Prova menù header e footer: differenze tra le versioni
Riga 13: | Riga 13: | ||
=Prestazioni incluse nei LEA= | =Prestazioni incluse nei LEA= | ||
Le prestazioni e i servizi inclusi nei LEA sono suddivisi in tre macro aree, secondo il tipo di assistenza: | Le prestazioni e i servizi inclusi nei LEA sono suddivisi in tre macro aree, secondo il tipo di assistenza: | ||
+ | *[[#LEA1|Prevenzione collettiva e sanità pubblica]]; | ||
+ | *[[#LEA2|Assistenza distrettuale]]; | ||
+ | *[[#LEA3|Assistenza ospedaliera]]. | ||
− | ==Prevenzione collettiva e sanità pubblica (art. 2)== | + | ==<div id=LEA1>Prevenzione collettiva e sanità pubblica (art. 2)== |
Nell'ambito della Prevenzione collettiva e sanità pubblica, il Servizio sanitario nazionale garantisce, attraverso i propri servizi nonché avvalendosi dei medici ed i pediatri convenzionati, le seguenti aree d'intervento<ref>Vedi art. 2 di Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "[http://wiki.inmp.it/wiki/images/DPCM_12GENNAIO2017_lea.pdf Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502]", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017. Nell'ambito delle attività di Prevenzione collettiva e sanità pubblica, il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni indicate nell'allegato 1 al decreto.</ref>: | Nell'ambito della Prevenzione collettiva e sanità pubblica, il Servizio sanitario nazionale garantisce, attraverso i propri servizi nonché avvalendosi dei medici ed i pediatri convenzionati, le seguenti aree d'intervento<ref>Vedi art. 2 di Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "[http://wiki.inmp.it/wiki/images/DPCM_12GENNAIO2017_lea.pdf Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502]", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017. Nell'ambito delle attività di Prevenzione collettiva e sanità pubblica, il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni indicate nell'allegato 1 al decreto.</ref>: | ||
::a) sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali; | ::a) sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali; | ||
Riga 26: | Riga 29: | ||
Per indicazioni di dettaglio circa le prestazioni erogate dal SSN per queste aree d'intervento consulta l''''[http://wiki.inmp.it/wiki/images/All_1_DPCM_LEA.pdf Allegato 1]''' al DPCM del 12 gennaio 2017.<ref>[http://wiki.inmp.it/wiki/images/All_1_DPCM_LEA.pdf Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica] Allegato 1 del DPCM 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.</ref> | Per indicazioni di dettaglio circa le prestazioni erogate dal SSN per queste aree d'intervento consulta l''''[http://wiki.inmp.it/wiki/images/All_1_DPCM_LEA.pdf Allegato 1]''' al DPCM del 12 gennaio 2017.<ref>[http://wiki.inmp.it/wiki/images/All_1_DPCM_LEA.pdf Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica] Allegato 1 del DPCM 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.</ref> | ||
− | ==Assistenza distrettuale (art. 3)== | + | ==<div id=LEA2>Assistenza distrettuale (art. 3)== |
Il livello dell'assistenza distrettuale si articola nelle seguenti aree di attività<ref>Vedi art. 3 di Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "[http://wiki.inmp.it/wiki/images/DPCM_12GENNAIO2017_lea.pdf Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502]", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.</ref>: | Il livello dell'assistenza distrettuale si articola nelle seguenti aree di attività<ref>Vedi art. 3 di Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "[http://wiki.inmp.it/wiki/images/DPCM_12GENNAIO2017_lea.pdf Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502]", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.</ref>: | ||
::a) assistenza sanitaria di base; | ::a) assistenza sanitaria di base; | ||
Riga 517: | Riga 520: | ||
I trattamenti semiresidenziali di cui al comma 4 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. | I trattamenti semiresidenziali di cui al comma 4 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. | ||
− | ==Assistenza ospedaliera== | + | ==<div id=LEA3>Assistenza ospedaliera== |
Il livello dell'assistenza ospedaliera si articola nelle seguenti aree di attività<ref>Vedi art. 36 di Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "[http://wiki.inmp.it/wiki/images/DPCM_12GENNAIO2017_lea.pdf Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502]", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.</ref>: | Il livello dell'assistenza ospedaliera si articola nelle seguenti aree di attività<ref>Vedi art. 36 di Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "[http://wiki.inmp.it/wiki/images/DPCM_12GENNAIO2017_lea.pdf Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502]", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.</ref>: | ||
::a. pronto soccorso; | ::a. pronto soccorso; | ||
Riga 681: | Riga 684: | ||
servizi ospedalieri e territoriali, nonché adeguati sistemi di | servizi ospedalieri e territoriali, nonché adeguati sistemi di | ||
sorveglianza, vigilanza e allerta. | sorveglianza, vigilanza e allerta. | ||
+ | |||
=Categorie di assistiti per le quali è prevista assistenza specifica (art. 50)= | =Categorie di assistiti per le quali è prevista assistenza specifica (art. 50)= | ||
Riga 731: | Riga 735: | ||
====Persone affette da fibrosi cistica (art. 54)==== | ====Persone affette da fibrosi cistica (art. 54)==== | ||
− | Ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1993, n. 548, il | + | Ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1993, n. 548, il Servizio sanitario nazionale garantisce l'erogazione, a titolo gratuito, delle prestazioni sanitarie, incluse nei livelli essenziali di assistenza, per la cura e la riabilitazione a domicilio dei malati di fibrosi cistica, ivi compresa la fornitura gratuita del materiale medico, tecnico e farmaceutico necessario. |
− | Servizio sanitario nazionale garantisce l'erogazione, a titolo | + | |
− | gratuito, delle prestazioni sanitarie, incluse nei livelli essenziali | + | |
− | di assistenza, per la cura e la riabilitazione a domicilio dei malati | + | |
− | di fibrosi cistica, ivi compresa la fornitura gratuita del materiale | + | |
− | medico, tecnico e farmaceutico necessario. | + | |
====Nefropatici cronici in trattamento dialitico (art. 55)==== | ====Nefropatici cronici in trattamento dialitico (art. 55)==== | ||
− | Il Servizio sanitario nazionale garantisce ai soggetti | + | Il Servizio sanitario nazionale garantisce ai soggetti nefropatici cronici in trattamento dialitico il rimborso delle spese di trasporto dal domicilio al centro dialisi, nei limiti e con le modalità fissati dalle regioni e dalle province autonome. |
− | nefropatici cronici in trattamento dialitico il rimborso delle spese | + | |
− | di trasporto dal domicilio al centro dialisi, nei limiti e con le | + | |
− | modalità fissati dalle regioni e dalle province autonome. | + | |
====Persone affette da Morbo di Hansen (art. 56)==== | ====Persone affette da Morbo di Hansen (art. 56)==== | ||
− | Ai sensi della legge 31 marzo 1980, n. 126, e successive | + | Ai sensi della legge 31 marzo 1980, n. 126, e successive modifiche e integrazioni, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai soggetti affetti da Morbo di Hansen, a titolo gratuito, gli accertamenti diagnostici e i trattamenti profilattici e terapeutici necessari, inclusi i farmaci specifici non inclusi nel prontuario terapeutico. Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresì l'erogazione del sussidio di cui all'art. 1 della legge citata. |
− | modifiche e integrazioni, il Servizio sanitario nazionale garantisce | + | |
− | ai soggetti affetti da Morbo di Hansen, a titolo gratuito, gli | + | |
− | accertamenti diagnostici e i trattamenti profilattici e terapeutici | + | |
− | necessari, inclusi i farmaci specifici non inclusi nel prontuario | + | |
− | terapeutico. Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresì | + | |
− | l'erogazione del sussidio di cui all'art. 1 della legge citata. | + | |
====Persone con infezione da HIV/AIDS (art. 57)==== | ====Persone con infezione da HIV/AIDS (art. 57)==== | ||
− | Ai sensi della legge 5 giugno 1990, n. 135, il Servizio | + | Ai sensi della legge 5 giugno 1990, n. 135, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con infezione da HIV/AIDS le prestazioni sanitarie e socio‐sanitarie ospedaliere, ambulatoriali, domiciliari, semiresidenziali e residenziali previste dalla medesima legge e dal Progetto obiettivo AIDS dell'8 marzo 2000. |
− | sanitario nazionale garantisce alle persone con infezione da HIV/AIDS | + | |
− | le prestazioni sanitarie e socio‐sanitarie ospedaliere, | + | |
− | ambulatoriali, domiciliari, semiresidenziali e residenziali previste | + | |
− | dalla medesima legge e dal Progetto obiettivo AIDS dell'8 marzo 2000. | + | |
====Persone detenute negli istituti penitenziari e minorenni sottoposti a provvedimento penale (art. 58)==== | ====Persone detenute negli istituti penitenziari e minorenni sottoposti a provvedimento penale (art. 58)==== | ||
− | Ai sensi dell'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, | + | Ai sensi dell'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Servizio sanitario nazionale garantisce l'assistenza sanitaria alle persone detenute, internate ed ai minorenni sottoposti a provvedimento penale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria». |
− | n. 244, il Servizio sanitario nazionale garantisce l'assistenza | + | |
− | sanitaria alle persone detenute, internate ed ai minorenni sottoposti | + | |
− | a provvedimento penale, secondo quanto previsto dal decreto del | + | |
− | Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 recante | + | |
− | «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario | + | |
− | nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle | + | |
− | risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in | + | |
− | materia di sanità penitenziaria». | + | |
====Donne in stato di gravidanza (art. 59)==== | ====Donne in stato di gravidanza (art. 59)==== |
Versione delle 11:47, 23 mag 2017
I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sono costituiti dall’insieme delle attività, dei servizi e delle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o attraverso il pagamento di un ticket. Oltre all’art. 32 della Costituzione, è la legge di istituzione del SSN del 1978 a introdurre per la prima volta il concetto di “livelli di prestazioni sanitarie che devono essere garantiti a tutti i cittadini”.
I LEA sono stati definiti a livello nazionale con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e recentemente riorganizzati con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017[1].
Per le singole Regioni è prevista la possibilità di utilizzare risorse proprie per garantire servizi e prestazioni aggiuntivi a quelli inclusi nei LEA.
Indice
- 1 Prestazioni incluse nei LEA
- 1.1 Prevenzione collettiva e sanità pubblica (art. 2)
- 1.2 Assistenza distrettuale (art. 3)
- 1.2.1 a) Assistenza sanitaria di base (art. 4)
- 1.2.2 b) Emergenza sanitaria territoriale (art. 7)
- 1.2.3 c) Assistenza farmaceutica (art. 8)
- 1.2.4 d) Assistenza integrativa (art. 10)
- 1.2.5 e) Assistenza specialistica ambulatoriale (art. 15)
- 1.2.6 f) Assistenza protesica (art. 17)
- 1.2.7 g) Assistenza termale (art. 20)
- 1.2.8 h) Percorsi assistenziali integrati (art. 21)
- 1.2.9 h) Assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale (art. 24)
- 1.2.10 i) Assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno sanitario (art. 29)
- 1.3 Assistenza ospedaliera
- 1.3.1 a) Pronto soccorso (art. 37)
- 1.3.2 b) Ricovero ordinario per acuti (art. 38)
- 1.3.3 c) Day surgery (art. 40)
- 1.3.4 d) Day hospital (art. 42)
- 1.3.5 e) Riabilitazione e lungodegenza post‐acuzie (art. 44)
- 1.3.6 f) Attività trasfusionali (art. 47)
- 1.3.7 g) Attività di trapianto di cellule, organi e tessuti (art. 48)
- 1.3.8 h) Centri antiveleni (art. 46)
- 2 Categorie di assistiti per le quali è prevista assistenza specifica (art. 50)
- 2.1 Invalidi (art. 51)
- 2.2 Persone affette da malattie rare (art. 52)
- 2.3 Persone affette da malattie croniche e invalidanti (art. 53)
- 2.4 Persone affette da fibrosi cistica (art. 54)
- 2.5 Nefropatici cronici in trattamento dialitico (art. 55)
- 2.6 Persone affette da Morbo di Hansen (art. 56)
- 2.7 Persone con infezione da HIV/AIDS (art. 57)
- 2.8 Persone detenute negli istituti penitenziari e minorenni sottoposti a provvedimento penale (art. 58)
- 2.9 Donne in stato di gravidanza (art. 59)
- 2.10 Persone con disturbo dello spettro autistico (art. 60)
- 2.11 Assistiti in temporaneo soggiorno negli Stati della UE e dell'area EFTA e negli Stati con i quali sono in vigore accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale (art. 61)
- 2.12 Cittadini di Stati non appartenenti all'UE iscritti al SSN (art. 62)
- 2.13 Cittadini di Stati non appartenenti all'UE non in regola con il permesso di soggiorno (art. 63)
- 3 Note
Prestazioni incluse nei LEA
Le prestazioni e i servizi inclusi nei LEA sono suddivisi in tre macro aree, secondo il tipo di assistenza:
Prevenzione collettiva e sanità pubblica (art. 2)
Nell'ambito della Prevenzione collettiva e sanità pubblica, il Servizio sanitario nazionale garantisce, attraverso i propri servizi nonché avvalendosi dei medici ed i pediatri convenzionati, le seguenti aree d'intervento[2]:
- a) sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali;
- b) tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati;
- c) sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) salute animale e igiene urbana veterinaria;
- e) sicurezza alimentare ‐ tutela della salute dei consumatori;
- f) sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
- g) attività medico legali per finalità pubbliche.
Per indicazioni di dettaglio circa le prestazioni erogate dal SSN per queste aree d'intervento consulta l'Allegato 1 al DPCM del 12 gennaio 2017.[3]
Assistenza distrettuale (art. 3)
Il livello dell'assistenza distrettuale si articola nelle seguenti aree di attività[4]:
- a) assistenza sanitaria di base;
- b) emergenza sanitaria territoriale;
- c) assistenza farmaceutica;
- d) assistenza integrativa;
- e) assistenza specialistica ambulatoriale;
- f) assistenza protesica;
- g) assistenza termale;
- h) assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale;
- i) assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale.
a) Assistenza sanitaria di base (art. 4)
Nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base, il Servizio sanitario nazionale garantisce, attraverso i propri servizi e attraverso i medici e i pediatri convenzionati, la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie acute e croniche secondo la migliore pratica ed in accordo con il malato, inclusi gli interventi e le azioni di promozione e di tutela globale della salute.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce in particolare le seguenti attività e prestazioni:
- a) lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e la sensibilizzazione sulle tematiche attinenti l'adozione di comportamenti e stili di vita positivi per la salute;
- b) l'informazione ai cittadini sui servizi e le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale e regionale e sul loro corretto uso, incluso il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie ed il regime delle esenzioni;
- c) l'educazione sanitaria del paziente e dei suoi familiari, il counselling per la gestione della malattia o della disabilità e la prevenzione delle complicanze;
- d) l'attivazione di percorsi assistenziali a favore del bambino, che prevedano la presa in carico entro il primo mese di vita, in collaborazione con le strutture consultoriali ed ospedaliere, e a favore dell'adulto, anche attraverso la valutazione multidimensionale e la tenuta della scheda sanitaria, il consulto con lo specialista e la continuità assistenziale nelle fasi dell'accesso al ricovero ospedaliero, della degenza e in quella successiva alla dimissione, con particolare riguardo alle patologie ad andamento cronico ed evolutivo;
- e) il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale del bambino e la ricerca di fattori di rischio, con particolare riguardo alla individuazione precoce dei sospetti handicap neuro‐sensoriali e psichici ed alla individuazione precoce di problematiche anche socio sanitarie;
- f) le visite ambulatoriali e domiciliari a scopo preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo;
- g) la prescrizione di medicinali inclusi nel prontuario terapeutico nazionale, la prescrizione di prestazioni specialistiche incluse nel Nomenclatore dell'assistenza specialistica ambulatoriale, la proposta di prestazioni di assistenza integrativa, la proposta di ricovero e la proposta di cure termali;
- h) le prestazioni sanitarie e socio‐sanitarie previste dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale applicativa;
- i) l'esecuzione degli screening previsti dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale applicativa;
- j) l'assistenza domiciliare programmata alle persone con impossibilità a raggiungere lo studio del medico perché non deambulanti, o con gravi limitazioni funzionali o non trasportabili con mezzi comuni, anche in forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa ed in collegamento, se necessario, con l'assistenza sociale;
- k) le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell'obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori, nonché ai fini dell'astensione dal lavoro del genitore a seguito di malattia del bambino;
- l) la certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche di cui al decreto del Ministro della sanità del 24 aprile 2013 e successive modifiche e integrazioni, art. 3, lettera a) e c) nell'ambito scolastico, a seguito di specifica richiesta dell'autorità scolastica competente;
- m) la certificazione per l'incapacità temporanea al lavoro;
- n) la certificazione per la riammissione al lavoro, laddove prevista;
- o) le vaccinazioni obbligatorie e le vaccinazioni raccomandate alla popolazione a rischio;
- p) l'osservazione e la rilevazione di reazioni indesiderate post‐vaccinali.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce la continuità assistenziale (art. 5) per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana. Le aziende sanitarie organizzano le attività sanitarie per assicurare l'erogazione, nelle ore serali e notturne e nei giorni prefestivi e festivi, delle prestazioni assistenziali non differibili.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce nelle località a forte afflusso turistico individuate sulla base di apposite determinazioni regionali, l'assistenza sanitaria di base rivolta agli assistiti non residenti (art. 6) nella regione stessa, dietro pagamento della tariffa fissata dalla normativa regionale.
b) Emergenza sanitaria territoriale (art. 7)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce, in situazioni di emergenza urgenza in ambito territoriale extraospedaliero, interventi
sanitari tempestivi e finalizzati alla stabilizzazione del paziente,
assicurando il trasporto in condizioni di sicurezza al presidio
ospedaliero più appropriato. Il coordinamento e la gestione
dell'attività di emergenza territoriale sono effettuati dalle
Centrali operative 118, nell'arco delle 24 ore. In particolare, sono garantiti:
- a) gli interventi sanitari mediante mezzi di soccorso di base e avanzato, terrestri e aerei, con personale sanitario adeguatamente formato,
- b) i trasporti sanitari secondari assistiti e non assistiti,
- c) le attività assistenziali e organizzative in occasione di maxiemergenze, eventi a rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico (NBCR),
- d) le attività assistenziali in occasione di eventi e manifestazioni programmati, con le modalità fissate dalle regioni e province autonome.
L'attività di emergenza sanitaria territoriale è svolta in modo integrato con le attività di emergenza intraospedaliera assicurate nei PS/DEA e con le attività effettuate nell'ambito dell'Assistenza sanitaria di base e Continuità assistenziale.
c) Assistenza farmaceutica (art. 8)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce attraverso le farmacie convenzionate (art. 8) la fornitura dei medicinali appartenenti alla classe a) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, la cui erogazione non sia affidata direttamente alle strutture sanitarie regionali. Limitatamente ai medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione,
modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosaggio unitario uguali, la fornitura attraverso le farmacie è assicurata fino alla concorrenza del prezzo più basso fra quelli dei farmaci disponibili nel normale ciclo distributivo regionale; se per tale tipologia di medicinali l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha fissato il prezzo massimo di rimborso ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e tale prezzo è inferiore al più basso dei prezzi dei medicinali considerati, la fornitura attraverso la farmacia è assicurata fino a concorrenza del prezzo massimo di rimborso.
Attraverso le medesime farmacie sono inoltre assicurati i nuovi servizi individuati dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel rispetto di quanto previsto dai piani regionali socio‐sanitari e nei limiti delle risorse rese disponibili in attuazione del citato art. 11, comma 1, lettera e).
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto‐legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono attraverso i 'propri servizi territoriali e ospedalieri (art. 9) i medicinali necessari al trattamento dei pazienti in
assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale nonché i
farmaci per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal
ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale,
limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di
direttive regionali.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresì:
- a) qualora non esista valida alternativa terapeutica, i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, i medicinali non ancora autorizzati per i quali siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda e i medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, qualora per tale indicazione siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase seconda, inseriti in un elenco predisposto e periodicamente aggiornato dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), conformemente alle procedure ed ai criteri adottati dalla stessa;
- b) i medicinali utilizzabili per un'indicazione diversa da quella autorizzata, alle condizioni previste dall'art. 1, comma 4‐bis del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.
d) Assistenza integrativa (art. 10)
Nell'ambito dell'assistenza integrativa il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni che comportano l'erogazione dei dispositivi medici monouso, dei presidi per diabetici e dei prodotti destinati a un'alimentazione particolare nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14.
Agli assistiti tracheostomizzati, ileostomizzati, colostomizzati
e urostomizzati, agli assistiti che necessitano permanentemente di
cateterismo, agli assistiti affetti da grave incontinenza urinaria o
fecale cronica, e agli assistiti affetti da patologia cronica grave
che obbliga all'allettamento, sono garantite le prestazioni che
comportano 'l'erogazione dei dispositivi medici monouso (art. 11) di cui al
nomenclatore allegato 2 al presente decreto [5]. La condizione di avente
diritto alle prestazioni è certificata dal medico specialista del
Servizio sanitario nazionale, dipendente o convenzionato, competente
per la specifica menomazione o disabilità.
Le prestazioni che comportano l'erogazione dei dispositivi
medici monouso di cui al nomenclatore allegato 2 al presente decreto [6],
sono erogate su prescrizione del medico specialista effettuata sul
ricettario standardizzato del Servizio sanitario nazionale. è fatta
salva la possibilità per le regioni e per le province autonome di
individuare le modalità con le quali la prescrizione è consentita
ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta ed ai
medici dei servizi territoriali. I prodotti per la prevenzione e il
trattamento delle lesioni da decubito sono prescritti dal medico
nell'ambito di un piano di trattamento di durata definita,
eventualmente rinnovabile, predisposto dallo stesso medico; il medico
prescrittore è responsabile della conduzione del piano.
Le 'modalità di erogazione dei dispositivi medici monouso (art. 12) sono
definite nell'allegato 11.[7]
Agli assistiti affetti da malattia diabetica o dalle malattie rare di cui allegato 3 al presente decreto,[8] sono garantite le prestazioni che comportano l'erogazione dei presidi indicati nel nomenclatore (art. 13) di cui al medesimo allegato 3.
Le regioni e le province autonome disciplinano le modalità di accertamento del diritto alle prestazioni, le modalità di fornitura dei prodotti e i quantitativi massimi concedibili sulla base del fabbisogno determinato in funzione del livello di gravità della malattia, assicurando l'adempimento agli obblighi di cui all'art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni che comportano l'erogazione di alimenti a fini medici speciali alle persone affette da malattie metaboliche congenite e da fibrosi cistica (art. 14). Le patologie sono accertate e certificate dai centri di riferimento a tal fine identificati dalle regioni e delle province autonome.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresì ai nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di età, l'erogazione dei sostituti del latte materno e alle persone affette da celiachia l'erogazione degli alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci o per persone intolleranti al glutine.
