, nel rispetto delle procedure fissate dalla regione e sulla base di criteri e linee guida.<br>
 +
I dispositivi inclusi nell'allegato 5 sono ceduti in proprieta' all'assistito, fatta salva la facolta' delle regioni e delle province autonome di disciplinare modalita' di cessione in comodato dei dispositivi di serie di cui agli elenchi 2A e 2B dell'allegato 5 per i quali le regioni, le province autonome o le aziende abbiano attivato servizi di riutilizzo dei dispositivi stessi. L'assistito e' responsabile della custodia e della buona tenuta della protesi, dell'ortesi o dell'ausilio tecnologico.<br>
 +
L'azienda sanitaria locale autorizza la fornitura di nuovi dispositivi inclusi nell'elenco 1 dell'allegato 5, in favore dei propri assistiti di eta' superiore a 18 anni, quando siano trascorsi i tempi minimi di rinnovo riportati, per ciascuna classe, nel medesimo elenco e in ogni caso quando sussistono le condizioni di cui alle lettere a) e b) e con le procedure ivi indicate. Per i dispositivi per i quali non sono indicati tempi minimi di rinnovo si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b). Per i dispositivi forniti agli assistiti di eta' inferiore a 18 anni, non si applicano i tempi minimi di rinnovo e l'azienda sanitaria locale autorizza le sostituzioni o modificazioni dei dispositivi erogati in base ai controlli clinici prescritti e secondo il piano riabilitativo‐assistenziale. La fornitura di nuovi dispositivi puo' essere autorizzata nei casi di:
 +
::a) particolari necessita' terapeutiche o riabilitative o modifica dello stato psicofisico dell'assistito, sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore allegata alla prescrizione che attesti, con adeguata motivazione, l'inadeguatezza dell'ausilio in uso e la necessita' del rinnovo per il mantenimento delle autonomie della persona nel suo contesto di vita;
 +
::b) rottura accidentale o usura, non attribuibili all'uso improprio del dispositivo, a grave incuria o a dolo, cui consegue l'impossibilita' tecnica o la non convenienza della riparazione ovvero la non perfetta funzionalita' del dispositivo riparato, valutate dall'azienda sanitaria locale anche con l'ausilio di tecnici di fiducia.
 +
 +
Le '''modalita' di erogazione dell'assistenza protesica''' (art. 19) e di individuazione degli erogatori sono definiti dall'allegato 12.
 +
 +
====g) Assistenza termale====
 +
Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'erogazione delle
 +
prestazioni di assistenza termale ai soggetti, inclusi gli assicurati
 +
dell'INPS e dell'INAIL, affetti dalle patologie indicate
 +
nell'allegato 9 al presente decreto, che possono trovare reale
 +
beneficio da tali prestazioni. Nel medesimo allegato sono elencate le
 +
prestazioni erogabili suddivise per tipologia di destinatari.<br>
 +
L'erogazione e' garantita nel limite di un ciclo annuo di
 +
prestazioni, fatta eccezione per gli invalidi di guerra e di
 +
servizio, dei ciechi, dei sordi e degli invalidi civili, che possono
 +
usufruire di un secondo ciclo annuo per il trattamento della
 +
patologia invalidante.
 +
 +
====h) Percorsi assistenziali integrati====
 +
 +
I percorsi assistenziali domiciliari, territoriali,
 +
semiresidenziali e residenziali di cui al presente Capo prevedono
 +
l'erogazione congiunta di attivita' e prestazioni afferenti all'area
 +
sanitaria e all'area dei servizi sociali. Con apposito accordo
 +
sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
 +
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee di indirizzo
 +
volte a garantire omogeneita' nei processi di integrazione
 +
istituzionale, professionale e organizzativa delle suddette aree,
 +
anche con l'apporto delle autonomie locali, nonche' modalita' di
 +
utilizzo delle risorse coerenti con l'obiettivo dell'integrazione,
 +
anche con riferimento al Fondo per le non autosufficienze di cui
 +
all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
 +
successive modificazioni.<br>
 +
Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'accesso unitario ai
 +
servizi sanitari e sociali, la presa in carico della persona e la
 +
valutazione multidimensionale dei bisogni, sotto il profilo clinico,
 +
funzionale e sociale. Le regioni e le province autonome organizzano
 +
tali attivita' garantendo uniformita' sul proprio territorio nelle modalita', nelle procedure e negli strumenti di valutazione
 +
multidimensionale, anche in riferimento alle diverse fasi del
 +
progetto di assistenza.<br>
 +
Il Progetto di assistenza individuale (PAI) definisce i bisogni
 +
terapeutico‐riabilitativi e assistenziali della persona ed e' redatto
 +
dall'unita' di valutazione multidimensionale, con il coinvolgimento
 +
di tutte le componenti dell'offerta assistenziale sanitaria,
 +
sociosanitaria e sociale, del paziente e della sua famiglia. Il
 +
coordinamento dell'attivita' clinica rientra tra i compiti del medico
 +
di medicina generale o del pediatra di libera scelta, fatti salvi i
 +
casi in cui il soggetto responsabile del rapporto di cura sia stato
 +
diversamente identificato.<br>
 +
Nell'ambito dell'assistenza distrettuale territoriale sono
 +
privilegiati gli interventi che favoriscono la permanenza delle
 +
persone assistite al proprio domicilio, attraverso l'attivazione
 +
delle risorse disponibili, formali e informali; i trattamenti
 +
terapeutico‐riabilitativi e assistenziali, semiresidenziali e
 +
residenziali, sono garantiti dal Servizio sanitario nazionale, quando
 +
necessari, in base alla valutazione multidimensionale.
 +
 +
Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non
 +
autosufficienti e in condizioni di fragilita', con patologie in atto
 +
o esiti delle stesse, '''percorsi assistenziali a domicilio''' (art. 22) costituiti
 +
dall'insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi,
 +
infermieristici e di aiuto infermieristico necessari per stabilizzare
 +
il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la
 +
qualita' della vita. L'azienda sanitaria locale assicura la
 +
continuita' tra le fasi di assistenza ospedaliera e l'assistenza
 +
territoriale a domicilio.<br>
 +
Le cure domiciliari, come risposta ai bisogni delle persone non
 +
autosufficienti e in condizioni di fragilita', si integrano con le
 +
prestazioni di assistenza sociale e di supporto alla famiglia,
 +
secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
 +
ministri 14 febbraio 2001 recante «Atto di indirizzo e coordinamento
 +
sull'integrazione sociosanitaria». Il bisogno clinico, funzionale e
 +
sociale e' accertato attraverso idonei strumenti di valutazione
 +
multidimensionale che consentano la presa in carico della persona e
 +
la definizione del «Progetto di assistenza individuale» (PAI)
 +
sociosanitario integrato, fatto salvo quanto previsto dalle regioni e
 +
dalle province autonome in merito al comma 3, lettera a).
 +
In relazione al bisogno di salute dell'assistito ed al livello
 +
di intensita', complessita' e durata dell'intervento assistenziale, le cure domiciliari, si articolano nei seguenti livelli:
 +
::a) cure domiciliari di livello base: costituite da prestazioni professionali in risposta a bisogni sanitari di bassa complessita' di tipo medico, infermieristico e/o riabilitativo, anche ripetuti nel tempo; le cure domiciliari di livello base, attivate con le modalita' previste dalle regioni e dalle province autonome, sono caratterizzate da un «Coefficiente di intensita' assistenziale» (CIA)<ref> CIA: coefficiente intensita' assistenziale = GEA/GdC; GEA: giornate di effettiva assistenza nelle quali e' stato effettuato almeno un accesso domiciliare; GdC: giornate di cura dalla data della presa in carico alla cessazione del programma </ref> inferiore a 0,14;
 +
::b) cure domiciliari integrate (ADI) di I^ livello: costituite da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico‐infermieristico‐assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo‐assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuita' assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,14 e 0,30 in relazione alla criticita' e complessita' del caso; quando necessari sono assicurati gli accertamenti diagnostici, la fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonche' dei preparati per nutrizione artificiale. Le cure domiciliari di primo livello richiedono la valutazione multidimensionale, la «presa in carico» della persona e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI) ovvero di un «Progetto riabilitativo individuale» (PRI) che definisce i bisogni riabilitativi della persona, e sono attivate con le modalita' definite dalle regioni e dalla province autonome anche su richiesta dei familiari o dei servizi sociali. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta assumono la responsabilita' clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia;
