Esenzioni dal pagamento del ticket
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Nell'ambito dei Livelli Essenziali di assistenza (LEA) garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale, la fruizione di alcune prestazioni è subordinata al pagamento, da parte del cittadino, di una quota limitata di spesa (ticket), mentre altri servizi sono erogati senza oneri per l'assistito al momento della fruizione.
Per le prestazioni sanitarie che prevedono il pagamento di un ticket, è riconosciuta agli assistiti l'esenzione dal pagamento in relazione a:
- particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale;
- determinate patologie croniche o rare;
- il riconoscimento dello stato di invalidità.
Tale diritto è esteso ai cittadini di Paesi terzi regolarmente iscritti al SSN, nelle stesse modalità e alle stesse condizioni dei cittadini italiani.
Indice
- 1 Prestazioni sanitarie che non prevedono il pagamento del ticket
- 1.1 Prestazioni incluse in programmi di diagnosi precoce, prevenzione collettiva e tutela della salute collettiva
- 1.2 Prestazioni di medicina generale e di pediatria di libera scelta
- 1.3 Ricovero ospedaliero in regime ordinario
- 1.4 Prestazioni volte alla tutela della maternità
- 1.5 Prevenzioni della diffusione dell'infezione da HIV
- 1.6 Promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti
- 1.7 Tutela dei soggetti danneggiati da complicanze causate da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati
- 1.8 Alcune vaccinazioni
- 2 Condizioni personali per le quali è prevista esenzione
Prestazioni sanitarie che non prevedono il pagamento del ticket
Al fine di favorire la partecipazione a programmi di prevenzione di provata efficacia, di garantire l'accesso all'assistenza sanitaria di base, di assicurare l’appropriato ricorso all'assistenza ospedaliera e di tutelare condizioni di interesse sociale, sono sempre escluse dal pagamento del ticket, per tutti i cittadini, italiani e stranieri regolarmente iscritti e per i titolari di codice STP, le prestazioni di seguito descritte.
Prestazioni incluse in programmi di diagnosi precoce, prevenzione collettiva e tutela della salute collettiva
Tra i servizi che non richiedono il pagamento del ticket ci sono innanzitutto i servizi di primo livello, per i quali non è prevista la presentazione dell’impegnativa del medico, e comprendono:
- servizi per la tossicodipendenza (Ser.T.);
- servizi per il disagio mentale (DSM);
- servizi per la tutela della maternità e dell’infanzia (consultori familiari);
- prestazioni di urgenza erogate presso il Pronto Soccorso.
Circa quest'ultima categoria, è importante sottolineare che l’esenzione è prevista solo per le prestazioni per le quali l'urgenza è riconosciuta formalmente in sede di Triage: se al momento dell’accoglienza al Pronto Soccorso viene assegnato al paziente un codice bianco, che indica la non gravità della situazione clinica, allora è previsto il pagamento di un ticket. Quando il problema sanitario non è urgente, è più opportuno rivolgersi al proprio medico di base o al pediatra di libera scelta per i bambini. Nelle ore non coperte dal medico di base ci si può rivolgere al servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica).
Prestazioni di medicina generale e di pediatria di libera scelta
Sono in esenzione anche le prestazioni erogate alle coppie che desiderano avere un bambino e alle donne in stato di gravidanza e le prestazioni specialistiche correlate all’Interruzione Volontaria di Gravidanza.
L’elenco completo di questi servizi è contenuto nel Decreto Ministeriale 10 settembre 1998 e comprende:
- visite mediche ostetrico-ginecologiche;
- alcune analisi, da eseguire prima del concepimento, per escludere la presenza di fattori che possano incidere negativamente sulla gravidanza - Se la storia clinica o familiare della coppia evidenzia condizioni di rischio per il nascituro, possono essere eseguite in esenzione tutte le prestazioni necessarie e appropriate per accertare eventuali difetti genetici, prescritte dal medico specialista;
- accertamenti diagnostici per il controllo della gravidanza fisiologica - In caso di minaccia d’aborto, sono da includere tutte le prestazioni specialistiche necessarie per il monitoraggio dell’evoluzione della gravidanza;
- prestazioni necessarie e appropriate per la diagnosi prenatale in gravidanza, prescritte dallo specialista, in caso di specifiche condizioni di rischio per il feto;
- prestazioni necessarie e appropriate, prescritte di norma dallo specialista, per il trattamento di malattie preesistenti o insorte durante la gravidanza che comportino un rischio per la donna e per il feto.
Ricovero ospedaliero in regime ordinario
Sono erogate in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria le prestazioni di prevenzione svolte nell’ambito di campagne di prevenzione collettiva formalmente autorizzate dalle Regioni, derivanti da obblighi di legge o disposte nel prevalente interesse della collettività.