I prodotti erogabili alle persone di cui al comma 1 sono elencati nel Registro nazionale istituito presso il Ministero della salute ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001.
Ai soggetti affetti da celiachia l'erogazione dei prodotti senza glutine è garantita nei limiti dei tetti massimi di spesa mensile fissati dal medesimo Ministero della salute.
Le regioni e le province autonome provvedono alla fornitura gratuita dei prodotti dietetici a favore delle persone affette da nefropatia cronica nonché dei preparati addensanti a favore delle persone con grave disfagia affette malattie neuro‐degenerative, nei limiti e con le modalità fissate dalle stesse regioni e le province autonome.
Le regioni e le province autonome disciplinano le modalità di erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo, assicurando l'adempimento agli obblighi di cui all'art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
e) Assistenza specialistica ambulatoriale (art. 15)
Nell'ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale il
Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni elencate nel
nomenclatore di cui all'allegato 4 al presente decreto.[9] L'erogazione
della prestazione è subordinata all'indicazione sulla ricetta del
quesito o sospetto diagnostico formulato dal medico prescrittore.
Il nomenclatore riporta, per ciascuna prestazione, il codice
identificativo, la definizione, eventuali modalità di erogazione in
relazione ai requisiti necessari a garantire la sicurezza del
paziente, eventuali note riferite a condizioni di erogabilità o
indicazioni di appropriatezza prescrittiva. L'elenco delle note e
delle corrispondenti condizioni di erogabilità o indicazioni di
appropriatezza prescrittiva è contenuto nell'allegato 4D.[10]
Al solo fine di consentire l'applicazione delle disposizioni
legislative relative ai limiti di prescrivibilità delle prestazioni
per ricetta e di partecipazione al costo da parte dei cittadini, il
nomenclatore riporta altresì le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale raggruppate per branche specialistiche.
Le regioni e le province autonome disciplinano le modalità di
erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo, assicurando
l'adempimento agli obblighi di cui all'art. 50 del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
Sono erogati in forma ambulatoriale organizzata i pacchetti di
prestazioni orientati a finalità diagnostica o terapeutica,
individuati con le modalità indicate dall'art. 5, comma 20
dell'Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014 concernente il Nuovo Patto per
la salute per gli anni 2014/2016, nel rispetto della disciplina in
materia di partecipazione alla spesa sanitaria.
Le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per le quali sono indicate note corrispondenti a specifiche condizioni di erogabilità (art. 16) riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla particolare finalità della prestazione (terapeutica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni) al medico prescrittore, all'esito di procedure o accertamenti pregressi, sono erogabili dal Servizio sanitario
nazionale limitatamente ai casi in cui sussistono le medesime condizioni, risultanti dal numero della nota e dal quesito clinico o dal sospetto diagnostico riportati sulla ricetta dal medico prescrittore.
Le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per le quali sono indicate specifiche indicazioni di appropriatezza prescrittiva riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla particolare finalità della prestazione (terapeutica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni) al medico prescrittore, all'esito di procedure o accertamenti pregressi, sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale a seguito di una autonoma e responsabile valutazione del medico circa la loro utilità nel singolo caso clinico, fermo restando l'obbligo del medico prescrittore di riportare il solo quesito o sospetto diagnostico sulla ricetta.
Le prestazioni ambulatoriali di densitometria ossea sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale limitatamente ai soggetti che presentano le condizioni definite nell'allegato 4A al presente decreto. [11]
Le prestazioni ambulatoriali di chirurgia refrattiva sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale limitatamente ai soggetti che presentano le condizioni definite nell'allegato 4B al presente decreto.[12]
Le prestazioni ambulatoriali di assistenza odontoiatrica sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale limitatamente ai soggetti indicati nelle note corrispondenti a ciascuna prestazione, sulla base dei criteri generali riportati nell'allegato 4C al presente decreto.[13]
Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con patologia diabetica le prestazioni specialistiche ambulatoriali di assistenza podologica incluse nel nomenclatore di cui all'allegato 4.
f) Assistenza protesica (art. 17)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone di cui
all'art. 18 le prestazioni sanitarie che comportano l'erogazione di
protesi, ortesi ed ausili tecnologici nell'ambito di un piano
riabilitativo‐assistenziale volto alla prevenzione, alla correzione o
alla compensazione di menomazioni o disabilità funzionali
conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento delle abilità
residue, nonché alla promozione dell'autonomia dell'assistito.
Il nomenclatore di cui all'allegato 5[14] contiene gli elenchi delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi, inclusi i dispositivi provvisori, temporanei e di riserva di cui all'art. 18, commi 2 e 3,
'Hanno diritto alle prestazioni di assistenza protesica (art. 18) che comportano l'erogazione dei dispositivi contenuti nell'allegato 5[15] al presente decreto gli assistiti di seguito indicati, in connessione alle menomazioni e disabilità specificate:
- a) le persone con invalidità civile, di guerra e per servizio, le persone con cecità totale o parziale o ipovedenti gravi ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 138 e le persone sorde di cui all'art. 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle menomazioni accertate dalle competenti commissioni mediche;
- b) i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità grave e permanente;
- c) le persone di cui alla lettera a) affette da gravissime patologie evolutive o degenerative che hanno determinato menomazioni permanenti insorte in epoca successiva al riconoscimento dell'invalidità, in relazione alle medesime menomazioni, accertate dal medico specialista;
- d) le persone che hanno presentato istanza di riconoscimento dell'invalidità cui siano state accertate, dalle competenti commissioni mediche, menomazioni che, singolarmente, per concorso o coesistenza, comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo, in relazione alle suddette menomazioni risultanti dai verbali di cui all'art. 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295;
- e) le persone in attesa di accertamento dell'invalidità per i quali il medico specialista prescrittore attesti la necessità e urgenza di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio per la tempestiva attivazione di un piano riabilitativo‐assistenziale, in relazione alle menomazioni certificate ai fini del riconoscimento dell'invalidità;
- f) le persone ricoverate in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per le quali il medico responsabile dell'unità operativa certifichi la presenza di una menomazione grave e permanente e la necessità e l'urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del piano riabilitativo‐assistenziale. Contestualmente alla fornitura della protesi o dell'ortesi deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità;
- g) le persone amputate di arto, le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia e le persone che abbiano subito un intervento demolitore dell'occhio, in relazione alle suddette menomazioni;
- h) le persone affette da una malattia rara di cui all'allegato 7 al presente decreto,[16] in relazione alle menomazioni correlate alla malattia.
Hanno diritto ai dispositivi provvisori e temporanei le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia, le persone con enucleazione del bulbo oculare. Le persone con amputazione di arto hanno diritto al dispositivo provvisorio in alternativa al dispositivo temporaneo.
Le regioni e le province autonome o le aziende sanitarie locali possono fornire dispositivi di serie di cui all'elenco 2B dell'allegato 5[17] alle persone con grave disabilità transitoria, assistite in regime di ospedalizzazione domiciliare, di dimissione protetta o di assistenza domiciliare integrata, su prescrizione dello specialista, per un periodo massimo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, nei casi in cui le medesime regioni o aziende sanitarie locali abbiano attivato servizi di riutilizzo dei suddetti dispositivi.
Qualora i dispositivi siano prescritti, per motivi di necessità e urgenza, nel corso di ricovero presso strutture sanitarie accreditate, pubbliche o private, ubicate fuori del territorio della azienda sanitaria locale di residenza dell'assistito, la prescrizione è inoltrata dalla unità operativa di ricovero all'azienda sanitaria locale di residenza, che rilascia l'autorizzazione tempestivamente, anche per via telematica. Limitatamente ai dispositivi inclusi nell'elenco 1 dell'allegato 5,[18] in caso di silenzio dell'azienda sanitaria locale, trascorsi cinque giorni dal ricevimento della prescrizione, l'autorizzazione si intende concessa. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa o al prezzo fissati dalla regione di residenza dell'assistito.
L'azienda sanitaria locale può autorizzare la fornitura di una protesi di riserva per le persone con amputazione di arto. Nei confronti di altri soggetti per i quali la mancanza del dispositivo impedisce lo svolgimento delle attività essenziali della vita, l'azienda sanitaria locale è tenuta a provvedere immediatamente alla sua eventuale riparazione o sostituzione.
Agli invalidi del lavoro, i dispositivi dovuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono erogati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) con spesa a carico dell'Istituto, secondo le indicazioni e le modalità stabilite dall'Istituto stesso.
Sono fatti salvi i benefici già previsti dalle norme in vigore in favore degli invalidi di guerra e categorie assimiliate.
In casi eccezionali, per i soggetti affetti da gravissime disabilità, le aziende sanitarie locali possono garantire l'erogazione di protesi, ortesi o ausili non appartenenti ad una delle tipologie riportate nel nomenclatore allegato, nel rispetto delle procedure fissate dalla regione e sulla base di criteri e linee guida.
I dispositivi inclusi nell'allegato 5 [19] sono ceduti in proprietà all'assistito, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di disciplinare modalità di cessione in comodato dei dispositivi di serie di cui agli elenchi 2A e 2B dell'allegato 5[20] per i quali le regioni, le province autonome o le aziende abbiano attivato servizi di riutilizzo dei dispositivi stessi. L'assistito è responsabile della custodia e della buona tenuta della protesi, dell'ortesi o dell'ausilio tecnologico.
L'azienda sanitaria locale autorizza la fornitura di nuovi dispositivi inclusi nell'elenco 1 dell'allegato 5,[21] in favore dei propri assistiti di età superiore a 18 anni, quando siano trascorsi i tempi minimi di rinnovo riportati, per ciascuna classe, nel medesimo elenco e in ogni caso quando sussistono le condizioni di cui alle lettere a) e b) e con le procedure ivi indicate. Per i dispositivi per i quali non sono indicati tempi minimi di rinnovo si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b). Per i dispositivi forniti agli assistiti di età inferiore a 18 anni, non si applicano i tempi minimi di rinnovo e l'azienda sanitaria locale autorizza le sostituzioni o modificazioni dei dispositivi erogati in base ai controlli clinici prescritti e secondo il piano riabilitativo‐assistenziale. La fornitura di nuovi dispositivi può essere autorizzata nei casi di:
- a) particolari necessità terapeutiche o riabilitative o modifica dello stato psicofisico dell'assistito, sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore allegata alla prescrizione che attesti, con adeguata motivazione, l'inadeguatezza dell'ausilio in uso e la necessità del rinnovo per il mantenimento delle autonomie della persona nel suo contesto di vita;
- b) rottura accidentale o usura, non attribuibili all'uso improprio del dispositivo, a grave incuria o a dolo, cui consegue l'impossibilità tecnica o la non convenienza della riparazione ovvero la non perfetta funzionalità del dispositivo riparato, valutate dall'azienda sanitaria locale anche con l'ausilio di tecnici di fiducia.
Le modalità di erogazione dell'assistenza protesica (art. 19) e di individuazione degli erogatori sono definiti dall'allegato 12.[22]
g) Assistenza termale (art. 20)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'erogazione delle
prestazioni di assistenza termale ai soggetti, inclusi gli assicurati
dell'INPS e dell'INAIL, affetti dalle patologie indicate
nell'allegato 9 al presente decreto,[23] che possono trovare reale
beneficio da tali prestazioni. Nel medesimo allegato sono elencate le
prestazioni erogabili suddivise per tipologia di destinatari.
L'erogazione è garantita nel limite di un ciclo annuo di
prestazioni, fatta eccezione per gli invalidi di guerra e di
servizio, dei ciechi, dei sordi e degli invalidi civili, che possono
usufruire di un secondo ciclo annuo per il trattamento della
patologia invalidante.
h) Percorsi assistenziali integrati (art. 21)
I percorsi assistenziali domiciliari, territoriali,
semiresidenziali e residenziali di cui al presente Capo prevedono
l'erogazione congiunta di attività e prestazioni afferenti all'area
sanitaria e all'area dei servizi sociali. Con apposito accordo
sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee di indirizzo
volte a garantire omogeneità nei processi di integrazione
istituzionale, professionale e organizzativa delle suddette aree,
anche con l'apporto delle autonomie locali, nonché modalità di
utilizzo delle risorse coerenti con l'obiettivo dell'integrazione,
anche con riferimento al Fondo per le non autosufficienze di cui
all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'accesso unitario ai
servizi sanitari e sociali, la presa in carico della persona e la
valutazione multidimensionale dei bisogni, sotto il profilo clinico,
funzionale e sociale. Le regioni e le province autonome organizzano
tali attività garantendo uniformità sul proprio territorio nelle modalità, nelle procedure e negli strumenti di valutazione
multidimensionale, anche in riferimento alle diverse fasi del
progetto di assistenza.
Il Progetto di assistenza individuale (PAI) definisce i bisogni
terapeutico‐riabilitativi e assistenziali della persona ed è redatto
dall'unità di valutazione multidimensionale, con il coinvolgimento
di tutte le componenti dell'offerta assistenziale sanitaria,
sociosanitaria e sociale, del paziente e della sua famiglia. Il
coordinamento dell'attività clinica rientra tra i compiti del medico
di medicina generale o del pediatra di libera scelta, fatti salvi i
casi in cui il soggetto responsabile del rapporto di cura sia stato
diversamente identificato.
Nell'ambito dell'assistenza distrettuale territoriale sono
privilegiati gli interventi che favoriscono la permanenza delle
persone assistite al proprio domicilio, attraverso l'attivazione
delle risorse disponibili, formali e informali; i trattamenti
terapeutico‐riabilitativi e assistenziali, semiresidenziali e
residenziali, sono garantiti dal Servizio sanitario nazionale, quando
necessari, in base alla valutazione multidimensionale.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non
autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto
o esiti delle stesse, 'percorsi assistenziali a domiciliò (art. 22) costituiti
dall'insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi,
infermieristici e di aiuto infermieristico necessari per stabilizzare
il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la
qualità della vita. L'azienda sanitaria locale assicura la
continuità tra le fasi di assistenza ospedaliera e l'assistenza
territoriale a domicilio.
Le cure domiciliari, come risposta ai bisogni delle persone non
autosufficienti e in condizioni di fragilità, si integrano con le
prestazioni di assistenza sociale e di supporto alla famiglia,
secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 febbraio 2001 recante «Atto di indirizzo e coordinamento
sull'integrazione sociosanitaria». Il bisogno clinico, funzionale e
sociale è accertato attraverso idonei strumenti di valutazione
multidimensionale che consentano la presa in carico della persona e
la definizione del «Progetto di assistenza individuale» (PAI)
sociosanitario integrato, fatto salvo quanto previsto dalle regioni e
dalle province autonome in merito al comma 3, lettera a).
In relazione al bisogno di salute dell'assistito ed al livello
di intensità, complessità e durata dell'intervento assistenziale, le cure domiciliari, si articolano nei seguenti livelli:
- a) cure domiciliari di livello base: costituite da prestazioni professionali in risposta a bisogni sanitari di bassa complessità di tipo medico, infermieristico e/o riabilitativo, anche ripetuti nel tempo; le cure domiciliari di livello base, attivate con le modalità previste dalle regioni e dalle province autonome, sono caratterizzate da un «Coefficiente di intensità assistenziale» (CIA)[24] inferiore a 0,14;
- b) cure domiciliari integrate (ADI) di I^ livello: costituite da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico‐infermieristico‐assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo‐assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,14 e 0,30 in relazione alla criticità e complessità del caso; quando necessari sono assicurati gli accertamenti diagnostici, la fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonché dei preparati per nutrizione artificiale. Le cure domiciliari di primo livello richiedono la valutazione multidimensionale, la «presa in carico» della persona e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI) ovvero di un «Progetto riabilitativo individuale» (PRI) che definisce i bisogni riabilitativi della persona, e sono attivate con le modalità definite dalle regioni e dalla province autonome anche su richiesta dei familiari o dei servizi sociali. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta assumono la responsabilità clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia;
- c) cure domiciliari integrate (ADI) di II^ livello: costituite da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico‐infermieristico‐assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo‐assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,31 e 0,50, in relazione alla criticità e complessità del caso; quando necessari sono assicurati gli accertamenti diagnostici, la fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonché dei preparati per nutrizione artificiale. Le cure domiciliari di secondo livello richiedono la valutazione multidimensionale, la «presa in carico» della persona e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI) ovvero di un «Progetto riabilitativo individuale» (PRI), e sono attivate con le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome anche su richiesta dei familiari o dei servizi sociali. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta assumono la responsabilità clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia;
- d) cure domiciliari integrate (ADI) di III^ livello: costituite da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico e riabilitativo, accertamenti diagnostici, fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonché dei preparati per nutrizione artificiale a favore di persone con patologie che, presentando elevato livello di complessità, instabilità clinica e sintomi di difficile controllo, richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50, anche per la necessità di fornire supporto alla famiglia e/o al care‐giver. Le cure domiciliari ad elevata intensità sono attivate con le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome richiedono la valutazione multidimensionale, la presa in carico della persona e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI). Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta assumono la responsabilità clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia.
Ai sensi dell'art. 3‐septies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni e del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, recante «Atto di
indirizzo e coordinamento sull'integrazione sociosanitaria», le cure
domiciliari sono integrate da prestazioni di aiuto infermieristico e
assistenza tutelare professionale alla persona. Le suddette
prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare
professionale, erogate secondo i modelli assistenziali disciplinati
dalle regioni e dalle province autonome, sono a interamente carico
del Servizio sanitario nazionale per i primi trenta giorni dopo la
dimissione ospedaliera protetta e per una quota pari al 50 per cento
nei giorni successivi.
Le cure domiciliari sono integrate da interventi sociali in
relazione agli esiti della valutazione multidimensionale.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce le cure domiciliari palliative (art. 23) di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38, nell'ambito della Rete di cure palliative a favore di persone affette da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita. Le cure sono erogate dalle Unità di Cure Palliative (UCP) sulla base di protocolli formalizzati nell'ambito della Rete e sono costituite da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico, accertamenti diagnostici, fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonché dei preparati per nutrizione artificiale, da aiuto infermieristico, assistenza tutelare professionale e sostegno spirituale.
Le cure
palliative domiciliari si articolano nei seguenti livelli:
- a) livello base: costituito da interventi coordinati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera f) della legge 15 marzo 2010, n. 38, che garantiscono un approccio palliativo attraverso l'ottimale controllo dei sintomi e una adeguata comunicazione con il malato e la famiglia; sono erogate da medici e infermieri con buona conoscenza di base delle cure palliative e si articolano in interventi programmati caratterizzati da un CIA minore di 0,50 in funzione del progetto di assistenza individuale;
- b) livello specialistico: costituito da interventi da parte di equipe multiprofessionali e multidisciplinari dedicate, rivolti a malati con bisogni complessi per i quali gli interventi di base sono inadeguati; richiedono un elevato livello di competenza e modalità di lavoro interdisciplinare. In relazione al livello di complessità, legato anche all'instabilità clinica e ai sintomi di difficile controllo, sono garantiti la continuità assistenziale, interventi programmati caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50 definiti dal progetto di assistenza individuale nonché pronta disponibilità medica e infermieristica sulle 24 ore.
Le cure domiciliari palliative richiedono la valutazione multidimensionale, la presa in carico del paziente e dei familiari e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI). Le cure domiciliari palliative sono integrate da interventi sociali in relazione agli esiti della valutazione multidimensionale.
h) Assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale (art. 24)
Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie (art. 24), le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, ostetriche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie ed appropriate nei seguenti ambiti di attività:
- a) educazione e consulenza per la maternità e paternità responsabile;
- b) somministrazione dei mezzi necessari per la procreazione responsabile;
- c) consulenza preconcezionale;
- d) tutela della salute della donna, prevenzione e terapia delle malattie sessualmente trasmissibili, prevenzione e diagnosi precoce dei tumori genitali femminili in collaborazione con i centri di screening, e delle patologie benigne dell'apparato genitale;
- e) assistenza alla donna in stato di gravidanza e tutela della salute del nascituro anche ai fini della prevenzione del correlato disagio psichico;
- f) corsi di accompagnamento alla nascita in collaborazione con il presidio ospedaliero;
- g) assistenza al puerperio, promozione e sostegno dell'allattamento al seno e supporto nell'accudimento del neonato;
- h) consulenza, supporto psicologico e assistenza per l'interruzione volontaria della gravidanza e rilascio certificazioni;
- i) consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi di sterilità e infertilità e per procreazione medicalmente assistita;
- j) consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi correlati alla menopausa;
- k) consulenza ed assistenza psicologica per problemi individuali e di coppia;
- l) consulenza e assistenza a favore degli adolescenti, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche;
- m) prevenzione, valutazione, assistenza e supporto psicologico ai minori in situazione di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti e abusi;
- n) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
- o) supporto psicologico e sociale a nuclei familiari in condizioni di disagio;
- p) valutazione e supporto psicologico a coppie e minori per l'affidamento familiare e l'adozione, anche nella fase successiva all'inserimento del minore nel nucleo familiare;
- q) rapporti con il Tribunale dei minori e adempimenti connessi (relazioni, certificazioni, ecc.);
- r) prevenzione, individuazione precoce e assistenza nei casi di violenza di genere e sessuale;
- s) consulenza specialistica e collaborazione con gli altri servizi distrettuali territoriali;
- t) consulenza e collaborazione con i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale.
L'assistenza distrettuale ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie tiene conto di eventuali condizioni di disabilità ed è integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.
Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo (art. 25), la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attività:
- a) individuazione precoce e proattiva del disturbo;
- b) accoglienza;
- c) valutazione diagnostica multidisciplinare;
- d) definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico e abilitativo/riabilitativo personalizzato da parte dell'equipe multiprofessionale, in collaborazione con la famiglia;
- e) visite neuropsichiatriche;
- f) prescrizione, somministrazione e monitoraggio di terapie farmacologiche e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17;
- g) colloqui psicologico‐clinici;
- h) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
- i) colloqui di orientamento, training e sostegno alla famiglia nella gestione dei sintomi e nell'uso dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17;
- j) abilitazione e riabilitazione estensiva o intensiva (individuale e di gruppo) in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, finalizzate allo sviluppo, al recupero e al mantenimento dell'autonomia personale, sociale e lavorativa, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche e le Linee guida, ivi incluse le Linee guida dell'Istituto superiore di sanità;
- k) interventi psicoeducativi e di supporto alle autonomie e alle attività della vita quotidiana;
- l) attività di orientamento e formazione alla famiglia nella gestione del programma terapeutico e abilitativo/riabilitativo personalizzato del minore;
- m) gruppi di sostegno per i familiari;
- n) interventi sulla rete sociale, formale e informale;
- o) consulenza specialistica e collaborazione con i reparti ospedalieri e gli altri servizi distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali;
- p) consulenza e collaborazione con i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale;
- q) collaborazione con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado, in riferimento alle prestazioni previste dalla legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- r) adempimenti nell'ambito dei rapporti con l'Autorità giudiziaria minorile;
- s) collaborazione ed integrazione con i servizi per le dipendenze patologiche, con particolare riferimento ai minori con comorbidità;
- t) progettazione coordinata e condivisa con i servizi per la tutela della salute mentale del percorso di continuità assistenziale dei minori in vista del passaggio all'età adulta.