 +
::c) cure domiciliari integrate (ADI) di II^ livello: costituite da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico‐infermieristico‐assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo‐assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuita' assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,31 e 0,50, in relazione alla criticita' e complessita' del caso; quando necessari sono assicurati gli accertamenti diagnostici, la fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonche' dei preparati per nutrizione artificiale. Le cure domiciliari di secondo livello richiedono la valutazione multidimensionale, la «presa in carico» della persona e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI) ovvero di un «Progetto riabilitativo individuale» (PRI), e sono attivate con le modalita' definite dalle regioni e dalle province autonome anche su richiesta dei familiari o dei servizi sociali. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta assumono la responsabilita' clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia;
 +
::d) cure domiciliari integrate (ADI) di III^ livello: costituite da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico e riabilitativo, accertamenti diagnostici, fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e dei  dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonche' dei preparati per nutrizione artificiale a favore di persone con patologie che, presentando elevato livello di complessita', instabilita' clinica e sintomi di difficile controllo, richiedono continuita' assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50, anche per la necessita' di fornire supporto alla famiglia e/o al care‐giver. Le cure domiciliari ad elevata intensita' sono attivate con le modalita' definite dalle regioni e dalle province autonome richiedono la valutazione multidimensionale, la presa in carico della persona e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI). Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta assumono la responsabilita' clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia.<br>
 +
Ai sensi dell'art. 3‐septies del decreto legislativo 30 dicembre
 +
1992, n. 502 e successive modificazioni e del decreto del Presidente
 +
del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, recante «Atto di
 +
indirizzo e coordinamento sull'integrazione sociosanitaria», le cure
 +
domiciliari sono integrate da prestazioni di aiuto infermieristico e
 +
assistenza tutelare professionale alla persona. Le suddette
 +
prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare
 +
professionale, erogate secondo i modelli assistenziali disciplinati
 +
dalle regioni e dalle province autonome, sono a interamente carico
 +
del Servizio sanitario nazionale per i primi trenta giorni dopo la
 +
dimissione ospedaliera protetta e per una quota pari al 50 per cento
 +
nei giorni successivi.<br>
 +
Le cure domiciliari sono integrate da interventi sociali in
 +
relazione agli esiti della valutazione multidimensionale.
 +
 +
Il Servizio sanitario nazionale garantisce le '''cure domiciliari palliative''' (art. 23) di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38, nell'ambito della Rete di cure palliative a favore di persone affette da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita. Le cure sono erogate dalle Unita' di Cure Palliative (UCP) sulla base di protocolli formalizzati nell'ambito della Rete e sono costituite da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico, accertamenti diagnostici, fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonche' dei preparati per nutrizione artificiale, da aiuto infermieristico, assistenza tutelare professionale e sostegno spirituale.<br> Le cure
 +
palliative domiciliari si articolano nei seguenti livelli:
 +
::a) livello base: costituito da interventi coordinati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera f) della legge 15 marzo 2010, n. 38, che  garantiscono un approccio palliativo attraverso l'ottimale controllo dei sintomi e una adeguata comunicazione con il malato e la famiglia; sono erogate da medici e infermieri con buona conoscenza di base delle cure palliative e si articolano in interventi programmati caratterizzati da un CIA minore di 0,50 in funzione del progetto di assistenza individuale;
 +
::b) livello specialistico: costituito da interventi da parte di equipe multiprofessionali e multidisciplinari dedicate, rivolti a malati con bisogni complessi per i quali gli interventi di base sono inadeguati; richiedono un elevato livello di competenza e modalita' di lavoro interdisciplinare. In relazione al livello di complessita', legato anche all'instabilita' clinica e ai sintomi di difficile controllo, sono garantiti la continuita' assistenziale, interventi programmati caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50 definiti dal progetto di assistenza individuale nonche' pronta disponibilita' medica e infermieristica sulle 24 ore.<br>
 +
Le cure domiciliari palliative richiedono la valutazione multidimensionale, la presa in carico del paziente e dei familiari e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI). Le cure domiciliari palliative sono integrate da interventi sociali in relazione agli esiti della valutazione multidimensionale.
 +
 +
====h) Assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale====
 +
Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle '''donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie''', le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, ostetriche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche, necessarie ed appropriate nei seguenti ambiti di attivita':
 +
::a) educazione e consulenza per la maternita' e paternita' responsabile;
 +
::b) somministrazione dei mezzi necessari per la procreazione responsabile;
 +
::c) consulenza preconcezionale;
 +
::d) tutela della salute della donna, prevenzione e terapia delle malattie sessualmente trasmissibili, prevenzione e diagnosi precoce dei tumori genitali femminili in collaborazione con i centri di screening, e delle patologie benigne dell'apparato genitale;
 +
::e) assistenza alla donna in stato di gravidanza e tutela della salute del nascituro anche ai fini della prevenzione del correlato disagio psichico;
 +
::f) corsi di accompagnamento alla nascita in collaborazione con il presidio ospedaliero;
 +
::g) assistenza al puerperio, promozione e sostegno dell'allattamento al seno e supporto nell'accudimento del neonato;
 +
::h) consulenza, supporto psicologico e assistenza per l'interruzione volontaria della gravidanza e rilascio certificazioni;
 +
::i) consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi di sterilita' e infertilita' e per procreazione medicalmente assistita;
 +
::j) consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi correlati alla menopausa;
 +
::k) consulenza ed assistenza psicologica per problemi individuali e di coppia;
 +
::l) consulenza e assistenza a favore degli adolescenti, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche;
 +
::m) prevenzione, valutazione, assistenza e supporto psicologico ai minori in situazione di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti e abusi;
 +
::n) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
 +
::o) supporto psicologico e sociale a nuclei familiari in condizioni di disagio;
 +
::p) valutazione e supporto psicologico a coppie e minori per l'affidamento familiare e l'adozione, anche nella fase successivaall'inserimento del minore nel nucleo familiare;
 +
::q) rapporti con il Tribunale dei minori e adempimenti connessi (relazioni, certificazioni, ecc.);
 +
::r) prevenzione, individuazione precoce e assistenza nei casi di violenza di genere e sessuale;
 +
::s) consulenza specialistica e collaborazione con gli altri servizi distrettuali territoriali;
 +
::t) consulenza e collaborazione con i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale.
 +
L'assistenza distrettuale ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie tiene conto di eventuali condizioni di disabilita' ed e' integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.
  
