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circa le esenzioni per condizioni personali:

I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sono costituiti dall’insieme delle attività, dei servizi e delle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o attraverso il pagamento di un ticket. Oltre all’art. 32 della Costituzione, è la legge di istituzione del SSN del 1978 a introdurre per la prima volta il concetto di “livelli di prestazioni sanitarie che devono essere garantiti a tutti i cittadini”. I LEA sono stati definiti a livello nazionale con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e recentemente riorganizzati con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017[1].
Per le singole Regioni è prevista la possibilità di utilizzare risorse proprie per garantire servizi e prestazioni aggiuntivi a quelli inclusi nei LEA.

Prestazioni incluse nei LEA

Le prestazioni e i servizi inclusi nei LEA sono suddivisi in tre macro aree, secondo il tipo di assistenza [2]:

Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro

Comprende attività e servizi che riguardano particolarmente:

  • profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
  • tutela della collettività e dei singoli dai rischi connessi con gli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali;
  • tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di lavoro;
  • sanità pubblica veterinaria;
  • tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
  • sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
  • attività di prevenzione rivolte alla persona (vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, programmi di diagnosi precoce);
  • servizio medico-legale.

Assistenza distrettuale

Comprende tutte le attività e i servizi che si trovano nel territorio e in particolare riguardano i seguenti ambiti:

  • assistenza sanitaria di base (medicina di base e pediatria di libera scelta in forma ambulatoriale e domiciliare, continuità assistenziale notturna e festiva, guardia medica turistica su determinazione della Regione);
  • attività di emergenza sanitaria territoriale;
  • assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie territoriali;
  • assistenza integrativa (fornitura di alimenti dietetici a categorie particolari, fornitura di presidi sanitari ai soggetti affetti da diabete mellito);
  • assistenza specialistica ambulatoriale (visite specialistiche, prestazioni terapeutiche e riabilitative, diagnostica strumentale e di laboratorio);
  • assistenza protesica (fornitura di protesi e ausili a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali);
  • assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare (assistenza domiciliare, consultori familiari, servizi di salute mentale, servizi di riabilitazione ai disabili, servizi a persone dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope o da alcool, assistenza domiciliare a pazienti nella fase terminale, assistenza alle persone con infezione da HIV);
  • assistenza territoriale residenziale e semi-residenziale (residenze e centri diurni per persone anziane non autosufficienti, comunità terapeutiche e centri diurni per persone dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope o da alcool, comunità terapeutiche e centri diurni per persone con problemi psichiatrici, residenze e centri diurni per la riabilitazione di persone disabili, hospice per pazienti nella fase terminale, residenze per le persone con infezione da HIV);
  • assistenza termale (cicli di cure idrotermali a soggetti affetti da determinate patologie).

Assistenza ospedaliera

In particolare comprende:

  • pronto soccorso, degenza ordinaria, day hospital, day surgery, interventi ospedalieri a domicilio (in base ai modelli organizzativi fissati dalle Regioni), riabilitazione, lungodegenza, raccolta, lavorazione, controllo e distribuzione degli emocomponenti e servizi trasfusionali;
  • attività di prelievo, conservazione e distribuzione di tessuti;
  • attività di trapianto di organi e tessuti.

Nell'ambito di queste tre macro aree, è compresa l'assistenza specifica rivolta a particolari categorie di cittadini che si trovano in condizioni particolari. Queste categorie sono:

  • invalidi;
  • soggetti affetti da malattie rare e da fibrosi cistica;
  • nefropatici cronici in trattamento dialitico;
  • soggetti affetti da diabete mellito;
  • soggetti affetti da Morbo di Hansen;
  • cittadini residenti in Italia autorizzati alle cure all’estero.

Prestazioni parzialmente escluse dai LEA

Le prestazioni parzialmente escluse dai LEA sono quelle che possono essere erogate a carico del SSN solo in presenza di specifiche indicazioni cliniche <[3]:</ref> :

  • assistenza odontoiatrica
  • densitometria ossea
  • medicina fisica e riabilitativa ambulatoriale
  • chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri

Prestazioni totalmente escluse dai LEA

Le prestazioni totalmente escluse dai LEA sono quelle non erogabili dal SSN e quindi completamente a carico del cittadino. La legge, infatti, chiarisce che, in generale, non possono essere inclusi nei LEA le prestazioni e i servizi che:

  • non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del SSN;
  • non presentano, in base alle evidenze scientifiche disponibili, efficacia dimostrabile;
  • sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate (non soddisfano il principio dell’appropriatezza clinica);
  • non soddisfano il principio di economicità nell'impiego delle risorse rispetto ad altre forme di assistenza che soddisfano le stesse esigenze [4].

In particolare sono escluse dai LEA e non possono essere eseguite a carico del SSN[5]:</ref> :

  • la chirurgia estetica non conseguente a incidenti, malattie o malformazioni congenite;
  • la circoncisione rituale (non terapeutica) maschile;
  • le medicine non convenzionali;
  • le vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all’estero;
  • le certificazioni mediche non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge;
  • alcune prestazioni di medicina fisica e riabilitativa ambulatoriale.

Note

  1. Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017
  2. Ministero della salute e Ministero dell'economia e delle finanze, (2001). “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” Allegato 1 al DPCM 29 novembre 2001 .
  3. Ministero della salute e Ministero dell'economia e delle finanze, (2001). “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” Allegato 2 al DPCM 29 novembre 2001 .
  4. Ministero della salute e Ministero dell'economia e delle finanze, (1992). "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421". Legge 502 del 1992 art 1 comma 7.
  5. Ministero della salute e Ministero dell'economia e delle finanze, (2001). “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” Allegato 2 al DPCM 29 novembre 2001 .