L'assistenza distrettuale ai minori con disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo è integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.
Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi mentali (art. 26), la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato, differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e
psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attività:
- a) individuazione precoce e proattiva del disturbo;
- b) accoglienza;
- c) valutazione diagnostica multidisciplinare;
- d) definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico‐riabilitativo e socio‐riabilitativo personalizzato da parte dell'equipe multiprofessionale in accordo con la persona e in collaborazione con la famiglia;
- e) visite psichiatriche;
- f) prescrizione e somministrazione di terapie farmacologiche;
- g) colloqui psicologico‐clinici;
- h) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
- i) colloqui di orientamento e sostegno alla famiglia;
- j) interventi terapeutico‐riabilitativi e socio‐educativi volti a favorire il recupero dell'autonomia personale, sociale e lavorativa;
- k) gruppi di sostegno per i pazienti e per i loro familiari;
- l) interventi sulla rete sociale formale e informale;
- m) consulenza specialistica e collaborazione con i reparti ospedalieri e gli altri servizi distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali;
- n) collaborazione con i medici di medicina generale;
- o) collaborazione ed integrazione con i servizi per le dipendenze patologiche (SERT), con particolare riferimento ai pazienti con comorbidità;
- p) interventi psicoeducativi rivolti alla persona e alla famiglia;
- q) progettazione coordinata e condivisa del percorso di continuità assistenziale dei minori in carico ai servizi competenti, in vista del passaggio all'età adulta.
L'assistenza distrettuale alle persone con disturbi mentali è integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.
Nell'ambito dell'assistenza distrettuale e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disabilità complesse (art. 27), la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico e riabilitativo individualizzato differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e
psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attività:
- a) valutazione diagnostica multidisciplinare;
- b) definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico e riabilitativo personalizzato, in collaborazione con la persona e la famiglia;
- c) gestione delle problematiche mediche specialistiche, anche con ricorso a trattamenti farmacologici e relativo monitoraggio;
- d) colloqui psicologico‐clinici;
- e) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
- f) colloqui di orientamento, training e sostegno alla famiglia nella gestione dei sintomi e nell'uso degli ausili e delle protesi;
- g) abilitazione e riabilitazione estensiva (individuale e di gruppo) in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, finalizzate al recupero e al mantenimento dell'autonomia in tutti gli aspetti della vita;
- h) interventi psico‐educativi, socio‐educativi e di supporto alle autonomie e alle attività della vita quotidiana;
- i) gruppi di sostegno;
- j) interventi sulla rete sociale formale e informale;
- k) consulenze specialistiche e collaborazione con gli altri servizi ospedalieri e distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali;
- l) collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
- m) collaborazione e consulenza con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado in riferimento alle prestazioni previste dalla legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- n) interventi terapeutico‐riabilitativi e socio‐riabilitativi finalizzati all'inserimento lavorativo.
L'assistenza distrettuale alle persone con disabilità complesse è integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.
Nell'ambito dell'assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con dipendenze patologiche (art. 28), inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, ivi incluse le persone detenute o internate, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato che include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attività:
- a) accoglienza;
- b) valutazione diagnostica multidisciplinare;
- c) valutazione dello stato di dipendenza;
- d) certificazione dello stato di dipendenza patologica;
- e) definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico e riabilitativo personalizzato, in accordo con la persona e, per i minori, in collaborazione con la famiglia;
- f) somministrazione di terapie farmacologiche specifiche, sostitutive, sintomatiche e antagoniste, compreso il monitoraggio clinico e laboratoristico;
- g) gestione delle problematiche mediche specialistiche;
- h) interventi relativi alla prevenzione, diagnosi precoce e trattamento delle patologie correlate all'uso di sostanze;
- i) colloqui psicologico‐clinici;
- j) colloqui di orientamento e sostegno alla famiglia;
- k) interventi di riduzione del danno;
- l) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
- m) interventi socio‐riabilitativi, psico‐educativi e socio‐educativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale, sociale e lavorativa;
- n) promozione di gruppi di sostegno per soggetti affetti da dipendenza patologica;
- o) promozione di gruppi di sostegno per i familiari di soggetti affetti da dipendenza patologica;
- p) consulenza specialistica e collaborazione con i reparti ospedalieri e gli altri servizi distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali;
- q) collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
- r) interventi terapeutici e riabilitativi nei confronti di soggetti detenuti o con misure alternative alla detenzione, in collaborazione con l'amministrazione penitenziaria;
- s) collaborazione ed integrazione con i servizi di salute mentale con riferimento ai pazienti con comorbidità.
L'assistenza distrettuale alle persone con dipendenze patologiche è integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.
i) Assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno sanitario (art. 29)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti residenziali intensivi di cura e mantenimento funzionale, ad elevato impegno sanitario alle persone con patologie non acute che, presentando alto livello di complessità, instabilità clinica, sintomi di difficile controllo, necessità di supporto alle funzioni vitali e/o gravissima disabilità, richiedono continuità assistenziale con pronta disponibilità medica e presenza infermieristica sulle 24 ore. I trattamenti, non erogabili al domicilio o in altri setting assistenziali di minore intensità, sono erogati mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche e costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, psicologico, riabilitativo, infermieristico e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, fornitura di preparati per nutrizione artificiale e dei
dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17.
La durata del trattamento ad elevato impegno sanitario è
fissata in base alle condizioni dell'assistito che sono oggetto di
specifica valutazione multidimensionale, da effettuarsi secondo le
modalità definite dalle regioni e dalle province autonome.
I trattamenti di cui al comma 1 sono a totale carico del
Servizio sanitario nazionale.
Nell'ambito dell'assistenza residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle 'persone non autosufficienti (art. 30), previa valutazione multidimensionale e presa in carico:
- a) trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale a persone non autosufficienti con patologie che, pur non presentando particolari criticità e sintomi complessi, richiedono elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle 24 ore. I trattamenti, erogati mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, educazione terapeutica al paziente e al caregiver. La durata del trattamento estensivo, di norma non superiore a sessanta giorni, è fissata in base alle condizioni dell'assistito che sono oggetto di specifica valutazione multidimensionale, da effettuarsi secondo le modalità definite dalla regioni e dalle province autonome;
- b) trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure, a persone non autosufficienti. I trattamenti sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica e fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, educazione terapeutica al paziente e al caregiver, con garanzia di continuità assistenziale, e da attività di socializzazione e animazione.
I trattamenti estensivi di cui al comma 1, lettere a) sono a carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti di lungoassistenza di cui al comma 1, lettera b) sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera.
Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti di lungoassistenza, di recupero, di mantenimento funzionale e di riorientamento in ambiente protesico, ivi compresi interventi di sollievo, a persone non autosufficienti con bassa necessità di tutela sanitaria.
I trattamenti di lungoassistenza di cui al comma 3 sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera.
Il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della rete locale di cure palliative, garantisce alle persone nella fase terminale della vita (art. 31) affette da malattie progressive e in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta, il complesso integrato delle prestazioni mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, mediche specialistiche, infermieristiche, riabilitative, psicologiche, gli accertamenti diagnostici, l'assistenza farmaceutica e la fornitura di preparati per nutrizione artificiale, le prestazioni sociali, tutelari e alberghiere, nonché di sostegno spirituale. Le prestazioni sono erogate da equipe multidisciplinari e multiprofessionali nei Centri specialistici di cure palliative‐Hospice che, anche quando operanti all'interno di una struttura ospedaliera, si collocano nell'ambito dell'assistenza sociosanitaria territoriale. Gli Hospice assicurano l'assistenza medica e infermieristica e la presenza di operatori tecnici dell'assistenza sette giorni su sette, sulle 24 ore, e dispongono di protocolli formalizzati per il controllo del dolore e dei sintomi, per la sedazione, l'alimentazione, l'idratazione e di programmi formalizzati per l'informazione, la comunicazione e il sostegno al paziente e alla famiglia, l'accompagnamento alla morte e l'assistenza al lutto, l'audit clinico ed il sostegno psico‐emotivo all'equipe.
I trattamenti di cui al comma 1 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.
Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo (art. 32), previa valutazione multidimensionale, definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, i trattamenti terapeutico‐riabilitativi di cui al comma 2. I trattamenti terapeutico‐riabilitativi residenziali sono erogabili quando dalla valutazione multidimensionale emerga che i trattamenti territoriali o semiresidenziali risulterebbero inefficaci, anche in relazione al contesto familiare del minore.
I trattamenti terapeutico‐riabilitativi includono le prestazioni garantite mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie ed appropriate nei seguenti ambiti di attività:
- a) accoglienza;
- b) attuazione e verifica del Progetto terapeutico riabilitativo individuale, in collaborazione con il servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento e con la famiglia;
- c) visite neuropsichiatriche;
- d) prescrizione, somministrazione e monitoraggio di terapie farmacologiche e fornitura dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17;
- e) colloqui psicologico‐clinici;
- f) psicoterapia (individuale, familiare, di gruppo);
- g) interventi psicoeducativi (individuali e di gruppo);
- h) abilitazione e riabilitazione estensiva o intensiva (individuale e di gruppo) finalizzate allo sviluppo dell'autonomia personale e sociale in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle Linee guida;
- i) interventi sulla rete sociale, formale e informale;
- j) attività di orientamento e formazione alla famiglia nella gestione del programma terapeutico e abilitativo/riabilitativo personalizzato del minore;
- k) collaborazione con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado, in riferimento alle prestazioni previste dalla legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- l) collaborazione con i pediatri di libera scelta e con i medici di medicina generale;
- m) adempimenti nell'ambito dei rapporti con l'Autorità giudiziaria minorile;
- n) collaborazione ed integrazione con i servizi per le dipendenze patologiche, con particolare riferimento ai minori con comorbidità;
- o) progettazione coordinata e condivisa con i servizi per la tutela della salute mentale del percorso di continuità assistenziale dei minori in vista del passaggio all'età adulta.
In relazione al livello di intensità riabilitativa e assistenziale l'assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento:
- a) trattamenti ad alta intensità terapeutico‐riabilitativa rivolti a pazienti con grave compromissione del funzionamento personale e sociale, parziale instabilità clinica, anche nella fase della post‐acuzie, e per i quali vi è l'indicazione ad una discontinuità con il contesto di vita. I trattamenti hanno una durata massima di 3 mesi, prorogabili in accordo con il servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento;
- b) trattamenti residenziali a media intensità terapeutico‐riabilitativa rivolti a pazienti con compromissione del funzionamento personale e sociale di gravità moderata, nei quali il quadro clinico non presenta elementi rilevanti di instabilità e per i quali vi è l'indicazione ad una discontinuità con il contesto di vita. I trattamenti hanno una durata massima di 6 mesi, prorogabili in accordo con il servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento;
- c) trattamenti residenziali a bassa intensità terapeutico‐riabilitativa rivolti a pazienti con moderata compromissione di funzioni e abilità, con quadri clinici relativamente stabili, privi di elementi di particolare complessità e per i quali vi è l'indicazione ad una discontinuità con il contesto di vita. La durata massima del programma non può essere superiore a 12 mesi, salvo proroga motivata dal servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento.
Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale il Servizio sanitario nazionale garantisce interventi terapeutico‐riabilitativi intensivi ed estensivi, multiprofessionali, complessi e coordinati, rivolti a minori per i quali non vi è l'indicazione ad una prolungata discontinuità con il contesto di vita.
I trattamenti residenziali e semiresidenziali terapeutico‐riabilitativi di cui ai commi 3 e 4 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.
Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi mentali (art. 33), previa valutazione multidimensionale, definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, i trattamenti terapeutico‐riabilitativi e i trattamenti socio‐riabilitativi, con programmi differenziati per intensità,complessità e durata. I trattamenti includono le prestazioni
necessarie ed appropriate, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche nei seguenti ambiti di attività:
- a) accoglienza;
- b) attuazione e verifica del Progetto terapeutico riabilitativo individuale, in collaborazione con il Centro di salute mentale di riferimento;
- c) visite psichiatriche;
- d) prescrizione, somministrazione e monitoraggio di terapie farmacologiche;
- e) colloqui psicologico‐clinici;
- f) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
- g) interventi terapeutico‐riabilitativi, psico‐educativi e socio‐educativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale, sociale e lavorativa;
- h) interventi sulla rete sociale formale e informale;
- i) collaborazione con i medici di medicina generale.
In relazione al livello di intensità assistenziale, l'assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento:
- a) trattamenti terapeutico‐riabilitativi ad alta intensità riabilitativa ed elevata tutela sanitaria (carattere intensivo), rivolti a pazienti con gravi compromissioni del funzionamento personale e sociale, anche nella fase della post‐acuzie. I trattamenti, della durata massima di 18 mesi, prorogabili per ulteriori 6 mesi in accordo con il centro di salute mentale di riferimento, sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale sanitario e socio‐sanitario sulle 24 ore;
- b) trattamenti terapeutico‐riabilitativi a carattere estensivo, rivolti a pazienti stabilizzati con compromissioni del funzionamento personale e sociale di gravità moderata, che richiedono interventi a media intensità riabilitativa. I trattamenti, della durata massima di 36 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi in accordo con il centro di salute mentale di riferimento, sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale socio‐sanitario sulle 24 ore;
- c) trattamenti socio‐riabilitativi, rivolti a pazienti non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale, che richiedono interventi a bassa intensità riabilitativa.
La durata dei programmi è definita nel Progetto terapeutico riabilitativo individuale. In considerazione del diverso impegno assistenziale necessario in relazione alle condizioni degli ospiti, le strutture residenziali socio‐riabilitative possono articolarsi in più moduli, differenziati in base alla presenza di personale sociosanitario nell'arco della giornata.
Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti terapeutico‐riabilitativi erogati da equipe multiprofessionali in strutture attive almeno 6 ore al giorno, per almeno cinque giorni la settimana.
I trattamenti residenziali terapeutico‐riabilitativi intensivi ed estensivi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti residenziali socio‐riabilitativi di cui al comma 2, lettera c) sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 40 per cento della tariffa giornaliera. I trattamenti semiresidenziali terapeutico‐riabilitativi di cui al comma 3 sono a totale carico del
Servizio sanitario nazionale.
Ai soggetti cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono garantiti trattamenti residenziali terapeutico‐riabilitativi a carattere intensivo ed estensivo nelle strutture residenziali di cui alla legge n. 9 del 2012 ed al decreto ministeriale 1 ottobre 2012 (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza). I trattamenti sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.
Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone di ogni età con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (art. 34), trattamenti riabilitativi mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, a carattere intensivo, estensivo e di mantenimento previa valutazione multidimensionale, presa in carico e progetto riabilitativo individuale (PRI) che definisca le modalità e la durata del trattamento. I trattamenti residenziali si articolano nelle seguenti tipologie:
- a) trattamenti di riabilitazione intensiva rivolti a persone non autosufficienti in condizioni di stabilità clinica con disabilità importanti e complesse, modificabili, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno tre ore giornaliere e un elevato impegno assistenziale riferibile alla presenza di personale infermieristico sulle 24 ore; la durata dei trattamenti non supera, di norma, i 45 giorni, a meno che la rivalutazione multidimensionale non rilevi il persistere del bisogno riabilitativo intensivo;
- b) trattamenti di riabilitazione estensiva rivolti a persone disabili non autosufficienti con potenzialità di recupero funzionale, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno 1 ora giornaliera e un medio impegno assistenziale riferibile alla presenza di personale socio‐sanitario sulle 24 ore; la durata dei trattamenti non supera, di norma, i 60 giorni, a meno che la rivalutazione multidimensionale non rilevi il persistere del bisogno riabilitativo estensivo;
- c) trattamenti socio‐riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità a persone non autosufficienti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate. In considerazione del diverso impegno assistenziale necessario in relazione alla gravità delle condizioni degli ospiti, le strutture residenziali socio‐riabilitative possono articolarsi in moduli, differenziati in base alla tipologia degli ospiti:
- 1) disabili in condizioni di gravità che richiedono elevato impegno assistenziale e tutelare;
- 2) disabili che richiedono moderato impegno assistenziale e tutelare.
I trattamenti di cui al comma 1, lettera a) e b) sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti di cui al comma 1 lettera c), punto 1) sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al 70 per cento della tariffa giornaliera. I trattamenti di cui al comma 1, lettera c), punto 2) sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al 40 per cento della tariffa giornaliera.
I trattamenti semiresidenziali si articolano nelle seguenti tipologie:
- a) trattamenti di riabilitazione estensiva rivolti a persone disabili non autosufficienti con potenzialità di recupero funzionale, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno 1 ora giornaliera; la durata dei trattamenti non supera, di norma, i 60 giorni, a meno che la rivalutazione multidimensionale non rilevi il persistere del bisogno riabilitativo estensivo;
- b) trattamenti socio‐riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità a persone non autosufficienti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate, anche in laboratori e centri occupazionali.
I trattamenti di cui al comma 3, lettera a) sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti di cui al comma 3, lettera b) sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al 70 per cento della tariffa giornaliera.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce ai soggetti portatori di handicap individuati dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che necessitano di cure specialistiche presso centri di altissima
specializzazione all'estero il concorso alle spese di soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore nei casi e con le modalità individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2000 e dai relativi Accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con dipendenze patologiche (art. 35), inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, ivi incluse le persone con misure alternative alla detenzione o in regime di detenzione domiciliare, previa valutazione multidimensionale, definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, trattamenti terapeutico‐riabilitativi e trattamenti pedagogico‐riabilitativi, con programmi differenziati per intensità, complessità e durata. I trattamenti includono le prestazioni erogate mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie ed appropriate nei seguenti ambiti di attività:
- a) accoglienza;
- b) attuazione e verifica del programma terapeutico e riabilitativo personalizzato, in collaborazione con il servizio per le dipendenze patologiche (SERT) di riferimento, in accordo con la persona e, per i minori, in collaborazione con la famiglia;
- c) gestione delle problematiche sanitarie inclusa la somministrazione ed il monitoraggio della terapia farmacologica;
- d) colloqui psicologico‐clinici;
- e) psicoterapia (individuale, familiare, di coppia, di gruppo);
- f) interventi socio‐riabilitativi, psico‐educativi e socio‐educativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale, sociale e lavorativa;
- g) interventi di risocializzazione (individuali o di gruppo);
- h) collaborazione con la rete sociale formale e informale;
- i) collaborazione con l'autorità giudiziaria per le persone con misure alternative alla detenzione o in regime di detenzione domiciliare;
- j) collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
- k) collaborazione ed integrazione con i servizi di salute mentale, con riferimento ai pazienti con comorbidità;
- l) rapporti con il Tribunale dei minori e adempimenti connessi (relazioni, certificazioni, ecc.)
- m) collaborazione e consulenza con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione nelle scuole dei minori sottoposti a trattamento.
In relazione al livello di intensità assistenziale, l'assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento:
- a) trattamenti specialistici, destinati a persone con dipendenza patologica che, per la presenza concomitante di disturbi psichiatrici, o dello stato di gravidanza o di gravi patologie fisiche o psichiche necessitano di trattamenti terapeutici specifici, anche con ricorso a terapia farmacologica e relativo monitoraggio. I trattamenti della durata massima di 18 mesi sono erogati in strutture o moduli che garantiscono la presenza di personale socio‐sanitario sulle 24 ore;
- b) trattamenti terapeutico‐riabilitativi destinati a persone con dipendenza patologica, finalizzati al superamento della dipendenza, al miglioramento della qualità della vita e al reinserimento sociale. I trattamenti, della durata massima di 18 mesi, eventualmente prorogabili a seguito di rivalutazione multidimensionale da parte dei servizi territoriali delle dipendenze patologiche, sono rivolti a persone che, anche in trattamento farmacologico sostitutivo, non assumono sostanze d'abuso, e sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale sulle 24 ore;
- c) trattamenti pedagogico‐riabilitativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale e alla integrazione sociale e lavorativa. I trattamenti, della durata massima di 30 mesi, sono rivolti a persone che non assumono sostanze d'abuso e non hanno in corso trattamenti con farmaci sostitutivi, e sono erogati in strutture che garantiscono la presenza di personale socio‐sanitario nell'arco della giornata.
I trattamenti residenziali di cui al comma 2 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.
Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce:
- a) trattamenti terapeutico‐riabilitativi, finalizzati al superamento della dipendenza patologica, al miglioramento della qualità della vita e al reinserimento sociale. I trattamenti, della durata massima di 18 mesi, eventualmente prorogabili a seguito di rivalutazione multidimensionale da parte dei servizi territoriali delle dipendenze patologiche, sono rivolti a persone che, anche in trattamento farmacologico sostitutivo, non assumono sostanze d'abuso, e sono erogati in strutture che garantiscono l'attività per 6 ore al giorno, per almeno cinque giorni la settimana;
- b) trattamenti pedagogico‐riabilitativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale e alla integrazione sociale e lavorativa. I trattamenti, della durata massima di 30 mesi, sono rivolti a persone che non assumono sostanze d'abuso e non hanno in corso trattamenti con farmaci sostitutivi, e sono erogati in strutture che garantiscono l'attività per 6 ore al giorno, per almeno cinque giorni la settimana.
I trattamenti semiresidenziali di cui al comma 4 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.
Assistenza ospedaliera
Il livello dell'assistenza ospedaliera si articola nelle seguenti aree di attività[25]:
- a. pronto soccorso;
- b. ricovero ordinario per acuti;
- c. day surgery;
- d. day hospital;
- e. riabilitazione e lungodegenza post acuzie;
- f. attività trasfusionali;
- g. attività di trapianto di cellule, organi e tessuti;
- h. centri antiveleni (CAV).
a) Pronto soccorso (art. 37)
Nell'ambito dell'attività di Pronto soccorso, il Servizio
sanitario nazionale garantisce l'esecuzione degli interventi
diagnostico terapeutici di urgenza, i primi accertamenti diagnostici,
clinici strumentali e di laboratorio e gli interventi necessari alla
stabilizzazione del paziente, nonché, quando necessario, il
trasporto assistito.