 
===Assistenza ospedaliera===
 
===Assistenza ospedaliera===

Versione delle 13:08, 9 mag 2017

Consulta le disposizioni regionali
circa le esenzioni per condizioni personali:

I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sono costituiti dall’insieme delle attività, dei servizi e delle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o attraverso il pagamento di un ticket. Oltre all’art. 32 della Costituzione, è la legge di istituzione del SSN del 1978 a introdurre per la prima volta il concetto di “livelli di prestazioni sanitarie che devono essere garantiti a tutti i cittadini”. I LEA sono stati definiti a livello nazionale con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e recentemente riorganizzati con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017[1].
Per le singole Regioni è prevista la possibilità di utilizzare risorse proprie per garantire servizi e prestazioni aggiuntivi a quelli inclusi nei LEA.

Prestazioni incluse nei LEA

Le prestazioni e i servizi inclusi nei LEA sono suddivisi in tre macro aree, secondo il tipo di assistenza:

Prevenzione collettiva e sanità pubblica

Nell'ambito della Prevenzione collettiva e sanita' pubblica, il Servizio sanitario nazionale garantisce, attraverso i propri servizi nonche' avvalendosi dei medici ed i pediatri convenzionati, le seguenti attivita'[2]:

a) sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali;
b) tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati;
c) sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) salute animale e igiene urbana veterinaria;
e) sicurezza alimentare ‐ tutela della salute dei consumatori;
f) sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
g) attivita' medico legali per finalita' pubbliche.

Assistenza distrettuale

Il livello dell'assistenza distrettuale si articola nelle seguenti aree di attivita'[3]:

a) assistenza sanitaria di base;
b) emergenza sanitaria territoriale;
c) assistenza farmaceutica;
d) assistenza integrativa;
e) assistenza specialistica ambulatoriale;
f) assistenza protesica;
g) assistenza termale;
h) assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale;
i) assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale.

a) Assistenza sanitaria di base (art. 4)

Nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base, il Servizio sanitario nazionale garantisce, attraverso i propri servizi ed attraverso i medici ed i pediatri convenzionati, la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie acute e croniche secondo la migliore pratica ed in accordo con il malato, inclusi gli interventi e le azioni di promozione e di tutela globale della salute.

Il Servizio sanitario nazionale garantisce in particolare le seguenti attivita' e prestazioni:

a) lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e la sensibilizzazione sulle tematiche attinenti l'adozione di comportamenti e stili di vita positivi per la salute;
b) l'informazione ai cittadini sui servizi e le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale e regionale e sul loro corretto uso, incluso il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie ed il regime delle esenzioni;
c) l'educazione sanitaria del paziente e dei suoi familiari, il counselling per la gestione della malattia o della disabilita' e la prevenzione delle complicanze;
d) l'attivazione di percorsi assistenziali a favore del bambino, che prevedano la presa in carico entro il primo mese di vita, in collaborazione con le strutture consultoriali ed ospedaliere, e a favore dell'adulto, anche attraverso la valutazione multidimensionale e la tenuta della scheda sanitaria, il consulto con lo specialista e la continuita' assistenziale nelle fasi dell'accesso al ricovero ospedaliero, della degenza e in quella successiva alla dimissione, con particolare riguardo alle patologie ad andamento cronico ed evolutivo;
e) il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale del bambino e la ricerca di fattori di rischio, con particolare riguardo alla individuazione precoce dei sospetti handicap neuro‐sensoriali e psichici ed alla individuazione precoce di problematiche anche socio sanitarie;
f) le visite ambulatoriali e domiciliari a scopo preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo;
g) la prescrizione di medicinali inclusi nel prontuario terapeutico nazionale, la prescrizione di prestazioni specialistiche incluse nel Nomenclatore dell'assistenza specialistica ambulatoriale, la proposta di prestazioni di assistenza integrativa, la proposta di ricovero e la proposta di cure termali;
h) le prestazioni sanitarie e socio‐sanitarie previste dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale applicativa;
i) l'esecuzione degli screening previsti dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale applicativa;
j) l'assistenza domiciliare programmata alle persone con impossibilita' a raggiungere lo studio del medico perche' non deambulanti, o con gravi limitazioni funzionali o non trasportabili con mezzi comuni, anche in forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa ed in collegamento, se necessario, con l'assistenza sociale;
k) le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell'obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori, nonche' ai fini dell'astensione dal lavoro del genitore a seguito di malattia del bambino;
l) la certificazione di idoneita' allo svolgimento di attivita' sportive non agonistiche di cui al decreto del Ministro della sanita' del 24 aprile 2013 e successive modifiche e integrazioni, art. 3, lettera a) e c) nell'ambito scolastico, a seguito di specifica richiesta dell'autorita' scolastica competente;
m) la certificazione per l'incapacita' temporanea al lavoro;
n) la certificazione per la riammissione al lavoro, laddove prevista;
o) le vaccinazioni obbligatorie e le vaccinazioni raccomandate alla popolazione a rischio;
p) l'osservazione e la rilevazione di reazioni indesiderate post‐vaccinali.


Il Servizio sanitario nazionale garantisce la continuita' assistenziale (art. 5) per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana. Le aziende sanitarie organizzano le attivita' sanitarie per assicurare l'erogazione, nelle ore serali e notturne e nei giorni prefestivi e festivi, delle prestazioni assistenziali non differibili.

Il Servizio sanitario nazionale garantisce nelle localita' a forte afflusso turistico individuate sulla base di apposite determinazioni regionali, l'assistenza sanitaria di base rivolta agli assistiti non residenti (art. 6) nella regione stessa, dietro pagamento della tariffa fissata dalla normativa regionale.

b) Emergenza sanitaria territoriale (art. 7)

Il Servizio sanitario nazionale garantisce, in situazioni di emergenza urgenza in ambito territoriale extraospedaliero, interventi sanitari tempestivi e finalizzati alla stabilizzazione del paziente, assicurando il trasporto in condizioni di sicurezza al presidio ospedaliero piu' appropriato. Il coordinamento e la gestione dell'attivita' di emergenza territoriale sono effettuati dalle Centrali operative 118, nell'arco delle 24 ore. In particolare, sono garantiti:

a) gli interventi sanitari mediante mezzi di soccorso di base e avanzato, terrestri e aerei, con personale sanitario adeguatamente formato,
b) i trasporti sanitari secondari assistiti e non assistiti,
c) le attivita' assistenziali e organizzative in occasione di maxiemergenze, eventi a rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico (NBCR),
d) le attivita' assistenziali in occasione di eventi e manifestazioni programmati, con le modalita' fissate dalle regioni e province autonome.

L'attivita' di emergenza sanitaria territoriale e' svolta in modo integrato con le attivita' di emergenza intraospedaliera assicurate nei PS/DEA e con le attivita' effettuate nell'ambito dell'Assistenza sanitaria di base e Continuita' assistenziale.

c) Assistenza farmaceutica

Il Servizio sanitario nazionale garantisce attraverso le farmacie convenzionate (art. 8) la fornitura dei medicinali appartenenti alla classe a) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la cui erogazione non sia affidata direttamente alle strutture sanitarie regionali. Limitatamente ai medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di rilascio, numero di unita' posologiche e dosaggio unitario uguali, la fornitura attraverso le farmacie e' assicurata fino alla concorrenza del prezzo piu' basso fra quelli dei farmaci disponibili nel normale ciclo distributivo regionale; se per tale tipologia di medicinali l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha fissato il prezzo massimo di rimborso ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e tale prezzo e' inferiore al piu' basso dei prezzi dei medicinali considerati, la fornitura attraverso la farmacia e' assicurata fino a concorrenza del prezzo massimo di rimborso.
Attraverso le medesime farmacie sono inoltre assicurati i nuovi servizi individuati dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel rispetto di quanto previsto dai piani regionali socio‐sanitari e nei limiti delle risorse rese disponibili in attuazione del citato art. 11, comma 1, lettera e).

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto‐legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono attraverso i propri servizi territoriali e ospedalieri (art. 9) i medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale nonche' i farmaci per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresi':

a) qualora non esista valida alternativa terapeutica, i medicinali innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, i medicinali non ancora autorizzati per i quali siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda e i medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, qualora per tale indicazione siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase seconda, inseriti in un elenco predisposto e periodicamente aggiornato dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), conformemente alle procedure ed ai criteri adottati dalla stessa;
b) i medicinali utilizzabili per un'indicazione diversa da quella autorizzata, alle condizioni previste dall'art. 1, comma 4‐bis del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

d) Assistenza integrativa

Nell'ambito dell'assistenza integrativa il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni che comportano l'erogazione dei dispositivi medici monouso, dei presidi per diabetici e dei prodotti destinati a un'alimentazione particolare nei limiti e con le modalita' di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14.