Per le prestazioni di prevenzione erogate per la diagnosi precoce di alcuni tumori non è previsto il pagamento di un ticket sanitario. In particolare, possono essere eseguiti in esenzione:
- mammografia, ogni 2 anni, per le donne di età compresa tra 45 e 69 anni;
- prestazioni di secondo livello qualora l’esame mammografico lo richieda;
- esame citologico cervico-vaginale (PAP Test), ogni 3 anni, per le donne in età compresa tra 25 e 65 anni;
- colonscopia, ogni 5 anni, per la popolazione di età superiore a 45 anni;
La prescrizione deve essere effettuata sul ricettario regionale e riportare il relativo codice di esenzione. L’intervallo di tempo indicato per ciascuna prestazione deve essere rispettato anche se il primo accertamento è stato eseguito privatamente.
Prestazioni volte alla tutela della maternità
Prevenzioni della diffusione dell'infezione da HIV
Promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti
Tutela dei soggetti danneggiati da complicanze causate da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati
Alcune vaccinazioni
Prevedono l'esenzione dal pagamento del ticket le prestazioni erogate a detenuti e internati. Queste persone, come anche i soggetti in semilibertà o sottoposti a misure alternative alla pena, hanno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per tutto il periodo di detenzione o internamento.
Condizioni personali per le quali è prevista esenzione
In aggiunta alle prestazioni erogate sempre in esenzione, i cittadini posso ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket sulla base delle seguenti condizioni individuali:
- reddito del nucleo familiare;
- presenza di patologie croniche e malattie rare;
- presenza di invalidità o status invalidanti.
Le prestazioni alle quali è applicata l’esenzione sono quelle di diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali.
Le esenzioni per reddito
Hanno diritto all’esenzione per reddito i cittadini italiani e stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale che rientrano in specifiche categorie reddituali. Nella tabella che segue sono riportate tali categorie di soggetti e, accanto, il codice di esenzione previsto per ciascuna di esse. Si ricorda che le singole Regioni possono prevedere disposizioni diverse o ulteriori rispetto a quelle previste a livello nazionale.
Condizione esenzione | Codice da riportare sull'impegnativa |
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cittadini di età inferiore a sei e superiore a sessantacinque anni, appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a € 36.151,98 | E01 |
disoccupati e loro familiari a carico appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico | E02 |
titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico | E03 |
titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni, e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico | E04 |
Per ottenere il riconoscimento dell'esenzione le persone che hanno i requisiti per l’esenzione dal ticket in base al reddito per visite ed esami specialistici devono presentare un'autocertificazione presso l’Azienda Sanitaria Locale di residenza. Il certificato di esenzione per reddito ha una scadenza annuale.
Anche i Cittadini stranieri titolari di Codice STP, perché non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno e privi di risorse economiche, hanno diritto all’esenzione dal pagamento del ticket purché siano privi di risorse economiche sufficienti e non godano dell'esenzione dal pagamento del ticket ad altro titolo:
Condizione esenzione | Codice da riportare sull'impegnativa |
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stranieri irregolarmente soggiornanti con codice STP | X01 |
Successivamente alla firma della dichiarazione di indigenza da parte dello straniero irregolarmente soggiornante, il codice X01 viene apposto dal medico sull’impegnativa e vale esclusivamente per la prestazione prescritta.
Le esenzioni per patologie croniche e malattie rare
Per quanto riguarda l'esenzione per patologie croniche e malattie rare, il cittadino deve farne richiesta alla ASL di residenza presentando un certificato medico, che deve essere rilasciato da un presidio ospedaliero o ambulatoriale pubblico, che attesti la presenza patologie per le quali è prevista l’esenzione secondo quanto previsto dai decreti ministeriali n.329/2009 e n.279/2001. In risposta alla richiesta l'ASL rilascia, nel rispetto della tutela dei dati personali, un attestato riportante la definizione della malattia, il codice identificativo e l’elenco delle prestazioni fruibili in esenzione.
L’esenzione dal pagamento del ticket per patologia è prevista per tutti gli accertamenti e i farmaci correlati alla malattia.
Le esenzioni per invalidità o status invalidanti
L’esenzione per invalidità o status invalidanti è riconosciuta a seguito dell’accertamento dello stato e del grado di invalidità compiuto dalla competente commissione medica della ASL di residenza dell’assistito. Sono validi ai fini del riconoscimento dell'esenzione:
- copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata (in questo caso è necessaria la valutazione del medico del Distretto sanitario della ASL di residenza);
- copia del verbale di invalidità;
- certificati delle Commissioni mediche degli ospedali militari;
- certificazioni rilasciate da istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all'Unione Europea.