Nelle unità operative di pronto soccorso è assicurata la
funzione di triage che sulla base delle condizioni cliniche dei
pazienti e del loro rischio evolutivo determina la priorità di
accesso al percorso diagnostico terapeutico.
È altresì assicurata all'interno del PS/DEA la funzione di
Osservazione breve intensiva (OBI) al fine di garantire
l'appropriatezza dei percorsi assistenziali complessi.
b) Ricovero ordinario per acuti (art. 38)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni
assistenziali in regime di ricovero ordinario ai soggetti che, in
presenza di problemi o patologie acute, necessitano di assistenza
medico‐infermieristica prolungata nel corso della giornata,
osservazione medico‐infermieristica per 24 ore e immediata
accessibilità alle prestazioni stesse.
Nell'ambito dell'attività di ricovero ordinario sono garantite
tutte le prestazioni cliniche, mediche e chirurgiche, ostetriche,
farmaceutiche, strumentali e tecnologiche necessarie ai fini
dell'inquadramento diagnostico, della terapia, inclusa la terapia del
dolore e le cure palliative, o di specifici controlli clinici e
strumentali; sono altresì garantite le prestazioni assistenziali al
neonato, nonché le prestazioni necessarie e appropriate per la
diagnosi precoce delle malattie congenite previste dalla normativa
vigente e dalla buona pratica clinica, incluse quelle per la diagnosi
precoce della sordità congenita e della cataratta congenita, nonché
quelle per la diagnosi precoce delle malattie metaboliche ereditarie
individuate con decreto del Ministro della salute in attuazione
dell'art. 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nei
limiti e con le modalità definite dallo stesso decreto.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce le procedure
analgesiche nel corso del travaglio e del parto vaginale, inclusa
l'analgesia epidurale, nelle strutture individuate dalle regioni e
dalle province autonome tra quelle che garantiscono le soglie di
attività fissate dall'Accordo sancito in sede di Conferenza tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 16
dicembre 2010 e confermate dal decreto 2 aprile 2015, n. 70,
«Regolamento recante definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza
ospedaliera», all'interno di appositi programmi volti a diffondere
l'utilizzo delle procedure stesse.
Le regioni e le province autonome adottano adeguate misure per
incentivare l'esecuzione del parto fisiologico in una percentuale,
sul totale dei parti, fissata sulla base di criteri uniformi su tutto
il territorio nazionale in coerenza con gli standard indicati dagli
organismi sanitari internazionali, nonché per disincentivare i parti
cesarei inappropriati.
Gli interventi di chirurgia estetica sono garantiti dal Servizio
sanitario nazionale solo in conseguenza di incidenti, esiti di
procedure medico‐chirurgiche o malformazioni congenite o acquisite.
Si definiscono appropriati i ricoveri ordinari (art. 39) per l'esecuzione
di interventi o procedure che non possono essere eseguiti in day
hospital o in day surgery con identico o maggior beneficio e identico
o minor rischio per il paziente e con minore impiego di risorse.
Le regioni e le province autonome adottano adeguate misure per
incentivare l'esecuzione in ricovero diurno delle classi di ricovero
elencate nell'allegato 6A[26] in una percentuale, sul totale dei
ricoveri, fissata per ciascuna classe, entro il 31 marzo 2017, dalla
Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione
dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale di cui all'art.
1, comma 555, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per
disincentivare i ricoveri inappropriati.
c) Day surgery (art. 40)
Nell'ambito delle attività di day surgery il Servizio sanitario
nazionale garantisce le prestazioni assistenziali per l'esecuzione
programmata di interventi chirurgici o di procedure invasive che, per
complessità di esecuzione, durata dell'intervento, rischi di
complicazioni e condizioni sociali e logistiche del paziente e dei
suoi accompagnatori, sono eseguibili in sicurezza nell'arco della
giornata, senza necessità di osservazione post‐operatoria prolungata
e, comunque, senza osservazione notturna. Oltre all'intervento
chirurgico o alla procedura invasiva sono garantite le prestazioni
propedeutiche e successive, l'assistenza medico‐infermieristica e la
sorveglianza infermieristica fino alla dimissione.
Si definiscono appropriati i ricoveri in day surgery (art. 41) per l'esecuzione di interventi o procedure che non possono essere eseguiti in regime ambulatoriale con identico o maggior beneficio e identico o minor rischio per il paziente e con minore impiego di risorse.
Le regioni e le province autonome adottano entro il 15 marzo 2017 adeguate misure per incentivare il trasferimento dal regime di day surgery al regime ambulatoriale degli interventi chirurgici elencati nell'allegato 6B [27] in una percentuale, sul totale dei ricoveri di day surgery, fissata per ciascuna classe, entro il 28 febbraio 2017, dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1, comma 555, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per disincentivare i ricoveri inappropriati. Le regioni
possono prevedere l'erogabilità di ulteriori interventi chirurgici,
precedentemente erogati in day surgery, nelle strutture ambulatoriali
a ciò specificamente accreditate e tenute alla compilazione di
idonea documentazione clinica, dandone tempestiva comunicazione alla
suddetta Commissione nazionale ai fini dell'eventuale aggiornamento
dell'allegato 4 al presente decreto,[28] e al Ministero della salute ai
fini della fissazione della corrispondente tariffa.
d) Day hospital (art. 42)
Nell'ambito delle attività di day hospital medico il Servizio
sanitario nazionale garantisce le prestazioni assistenziali
programmabili, appartenenti a branche specialistiche diverse, volte
ad affrontare patologie o problemi acuti che richiedono inquadramento
diagnostico, terapia, accertamenti clinici, diagnostici o
strumentali, nonché assistenza medico infermieristica prolungata,
non eseguibili in ambulatorio. L'attività di day hospital si
articola in uno o più accessi di durata limitata ad una sola parte
della giornata, senza necessità di pernottamento.
I ricoveri in day hospital per finalità diagnostiche sono da considerarsi appropriati (art. 43) nei seguenti casi:
- a) esami su pazienti che, per particolari condizioni di rischio, richiedono monitoraggio clinico prolungato;
- b) accertamenti diagnostici a pazienti non collaboranti che richiedono un'assistenza dedicata e l'accompagnamento da parte di personale della struttura negli spostamenti all'interno della struttura stessa.
I ricoveri in day hospital per finalità terapeutiche sono da considerarsi appropriati nei seguenti casi:
- a) somministrazione di chemioterapia che richiede particolare monitoraggio clinico;
- b) somministrazione di terapia per via endovenosa di durata superiore a un'ora ovvero necessità di sorveglianza, monitoraggio clinico e strumentale dopo la somministrazione di durata prolungata;
- c) necessità di eseguire esami ematochimici o ulteriori accertamenti diagnostici nelle ore immediatamente successive alla somministrazione della terapia;
- d) procedure terapeutiche invasive che comportano problemi di sicurezza per il paziente.
Le regioni e le province autonome adottano entro il 15 marzo 2017 adeguate misure per incentivare il trasferimento delle prestazioni dal regime di day hospital al regime ambulatoriale, in una percentuale sul totale dei ricoveri di day hospital, fissata per ciascuna classe di ricovero, entro il 28 febbraio 2017, dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1, comma 555, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per disincentivare i ricoveri inappropriati.
e) Riabilitazione e lungodegenza post‐acuzie (art. 44)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce, in regime di
ricovero ospedaliero, secondo le disposizioni vigenti, alle persone
non assistibili in day hospital o in ambito extraospedaliero, le
seguenti prestazioni assistenziali nella fase immediatamente
successiva ad un ricovero ordinario per acuti ovvero a un episodio di
riacutizzazione di una patologia disabilitante:
- a) prestazioni di riabilitazione intensiva diretta al recupero di disabilità importanti, modificabili, che richiedono un elevato impegno diagnostico, medico specialistico ad indirizzo riabilitativo e terapeutico, in termini di complessità e/o durata dell'intervento;
- b) prestazioni di riabilitazione estensiva a soggetti disabili non autosufficienti, a lento recupero, non in grado di partecipare a un programma di riabilitazione intensiva o affetti da grave disabilità richiedenti un alto supporto assistenziale ed infermieristico ed una tutela medica continuativa nelle 24 ore;
- c) prestazioni di lungodegenza post‐acuzie a persone non autosufficienti affette da patologie ad equilibrio instabile e disabilità croniche non stabilizzate o in fase terminale, che hanno bisogno di trattamenti sanitari rilevanti, anche orientati al recupero, e di sorveglianza medica continuativa nelle 24 ore, nonché di assistenza infermieristica non erogabile in forme alternative.
L'individuazione del setting appropriato di ricovero è conseguente alla valutazione del medico specialista in riabilitazione che predispone il progetto riabilitativo e definisce gli obiettivi, le modalità e i tempi di completamento del trattamento, attivando la presa in carico dei servizi territoriali domiciliari, residenziali e semiresidenziali per le esigenze riabilitative successive alla dimissione.
Si definiscono appropriati i ricoveri ordinari in riabilitazione (art. 45) che non possono essere eseguiti in day hospital o in ambito extraospedaliero con identico o maggior beneficio e identico o minor rischio per il paziente e con minore impiego di risorse. Per la determinazione dei ricoveri inappropriati in ambito ospedaliero si applicano le disposizioni di cui all'art. 9‐quater, comma 8, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125.
f) Attività trasfusionali (art. 47)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce in materia di
attività trasfusionale i servizi e le prestazioni individuati
dall'art. 5 della legge 21 ottobre 2005, n. 219.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresì la ricerca
ed il reperimento di cellule staminali emopoietiche presso registri e
banche nazionali ed estere.
g) Attività di trapianto di cellule, organi e tessuti (art. 48)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'attività di
selezione, di prelievo, conservazione e distribuzione di cellule,
organi e tessuti e l'attività di trapianto di cellule, organi e
tessuti in conformità a quanto previsto dalla legge 1° aprile 1999,
n. 91 e dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce la selezione dei donatori di cellule riproduttive e l'attività di prelievo, conservazione e distribuzione delle cellule (art. 49), in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2006/17/CE, come modificata dalla direttiva 2012/39/UE e dai successivi decreti di recepimento. Le coppie che si sottopongono alle procedure di procreazione medico assistita eterologa contribuiscono ai costi delle attività, nella misura fissata dalle regioni e dalle province autonome.
h) Centri antiveleni (art. 46)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce attraverso i Centri
Antiveleni (CAV) attività di consulenza specialistica per
problematiche di carattere tossicologico di alta complessità, a
supporto delle unità operative di pronto soccorso e degli altri
servizi ospedalieri e territoriali, nonché adeguati sistemi di
sorveglianza, vigilanza e allerta.
Categorie di assistiti per le quali è prevista assistenza specifica (art. 50)
Nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al
presente provvedimento, il Servizio sanitario nazionale garantisce
alle persone appartenenti alle categorie di cui ai seguenti articoli
le specifiche tutele previste dalla normativa vigente indicate nei
medesimi articoli.
- Invalidi
- Persone affette da malattie gravi
- Persone affette da malattie croniche e invalidanti
- Persone affette da fibrosi cistica
- Nefropatici cronici in trattamento dialitico
- Persone affette da Morbo di Hansen
- Persone con HIV/AIDS
- Persone detenute negli istituti penitenziari e minorenni sottoposti a provvedimento penale
- Donne in stato di gravidanza
- Persone con disturbi dello spettro autistico
- Assistiti in temporaneo soggiorno negli Stati della UE e dell'area EFTA e negli Stati con i quali sono in vigore accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale
- Cittadini di Stati non appartenenti all'UE iscritti al SSN
- Cittadini di Stati non appartenenti all'UE non in regola con il permesso di soggiorno
Invalidi (art. 51)
Ai sensi dell'art. 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il
Servizio sanitario nazionale garantisce agli invalidi per causa di
guerra e di servizio, ai ciechi, ai sordi ed agli invalidi civili le
prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e
protesiche, erogate ai sensi delle leggi e degli ordinamenti vigenti
alla data di entrata in vigore della citata legge n. 833 del 1978.
Ai sensi della legge 19 luglio 2000, n. 203, e della legge 3
agosto 2004, n. 206, come modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n.
244, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai titolari di
pensione di guerra diretta vitalizia ed ai soggetti ad essi
equiparati, i medicinali appartenenti alla classe C) di cui all'art.
8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei casi in cui il
medico ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente.
Le prestazioni sanitarie erogate agli invalidi e, ove previsto,
ai loro familiari, inclusi i familiari dei deceduti, sono esentate dalla partecipazione al costo nei limiti e con le modalità previsti
dalla normativa vigente.
Persone affette da malattie rare (art. 52)
Le persone affette dalle malattie rare indicate nell'allegato 7[29]
al presente decreto hanno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria.
Persone affette da malattie croniche e invalidanti (art. 53)
Le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti
individuate dall'allegato 8 al presente decreto[30] hanno diritto
all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie indicate dal medesimo.
Persone affette da fibrosi cistica (art. 54)
Ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1993, n. 548, il Servizio sanitario nazionale garantisce l'erogazione, a titolo gratuito, delle prestazioni sanitarie, incluse nei livelli essenziali di assistenza, per la cura e la riabilitazione a domicilio dei malati di fibrosi cistica, ivi compresa la fornitura gratuita del materiale medico, tecnico e farmaceutico necessario.
Nefropatici cronici in trattamento dialitico (art. 55)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce ai soggetti nefropatici cronici in trattamento dialitico il rimborso delle spese di trasporto dal domicilio al centro dialisi, nei limiti e con le modalità fissati dalle regioni e dalle province autonome.
Persone affette da Morbo di Hansen (art. 56)
Ai sensi della legge 31 marzo 1980, n. 126, e successive modifiche e integrazioni, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai soggetti affetti da Morbo di Hansen, a titolo gratuito, gli accertamenti diagnostici e i trattamenti profilattici e terapeutici necessari, inclusi i farmaci specifici non inclusi nel prontuario terapeutico. Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresì l'erogazione del sussidio di cui all'art. 1 della legge citata.
Persone con infezione da HIV/AIDS (art. 57)
Ai sensi della legge 5 giugno 1990, n. 135, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con infezione da HIV/AIDS le prestazioni sanitarie e socio‐sanitarie ospedaliere, ambulatoriali, domiciliari, semiresidenziali e residenziali previste dalla medesima legge e dal Progetto obiettivo AIDS dell'8 marzo 2000.
Persone detenute negli istituti penitenziari e minorenni sottoposti a provvedimento penale (art. 58)
Ai sensi dell'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Servizio sanitario nazionale garantisce l'assistenza sanitaria alle persone detenute, internate ed ai minorenni sottoposti a provvedimento penale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria».
Donne in stato di gravidanza (art. 59)
Sono escluse dalla partecipazione al costo, ai sensi dell'art.
1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.
124, le prestazioni specialistiche ambulatoriali per la tutela della
maternità indicate dal presente articolo e dagli allegati 10A e 10B,
fruite presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate,
ivi compresi i consultori familiari. Sono comunque escluse dalla partecipazione al costo le visite periodiche ostetrico‐ginecologiche,
i corsi di accompagnamento alla nascita (93.37 training prenatale)
nonché l'assistenza in puerperio erogati dalle medesime strutture.
La prescrizione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali
è effettuata dai medici di medicina generale o dagli specialisti
operanti presso le strutture accreditate, pubbliche o private, ivi
compresi i consultori familiari. La prescrizione dello specialista è
obbligatoria nei casi previsti dai commi 3 e 5 e nei casi
specificamente indicati dagli allegati 10A e 10B.
In funzione preconcezionale, oltre alle prestazioni di cui
all'Allegato 10A,[31] sono escluse dalla partecipazione al costo le
prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie per accertare
eventuali rischi procreativi correlati ad una condizione patologica o
un rischio genetico di uno o entrambi i genitori, evidenziati
dall'anamnesi riproduttiva o familiare della coppia e prescritte
dallo specialista.
Nel corso della gravidanza, oltre alle prestazioni di cui
all'Allegato 10B,[32] sono escluse dalla partecipazione al costo le
prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie ed appropriate
per le condizioni patologiche che comportino un rischio materno o
fetale, prescritte dallo specialista o dal medico di medicina
generale.
Nelle specifiche condizioni di rischio fetale indicate
dall'allegato 10C,[33] sono escluse dalla partecipazione al costo le
prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie ed appropriate
per la valutazione del rischio e la successiva diagnosi prenatale,
prescritte dallo specialista. Le regioni e le province autonome
individuano le strutture di riferimento per l'esecuzione di tali
prestazioni, garantendo che le stesse strutture forniscano alle donne
e alle coppie un adeguato sostegno.
In caso di minaccia d'aborto sono escluse dalla partecipazione
al costo tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie
per il monitoraggio dell'evoluzione della gravidanza.
In presenza delle condizioni di rischio di cui al presente
articolo, le prescrizioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali
devono indicare la diagnosi o il sospetto diagnostico.
Qualora dalle visite ostetrico‐ginecologiche periodiche, durante
la frequenza ai corsi di accompagnamento alla nascita o nel corso
dell'assistenza in puerperio emerga il sospetto di un disagio
psicologico, è escluso dalla partecipazione al costo un colloquio
psicologico clinico con finalità diagnostiche.
Il decreto del Ministro della sanità del 10 settembre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 1998, è
abrogato.
Persone con disturbo dello spettro autistico (art. 60)
Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio
sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello
spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura
e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e
strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.
Ai sensi dell'art. 4 della legge 18 agosto 2015, n. 134, entro
centoventi giorni dall'adozione del presente decreto, il Ministero
della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata,
provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza,
all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il
miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi
assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con
particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui
all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre
2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno
triennale.
Assistiti in temporaneo soggiorno negli Stati della UE e dell'area EFTA e negli Stati con i quali sono in vigore accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale (art. 61)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'assistenza
sanitaria, in forma diretta, agli assistiti in temporaneo soggiorno
negli Stati della UE e dell'area EFTA (Svizzera, Norvegia, Islanda,
Liechtenstein) nonché negli Stati con i quali sono in vigore accordi
bilaterali in materia di sicurezza sociale. L'assistenza è erogata
alle medesime condizioni previste per i cittadini dello Stato di
soggiorno nei limiti e con le modalità fissate dai Regolamenti CE n.
883/2004 e n. 987/2009 o dalle convenzioni stipulate dallo Stato
italiano e dalla normativa nazionale o e regionale attuativa.
L'assistenza sanitaria in forma diretta è altresì garantita agli
assistiti italiani del SSN residenti in uno Stato UE, dell'area EFTA
o in un Paese in convenzione, nei limiti e con le modalità fissate
dai regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009 o dalle convenzioni
stipulate dallo Stato italiano.
Ai sensi dei regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009 e della
normativa nazionale e regionale attuativa, il Servizio sanitario
nazionale garantisce agli assistiti obbligatoriamente iscritti,
previa autorizzazione dell'azienda sanitaria locale di residenza,
l'erogazione, in forma diretta, negli Stati della UE, dell'area EFTA
e, ove previsto, negli Stati con i quali sono in vigore accordi di
sicurezza sociale, l'erogazione delle prestazioni incluse nei livelli
essenziali di assistenza se le prestazioni stesse non possono essere erogate in Italia entro un lasso di tempo accettabile sotto il
profilo medico, tenuto conto dello stato di salute dell'assistito e
della probabile evoluzione della sua malattia. La medesima tutela, in
forma diretta, è prevista, nei limiti e con le modalità fissate dai
regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009, agli assistiti italiani del
SSN residenti in un Paese UE e dell'area EFTA, previa autorizzazione
rilasciata dalla Istituzione competente del Paese di residenza,
sentita l'azienda sanitaria locale di ultima residenza in Italia.
Ai sensi della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio e del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, di
attuazione della direttiva stessa, il Servizio sanitario nazionale
garantisce agli assistiti il rimborso delle spese sostenute per le
prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza,
fruite negli Stati della UE fino a concorrenza delle tariffe
regionali vigenti per le prestazioni stesse, nei limiti e con le
modalità fissate dal decreto legislativo citato e delle norme
nazionali e regionali attuative.
Ai sensi dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, il
Servizio sanitario nazionale garantisce, in via di eccezione,
l'assistenza sanitaria all'estero, preventivamente autorizzata,
limitatamente alle prestazioni di altissima specializzazione incluse
nelle aree di attività di cui ai livelli essenziali di assistenza,
che non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma
adeguata alla particolarità del caso clinico, nelle forme e con le
modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome. A tale
scopo, si applicano le previsioni del decreto ministeriale 3 novembre
1989 «Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma
indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero»
(pubblicato nella G. U. n. 273 del 22 novembre 1989), e successive
modificazioni, di seguito indicato come «decreto ministeriale», come
modificato dai seguenti commi 5, 6 e 7.
Il comma 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale è sostituito
dal seguente: «È considerata «prestazione non ottenibile in forma
adeguata alla particolarità del caso clinico» la prestazione
garantita ai propri assistiti dall'autorità sanitaria nazionale del
Paese nel quale è effettuata che richiede specifiche
professionalità ovvero procedure tecniche o curative non praticate,
ma ritenute, in base alla letteratura scientifica internazionale, di
efficacia superiore alle procedure tecniche o curative praticate in
Italia ovvero realizzate mediante attrezzature più idonee di quelle
presenti nelle strutture italiane pubbliche o accreditate dal
servizio sanitario nazionale.»
Il comma 1 dell'art. 5 del decreto ministeriale è sostituito
dal seguente: «Ai fini del presente decreto, è da considerarsi
centro di altissima specializzazione, la struttura estera, nota in
Italia, e riconosciuta nell'ambito del sistema sanitario del Paese in
cui opera come idonea ad erogare prestazioni agli assistiti con oneri
a carico del sistema sanitario nazionale, che sia in grado di
assicurare prestazioni sanitarie di altissima specializzazione e che
possegga caratteristiche superiori agli standards, criteri e
definizioni propri dell'ordinamento italiano.»
Sono confermate le previsioni del decreto ministeriale 24
gennaio 1990 «Identificazione delle classi di patologia e delle
prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione
all'estero» (pubblicato nella G. U. n. 27 del 2 febbraio 1990) e
successive modificazioni.
Cittadini di Stati non appartenenti all'UE iscritti al SSN (art. 62)
Ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 27 luglio 1998, n.
286 e successive modificazioni e dell'art. 42 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il Servizio
sanitario nazionale garantisce agli stranieri obbligatoriamente o
volontariamente iscritti, parità di trattamento e piena uguaglianza
di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene
all'assistenza sanitaria erogata in Italia. L'assistenza sanitaria
spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.
Cittadini di Stati non appartenenti all'UE non in regola con il permesso di soggiorno (art. 63)
Ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 27 luglio 1998, n.