Agli assistiti tracheostomizzati, ileostomizzati, colostomizzati e urostomizzati, agli assistiti che necessitano permanentemente di cateterismo, agli assistiti affetti da grave incontinenza urinaria o fecale cronica, e agli assistiti affetti da patologia cronica grave che obbliga all'allettamento, sono garantite le prestazioni che comportano l'erogazione dei dispositivi medici monouso(art.11) di cui al nomenclatore allegato 2 al presente decreto. La condizione di avente diritto alle prestazioni e' certificata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale, dipendente o convenzionato, competente per la specifica menomazione o disabilita'. Le prestazioni che comportano l'erogazione dei dispositivi medici monouso di cui al nomenclatore allegato 2 al presente decreto, sono erogate su prescrizione del medico specialista effettuata sul ricettario standardizzato del Servizio sanitario nazionale. E' fatta salva la possibilita' per le regioni e per le province autonome di individuare le modalita' con le quali la prescrizione e' consentita ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta ed ai medici dei servizi territoriali. I prodotti per la prevenzione e il trattamento delle lesioni da decubito sono prescritti dal medico nell'ambito di un piano di trattamento di durata definita, eventualmente rinnovabile, predisposto dallo stesso medico; il medico prescrittore e' responsabile della conduzione del piano.
Le modalita' di erogazione dei dispositivi medici monouso (art. 12) sono definite nell'allegato 11.

Agli assistiti affetti da malattia diabetica o dalle malattie rare di cui allegato 3 al presente decreto, sono garantite le prestazioni che comportano (art. 13) l'erogazione dei presidi indicati nel nomenclatore di cui al medesimo allegato 3. Le regioni e le province autonome disciplinano le modalita' di accertamento del diritto alle prestazioni, le modalita' di fornitura dei prodotti e i quantitativi massimi concedibili sulla base del fabbisogno determinato in funzione del livello di gravita' della malattia, assicurando l'adempimento agli obblighi di cui all'art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

Il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni che comportano l'erogazione di alimenti a fini medici speciali alle persone affette da malattie metaboliche congenite e da fibrosi cistica (art. 14). Le patologie sono accertate e certificate dai centri di riferimento a tal fine identificati dalle regioni e delle province autonome.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresi' ai nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di eta', l'erogazione dei sostituti del latte materno e alle persone affette da celiachia l'erogazione degli alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci o per persone intolleranti al glutine.
I prodotti erogabili alle persone di cui al comma 1 sono elencati nel Registro nazionale istituito presso il Ministero della salute ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001. Ai soggetti affetti da celiachia l'erogazione dei prodotti senza glutine e' garantita nei limiti dei tetti massimi di spesa mensile fissati dal medesimo Ministero della salute.
Le regioni e le province autonome provvedono alla fornitura gratuita dei prodotti dietetici a favore delle persone affette da nefropatia cronica nonche' dei preparati addensanti a favore delle persone con grave disfagia affette malattie neuro‐degenerative, nei limiti e con le modalita' fissate dalle stesse regioni e le province autonome.
Le regioni e le province autonome disciplinano le modalita' di erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo, assicurando l'adempimento agli obblighi di cui all'art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

e) Assistenza specialistica ambulatoriale (art. 15)

Nell'ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni elencate nel nomenclatore di cui all'allegato 4 al presente decreto. L'erogazione della prestazione e' subordinata all'indicazione sulla ricetta del quesito o sospetto diagnostico formulato dal medico prescrittore.
Il nomenclatore riporta, per ciascuna prestazione, il codice identificativo, la definizione, eventuali modalita' di erogazione in relazione ai requisiti necessari a garantire la sicurezza del paziente, eventuali note riferite a condizioni di erogabilita' o indicazioni di appropriatezza prescrittiva. L'elenco delle note e delle corrispondenti condizioni di erogabilita' o indicazioni di appropriatezza prescrittiva e' contenuto nell'allegato 4D.
Al solo fine di consentire l'applicazione delle disposizioni legislative relative ai limiti di prescrivibilita' delle prestazioni per ricetta e di partecipazione al costo da parte dei cittadini, il nomenclatore riporta altresi' le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale raggruppate per branche specialistiche.
Le regioni e le province autonome disciplinano le modalita' di erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo, assicurando l'adempimento agli obblighi di cui all'art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
Sono erogati in forma ambulatoriale organizzata i pacchetti di prestazioni orientati a finalita' diagnostica o terapeutica, individuati con le modalita' indicate dall'art. 5, comma 20 dell'Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014 concernente il Nuovo Patto per la salute per gli anni 2014/2016, nel rispetto della disciplina in materia di partecipazione alla spesa sanitaria.

Le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per le quali sono indicate note corrispondenti a specifiche condizioni di erogabilità (art. 16) riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla particolare finalita' della prestazione (terapeutica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni) al medico prescrittore, all'esito di procedure o accertamenti pregressi, sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale limitatamente ai casi in cui sussistono le medesime condizioni, risultanti dal numero della nota e dal quesito clinico o dal sospetto diagnostico riportati sulla ricetta dal medico prescrittore.
Le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per le quali sono indicate specifiche indicazioni di appropriatezza prescrittiva riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla particolare finalita' della prestazione (terapeutica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni) al medico prescrittore, all'esito di procedure o accertamenti pregressi, sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale a seguito di una autonoma e responsabile valutazione del medico circa la loro utilita' nel singolo caso clinico, fermo restando l'obbligo del medico prescrittore di riportare il solo quesito o sospetto diagnostico sulla ricetta.
Le prestazioni ambulatoriali di densitometria ossea sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale limitatamente ai soggetti che presentano le condizioni definite nell'allegato 4A al presente decreto.
Le prestazioni ambulatoriali di chirurgia refrattiva sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale limitatamente ai soggetti che presentano le condizioni definite nell'allegato 4B al presente decreto.
Le prestazioni ambulatoriali di assistenza odontoiatrica sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale limitatamente ai soggetti indicati nelle note corrispondenti a ciascuna prestazione, sulla base dei criteri generali riportati nell'allegato 4C al presente decreto.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con patologia diabetica le prestazioni specialistiche ambulatoriali di assistenza podologica incluse nel nomenclatore di cui all'allegato 4.

f) Assistenza protesica

Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone di cui all'art. 18 le prestazioni sanitarie che comportano l'erogazione di protesi, ortesi ed ausili tecnologici nell'ambito di un piano riabilitativo‐assistenziale volto alla prevenzione, alla correzione o alla compensazione di menomazioni o disabilita' funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento delle abilita' residue, nonche' alla promozione dell'autonomia dell'assistito.
Il nomenclatore di cui all'allegato 5 contiene gli elenchi delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi, inclusi i dispositivi provvisori, temporanei e di riserva di cui all'art. 18, commi 2 e 3,