286 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 43 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il Servizio
sanitario nazionale garantisce ai cittadini stranieri presenti sul
territorio nazionale, non in regola con le norme relative
all'ingresso ed al soggiorno, le cure ambulatoriali ed ospedaliere
urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia
ed infortunio ed i programmi di medicina preventiva a salvaguardia
della salute individuale e collettiva. Sono considerate urgenti le
cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o
danno per la salute; sono considerate essenziali le prestazioni
sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non
pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo
potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la
vita, per complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti.
Sono, in particolare, garantiti:
- a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405 e della legge 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
- b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
- c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni e dalle province autonome;
- d) gli interventi di profilassi internazionale;
- e) la profilassi, la diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventualmente la bonifica dei relativi focolai.
Secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 4, del citato
decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e
integrazioni, le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate senza
oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche
sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a
parità con i cittadini italiani.
I minori stranieri presenti sul territorio nazionale, non in
regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno sono
iscritti al Servizio sanitario nazionale ed usufruiscono
dell'assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini
italiani.
Note
- ↑ Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017
- ↑ Vedi art. 2 di Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017. Nell'ambito delle attività di Prevenzione collettiva e sanità pubblica, il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni indicate nell'allegato 1 al decreto.
- ↑ Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Allegato 1 del DPCM 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
- ↑ Vedi art. 3 di Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.
- ↑ Vedi Allegato 2 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Ausili monouso, Allegato 2 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 2 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Ausili monouso, Allegato 2 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 11 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Modalità di erogazione dei dispositivi medici monouso, Allegato 11 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 3 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Presidi per persone affette da patologia diabetica e da malattie rare, Allegato 3 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 4 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, Allegato 4 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 4D a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Elenco note e corrispondenti condizioni di erogabilità/indicazioni appropriatezza prescrittiva, Allegato 4D al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 4A a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Fattori di rischio per l’erogazione delle prestazioni di densitometria ossea, Allegato 4A al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Condizioni per l’erogazione della chirurgia refrattiva Allegato 4B del DPCM 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
- ↑ Vedi Allegato 4C a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Criteri per la definizione delle condizioni di erogabilità delle prestazioni odontoiatriche, Allegato 4C al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 5 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Ausili su misura, Allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 5 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Ausili su misura, Allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 7 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Elenco malattie rare esentate dalla partecipazione al costo, Allegato 7 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 5 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Ausili su misura, Allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 5 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Ausili su misura, Allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 5 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Ausili su misura, Allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 5 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Ausili su misura, Allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 5 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Ausili su misura, Allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 12 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica, Allegato 12 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 9 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Assistenza termale, Allegato 9 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ CIA: coefficiente intensità assistenziale = GEA/GdC; GEA: giornate di effettiva assistenza nelle quali è stato effettuato almeno un accesso domiciliare; GdC: giornate di cura dalla data della presa in carico alla cessazione del programma
- ↑ Vedi art. 36 di Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.
- ↑ Vedi Allegato 6A a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). DRG ad alto rischio di non appropriatezza in regime di degenza ordinaria, Allegato 6A al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 6B a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Prestazioni ad alto rischio di non appropriatezza in regime di day surgery - trasferibili in regime ambulatoriale, Allegato 6B al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 4 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, Allegato 4 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 7 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Elenco malattie rare esentate dalla partecipazione al costo, Allegato 7 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 8 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Elenco malattie condizioni croniche e invalidanti, Allegato 8 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 10 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Prestazioni specialistiche per la tutela della maternità responsabile, escluse dalla partecipazione al costo in funzione preconcezionale, Allegato 10A (pag.376) al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 10 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Prestazioni specialistiche per il controllo della gravidanza fisiologica, escluse dalla partecipazione al costo, Allegato 10B (pag.379) al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 10 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Condizioni di accesso alla diagnosi prenatale intensiva, in esclusione dalla quota di partecipazione al costo, Allegato 10C (pag.384) al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
Nell'ambito della Prevenzione collettiva e sanità pubblica, il Servizio sanitario nazionale garantisce, attraverso i propri servizi nonché avvalendosi dei medici ed i pediatri convenzionati, le seguenti aree d'intervento[2]:
- a) sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali;
- b) tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati;
- c) sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) salute animale e igiene urbana veterinaria;
- e) sicurezza alimentare ‐ tutela della salute dei consumatori;
- f) sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
- g) attività medico legali per finalità pubbliche.
Per indicazioni di dettaglio circa le prestazioni erogate dal SSN per queste aree d'intervento consulta l'Allegato 1 al DPCM del 12 gennaio 2017.[3]
Assistenza distrettuale (art. 3)
Il livello dell'assistenza distrettuale si articola nelle seguenti aree di attività[4]:
- a) assistenza sanitaria di base;
- b) emergenza sanitaria territoriale;
- c) assistenza farmaceutica;
- d) assistenza integrativa;
- e) assistenza specialistica ambulatoriale;
- f) assistenza protesica;
- g) assistenza termale;
- h) assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale;
- i) assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale.
a) Assistenza sanitaria di base (art. 4)
Nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base, il Servizio sanitario nazionale garantisce, attraverso i propri servizi e attraverso i medici e i pediatri convenzionati, la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie acute e croniche secondo la migliore pratica ed in accordo con il malato, inclusi gli interventi e le azioni di promozione e di tutela globale della salute.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce in particolare le seguenti attività e prestazioni:
- a) lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e la sensibilizzazione sulle tematiche attinenti l'adozione di comportamenti e stili di vita positivi per la salute;
- b) l'informazione ai cittadini sui servizi e le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale e regionale e sul loro corretto uso, incluso il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie ed il regime delle esenzioni;
- c) l'educazione sanitaria del paziente e dei suoi familiari, il counselling per la gestione della malattia o della disabilità e la prevenzione delle complicanze;
- d) l'attivazione di percorsi assistenziali a favore del bambino, che prevedano la presa in carico entro il primo mese di vita, in collaborazione con le strutture consultoriali ed ospedaliere, e a favore dell'adulto, anche attraverso la valutazione multidimensionale e la tenuta della scheda sanitaria, il consulto con lo specialista e la continuità assistenziale nelle fasi dell'accesso al ricovero ospedaliero, della degenza e in quella successiva alla dimissione, con particolare riguardo alle patologie ad andamento cronico ed evolutivo;
- e) il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale del bambino e la ricerca di fattori di rischio, con particolare riguardo alla individuazione precoce dei sospetti handicap neuro‐sensoriali e psichici ed alla individuazione precoce di problematiche anche socio sanitarie;
- f) le visite ambulatoriali e domiciliari a scopo preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo;
- g) la prescrizione di medicinali inclusi nel prontuario terapeutico nazionale, la prescrizione di prestazioni specialistiche incluse nel Nomenclatore dell'assistenza specialistica ambulatoriale, la proposta di prestazioni di assistenza integrativa, la proposta di ricovero e la proposta di cure termali;
- h) le prestazioni sanitarie e socio‐sanitarie previste dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale applicativa;
- i) l'esecuzione degli screening previsti dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale applicativa;
- j) l'assistenza domiciliare programmata alle persone con impossibilità a raggiungere lo studio del medico perché non deambulanti, o con gravi limitazioni funzionali o non trasportabili con mezzi comuni, anche in forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa ed in collegamento, se necessario, con l'assistenza sociale;
- k) le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell'obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori, nonché ai fini dell'astensione dal lavoro del genitore a seguito di malattia del bambino;
- l) la certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche di cui al decreto del Ministro della sanità del 24 aprile 2013 e successive modifiche e integrazioni, art. 3, lettera a) e c) nell'ambito scolastico, a seguito di specifica richiesta dell'autorità scolastica competente;
- m) la certificazione per l'incapacità temporanea al lavoro;
- n) la certificazione per la riammissione al lavoro, laddove prevista;
- o) le vaccinazioni obbligatorie e le vaccinazioni raccomandate alla popolazione a rischio;
- p) l'osservazione e la rilevazione di reazioni indesiderate post‐vaccinali.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce la continuità assistenziale (art. 5) per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana. Le aziende sanitarie organizzano le attività sanitarie per assicurare l'erogazione, nelle ore serali e notturne e nei giorni prefestivi e festivi, delle prestazioni assistenziali non differibili.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce nelle località a forte afflusso turistico individuate sulla base di apposite determinazioni regionali, l'assistenza sanitaria di base rivolta agli assistiti non residenti (art. 6) nella regione stessa, dietro pagamento della tariffa fissata dalla normativa regionale.
b) Emergenza sanitaria territoriale (art. 7)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce, in situazioni di emergenza urgenza in ambito territoriale extraospedaliero, interventi
sanitari tempestivi e finalizzati alla stabilizzazione del paziente,
assicurando il trasporto in condizioni di sicurezza al presidio
ospedaliero più appropriato. Il coordinamento e la gestione
dell'attività di emergenza territoriale sono effettuati dalle
Centrali operative 118, nell'arco delle 24 ore. In particolare, sono garantiti:
- a) gli interventi sanitari mediante mezzi di soccorso di base e avanzato, terrestri e aerei, con personale sanitario adeguatamente formato,
- b) i trasporti sanitari secondari assistiti e non assistiti,
- c) le attività assistenziali e organizzative in occasione di maxiemergenze, eventi a rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico (NBCR),
- d) le attività assistenziali in occasione di eventi e manifestazioni programmati, con le modalità fissate dalle regioni e province autonome.
L'attività di emergenza sanitaria territoriale è svolta in modo integrato con le attività di emergenza intraospedaliera assicurate nei PS/DEA e con le attività effettuate nell'ambito dell'Assistenza sanitaria di base e Continuità assistenziale.
c) Assistenza farmaceutica (art. 8)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce attraverso le farmacie convenzionate (art. 8) la fornitura dei medicinali appartenenti alla classe a) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, la cui erogazione non sia affidata direttamente alle strutture sanitarie regionali. Limitatamente ai medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione,
modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosaggio unitario uguali, la fornitura attraverso le farmacie è assicurata fino alla concorrenza del prezzo più basso fra quelli dei farmaci disponibili nel normale ciclo distributivo regionale; se per tale tipologia di medicinali l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha fissato il prezzo massimo di rimborso ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e tale prezzo è inferiore al più basso dei prezzi dei medicinali considerati, la fornitura attraverso la farmacia è assicurata fino a concorrenza del prezzo massimo di rimborso.
Attraverso le medesime farmacie sono inoltre assicurati i nuovi servizi individuati dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel rispetto di quanto previsto dai piani regionali socio‐sanitari e nei limiti delle risorse rese disponibili in attuazione del citato art. 11, comma 1, lettera e).
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto‐legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono attraverso i 'propri servizi territoriali e ospedalieri (art. 9) i medicinali necessari al trattamento dei pazienti in
assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale nonché i
farmaci per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal
ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale,
limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di
direttive regionali.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresì:
- a) qualora non esista valida alternativa terapeutica, i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, i medicinali non ancora autorizzati per i quali siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda e i medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, qualora per tale indicazione siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase seconda, inseriti in un elenco predisposto e periodicamente aggiornato dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), conformemente alle procedure ed ai criteri adottati dalla stessa;
- b) i medicinali utilizzabili per un'indicazione diversa da quella autorizzata, alle condizioni previste dall'art. 1, comma 4‐bis del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.
d) Assistenza integrativa (art. 10)
Nell'ambito dell'assistenza integrativa il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni che comportano l'erogazione dei dispositivi medici monouso, dei presidi per diabetici e dei prodotti destinati a un'alimentazione particolare nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14.
Agli assistiti tracheostomizzati, ileostomizzati, colostomizzati
e urostomizzati, agli assistiti che necessitano permanentemente di
cateterismo, agli assistiti affetti da grave incontinenza urinaria o
fecale cronica, e agli assistiti affetti da patologia cronica grave
che obbliga all'allettamento, sono garantite le prestazioni che
comportano 'l'erogazione dei dispositivi medici monouso (art. 11) di cui al
nomenclatore allegato 2 al presente decreto [5]. La condizione di avente
diritto alle prestazioni è certificata dal medico specialista del
Servizio sanitario nazionale, dipendente o convenzionato, competente
per la specifica menomazione o disabilità.
Le prestazioni che comportano l'erogazione dei dispositivi
medici monouso di cui al nomenclatore allegato 2 al presente decreto [6],
sono erogate su prescrizione del medico specialista effettuata sul
ricettario standardizzato del Servizio sanitario nazionale. è fatta
salva la possibilità per le regioni e per le province autonome di
individuare le modalità con le quali la prescrizione è consentita
ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta ed ai
medici dei servizi territoriali. I prodotti per la prevenzione e il
trattamento delle lesioni da decubito sono prescritti dal medico
nell'ambito di un piano di trattamento di durata definita,
eventualmente rinnovabile, predisposto dallo stesso medico; il medico
prescrittore è responsabile della conduzione del piano.
Le 'modalità di erogazione dei dispositivi medici monouso (art. 12) sono
definite nell'allegato 11.[7]
Agli assistiti affetti da malattia diabetica o dalle malattie rare di cui allegato 3 al presente decreto,[8] sono garantite le prestazioni che comportano l'erogazione dei presidi indicati nel nomenclatore (art. 13) di cui al medesimo allegato 3.
Le regioni e le province autonome disciplinano le modalità di accertamento del diritto alle prestazioni, le modalità di fornitura dei prodotti e i quantitativi massimi concedibili sulla base del fabbisogno determinato in funzione del livello di gravità della malattia, assicurando l'adempimento agli obblighi di cui all'art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni che comportano l'erogazione di alimenti a fini medici speciali alle persone affette da malattie metaboliche congenite e da fibrosi cistica (art. 14). Le patologie sono accertate e certificate dai centri di riferimento a tal fine identificati dalle regioni e delle province autonome.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresì ai nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di età, l'erogazione dei sostituti del latte materno e alle persone affette da celiachia l'erogazione degli alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci o per persone intolleranti al glutine.
I prodotti erogabili alle persone di cui al comma 1 sono elencati nel Registro nazionale istituito presso il Ministero della salute ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001.
Ai soggetti affetti da celiachia l'erogazione dei prodotti senza glutine è garantita nei limiti dei tetti massimi di spesa mensile fissati dal medesimo Ministero della salute.
Le regioni e le province autonome provvedono alla fornitura gratuita dei prodotti dietetici a favore delle persone affette da nefropatia cronica nonché dei preparati addensanti a favore delle persone con grave disfagia affette malattie neuro‐degenerative, nei limiti e con le modalità fissate dalle stesse regioni e le province autonome.
Le regioni e le province autonome disciplinano le modalità di erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo, assicurando l'adempimento agli obblighi di cui all'art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
e) Assistenza specialistica ambulatoriale (art. 15)
Nell'ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale il
Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni elencate nel
nomenclatore di cui all'allegato 4 al presente decreto.[9] L'erogazione
della prestazione è subordinata all'indicazione sulla ricetta del
quesito o sospetto diagnostico formulato dal medico prescrittore.
Il nomenclatore riporta, per ciascuna prestazione, il codice
identificativo, la definizione, eventuali modalità di erogazione in
relazione ai requisiti necessari a garantire la sicurezza del
paziente, eventuali note riferite a condizioni di erogabilità o
indicazioni di appropriatezza prescrittiva. L'elenco delle note e
delle corrispondenti condizioni di erogabilità o indicazioni di
appropriatezza prescrittiva è contenuto nell'allegato 4D.[10]
Al solo fine di consentire l'applicazione delle disposizioni
legislative relative ai limiti di prescrivibilità delle prestazioni
per ricetta e di partecipazione al costo da parte dei cittadini, il
nomenclatore riporta altresì le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale raggruppate per branche specialistiche.
Le regioni e le province autonome disciplinano le modalità di
erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo, assicurando
l'adempimento agli obblighi di cui all'art. 50 del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
Sono erogati in forma ambulatoriale organizzata i pacchetti di
prestazioni orientati a finalità diagnostica o terapeutica,
individuati con le modalità indicate dall'art. 5, comma 20
dell'Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014 concernente il Nuovo Patto per
la salute per gli anni 2014/2016, nel rispetto della disciplina in
materia di partecipazione alla spesa sanitaria.
Le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per le quali sono indicate note corrispondenti a specifiche condizioni di erogabilità (art. 16) riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla particolare finalità della prestazione (terapeutica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni) al medico prescrittore, all'esito di procedure o accertamenti pregressi, sono erogabili dal Servizio sanitario
nazionale limitatamente ai casi in cui sussistono le medesime condizioni, risultanti dal numero della nota e dal quesito clinico o dal sospetto diagnostico riportati sulla ricetta dal medico prescrittore.
Le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per le quali sono indicate specifiche indicazioni di appropriatezza prescrittiva riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla particolare finalità della prestazione (terapeutica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni) al medico prescrittore, all'esito di procedure o accertamenti pregressi, sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale a seguito di una autonoma e responsabile valutazione del medico circa la loro utilità nel singolo caso clinico, fermo restando l'obbligo del medico prescrittore di riportare il solo quesito o sospetto diagnostico sulla ricetta.
Le prestazioni ambulatoriali di densitometria ossea sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale limitatamente ai soggetti che presentano le condizioni definite nell'allegato 4A al presente decreto. [11]
Le prestazioni ambulatoriali di chirurgia refrattiva sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale limitatamente ai soggetti che presentano le condizioni definite nell'allegato 4B al presente decreto.[12]
Le prestazioni ambulatoriali di assistenza odontoiatrica sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale limitatamente ai soggetti indicati nelle note corrispondenti a ciascuna prestazione, sulla base dei criteri generali riportati nell'allegato 4C al presente decreto.[13]
Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con patologia diabetica le prestazioni specialistiche ambulatoriali di assistenza podologica incluse nel nomenclatore di cui all'allegato 4.
f) Assistenza protesica (art. 17)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone di cui
all'art. 18 le prestazioni sanitarie che comportano l'erogazione di
protesi, ortesi ed ausili tecnologici nell'ambito di un piano
riabilitativo‐assistenziale volto alla prevenzione, alla correzione o
alla compensazione di menomazioni o disabilità funzionali
conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento delle abilità
residue, nonché alla promozione dell'autonomia dell'assistito.
Il nomenclatore di cui all'allegato 5[14] contiene gli elenchi delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi, inclusi i dispositivi provvisori, temporanei e di riserva di cui all'art. 18, commi 2 e 3,
'Hanno diritto alle prestazioni di assistenza protesica (art. 18) che comportano l'erogazione dei dispositivi contenuti nell'allegato 5[15] al presente decreto gli assistiti di seguito indicati, in connessione alle menomazioni e disabilità specificate:
- a) le persone con invalidità civile, di guerra e per servizio, le persone con cecità totale o parziale o ipovedenti gravi ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 138 e le persone sorde di cui all'art. 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle menomazioni accertate dalle competenti commissioni mediche;
- b) i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità grave e permanente;
- c) le persone di cui alla lettera a) affette da gravissime patologie evolutive o degenerative che hanno determinato menomazioni permanenti insorte in epoca successiva al riconoscimento dell'invalidità, in relazione alle medesime menomazioni, accertate dal medico specialista;
- d) le persone che hanno presentato istanza di riconoscimento dell'invalidità cui siano state accertate, dalle competenti commissioni mediche, menomazioni che, singolarmente, per concorso o coesistenza, comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo, in relazione alle suddette menomazioni risultanti dai verbali di cui all'art. 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295;
- e) le persone in attesa di accertamento dell'invalidità per i quali il medico specialista prescrittore attesti la necessità e urgenza di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio per la tempestiva attivazione di un piano riabilitativo‐assistenziale, in relazione alle menomazioni certificate ai fini del riconoscimento dell'invalidità;
- f) le persone ricoverate in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per le quali il medico responsabile dell'unità operativa certifichi la presenza di una menomazione grave e permanente e la necessità e l'urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del piano riabilitativo‐assistenziale. Contestualmente alla fornitura della protesi o dell'ortesi deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità;
- g) le persone amputate di arto, le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia e le persone che abbiano subito un intervento demolitore dell'occhio, in relazione alle suddette menomazioni;
- h) le persone affette da una malattia rara di cui all'allegato 7 al presente decreto,[16] in relazione alle menomazioni correlate alla malattia.
Hanno diritto ai dispositivi provvisori e temporanei le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia, le persone con enucleazione del bulbo oculare. Le persone con amputazione di arto hanno diritto al dispositivo provvisorio in alternativa al dispositivo temporaneo.
Le regioni e le province autonome o le aziende sanitarie locali possono fornire dispositivi di serie di cui all'elenco 2B dell'allegato 5[17] alle persone con grave disabilità transitoria, assistite in regime di ospedalizzazione domiciliare, di dimissione protetta o di assistenza domiciliare integrata, su prescrizione dello specialista, per un periodo massimo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, nei casi in cui le medesime regioni o aziende sanitarie locali abbiano attivato servizi di riutilizzo dei suddetti dispositivi.
Qualora i dispositivi siano prescritti, per motivi di necessità e urgenza, nel corso di ricovero presso strutture sanitarie accreditate, pubbliche o private, ubicate fuori del territorio della azienda sanitaria locale di residenza dell'assistito, la prescrizione è inoltrata dalla unità operativa di ricovero all'azienda sanitaria locale di residenza, che rilascia l'autorizzazione tempestivamente, anche per via telematica. Limitatamente ai dispositivi inclusi nell'elenco 1 dell'allegato 5,[18] in caso di silenzio dell'azienda sanitaria locale, trascorsi cinque giorni dal ricevimento della prescrizione, l'autorizzazione si intende concessa. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa o al prezzo fissati dalla regione di residenza dell'assistito.
L'azienda sanitaria locale può autorizzare la fornitura di una protesi di riserva per le persone con amputazione di arto. Nei confronti di altri soggetti per i quali la mancanza del dispositivo impedisce lo svolgimento delle attività essenziali della vita, l'azienda sanitaria locale è tenuta a provvedere immediatamente alla sua eventuale riparazione o sostituzione.
Agli invalidi del lavoro, i dispositivi dovuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono erogati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) con spesa a carico dell'Istituto, secondo le indicazioni e le modalità stabilite dall'Istituto stesso.
Sono fatti salvi i benefici già previsti dalle norme in vigore in favore degli invalidi di guerra e categorie assimiliate.
In casi eccezionali, per i soggetti affetti da gravissime disabilità, le aziende sanitarie locali possono garantire l'erogazione di protesi, ortesi o ausili non appartenenti ad una delle tipologie riportate nel nomenclatore allegato, nel rispetto delle procedure fissate dalla regione e sulla base di criteri e linee guida.
I dispositivi inclusi nell'allegato 5 [19] sono ceduti in proprietà all'assistito, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di disciplinare modalità di cessione in comodato dei dispositivi di serie di cui agli elenchi 2A e 2B dell'allegato 5[20] per i quali le regioni, le province autonome o le aziende abbiano attivato servizi di riutilizzo dei dispositivi stessi. L'assistito è responsabile della custodia e della buona tenuta della protesi, dell'ortesi o dell'ausilio tecnologico.
L'azienda sanitaria locale autorizza la fornitura di nuovi dispositivi inclusi nell'elenco 1 dell'allegato 5,[21] in favore dei propri assistiti di età superiore a 18 anni, quando siano trascorsi i tempi minimi di rinnovo riportati, per ciascuna classe, nel medesimo elenco e in ogni caso quando sussistono le condizioni di cui alle lettere a) e b) e con le procedure ivi indicate. Per i dispositivi per i quali non sono indicati tempi minimi di rinnovo si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b). Per i dispositivi forniti agli assistiti di età inferiore a 18 anni, non si applicano i tempi minimi di rinnovo e l'azienda sanitaria locale autorizza le sostituzioni o modificazioni dei dispositivi erogati in base ai controlli clinici prescritti e secondo il piano riabilitativo‐assistenziale. La fornitura di nuovi dispositivi può essere autorizzata nei casi di:
- a) particolari necessità terapeutiche o riabilitative o modifica dello stato psicofisico dell'assistito, sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore allegata alla prescrizione che attesti, con adeguata motivazione, l'inadeguatezza dell'ausilio in uso e la necessità del rinnovo per il mantenimento delle autonomie della persona nel suo contesto di vita;
- b) rottura accidentale o usura, non attribuibili all'uso improprio del dispositivo, a grave incuria o a dolo, cui consegue l'impossibilità tecnica o la non convenienza della riparazione ovvero la non perfetta funzionalità del dispositivo riparato, valutate dall'azienda sanitaria locale anche con l'ausilio di tecnici di fiducia.
Le modalità di erogazione dell'assistenza protesica (art. 19) e di individuazione degli erogatori sono definiti dall'allegato 12.[22]
g) Assistenza termale (art. 20)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'erogazione delle
prestazioni di assistenza termale ai soggetti, inclusi gli assicurati
dell'INPS e dell'INAIL, affetti dalle patologie indicate
nell'allegato 9 al presente decreto,[23] che possono trovare reale
beneficio da tali prestazioni. Nel medesimo allegato sono elencate le
prestazioni erogabili suddivise per tipologia di destinatari.
L'erogazione è garantita nel limite di un ciclo annuo di
prestazioni, fatta eccezione per gli invalidi di guerra e di
servizio, dei ciechi, dei sordi e degli invalidi civili, che possono
usufruire di un secondo ciclo annuo per il trattamento della
patologia invalidante.
h) Percorsi assistenziali integrati (art. 21)
I percorsi assistenziali domiciliari, territoriali,
semiresidenziali e residenziali di cui al presente Capo prevedono
l'erogazione congiunta di attività e prestazioni afferenti all'area
sanitaria e all'area dei servizi sociali. Con apposito accordo
sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee di indirizzo
volte a garantire omogeneità nei processi di integrazione
istituzionale, professionale e organizzativa delle suddette aree,
anche con l'apporto delle autonomie locali, nonché modalità di
utilizzo delle risorse coerenti con l'obiettivo dell'integrazione,
anche con riferimento al Fondo per le non autosufficienze di cui
all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'accesso unitario ai
servizi sanitari e sociali, la presa in carico della persona e la
valutazione multidimensionale dei bisogni, sotto il profilo clinico,
funzionale e sociale. Le regioni e le province autonome organizzano
tali attività garantendo uniformità sul proprio territorio nelle modalità, nelle procedure e negli strumenti di valutazione
multidimensionale, anche in riferimento alle diverse fasi del
progetto di assistenza.
Il Progetto di assistenza individuale (PAI) definisce i bisogni
terapeutico‐riabilitativi e assistenziali della persona ed è redatto
dall'unità di valutazione multidimensionale, con il coinvolgimento
di tutte le componenti dell'offerta assistenziale sanitaria,
sociosanitaria e sociale, del paziente e della sua famiglia. Il
coordinamento dell'attività clinica rientra tra i compiti del medico
di medicina generale o del pediatra di libera scelta, fatti salvi i
casi in cui il soggetto responsabile del rapporto di cura sia stato
diversamente identificato.
Nell'ambito dell'assistenza distrettuale territoriale sono
privilegiati gli interventi che favoriscono la permanenza delle
persone assistite al proprio domicilio, attraverso l'attivazione
delle risorse disponibili, formali e informali; i trattamenti
terapeutico‐riabilitativi e assistenziali, semiresidenziali e
residenziali, sono garantiti dal Servizio sanitario nazionale, quando
necessari, in base alla valutazione multidimensionale.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non
autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto
o esiti delle stesse, 'percorsi assistenziali a domiciliò (art. 22) costituiti
dall'insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi,
infermieristici e di aiuto infermieristico necessari per stabilizzare
il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la
qualità della vita. L'azienda sanitaria locale assicura la
continuità tra le fasi di assistenza ospedaliera e l'assistenza
territoriale a domicilio.
Le cure domiciliari, come risposta ai bisogni delle persone non
autosufficienti e in condizioni di fragilità, si integrano con le
prestazioni di assistenza sociale e di supporto alla famiglia,
secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 febbraio 2001 recante «Atto di indirizzo e coordinamento
sull'integrazione sociosanitaria». Il bisogno clinico, funzionale e
sociale è accertato attraverso idonei strumenti di valutazione
multidimensionale che consentano la presa in carico della persona e
la definizione del «Progetto di assistenza individuale» (PAI)
sociosanitario integrato, fatto salvo quanto previsto dalle regioni e
dalle province autonome in merito al comma 3, lettera a).
In relazione al bisogno di salute dell'assistito ed al livello
di intensità, complessità e durata dell'intervento assistenziale, le cure domiciliari, si articolano nei seguenti livelli:
- a) cure domiciliari di livello base: costituite da prestazioni professionali in risposta a bisogni sanitari di bassa complessità di tipo medico, infermieristico e/o riabilitativo, anche ripetuti nel tempo; le cure domiciliari di livello base, attivate con le modalità previste dalle regioni e dalle province autonome, sono caratterizzate da un «Coefficiente di intensità assistenziale» (CIA)[24] inferiore a 0,14;
- b) cure domiciliari integrate (ADI) di I^ livello: costituite da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico‐infermieristico‐assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo‐assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,14 e 0,30 in relazione alla criticità e complessità del caso; quando necessari sono assicurati gli accertamenti diagnostici, la fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonché dei preparati per nutrizione artificiale. Le cure domiciliari di primo livello richiedono la valutazione multidimensionale, la «presa in carico» della persona e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI) ovvero di un «Progetto riabilitativo individuale» (PRI) che definisce i bisogni riabilitativi della persona, e sono attivate con le modalità definite dalle regioni e dalla province autonome anche su richiesta dei familiari o dei servizi sociali. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta assumono la responsabilità clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia;
- c) cure domiciliari integrate (ADI) di II^ livello: costituite da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico‐infermieristico‐assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo‐assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,31 e 0,50, in relazione alla criticità e complessità del caso; quando necessari sono assicurati gli accertamenti diagnostici, la fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonché dei preparati per nutrizione artificiale. Le cure domiciliari di secondo livello richiedono la valutazione multidimensionale, la «presa in carico» della persona e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI) ovvero di un «Progetto riabilitativo individuale» (PRI), e sono attivate con le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome anche su richiesta dei familiari o dei servizi sociali. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta assumono la responsabilità clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia;
- d) cure domiciliari integrate (ADI) di III^ livello: costituite da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico e riabilitativo, accertamenti diagnostici, fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonché dei preparati per nutrizione artificiale a favore di persone con patologie che, presentando elevato livello di complessità, instabilità clinica e sintomi di difficile controllo, richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50, anche per la necessità di fornire supporto alla famiglia e/o al care‐giver. Le cure domiciliari ad elevata intensità sono attivate con le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome richiedono la valutazione multidimensionale, la presa in carico della persona e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI). Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta assumono la responsabilità clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia.
Ai sensi dell'art. 3‐septies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni e del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, recante «Atto di
indirizzo e coordinamento sull'integrazione sociosanitaria», le cure
domiciliari sono integrate da prestazioni di aiuto infermieristico e
assistenza tutelare professionale alla persona. Le suddette
prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare
professionale, erogate secondo i modelli assistenziali disciplinati
dalle regioni e dalle province autonome, sono a interamente carico
del Servizio sanitario nazionale per i primi trenta giorni dopo la
dimissione ospedaliera protetta e per una quota pari al 50 per cento
nei giorni successivi.
Le cure domiciliari sono integrate da interventi sociali in
relazione agli esiti della valutazione multidimensionale.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce le cure domiciliari palliative (art. 23) di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38, nell'ambito della Rete di cure palliative a favore di persone affette da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita. Le cure sono erogate dalle Unità di Cure Palliative (UCP) sulla base di protocolli formalizzati nell'ambito della Rete e sono costituite da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico, accertamenti diagnostici, fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonché dei preparati per nutrizione artificiale, da aiuto infermieristico, assistenza tutelare professionale e sostegno spirituale.
Le cure
palliative domiciliari si articolano nei seguenti livelli:
- a) livello base: costituito da interventi coordinati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera f) della legge 15 marzo 2010, n. 38, che garantiscono un approccio palliativo attraverso l'ottimale controllo dei sintomi e una adeguata comunicazione con il malato e la famiglia; sono erogate da medici e infermieri con buona conoscenza di base delle cure palliative e si articolano in interventi programmati caratterizzati da un CIA minore di 0,50 in funzione del progetto di assistenza individuale;
- b) livello specialistico: costituito da interventi da parte di equipe multiprofessionali e multidisciplinari dedicate, rivolti a malati con bisogni complessi per i quali gli interventi di base sono inadeguati; richiedono un elevato livello di competenza e modalità di lavoro interdisciplinare. In relazione al livello di complessità, legato anche all'instabilità clinica e ai sintomi di difficile controllo, sono garantiti la continuità assistenziale, interventi programmati caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50 definiti dal progetto di assistenza individuale nonché pronta disponibilità medica e infermieristica sulle 24 ore.
Le cure domiciliari palliative richiedono la valutazione multidimensionale, la presa in carico del paziente e dei familiari e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI). Le cure domiciliari palliative sono integrate da interventi sociali in relazione agli esiti della valutazione multidimensionale.
h) Assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale (art. 24)
Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie (art. 24), le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, ostetriche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie ed appropriate nei seguenti ambiti di attività:
- a) educazione e consulenza per la maternità e paternità responsabile;
- b) somministrazione dei mezzi necessari per la procreazione responsabile;
- c) consulenza preconcezionale;
- d) tutela della salute della donna, prevenzione e terapia delle malattie sessualmente trasmissibili, prevenzione e diagnosi precoce dei tumori genitali femminili in collaborazione con i centri di screening, e delle patologie benigne dell'apparato genitale;
- e) assistenza alla donna in stato di gravidanza e tutela della salute del nascituro anche ai fini della prevenzione del correlato disagio psichico;
- f) corsi di accompagnamento alla nascita in collaborazione con il presidio ospedaliero;
- g) assistenza al puerperio, promozione e sostegno dell'allattamento al seno e supporto nell'accudimento del neonato;
- h) consulenza, supporto psicologico e assistenza per l'interruzione volontaria della gravidanza e rilascio certificazioni;
- i) consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi di sterilità e infertilità e per procreazione medicalmente assistita;
- j) consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi correlati alla menopausa;
- k) consulenza ed assistenza psicologica per problemi individuali e di coppia;
- l) consulenza e assistenza a favore degli adolescenti, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche;
- m) prevenzione, valutazione, assistenza e supporto psicologico ai minori in situazione di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti e abusi;
- n) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
- o) supporto psicologico e sociale a nuclei familiari in condizioni di disagio;
- p) valutazione e supporto psicologico a coppie e minori per l'affidamento familiare e l'adozione, anche nella fase successiva all'inserimento del minore nel nucleo familiare;
- q) rapporti con il Tribunale dei minori e adempimenti connessi (relazioni, certificazioni, ecc.);
- r) prevenzione, individuazione precoce e assistenza nei casi di violenza di genere e sessuale;
- s) consulenza specialistica e collaborazione con gli altri servizi distrettuali territoriali;
- t) consulenza e collaborazione con i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale.
L'assistenza distrettuale ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie tiene conto di eventuali condizioni di disabilità ed è integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.
Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo (art. 25), la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attività:
- a) individuazione precoce e proattiva del disturbo;
- b) accoglienza;
- c) valutazione diagnostica multidisciplinare;
- d) definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico e abilitativo/riabilitativo personalizzato da parte dell'equipe multiprofessionale, in collaborazione con la famiglia;
- e) visite neuropsichiatriche;
- f) prescrizione, somministrazione e monitoraggio di terapie farmacologiche e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17;
- g) colloqui psicologico‐clinici;
- h) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
- i) colloqui di orientamento, training e sostegno alla famiglia nella gestione dei sintomi e nell'uso dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17;
- j) abilitazione e riabilitazione estensiva o intensiva (individuale e di gruppo) in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, finalizzate allo sviluppo, al recupero e al mantenimento dell'autonomia personale, sociale e lavorativa, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche e le Linee guida, ivi incluse le Linee guida dell'Istituto superiore di sanità;
- k) interventi psicoeducativi e di supporto alle autonomie e alle attività della vita quotidiana;
- l) attività di orientamento e formazione alla famiglia nella gestione del programma terapeutico e abilitativo/riabilitativo personalizzato del minore;
- m) gruppi di sostegno per i familiari;
- n) interventi sulla rete sociale, formale e informale;
- o) consulenza specialistica e collaborazione con i reparti ospedalieri e gli altri servizi distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali;
- p) consulenza e collaborazione con i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale;
- q) collaborazione con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado, in riferimento alle prestazioni previste dalla legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- r) adempimenti nell'ambito dei rapporti con l'Autorità giudiziaria minorile;
- s) collaborazione ed integrazione con i servizi per le dipendenze patologiche, con particolare riferimento ai minori con comorbidità;
- t) progettazione coordinata e condivisa con i servizi per la tutela della salute mentale del percorso di continuità assistenziale dei minori in vista del passaggio all'età adulta.
L'assistenza distrettuale ai minori con disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo è integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.
Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi mentali (art. 26), la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato, differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e
psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attività:
- a) individuazione precoce e proattiva del disturbo;
- b) accoglienza;
- c) valutazione diagnostica multidisciplinare;
- d) definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico‐riabilitativo e socio‐riabilitativo personalizzato da parte dell'equipe multiprofessionale in accordo con la persona e in collaborazione con la famiglia;
- e) visite psichiatriche;
- f) prescrizione e somministrazione di terapie farmacologiche;
- g) colloqui psicologico‐clinici;
- h) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
- i) colloqui di orientamento e sostegno alla famiglia;
- j) interventi terapeutico‐riabilitativi e socio‐educativi volti a favorire il recupero dell'autonomia personale, sociale e lavorativa;
- k) gruppi di sostegno per i pazienti e per i loro familiari;
- l) interventi sulla rete sociale formale e informale;
- m) consulenza specialistica e collaborazione con i reparti ospedalieri e gli altri servizi distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali;
- n) collaborazione con i medici di medicina generale;
- o) collaborazione ed integrazione con i servizi per le dipendenze patologiche (SERT), con particolare riferimento ai pazienti con comorbidità;
- p) interventi psicoeducativi rivolti alla persona e alla famiglia;
- q) progettazione coordinata e condivisa del percorso di continuità assistenziale dei minori in carico ai servizi competenti, in vista del passaggio all'età adulta.
L'assistenza distrettuale alle persone con disturbi mentali è integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.
Nell'ambito dell'assistenza distrettuale e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disabilità complesse (art. 27), la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico e riabilitativo individualizzato differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e
psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attività:
- a) valutazione diagnostica multidisciplinare;
- b) definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico e riabilitativo personalizzato, in collaborazione con la persona e la famiglia;
- c) gestione delle problematiche mediche specialistiche, anche con ricorso a trattamenti farmacologici e relativo monitoraggio;
- d) colloqui psicologico‐clinici;
- e) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
- f) colloqui di orientamento, training e sostegno alla famiglia nella gestione dei sintomi e nell'uso degli ausili e delle protesi;
- g) abilitazione e riabilitazione estensiva (individuale e di gruppo) in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, finalizzate al recupero e al mantenimento dell'autonomia in tutti gli aspetti della vita;
- h) interventi psico‐educativi, socio‐educativi e di supporto alle autonomie e alle attività della vita quotidiana;
- i) gruppi di sostegno;
- j) interventi sulla rete sociale formale e informale;
- k) consulenze specialistiche e collaborazione con gli altri servizi ospedalieri e distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali;
- l) collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
- m) collaborazione e consulenza con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado in riferimento alle prestazioni previste dalla legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- n) interventi terapeutico‐riabilitativi e socio‐riabilitativi finalizzati all'inserimento lavorativo.
L'assistenza distrettuale alle persone con disabilità complesse è integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.
Nell'ambito dell'assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con dipendenze patologiche (art. 28), inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, ivi incluse le persone detenute o internate, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato che include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attività:
- a) accoglienza;
- b) valutazione diagnostica multidisciplinare;
- c) valutazione dello stato di dipendenza;
- d) certificazione dello stato di dipendenza patologica;
- e) definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico e riabilitativo personalizzato, in accordo con la persona e, per i minori, in collaborazione con la famiglia;
- f) somministrazione di terapie farmacologiche specifiche, sostitutive, sintomatiche e antagoniste, compreso il monitoraggio clinico e laboratoristico;
- g) gestione delle problematiche mediche specialistiche;
- h) interventi relativi alla prevenzione, diagnosi precoce e trattamento delle patologie correlate all'uso di sostanze;
- i) colloqui psicologico‐clinici;
- j) colloqui di orientamento e sostegno alla famiglia;
- k) interventi di riduzione del danno;
- l) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
- m) interventi socio‐riabilitativi, psico‐educativi e socio‐educativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale, sociale e lavorativa;
- n) promozione di gruppi di sostegno per soggetti affetti da dipendenza patologica;
- o) promozione di gruppi di sostegno per i familiari di soggetti affetti da dipendenza patologica;
- p) consulenza specialistica e collaborazione con i reparti ospedalieri e gli altri servizi distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali;
- q) collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
- r) interventi terapeutici e riabilitativi nei confronti di soggetti detenuti o con misure alternative alla detenzione, in collaborazione con l'amministrazione penitenziaria;
- s) collaborazione ed integrazione con i servizi di salute mentale con riferimento ai pazienti con comorbidità.
L'assistenza distrettuale alle persone con dipendenze patologiche è integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.
i) Assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno sanitario (art. 29)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti residenziali intensivi di cura e mantenimento funzionale, ad elevato impegno sanitario alle persone con patologie non acute che, presentando alto livello di complessità, instabilità clinica, sintomi di difficile controllo, necessità di supporto alle funzioni vitali e/o gravissima disabilità, richiedono continuità assistenziale con pronta disponibilità medica e presenza infermieristica sulle 24 ore. I trattamenti, non erogabili al domicilio o in altri setting assistenziali di minore intensità, sono erogati mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche e costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, psicologico, riabilitativo, infermieristico e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, fornitura di preparati per nutrizione artificiale e dei
dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17.
La durata del trattamento ad elevato impegno sanitario è
fissata in base alle condizioni dell'assistito che sono oggetto di
specifica valutazione multidimensionale, da effettuarsi secondo le
modalità definite dalle regioni e dalle province autonome.
I trattamenti di cui al comma 1 sono a totale carico del
Servizio sanitario nazionale.
Nell'ambito dell'assistenza residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle 'persone non autosufficienti (art. 30), previa valutazione multidimensionale e presa in carico:
- a) trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale a persone non autosufficienti con patologie che, pur non presentando particolari criticità e sintomi complessi, richiedono elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle 24 ore. I trattamenti, erogati mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, educazione terapeutica al paziente e al caregiver. La durata del trattamento estensivo, di norma non superiore a sessanta giorni, è fissata in base alle condizioni dell'assistito che sono oggetto di specifica valutazione multidimensionale, da effettuarsi secondo le modalità definite dalla regioni e dalle province autonome;
- b) trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure, a persone non autosufficienti. I trattamenti sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica e fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, educazione terapeutica al paziente e al caregiver, con garanzia di continuità assistenziale, e da attività di socializzazione e animazione.
I trattamenti estensivi di cui al comma 1, lettere a) sono a carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti di lungoassistenza di cui al comma 1, lettera b) sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera.
Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti di lungoassistenza, di recupero, di mantenimento funzionale e di riorientamento in ambiente protesico, ivi compresi interventi di sollievo, a persone non autosufficienti con bassa necessità di tutela sanitaria.
I trattamenti di lungoassistenza di cui al comma 3 sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera.
Il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della rete locale di cure palliative, garantisce alle persone nella fase terminale della vita (art. 31) affette da malattie progressive e in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta, il complesso integrato delle prestazioni mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, mediche specialistiche, infermieristiche, riabilitative, psicologiche, gli accertamenti diagnostici, l'assistenza farmaceutica e la fornitura di preparati per nutrizione artificiale, le prestazioni sociali, tutelari e alberghiere, nonché di sostegno spirituale. Le prestazioni sono erogate da equipe multidisciplinari e multiprofessionali nei Centri specialistici di cure palliative‐Hospice che, anche quando operanti all'interno di una struttura ospedaliera, si collocano nell'ambito dell'assistenza sociosanitaria territoriale. Gli Hospice assicurano l'assistenza medica e infermieristica e la presenza di operatori tecnici dell'assistenza sette giorni su sette, sulle 24 ore, e dispongono di protocolli formalizzati per il controllo del dolore e dei sintomi, per la sedazione, l'alimentazione, l'idratazione e di programmi formalizzati per l'informazione, la comunicazione e il sostegno al paziente e alla famiglia, l'accompagnamento alla morte e l'assistenza al lutto, l'audit clinico ed il sostegno psico‐emotivo all'equipe.
I trattamenti di cui al comma 1 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.
Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo (art. 32), previa valutazione multidimensionale, definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, i trattamenti terapeutico‐riabilitativi di cui al comma 2. I trattamenti terapeutico‐riabilitativi residenziali sono erogabili quando dalla valutazione multidimensionale emerga che i trattamenti territoriali o semiresidenziali risulterebbero inefficaci, anche in relazione al contesto familiare del minore.