Hanno diritto alle prestazioni di assistenza protesica (art. 18) che comportano l'erogazione dei dispositivi contenuti nell'allegato 5 al presente decreto gli assistiti di seguito indicati, in connessione alle menomazioni e disabilita' specificate:

a) le persone con invalidita' civile, di guerra e per servizio, le persone con cecita' totale o parziale o ipovedenti gravi ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 138 e le persone sorde di cui all'art. 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle menomazioni accertate dalle competenti commissioni mediche;
b) i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidita' grave e permanente;
c) le persone di cui alla lettera a) affette da gravissime patologie evolutive o degenerative che hanno determinato menomazioni permanenti insorte in epoca successiva al riconoscimento dell'invalidita', in relazione alle medesime menomazioni, accertate dal medico specialista;
d) le persone che hanno presentato istanza di riconoscimento dell'invalidita' cui siano state accertate, dalle competenti commissioni mediche, menomazioni che, singolarmente, per concorso o coesistenza, comportano una riduzione della capacita' lavorativa superiore ad un terzo, in relazione alle suddette menomazioni risultanti dai verbali di cui all'art. 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295;
e) le persone in attesa di accertamento dell'invalidita' per i quali il medico specialista prescrittore attesti la necessita' e urgenza di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio per la tempestiva attivazione di un piano riabilitativo‐assistenziale, in relazione alle menomazioni certificate ai fini del riconoscimento dell'invalidita';
f) le persone ricoverate in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per le quali il medico responsabile dell'unita' operativa certifichi la presenza di una menomazione grave e permanente e la necessita' e l'urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del piano riabilitativo‐assistenziale. Contestualmente alla fornitura della protesi o dell'ortesi deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidita';
g) le persone amputate di arto, le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia e le persone che abbiano subito un intervento demolitore dell'occhio, in relazione alle suddette menomazioni;
h) le persone affette da una malattia rara di cui all'allegato 7 al presente decreto, in relazione alle menomazioni correlate alla malattia.

Hanno diritto ai dispositivi provvisori e temporanei le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia, le persone con enucleazione del bulbo oculare. Le persone con amputazione di arto hanno diritto al dispositivo provvisorio in alternativa al dispositivo temporaneo.
Le regioni e le province autonome o le aziende sanitarie locali possono fornire dispositivi di serie di cui all'elenco 2B dell'allegato 5 alle persone con grave disabilita' transitoria, assistite in regime di ospedalizzazione domiciliare, di dimissione protetta o di assistenza domiciliare integrata, su prescrizione dello specialista, per un periodo massimo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, nei casi in cui le medesime regioni o aziende sanitarie locali abbiano attivato servizi di riutilizzo dei suddetti dispositivi.
Qualora i dispositivi siano prescritti, per motivi di necessita' e urgenza, nel corso di ricovero presso strutture sanitarie accreditate, pubbliche o private, ubicate fuori del territorio della azienda sanitaria locale di residenza dell'assistito, la prescrizione e' inoltrata dalla unita' operativa di ricovero all'azienda sanitaria locale di residenza, che rilascia l'autorizzazione tempestivamente, anche per via telematica. Limitatamente ai dispositivi inclusi nell'elenco 1 dell'allegato 5, in caso di silenzio dell'azienda sanitaria locale, trascorsi cinque giorni dal ricevimento della prescrizione, l'autorizzazione si intende concessa. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore e' pari alla tariffa o al prezzo fissati dalla regione di residenza dell'assistito.
L'azienda sanitaria locale puo' autorizzare la fornitura di una protesi di riserva per le persone con amputazione di arto. Nei confronti di altri soggetti per i quali la mancanza del dispositivo impedisce lo svolgimento delle attivita' essenziali della vita, l'azienda sanitaria locale e' tenuta a provvedere immediatamente alla sua eventuale riparazione o sostituzione.
Agli invalidi del lavoro, i dispositivi dovuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono erogati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) con spesa a carico dell'Istituto, secondo le indicazioni e le modalita' stabilite dall'Istituto stesso.
Sono fatti salvi i benefici gia' previsti dalle norme in vigore in favore degli invalidi di guerra e categorie assimiliate.
In casi eccezionali, per i soggetti affetti da gravissime disabilita', le aziende sanitarie locali possono garantire l'erogazione di protesi, ortesi o ausili non appartenenti ad una delle tipologie riportate nel nomenclatore allegato, nel rispetto delle procedure fissate dalla regione e sulla base di criteri e linee guida.
I dispositivi inclusi nell'allegato 5 sono ceduti in proprieta' all'assistito, fatta salva la facolta' delle regioni e delle province autonome di disciplinare modalita' di cessione in comodato dei dispositivi di serie di cui agli elenchi 2A e 2B dell'allegato 5 per i quali le regioni, le province autonome o le aziende abbiano attivato servizi di riutilizzo dei dispositivi stessi. L'assistito e' responsabile della custodia e della buona tenuta della protesi, dell'ortesi o dell'ausilio tecnologico.
L'azienda sanitaria locale autorizza la fornitura di nuovi dispositivi inclusi nell'elenco 1 dell'allegato 5, in favore dei propri assistiti di eta' superiore a 18 anni, quando siano trascorsi i tempi minimi di rinnovo riportati, per ciascuna classe, nel medesimo elenco e in ogni caso quando sussistono le condizioni di cui alle lettere a) e b) e con le procedure ivi indicate. Per i dispositivi per i quali non sono indicati tempi minimi di rinnovo si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b). Per i dispositivi forniti agli assistiti di eta' inferiore a 18 anni, non si applicano i tempi minimi di rinnovo e l'azienda sanitaria locale autorizza le sostituzioni o modificazioni dei dispositivi erogati in base ai controlli clinici prescritti e secondo il piano riabilitativo‐assistenziale. La fornitura di nuovi dispositivi puo' essere autorizzata nei casi di:

a) particolari necessita' terapeutiche o riabilitative o modifica dello stato psicofisico dell'assistito, sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore allegata alla prescrizione che attesti, con adeguata motivazione, l'inadeguatezza dell'ausilio in uso e la necessita' del rinnovo per il mantenimento delle autonomie della persona nel suo contesto di vita;
b) rottura accidentale o usura, non attribuibili all'uso improprio del dispositivo, a grave incuria o a dolo, cui consegue l'impossibilita' tecnica o la non convenienza della riparazione ovvero la non perfetta funzionalita' del dispositivo riparato, valutate dall'azienda sanitaria locale anche con l'ausilio di tecnici di fiducia.