I trattamenti terapeutico‐riabilitativi includono le prestazioni garantite mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie ed appropriate nei seguenti ambiti di attività:
- a) accoglienza;
- b) attuazione e verifica del Progetto terapeutico riabilitativo individuale, in collaborazione con il servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento e con la famiglia;
- c) visite neuropsichiatriche;
- d) prescrizione, somministrazione e monitoraggio di terapie farmacologiche e fornitura dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17;
- e) colloqui psicologico‐clinici;
- f) psicoterapia (individuale, familiare, di gruppo);
- g) interventi psicoeducativi (individuali e di gruppo);
- h) abilitazione e riabilitazione estensiva o intensiva (individuale e di gruppo) finalizzate allo sviluppo dell'autonomia personale e sociale in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle Linee guida;
- i) interventi sulla rete sociale, formale e informale;
- j) attività di orientamento e formazione alla famiglia nella gestione del programma terapeutico e abilitativo/riabilitativo personalizzato del minore;
- k) collaborazione con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado, in riferimento alle prestazioni previste dalla legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- l) collaborazione con i pediatri di libera scelta e con i medici di medicina generale;
- m) adempimenti nell'ambito dei rapporti con l'Autorità giudiziaria minorile;
- n) collaborazione ed integrazione con i servizi per le dipendenze patologiche, con particolare riferimento ai minori con comorbidità;
- o) progettazione coordinata e condivisa con i servizi per la tutela della salute mentale del percorso di continuità assistenziale dei minori in vista del passaggio all'età adulta.
In relazione al livello di intensità riabilitativa e assistenziale l'assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento:
- a) trattamenti ad alta intensità terapeutico‐riabilitativa rivolti a pazienti con grave compromissione del funzionamento personale e sociale, parziale instabilità clinica, anche nella fase della post‐acuzie, e per i quali vi è l'indicazione ad una discontinuità con il contesto di vita. I trattamenti hanno una durata massima di 3 mesi, prorogabili in accordo con il servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento;
- b) trattamenti residenziali a media intensità terapeutico‐riabilitativa rivolti a pazienti con compromissione del funzionamento personale e sociale di gravità moderata, nei quali il quadro clinico non presenta elementi rilevanti di instabilità e per i quali vi è l'indicazione ad una discontinuità con il contesto di vita. I trattamenti hanno una durata massima di 6 mesi, prorogabili in accordo con il servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento;
- c) trattamenti residenziali a bassa intensità terapeutico‐riabilitativa rivolti a pazienti con moderata compromissione di funzioni e abilità, con quadri clinici relativamente stabili, privi di elementi di particolare complessità e per i quali vi è l'indicazione ad una discontinuità con il contesto di vita. La durata massima del programma non può essere superiore a 12 mesi, salvo proroga motivata dal servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento.
Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale il Servizio sanitario nazionale garantisce interventi terapeutico‐riabilitativi intensivi ed estensivi, multiprofessionali, complessi e coordinati, rivolti a minori per i quali non vi è l'indicazione ad una prolungata discontinuità con il contesto di vita.
I trattamenti residenziali e semiresidenziali terapeutico‐riabilitativi di cui ai commi 3 e 4 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.
Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi mentali (art. 33), previa valutazione multidimensionale, definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, i trattamenti terapeutico‐riabilitativi e i trattamenti socio‐riabilitativi, con programmi differenziati per intensità,complessità e durata. I trattamenti includono le prestazioni
necessarie ed appropriate, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche nei seguenti ambiti di attività:
- a) accoglienza;
- b) attuazione e verifica del Progetto terapeutico riabilitativo individuale, in collaborazione con il Centro di salute mentale di riferimento;
- c) visite psichiatriche;
- d) prescrizione, somministrazione e monitoraggio di terapie farmacologiche;
- e) colloqui psicologico‐clinici;
- f) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
- g) interventi terapeutico‐riabilitativi, psico‐educativi e socio‐educativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale, sociale e lavorativa;
- h) interventi sulla rete sociale formale e informale;
- i) collaborazione con i medici di medicina generale.
In relazione al livello di intensità assistenziale, l'assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento:
- a) trattamenti terapeutico‐riabilitativi ad alta intensità riabilitativa ed elevata tutela sanitaria (carattere intensivo), rivolti a pazienti con gravi compromissioni del funzionamento personale e sociale, anche nella fase della post‐acuzie. I trattamenti, della durata massima di 18 mesi, prorogabili per ulteriori 6 mesi in accordo con il centro di salute mentale di riferimento, sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale sanitario e socio‐sanitario sulle 24 ore;
- b) trattamenti terapeutico‐riabilitativi a carattere estensivo, rivolti a pazienti stabilizzati con compromissioni del funzionamento personale e sociale di gravità moderata, che richiedono interventi a media intensità riabilitativa. I trattamenti, della durata massima di 36 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi in accordo con il centro di salute mentale di riferimento, sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale socio‐sanitario sulle 24 ore;
- c) trattamenti socio‐riabilitativi, rivolti a pazienti non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale, che richiedono interventi a bassa intensità riabilitativa.
La durata dei programmi è definita nel Progetto terapeutico riabilitativo individuale. In considerazione del diverso impegno assistenziale necessario in relazione alle condizioni degli ospiti, le strutture residenziali socio‐riabilitative possono articolarsi in più moduli, differenziati in base alla presenza di personale sociosanitario nell'arco della giornata.
Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti terapeutico‐riabilitativi erogati da equipe multiprofessionali in strutture attive almeno 6 ore al giorno, per almeno cinque giorni la settimana.
I trattamenti residenziali terapeutico‐riabilitativi intensivi ed estensivi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti residenziali socio‐riabilitativi di cui al comma 2, lettera c) sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 40 per cento della tariffa giornaliera. I trattamenti semiresidenziali terapeutico‐riabilitativi di cui al comma 3 sono a totale carico del
Servizio sanitario nazionale.
Ai soggetti cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono garantiti trattamenti residenziali terapeutico‐riabilitativi a carattere intensivo ed estensivo nelle strutture residenziali di cui alla legge n. 9 del 2012 ed al decreto ministeriale 1 ottobre 2012 (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza). I trattamenti sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.
Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone di ogni età con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (art. 34), trattamenti riabilitativi mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, a carattere intensivo, estensivo e di mantenimento previa valutazione multidimensionale, presa in carico e progetto riabilitativo individuale (PRI) che definisca le modalità e la durata del trattamento. I trattamenti residenziali si articolano nelle seguenti tipologie:
- a) trattamenti di riabilitazione intensiva rivolti a persone non autosufficienti in condizioni di stabilità clinica con disabilità importanti e complesse, modificabili, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno tre ore giornaliere e un elevato impegno assistenziale riferibile alla presenza di personale infermieristico sulle 24 ore; la durata dei trattamenti non supera, di norma, i 45 giorni, a meno che la rivalutazione multidimensionale non rilevi il persistere del bisogno riabilitativo intensivo;
- b) trattamenti di riabilitazione estensiva rivolti a persone disabili non autosufficienti con potenzialità di recupero funzionale, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno 1 ora giornaliera e un medio impegno assistenziale riferibile alla presenza di personale socio‐sanitario sulle 24 ore; la durata dei trattamenti non supera, di norma, i 60 giorni, a meno che la rivalutazione multidimensionale non rilevi il persistere del bisogno riabilitativo estensivo;
- c) trattamenti socio‐riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità a persone non autosufficienti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate. In considerazione del diverso impegno assistenziale necessario in relazione alla gravità delle condizioni degli ospiti, le strutture residenziali socio‐riabilitative possono articolarsi in moduli, differenziati in base alla tipologia degli ospiti:
- 1) disabili in condizioni di gravità che richiedono elevato impegno assistenziale e tutelare;
- 2) disabili che richiedono moderato impegno assistenziale e tutelare.
I trattamenti di cui al comma 1, lettera a) e b) sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti di cui al comma 1 lettera c), punto 1) sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al 70 per cento della tariffa giornaliera. I trattamenti di cui al comma 1, lettera c), punto 2) sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al 40 per cento della tariffa giornaliera.
I trattamenti semiresidenziali si articolano nelle seguenti tipologie:
- a) trattamenti di riabilitazione estensiva rivolti a persone disabili non autosufficienti con potenzialità di recupero funzionale, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno 1 ora giornaliera; la durata dei trattamenti non supera, di norma, i 60 giorni, a meno che la rivalutazione multidimensionale non rilevi il persistere del bisogno riabilitativo estensivo;
- b) trattamenti socio‐riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità a persone non autosufficienti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate, anche in laboratori e centri occupazionali.
I trattamenti di cui al comma 3, lettera a) sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti di cui al comma 3, lettera b) sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al 70 per cento della tariffa giornaliera.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce ai soggetti portatori di handicap individuati dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che necessitano di cure specialistiche presso centri di altissima
specializzazione all'estero il concorso alle spese di soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore nei casi e con le modalità individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2000 e dai relativi Accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con dipendenze patologiche (art. 35), inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, ivi incluse le persone con misure alternative alla detenzione o in regime di detenzione domiciliare, previa valutazione multidimensionale, definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, trattamenti terapeutico‐riabilitativi e trattamenti pedagogico‐riabilitativi, con programmi differenziati per intensità, complessità e durata. I trattamenti includono le prestazioni erogate mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie ed appropriate nei seguenti ambiti di attività:
- a) accoglienza;
- b) attuazione e verifica del programma terapeutico e riabilitativo personalizzato, in collaborazione con il servizio per le dipendenze patologiche (SERT) di riferimento, in accordo con la persona e, per i minori, in collaborazione con la famiglia;
- c) gestione delle problematiche sanitarie inclusa la somministrazione ed il monitoraggio della terapia farmacologica;
- d) colloqui psicologico‐clinici;
- e) psicoterapia (individuale, familiare, di coppia, di gruppo);
- f) interventi socio‐riabilitativi, psico‐educativi e socio‐educativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale, sociale e lavorativa;
- g) interventi di risocializzazione (individuali o di gruppo);
- h) collaborazione con la rete sociale formale e informale;
- i) collaborazione con l'autorità giudiziaria per le persone con misure alternative alla detenzione o in regime di detenzione domiciliare;
- j) collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
- k) collaborazione ed integrazione con i servizi di salute mentale, con riferimento ai pazienti con comorbidità;
- l) rapporti con il Tribunale dei minori e adempimenti connessi (relazioni, certificazioni, ecc.)
- m) collaborazione e consulenza con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione nelle scuole dei minori sottoposti a trattamento.
In relazione al livello di intensità assistenziale, l'assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento:
- a) trattamenti specialistici, destinati a persone con dipendenza patologica che, per la presenza concomitante di disturbi psichiatrici, o dello stato di gravidanza o di gravi patologie fisiche o psichiche necessitano di trattamenti terapeutici specifici, anche con ricorso a terapia farmacologica e relativo monitoraggio. I trattamenti della durata massima di 18 mesi sono erogati in strutture o moduli che garantiscono la presenza di personale socio‐sanitario sulle 24 ore;
- b) trattamenti terapeutico‐riabilitativi destinati a persone con dipendenza patologica, finalizzati al superamento della dipendenza, al miglioramento della qualità della vita e al reinserimento sociale. I trattamenti, della durata massima di 18 mesi, eventualmente prorogabili a seguito di rivalutazione multidimensionale da parte dei servizi territoriali delle dipendenze patologiche, sono rivolti a persone che, anche in trattamento farmacologico sostitutivo, non assumono sostanze d'abuso, e sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale sulle 24 ore;
- c) trattamenti pedagogico‐riabilitativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale e alla integrazione sociale e lavorativa. I trattamenti, della durata massima di 30 mesi, sono rivolti a persone che non assumono sostanze d'abuso e non hanno in corso trattamenti con farmaci sostitutivi, e sono erogati in strutture che garantiscono la presenza di personale socio‐sanitario nell'arco della giornata.
I trattamenti residenziali di cui al comma 2 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.
Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce:
- a) trattamenti terapeutico‐riabilitativi, finalizzati al superamento della dipendenza patologica, al miglioramento della qualità della vita e al reinserimento sociale. I trattamenti, della durata massima di 18 mesi, eventualmente prorogabili a seguito di rivalutazione multidimensionale da parte dei servizi territoriali delle dipendenze patologiche, sono rivolti a persone che, anche in trattamento farmacologico sostitutivo, non assumono sostanze d'abuso, e sono erogati in strutture che garantiscono l'attività per 6 ore al giorno, per almeno cinque giorni la settimana;
- b) trattamenti pedagogico‐riabilitativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale e alla integrazione sociale e lavorativa. I trattamenti, della durata massima di 30 mesi, sono rivolti a persone che non assumono sostanze d'abuso e non hanno in corso trattamenti con farmaci sostitutivi, e sono erogati in strutture che garantiscono l'attività per 6 ore al giorno, per almeno cinque giorni la settimana.
I trattamenti semiresidenziali di cui al comma 4 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.
Assistenza ospedaliera
Il livello dell'assistenza ospedaliera si articola nelle seguenti aree di attività[25]:
- a. pronto soccorso;
- b. ricovero ordinario per acuti;
- c. day surgery;
- d. day hospital;
- e. riabilitazione e lungodegenza post acuzie;
- f. attività trasfusionali;
- g. attività di trapianto di cellule, organi e tessuti;
- h. centri antiveleni (CAV).
a) Pronto soccorso (art. 37)
Nell'ambito dell'attività di Pronto soccorso, il Servizio
sanitario nazionale garantisce l'esecuzione degli interventi
diagnostico terapeutici di urgenza, i primi accertamenti diagnostici,
clinici strumentali e di laboratorio e gli interventi necessari alla
stabilizzazione del paziente, nonché, quando necessario, il
trasporto assistito.
Nelle unità operative di pronto soccorso è assicurata la
funzione di triage che sulla base delle condizioni cliniche dei
pazienti e del loro rischio evolutivo determina la priorità di
accesso al percorso diagnostico terapeutico.
È altresì assicurata all'interno del PS/DEA la funzione di
Osservazione breve intensiva (OBI) al fine di garantire
l'appropriatezza dei percorsi assistenziali complessi.
b) Ricovero ordinario per acuti (art. 38)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni
assistenziali in regime di ricovero ordinario ai soggetti che, in
presenza di problemi o patologie acute, necessitano di assistenza
medico‐infermieristica prolungata nel corso della giornata,
osservazione medico‐infermieristica per 24 ore e immediata
accessibilità alle prestazioni stesse.
Nell'ambito dell'attività di ricovero ordinario sono garantite
tutte le prestazioni cliniche, mediche e chirurgiche, ostetriche,
farmaceutiche, strumentali e tecnologiche necessarie ai fini
dell'inquadramento diagnostico, della terapia, inclusa la terapia del
dolore e le cure palliative, o di specifici controlli clinici e
strumentali; sono altresì garantite le prestazioni assistenziali al
neonato, nonché le prestazioni necessarie e appropriate per la
diagnosi precoce delle malattie congenite previste dalla normativa
vigente e dalla buona pratica clinica, incluse quelle per la diagnosi
precoce della sordità congenita e della cataratta congenita, nonché
quelle per la diagnosi precoce delle malattie metaboliche ereditarie
individuate con decreto del Ministro della salute in attuazione
dell'art. 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nei
limiti e con le modalità definite dallo stesso decreto.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce le procedure
analgesiche nel corso del travaglio e del parto vaginale, inclusa
l'analgesia epidurale, nelle strutture individuate dalle regioni e
dalle province autonome tra quelle che garantiscono le soglie di
attività fissate dall'Accordo sancito in sede di Conferenza tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 16
dicembre 2010 e confermate dal decreto 2 aprile 2015, n. 70,
«Regolamento recante definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza
ospedaliera», all'interno di appositi programmi volti a diffondere
l'utilizzo delle procedure stesse.
Le regioni e le province autonome adottano adeguate misure per
incentivare l'esecuzione del parto fisiologico in una percentuale,
sul totale dei parti, fissata sulla base di criteri uniformi su tutto
il territorio nazionale in coerenza con gli standard indicati dagli
organismi sanitari internazionali, nonché per disincentivare i parti
cesarei inappropriati.
Gli interventi di chirurgia estetica sono garantiti dal Servizio
sanitario nazionale solo in conseguenza di incidenti, esiti di
procedure medico‐chirurgiche o malformazioni congenite o acquisite.
Si definiscono appropriati i ricoveri ordinari (art. 39) per l'esecuzione
di interventi o procedure che non possono essere eseguiti in day
hospital o in day surgery con identico o maggior beneficio e identico
o minor rischio per il paziente e con minore impiego di risorse.
Le regioni e le province autonome adottano adeguate misure per
incentivare l'esecuzione in ricovero diurno delle classi di ricovero
elencate nell'allegato 6A[26] in una percentuale, sul totale dei
ricoveri, fissata per ciascuna classe, entro il 31 marzo 2017, dalla
Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione
dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale di cui all'art.
1, comma 555, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per
disincentivare i ricoveri inappropriati.
c) Day surgery (art. 40)
Nell'ambito delle attività di day surgery il Servizio sanitario
nazionale garantisce le prestazioni assistenziali per l'esecuzione
programmata di interventi chirurgici o di procedure invasive che, per
complessità di esecuzione, durata dell'intervento, rischi di
complicazioni e condizioni sociali e logistiche del paziente e dei
suoi accompagnatori, sono eseguibili in sicurezza nell'arco della
giornata, senza necessità di osservazione post‐operatoria prolungata
e, comunque, senza osservazione notturna. Oltre all'intervento
chirurgico o alla procedura invasiva sono garantite le prestazioni
propedeutiche e successive, l'assistenza medico‐infermieristica e la
sorveglianza infermieristica fino alla dimissione.
Si definiscono appropriati i ricoveri in day surgery (art. 41) per l'esecuzione di interventi o procedure che non possono essere eseguiti in regime ambulatoriale con identico o maggior beneficio e identico o minor rischio per il paziente e con minore impiego di risorse.
Le regioni e le province autonome adottano entro il 15 marzo 2017 adeguate misure per incentivare il trasferimento dal regime di day surgery al regime ambulatoriale degli interventi chirurgici elencati nell'allegato 6B [27] in una percentuale, sul totale dei ricoveri di day surgery, fissata per ciascuna classe, entro il 28 febbraio 2017, dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1, comma 555, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per disincentivare i ricoveri inappropriati. Le regioni
possono prevedere l'erogabilità di ulteriori interventi chirurgici,
precedentemente erogati in day surgery, nelle strutture ambulatoriali
a ciò specificamente accreditate e tenute alla compilazione di
idonea documentazione clinica, dandone tempestiva comunicazione alla
suddetta Commissione nazionale ai fini dell'eventuale aggiornamento
dell'allegato 4 al presente decreto,[28] e al Ministero della salute ai
fini della fissazione della corrispondente tariffa.
d) Day hospital (art. 42)
Nell'ambito delle attività di day hospital medico il Servizio
sanitario nazionale garantisce le prestazioni assistenziali
programmabili, appartenenti a branche specialistiche diverse, volte
ad affrontare patologie o problemi acuti che richiedono inquadramento
diagnostico, terapia, accertamenti clinici, diagnostici o
strumentali, nonché assistenza medico infermieristica prolungata,
non eseguibili in ambulatorio. L'attività di day hospital si
articola in uno o più accessi di durata limitata ad una sola parte
della giornata, senza necessità di pernottamento.
I ricoveri in day hospital per finalità diagnostiche sono da considerarsi appropriati (art. 43) nei seguenti casi:
- a) esami su pazienti che, per particolari condizioni di rischio, richiedono monitoraggio clinico prolungato;
- b) accertamenti diagnostici a pazienti non collaboranti che richiedono un'assistenza dedicata e l'accompagnamento da parte di personale della struttura negli spostamenti all'interno della struttura stessa.
I ricoveri in day hospital per finalità terapeutiche sono da considerarsi appropriati nei seguenti casi:
- a) somministrazione di chemioterapia che richiede particolare monitoraggio clinico;
- b) somministrazione di terapia per via endovenosa di durata superiore a un'ora ovvero necessità di sorveglianza, monitoraggio clinico e strumentale dopo la somministrazione di durata prolungata;
- c) necessità di eseguire esami ematochimici o ulteriori accertamenti diagnostici nelle ore immediatamente successive alla somministrazione della terapia;
- d) procedure terapeutiche invasive che comportano problemi di sicurezza per il paziente.
Le regioni e le province autonome adottano entro il 15 marzo 2017 adeguate misure per incentivare il trasferimento delle prestazioni dal regime di day hospital al regime ambulatoriale, in una percentuale sul totale dei ricoveri di day hospital, fissata per ciascuna classe di ricovero, entro il 28 febbraio 2017, dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1, comma 555, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per disincentivare i ricoveri inappropriati.
e) Riabilitazione e lungodegenza post‐acuzie (art. 44)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce, in regime di
ricovero ospedaliero, secondo le disposizioni vigenti, alle persone
non assistibili in day hospital o in ambito extraospedaliero, le
seguenti prestazioni assistenziali nella fase immediatamente
successiva ad un ricovero ordinario per acuti ovvero a un episodio di
riacutizzazione di una patologia disabilitante:
- a) prestazioni di riabilitazione intensiva diretta al recupero di disabilità importanti, modificabili, che richiedono un elevato impegno diagnostico, medico specialistico ad indirizzo riabilitativo e terapeutico, in termini di complessità e/o durata dell'intervento;
- b) prestazioni di riabilitazione estensiva a soggetti disabili non autosufficienti, a lento recupero, non in grado di partecipare a un programma di riabilitazione intensiva o affetti da grave disabilità richiedenti un alto supporto assistenziale ed infermieristico ed una tutela medica continuativa nelle 24 ore;
- c) prestazioni di lungodegenza post‐acuzie a persone non autosufficienti affette da patologie ad equilibrio instabile e disabilità croniche non stabilizzate o in fase terminale, che hanno bisogno di trattamenti sanitari rilevanti, anche orientati al recupero, e di sorveglianza medica continuativa nelle 24 ore, nonché di assistenza infermieristica non erogabile in forme alternative.
L'individuazione del setting appropriato di ricovero è conseguente alla valutazione del medico specialista in riabilitazione che predispone il progetto riabilitativo e definisce gli obiettivi, le modalità e i tempi di completamento del trattamento, attivando la presa in carico dei servizi territoriali domiciliari, residenziali e semiresidenziali per le esigenze riabilitative successive alla dimissione.