Le modalita' di erogazione dell'assistenza protesica (art. 19) e di individuazione degli erogatori sono definiti dall'allegato 12.

g) Assistenza termale

Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'erogazione delle prestazioni di assistenza termale ai soggetti, inclusi gli assicurati dell'INPS e dell'INAIL, affetti dalle patologie indicate nell'allegato 9 al presente decreto, che possono trovare reale beneficio da tali prestazioni. Nel medesimo allegato sono elencate le prestazioni erogabili suddivise per tipologia di destinatari.
L'erogazione e' garantita nel limite di un ciclo annuo di prestazioni, fatta eccezione per gli invalidi di guerra e di servizio, dei ciechi, dei sordi e degli invalidi civili, che possono usufruire di un secondo ciclo annuo per il trattamento della patologia invalidante.

h) Percorsi assistenziali integrati

I percorsi assistenziali domiciliari, territoriali, semiresidenziali e residenziali di cui al presente Capo prevedono l'erogazione congiunta di attivita' e prestazioni afferenti all'area sanitaria e all'area dei servizi sociali. Con apposito accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee di indirizzo volte a garantire omogeneita' nei processi di integrazione istituzionale, professionale e organizzativa delle suddette aree, anche con l'apporto delle autonomie locali, nonche' modalita' di utilizzo delle risorse coerenti con l'obiettivo dell'integrazione, anche con riferimento al Fondo per le non autosufficienze di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'accesso unitario ai servizi sanitari e sociali, la presa in carico della persona e la valutazione multidimensionale dei bisogni, sotto il profilo clinico, funzionale e sociale. Le regioni e le province autonome organizzano tali attivita' garantendo uniformita' sul proprio territorio nelle modalita', nelle procedure e negli strumenti di valutazione multidimensionale, anche in riferimento alle diverse fasi del progetto di assistenza.
Il Progetto di assistenza individuale (PAI) definisce i bisogni terapeutico‐riabilitativi e assistenziali della persona ed e' redatto dall'unita' di valutazione multidimensionale, con il coinvolgimento di tutte le componenti dell'offerta assistenziale sanitaria, sociosanitaria e sociale, del paziente e della sua famiglia. Il coordinamento dell'attivita' clinica rientra tra i compiti del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, fatti salvi i casi in cui il soggetto responsabile del rapporto di cura sia stato diversamente identificato.
Nell'ambito dell'assistenza distrettuale territoriale sono privilegiati gli interventi che favoriscono la permanenza delle persone assistite al proprio domicilio, attraverso l'attivazione delle risorse disponibili, formali e informali; i trattamenti terapeutico‐riabilitativi e assistenziali, semiresidenziali e residenziali, sono garantiti dal Servizio sanitario nazionale, quando necessari, in base alla valutazione multidimensionale.

Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilita', con patologie in atto o esiti delle stesse, percorsi assistenziali a domicilio (art. 22) costituiti dall'insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualita' della vita. L'azienda sanitaria locale assicura la continuita' tra le fasi di assistenza ospedaliera e l'assistenza territoriale a domicilio.
Le cure domiciliari, come risposta ai bisogni delle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilita', si integrano con le prestazioni di assistenza sociale e di supporto alla famiglia, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 recante «Atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione sociosanitaria». Il bisogno clinico, funzionale e sociale e' accertato attraverso idonei strumenti di valutazione multidimensionale che consentano la presa in carico della persona e la definizione del «Progetto di assistenza individuale» (PAI) sociosanitario integrato, fatto salvo quanto previsto dalle regioni e dalle province autonome in merito al comma 3, lettera a). In relazione al bisogno di salute dell'assistito ed al livello di intensita', complessita' e durata dell'intervento assistenziale, le cure domiciliari, si articolano nei seguenti livelli:

a) cure domiciliari di livello base: costituite da prestazioni professionali in risposta a bisogni sanitari di bassa complessita' di tipo medico, infermieristico e/o riabilitativo, anche ripetuti nel tempo; le cure domiciliari di livello base, attivate con le modalita' previste dalle regioni e dalle province autonome, sono caratterizzate da un «Coefficiente di intensita' assistenziale» (CIA)[4] inferiore a 0,14;
b) cure domiciliari integrate (ADI) di I^ livello: costituite da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico‐infermieristico‐assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo‐assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuita' assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,14 e 0,30 in relazione alla criticita' e complessita' del caso; quando necessari sono assicurati gli accertamenti diagnostici, la fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonche' dei preparati per nutrizione artificiale. Le cure domiciliari di primo livello richiedono la valutazione multidimensionale, la «presa in carico» della persona e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI) ovvero di un «Progetto riabilitativo individuale» (PRI) che definisce i bisogni riabilitativi della persona, e sono attivate con le modalita' definite dalle regioni e dalla province autonome anche su richiesta dei familiari o dei servizi sociali. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta assumono la responsabilita' clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia;
c) cure domiciliari integrate (ADI) di II^ livello: costituite da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico‐infermieristico‐assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo‐assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuita' assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,31 e 0,50, in relazione alla criticita' e complessita' del caso; quando necessari sono assicurati gli accertamenti diagnostici, la fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonche' dei preparati per nutrizione artificiale. Le cure domiciliari di secondo livello richiedono la valutazione multidimensionale, la «presa in carico» della persona e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI) ovvero di un «Progetto riabilitativo individuale» (PRI), e sono attivate con le modalita' definite dalle regioni e dalle province autonome anche su richiesta dei familiari o dei servizi sociali. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta assumono la responsabilita' clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia;
d) cure domiciliari integrate (ADI) di III^ livello: costituite da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico e riabilitativo, accertamenti diagnostici, fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonche' dei preparati per nutrizione artificiale a favore di persone con patologie che, presentando elevato livello di complessita', instabilita' clinica e sintomi di difficile controllo, richiedono continuita' assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50, anche per la necessita' di fornire supporto alla famiglia e/o al care‐giver. Le cure domiciliari ad elevata intensita' sono attivate con le modalita' definite dalle regioni e dalle province autonome richiedono la valutazione multidimensionale, la presa in carico della persona e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI). Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta assumono la responsabilita' clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia.

Ai sensi dell'art. 3‐septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione sociosanitaria», le cure domiciliari sono integrate da prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare professionale alla persona. Le suddette prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare professionale, erogate secondo i modelli assistenziali disciplinati dalle regioni e dalle province autonome, sono a interamente carico del Servizio sanitario nazionale per i primi trenta giorni dopo la dimissione ospedaliera protetta e per una quota pari al 50 per cento nei giorni successivi.
Le cure domiciliari sono integrate da interventi sociali in relazione agli esiti della valutazione multidimensionale.

Il Servizio sanitario nazionale garantisce le cure domiciliari palliative (art. 23) di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38, nell'ambito della Rete di cure palliative a favore di persone affette da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita. Le cure sono erogate dalle Unita' di Cure Palliative (UCP) sulla base di protocolli formalizzati nell'ambito della Rete e sono costituite da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico, accertamenti diagnostici, fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonche' dei preparati per nutrizione artificiale, da aiuto infermieristico, assistenza tutelare professionale e sostegno spirituale.
Le cure palliative domiciliari si articolano nei seguenti livelli:

a) livello base: costituito da interventi coordinati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera f) della legge 15 marzo 2010, n. 38, che garantiscono un approccio palliativo attraverso l'ottimale controllo dei sintomi e una adeguata comunicazione con il malato e la famiglia; sono erogate da medici e infermieri con buona conoscenza di base delle cure palliative e si articolano in interventi programmati caratterizzati da un CIA minore di 0,50 in funzione del progetto di assistenza individuale;
b) livello specialistico: costituito da interventi da parte di equipe multiprofessionali e multidisciplinari dedicate, rivolti a malati con bisogni complessi per i quali gli interventi di base sono inadeguati; richiedono un elevato livello di competenza e modalita' di lavoro interdisciplinare. In relazione al livello di complessita', legato anche all'instabilita' clinica e ai sintomi di difficile controllo, sono garantiti la continuita' assistenziale, interventi programmati caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50 definiti dal progetto di assistenza individuale nonche' pronta disponibilita' medica e infermieristica sulle 24 ore.

Le cure domiciliari palliative richiedono la valutazione multidimensionale, la presa in carico del paziente e dei familiari e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI). Le cure domiciliari palliative sono integrate da interventi sociali in relazione agli esiti della valutazione multidimensionale.

h) Assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale

Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie, le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, ostetriche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche, necessarie ed appropriate nei seguenti ambiti di attivita':

a) educazione e consulenza per la maternita' e paternita' responsabile;
b) somministrazione dei mezzi necessari per la procreazione responsabile;
c) consulenza preconcezionale;
d) tutela della salute della donna, prevenzione e terapia delle malattie sessualmente trasmissibili, prevenzione e diagnosi precoce dei tumori genitali femminili in collaborazione con i centri di screening, e delle patologie benigne dell'apparato genitale;
e) assistenza alla donna in stato di gravidanza e tutela della salute del nascituro anche ai fini della prevenzione del correlato disagio psichico;
f) corsi di accompagnamento alla nascita in collaborazione con il presidio ospedaliero;
g) assistenza al puerperio, promozione e sostegno dell'allattamento al seno e supporto nell'accudimento del neonato;
h) consulenza, supporto psicologico e assistenza per l'interruzione volontaria della gravidanza e rilascio certificazioni;
i) consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi di sterilita' e infertilita' e per procreazione medicalmente assistita;
j) consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi correlati alla menopausa;
k) consulenza ed assistenza psicologica per problemi individuali e di coppia;
l) consulenza e assistenza a favore degli adolescenti, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche;
m) prevenzione, valutazione, assistenza e supporto psicologico ai minori in situazione di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti e abusi;
n) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
o) supporto psicologico e sociale a nuclei familiari in condizioni di disagio;
p) valutazione e supporto psicologico a coppie e minori per l'affidamento familiare e l'adozione, anche nella fase successivaall'inserimento del minore nel nucleo familiare;
q) rapporti con il Tribunale dei minori e adempimenti connessi (relazioni, certificazioni, ecc.);
r) prevenzione, individuazione precoce e assistenza nei casi di violenza di genere e sessuale;
s) consulenza specialistica e collaborazione con gli altri servizi distrettuali territoriali;
t) consulenza e collaborazione con i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale.

L'assistenza distrettuale ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie tiene conto di eventuali condizioni di disabilita' ed e' integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.

Assistenza ospedaliera

Il livello dell'assistenza ospedaliera si articola nelle seguenti aree di attivita'[5]:

a. pronto soccorso;
b. ricovero ordinario per acuti;
c. day surgery;
d. day hospital;
e. riabilitazione e lungodegenza post acuzie;
f. attivita' trasfusionali;
g. attivita' di trapianto di cellule, organi e tessuti;
h. centri antiveleni (CAV).


Note

  1. Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017
  2. Vedi art. 2 di Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017. Nell'ambito delle attivita' di Prevenzione collettiva e sanita' pubblica, il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni indicate nell'allegato 1 al decreto.
  3. Vedi art. 3 di Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.
  4. CIA: coefficiente intensita' assistenziale = GEA/GdC; GEA: giornate di effettiva assistenza nelle quali e' stato effettuato almeno un accesso domiciliare; GdC: giornate di cura dalla data della presa in carico alla cessazione del programma
  5. Vedi art. 36 di Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.