Si definiscono appropriati i ricoveri ordinari in riabilitazione (art. 45) che non possono essere eseguiti in day hospital o in ambito extraospedaliero con identico o maggior beneficio e identico o minor rischio per il paziente e con minore impiego di risorse. Per la determinazione dei ricoveri inappropriati in ambito ospedaliero si applicano le disposizioni di cui all'art. 9‐quater, comma 8, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125.
f) Attività trasfusionali (art. 47)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce in materia di
attività trasfusionale i servizi e le prestazioni individuati
dall'art. 5 della legge 21 ottobre 2005, n. 219.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresì la ricerca
ed il reperimento di cellule staminali emopoietiche presso registri e
banche nazionali ed estere.
g) Attività di trapianto di cellule, organi e tessuti (art. 48)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'attività di
selezione, di prelievo, conservazione e distribuzione di cellule,
organi e tessuti e l'attività di trapianto di cellule, organi e
tessuti in conformità a quanto previsto dalla legge 1° aprile 1999,
n. 91 e dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce la selezione dei donatori di cellule riproduttive e l'attività di prelievo, conservazione e distribuzione delle cellule (art. 49), in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2006/17/CE, come modificata dalla direttiva 2012/39/UE e dai successivi decreti di recepimento. Le coppie che si sottopongono alle procedure di procreazione medico assistita eterologa contribuiscono ai costi delle attività, nella misura fissata dalle regioni e dalle province autonome.
h) Centri antiveleni (art. 46)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce attraverso i Centri
Antiveleni (CAV) attività di consulenza specialistica per
problematiche di carattere tossicologico di alta complessità, a
supporto delle unità operative di pronto soccorso e degli altri
servizi ospedalieri e territoriali, nonché adeguati sistemi di
sorveglianza, vigilanza e allerta.
Categorie di assistiti per le quali è prevista assistenza specifica (art. 50)
Nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al
presente provvedimento, il Servizio sanitario nazionale garantisce
alle persone appartenenti alle categorie di cui ai seguenti articoli
le specifiche tutele previste dalla normativa vigente indicate nei
medesimi articoli.
- Invalidi
- Persone affette da malattie gravi
- Persone affette da malattie croniche e invalidanti
- Persone affette da fibrosi cistica
- Nefropatici cronici in trattamento dialitico
- Persone affette da Morbo di Hansen
- Persone con HIV/AIDS
- Persone detenute negli istituti penitenziari e minorenni sottoposti a provvedimento penale
- Donne in stato di gravidanza
- Persone con disturbi dello spettro autistico
- Assistiti in temporaneo soggiorno negli Stati della UE e dell'area EFTA e negli Stati con i quali sono in vigore accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale
- Cittadini di Stati non appartenenti all'UE iscritti al SSN
- Cittadini di Stati non appartenenti all'UE non in regola con il permesso di soggiorno
Invalidi (art. 51)
Ai sensi dell'art. 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il
Servizio sanitario nazionale garantisce agli invalidi per causa di
guerra e di servizio, ai ciechi, ai sordi ed agli invalidi civili le
prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e
protesiche, erogate ai sensi delle leggi e degli ordinamenti vigenti
alla data di entrata in vigore della citata legge n. 833 del 1978.
Ai sensi della legge 19 luglio 2000, n. 203, e della legge 3
agosto 2004, n. 206, come modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n.
244, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai titolari di
pensione di guerra diretta vitalizia ed ai soggetti ad essi
equiparati, i medicinali appartenenti alla classe C) di cui all'art.
8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei casi in cui il
medico ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente.
Le prestazioni sanitarie erogate agli invalidi e, ove previsto,
ai loro familiari, inclusi i familiari dei deceduti, sono esentate dalla partecipazione al costo nei limiti e con le modalità previsti
dalla normativa vigente.
Persone affette da malattie rare (art. 52)
Le persone affette dalle malattie rare indicate nell'allegato 7[29]
al presente decreto hanno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria.
Persone affette da malattie croniche e invalidanti (art. 53)
Le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti
individuate dall'allegato 8 al presente decreto[30] hanno diritto
all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie indicate dal medesimo.
Persone affette da fibrosi cistica (art. 54)
Ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1993, n. 548, il Servizio sanitario nazionale garantisce l'erogazione, a titolo gratuito, delle prestazioni sanitarie, incluse nei livelli essenziali di assistenza, per la cura e la riabilitazione a domicilio dei malati di fibrosi cistica, ivi compresa la fornitura gratuita del materiale medico, tecnico e farmaceutico necessario.
Nefropatici cronici in trattamento dialitico (art. 55)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce ai soggetti nefropatici cronici in trattamento dialitico il rimborso delle spese di trasporto dal domicilio al centro dialisi, nei limiti e con le modalità fissati dalle regioni e dalle province autonome.
Persone affette da Morbo di Hansen (art. 56)
Ai sensi della legge 31 marzo 1980, n. 126, e successive modifiche e integrazioni, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai soggetti affetti da Morbo di Hansen, a titolo gratuito, gli accertamenti diagnostici e i trattamenti profilattici e terapeutici necessari, inclusi i farmaci specifici non inclusi nel prontuario terapeutico. Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresì l'erogazione del sussidio di cui all'art. 1 della legge citata.
Persone con infezione da HIV/AIDS (art. 57)
Ai sensi della legge 5 giugno 1990, n. 135, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con infezione da HIV/AIDS le prestazioni sanitarie e socio‐sanitarie ospedaliere, ambulatoriali, domiciliari, semiresidenziali e residenziali previste dalla medesima legge e dal Progetto obiettivo AIDS dell'8 marzo 2000.
Persone detenute negli istituti penitenziari e minorenni sottoposti a provvedimento penale (art. 58)
Ai sensi dell'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Servizio sanitario nazionale garantisce l'assistenza sanitaria alle persone detenute, internate ed ai minorenni sottoposti a provvedimento penale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria».
Donne in stato di gravidanza (art. 59)
Sono escluse dalla partecipazione al costo, ai sensi dell'art.
1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.
124, le prestazioni specialistiche ambulatoriali per la tutela della
maternità indicate dal presente articolo e dagli allegati 10A e 10B,
fruite presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate,
ivi compresi i consultori familiari. Sono comunque escluse dalla partecipazione al costo le visite periodiche ostetrico‐ginecologiche,
i corsi di accompagnamento alla nascita (93.37 training prenatale)
nonché l'assistenza in puerperio erogati dalle medesime strutture.
La prescrizione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali
è effettuata dai medici di medicina generale o dagli specialisti
operanti presso le strutture accreditate, pubbliche o private, ivi
compresi i consultori familiari. La prescrizione dello specialista è
obbligatoria nei casi previsti dai commi 3 e 5 e nei casi
specificamente indicati dagli allegati 10A e 10B.
In funzione preconcezionale, oltre alle prestazioni di cui
all'Allegato 10A,[31] sono escluse dalla partecipazione al costo le
prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie per accertare
eventuali rischi procreativi correlati ad una condizione patologica o
un rischio genetico di uno o entrambi i genitori, evidenziati
dall'anamnesi riproduttiva o familiare della coppia e prescritte
dallo specialista.
Nel corso della gravidanza, oltre alle prestazioni di cui
all'Allegato 10B,[32] sono escluse dalla partecipazione al costo le
prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie ed appropriate
per le condizioni patologiche che comportino un rischio materno o
fetale, prescritte dallo specialista o dal medico di medicina
generale.
Nelle specifiche condizioni di rischio fetale indicate
dall'allegato 10C,[33] sono escluse dalla partecipazione al costo le
prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie ed appropriate
per la valutazione del rischio e la successiva diagnosi prenatale,
prescritte dallo specialista. Le regioni e le province autonome
individuano le strutture di riferimento per l'esecuzione di tali
prestazioni, garantendo che le stesse strutture forniscano alle donne
e alle coppie un adeguato sostegno.
In caso di minaccia d'aborto sono escluse dalla partecipazione
al costo tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie
per il monitoraggio dell'evoluzione della gravidanza.
In presenza delle condizioni di rischio di cui al presente
articolo, le prescrizioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali
devono indicare la diagnosi o il sospetto diagnostico.
Qualora dalle visite ostetrico‐ginecologiche periodiche, durante
la frequenza ai corsi di accompagnamento alla nascita o nel corso
dell'assistenza in puerperio emerga il sospetto di un disagio
psicologico, è escluso dalla partecipazione al costo un colloquio
psicologico clinico con finalità diagnostiche.
Il decreto del Ministro della sanità del 10 settembre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 1998, è
abrogato.
Persone con disturbo dello spettro autistico (art. 60)
Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio
sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello
spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura
e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e
strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.
Ai sensi dell'art. 4 della legge 18 agosto 2015, n. 134, entro
centoventi giorni dall'adozione del presente decreto, il Ministero
della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata,
provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza,
all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il
miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi
assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con
particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui
all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre
2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno
triennale.
Assistiti in temporaneo soggiorno negli Stati della UE e dell'area EFTA e negli Stati con i quali sono in vigore accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale (art. 61)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'assistenza
sanitaria, in forma diretta, agli assistiti in temporaneo soggiorno
negli Stati della UE e dell'area EFTA (Svizzera, Norvegia, Islanda,
Liechtenstein) nonché negli Stati con i quali sono in vigore accordi
bilaterali in materia di sicurezza sociale. L'assistenza è erogata
alle medesime condizioni previste per i cittadini dello Stato di
soggiorno nei limiti e con le modalità fissate dai Regolamenti CE n.
883/2004 e n. 987/2009 o dalle convenzioni stipulate dallo Stato
italiano e dalla normativa nazionale o e regionale attuativa.
L'assistenza sanitaria in forma diretta è altresì garantita agli
assistiti italiani del SSN residenti in uno Stato UE, dell'area EFTA
o in un Paese in convenzione, nei limiti e con le modalità fissate
dai regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009 o dalle convenzioni
stipulate dallo Stato italiano.
Ai sensi dei regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009 e della
normativa nazionale e regionale attuativa, il Servizio sanitario
nazionale garantisce agli assistiti obbligatoriamente iscritti,
previa autorizzazione dell'azienda sanitaria locale di residenza,
l'erogazione, in forma diretta, negli Stati della UE, dell'area EFTA
e, ove previsto, negli Stati con i quali sono in vigore accordi di
sicurezza sociale, l'erogazione delle prestazioni incluse nei livelli
essenziali di assistenza se le prestazioni stesse non possono essere erogate in Italia entro un lasso di tempo accettabile sotto il
profilo medico, tenuto conto dello stato di salute dell'assistito e
della probabile evoluzione della sua malattia. La medesima tutela, in
forma diretta, è prevista, nei limiti e con le modalità fissate dai
regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009, agli assistiti italiani del
SSN residenti in un Paese UE e dell'area EFTA, previa autorizzazione
rilasciata dalla Istituzione competente del Paese di residenza,
sentita l'azienda sanitaria locale di ultima residenza in Italia.
Ai sensi della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio e del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, di
attuazione della direttiva stessa, il Servizio sanitario nazionale
garantisce agli assistiti il rimborso delle spese sostenute per le
prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza,
fruite negli Stati della UE fino a concorrenza delle tariffe
regionali vigenti per le prestazioni stesse, nei limiti e con le
modalità fissate dal decreto legislativo citato e delle norme
nazionali e regionali attuative.
Ai sensi dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, il
Servizio sanitario nazionale garantisce, in via di eccezione,
l'assistenza sanitaria all'estero, preventivamente autorizzata,
limitatamente alle prestazioni di altissima specializzazione incluse
nelle aree di attività di cui ai livelli essenziali di assistenza,
che non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma
adeguata alla particolarità del caso clinico, nelle forme e con le
modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome. A tale
scopo, si applicano le previsioni del decreto ministeriale 3 novembre
1989 «Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma
indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero»
(pubblicato nella G. U. n. 273 del 22 novembre 1989), e successive
modificazioni, di seguito indicato come «decreto ministeriale», come
modificato dai seguenti commi 5, 6 e 7.
Il comma 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale è sostituito
dal seguente: «È considerata «prestazione non ottenibile in forma
adeguata alla particolarità del caso clinico» la prestazione
garantita ai propri assistiti dall'autorità sanitaria nazionale del
Paese nel quale è effettuata che richiede specifiche
professionalità ovvero procedure tecniche o curative non praticate,
ma ritenute, in base alla letteratura scientifica internazionale, di
efficacia superiore alle procedure tecniche o curative praticate in
Italia ovvero realizzate mediante attrezzature più idonee di quelle
presenti nelle strutture italiane pubbliche o accreditate dal
servizio sanitario nazionale.»
Il comma 1 dell'art. 5 del decreto ministeriale è sostituito
dal seguente: «Ai fini del presente decreto, è da considerarsi
centro di altissima specializzazione, la struttura estera, nota in
Italia, e riconosciuta nell'ambito del sistema sanitario del Paese in
cui opera come idonea ad erogare prestazioni agli assistiti con oneri
a carico del sistema sanitario nazionale, che sia in grado di
assicurare prestazioni sanitarie di altissima specializzazione e che
possegga caratteristiche superiori agli standards, criteri e
definizioni propri dell'ordinamento italiano.»
Sono confermate le previsioni del decreto ministeriale 24
gennaio 1990 «Identificazione delle classi di patologia e delle
prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione
all'estero» (pubblicato nella G. U. n. 27 del 2 febbraio 1990) e
successive modificazioni.
Cittadini di Stati non appartenenti all'UE iscritti al SSN (art. 62)
Ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 27 luglio 1998, n.
286 e successive modificazioni e dell'art. 42 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il Servizio
sanitario nazionale garantisce agli stranieri obbligatoriamente o
volontariamente iscritti, parità di trattamento e piena uguaglianza
di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene
all'assistenza sanitaria erogata in Italia. L'assistenza sanitaria
spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.
Cittadini di Stati non appartenenti all'UE non in regola con il permesso di soggiorno (art. 63)
Ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 27 luglio 1998, n.
286 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 43 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il Servizio
sanitario nazionale garantisce ai cittadini stranieri presenti sul
territorio nazionale, non in regola con le norme relative
all'ingresso ed al soggiorno, le cure ambulatoriali ed ospedaliere
urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia
ed infortunio ed i programmi di medicina preventiva a salvaguardia
della salute individuale e collettiva. Sono considerate urgenti le
cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o
danno per la salute; sono considerate essenziali le prestazioni
sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non
pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo
potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la
vita, per complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti.
Sono, in particolare, garantiti:
- a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405 e della legge 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
- b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
- c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni e dalle province autonome;
- d) gli interventi di profilassi internazionale;
- e) la profilassi, la diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventualmente la bonifica dei relativi focolai.
Secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 4, del citato
decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e
integrazioni, le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate senza
oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche
sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a
parità con i cittadini italiani.
I minori stranieri presenti sul territorio nazionale, non in
regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno sono
iscritti al Servizio sanitario nazionale ed usufruiscono
dell'assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini
italiani.
Note
- ↑ Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017
- ↑ Vedi art. 2 di Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017. Nell'ambito delle attività di Prevenzione collettiva e sanità pubblica, il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni indicate nell'allegato 1 al decreto.
- ↑ Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Allegato 1 del DPCM 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
- ↑ Vedi art. 3 di Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.
- ↑ Vedi Allegato 2 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Ausili monouso, Allegato 2 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 2 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Ausili monouso, Allegato 2 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 11 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Modalità di erogazione dei dispositivi medici monouso, Allegato 11 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 3 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Presidi per persone affette da patologia diabetica e da malattie rare, Allegato 3 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 4 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, Allegato 4 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 4D a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Elenco note e corrispondenti condizioni di erogabilità/indicazioni appropriatezza prescrittiva, Allegato 4D al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 4A a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Fattori di rischio per l’erogazione delle prestazioni di densitometria ossea, Allegato 4A al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Condizioni per l’erogazione della chirurgia refrattiva Allegato 4B del DPCM 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
- ↑ Vedi Allegato 4C a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Criteri per la definizione delle condizioni di erogabilità delle prestazioni odontoiatriche, Allegato 4C al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 5 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Ausili su misura, Allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 5 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Ausili su misura, Allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 7 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Elenco malattie rare esentate dalla partecipazione al costo, Allegato 7 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 5 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Ausili su misura, Allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 5 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Ausili su misura, Allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 5 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Ausili su misura, Allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 5 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Ausili su misura, Allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 5 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Ausili su misura, Allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 12 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica, Allegato 12 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 9 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Assistenza termale, Allegato 9 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ CIA: coefficiente intensità assistenziale = GEA/GdC; GEA: giornate di effettiva assistenza nelle quali è stato effettuato almeno un accesso domiciliare; GdC: giornate di cura dalla data della presa in carico alla cessazione del programma
- ↑ Vedi art. 36 di Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.
- ↑ Vedi Allegato 6A a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). DRG ad alto rischio di non appropriatezza in regime di degenza ordinaria, Allegato 6A al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 6B a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Prestazioni ad alto rischio di non appropriatezza in regime di day surgery - trasferibili in regime ambulatoriale, Allegato 6B al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 4 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, Allegato 4 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 7 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Elenco malattie rare esentate dalla partecipazione al costo, Allegato 7 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 8 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Elenco malattie condizioni croniche e invalidanti, Allegato 8 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 10 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Prestazioni specialistiche per la tutela della maternità responsabile, escluse dalla partecipazione al costo in funzione preconcezionale, Allegato 10A (pag.376) al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 10 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Prestazioni specialistiche per il controllo della gravidanza fisiologica, escluse dalla partecipazione al costo, Allegato 10B (pag.379) al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 10 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Condizioni di accesso alla diagnosi prenatale intensiva, in esclusione dalla quota di partecipazione al costo, Allegato 10C (pag.384) al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
Il livello dell'assistenza distrettuale si articola nelle seguenti aree di attività[4]:
- a) assistenza sanitaria di base;
- b) emergenza sanitaria territoriale;
- c) assistenza farmaceutica;
- d) assistenza integrativa;
- e) assistenza specialistica ambulatoriale;
- f) assistenza protesica;
- g) assistenza termale;
- h) assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale;
- i) assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale.
a) Assistenza sanitaria di base (art. 4)
Nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base, il Servizio sanitario nazionale garantisce, attraverso i propri servizi e attraverso i medici e i pediatri convenzionati, la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie acute e croniche secondo la migliore pratica ed in accordo con il malato, inclusi gli interventi e le azioni di promozione e di tutela globale della salute.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce in particolare le seguenti attività e prestazioni:
- a) lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e la sensibilizzazione sulle tematiche attinenti l'adozione di comportamenti e stili di vita positivi per la salute;
- b) l'informazione ai cittadini sui servizi e le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale e regionale e sul loro corretto uso, incluso il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie ed il regime delle esenzioni;
- c) l'educazione sanitaria del paziente e dei suoi familiari, il counselling per la gestione della malattia o della disabilità e la prevenzione delle complicanze;
- d) l'attivazione di percorsi assistenziali a favore del bambino, che prevedano la presa in carico entro il primo mese di vita, in collaborazione con le strutture consultoriali ed ospedaliere, e a favore dell'adulto, anche attraverso la valutazione multidimensionale e la tenuta della scheda sanitaria, il consulto con lo specialista e la continuità assistenziale nelle fasi dell'accesso al ricovero ospedaliero, della degenza e in quella successiva alla dimissione, con particolare riguardo alle patologie ad andamento cronico ed evolutivo;
- e) il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale del bambino e la ricerca di fattori di rischio, con particolare riguardo alla individuazione precoce dei sospetti handicap neuro‐sensoriali e psichici ed alla individuazione precoce di problematiche anche socio sanitarie;
- f) le visite ambulatoriali e domiciliari a scopo preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo;
- g) la prescrizione di medicinali inclusi nel prontuario terapeutico nazionale, la prescrizione di prestazioni specialistiche incluse nel Nomenclatore dell'assistenza specialistica ambulatoriale, la proposta di prestazioni di assistenza integrativa, la proposta di ricovero e la proposta di cure termali;
- h) le prestazioni sanitarie e socio‐sanitarie previste dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale applicativa;
- i) l'esecuzione degli screening previsti dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale applicativa;
- j) l'assistenza domiciliare programmata alle persone con impossibilità a raggiungere lo studio del medico perché non deambulanti, o con gravi limitazioni funzionali o non trasportabili con mezzi comuni, anche in forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa ed in collegamento, se necessario, con l'assistenza sociale;
- k) le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell'obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori, nonché ai fini dell'astensione dal lavoro del genitore a seguito di malattia del bambino;
- l) la certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche di cui al decreto del Ministro della sanità del 24 aprile 2013 e successive modifiche e integrazioni, art. 3, lettera a) e c) nell'ambito scolastico, a seguito di specifica richiesta dell'autorità scolastica competente;
- m) la certificazione per l'incapacità temporanea al lavoro;
- n) la certificazione per la riammissione al lavoro, laddove prevista;
- o) le vaccinazioni obbligatorie e le vaccinazioni raccomandate alla popolazione a rischio;
- p) l'osservazione e la rilevazione di reazioni indesiderate post‐vaccinali.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce la continuità assistenziale (art. 5) per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana. Le aziende sanitarie organizzano le attività sanitarie per assicurare l'erogazione, nelle ore serali e notturne e nei giorni prefestivi e festivi, delle prestazioni assistenziali non differibili.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce nelle località a forte afflusso turistico individuate sulla base di apposite determinazioni regionali, l'assistenza sanitaria di base rivolta agli assistiti non residenti (art. 6) nella regione stessa, dietro pagamento della tariffa fissata dalla normativa regionale.
b) Emergenza sanitaria territoriale (art. 7)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce, in situazioni di emergenza urgenza in ambito territoriale extraospedaliero, interventi sanitari tempestivi e finalizzati alla stabilizzazione del paziente, assicurando il trasporto in condizioni di sicurezza al presidio ospedaliero più appropriato. Il coordinamento e la gestione dell'attività di emergenza territoriale sono effettuati dalle Centrali operative 118, nell'arco delle 24 ore. In particolare, sono garantiti:
- a) gli interventi sanitari mediante mezzi di soccorso di base e avanzato, terrestri e aerei, con personale sanitario adeguatamente formato,
- b) i trasporti sanitari secondari assistiti e non assistiti,
- c) le attività assistenziali e organizzative in occasione di maxiemergenze, eventi a rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico (NBCR),
- d) le attività assistenziali in occasione di eventi e manifestazioni programmati, con le modalità fissate dalle regioni e province autonome.
L'attività di emergenza sanitaria territoriale è svolta in modo integrato con le attività di emergenza intraospedaliera assicurate nei PS/DEA e con le attività effettuate nell'ambito dell'Assistenza sanitaria di base e Continuità assistenziale.
c) Assistenza farmaceutica (art. 8)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce attraverso le farmacie convenzionate (art. 8) la fornitura dei medicinali appartenenti alla classe a) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, la cui erogazione non sia affidata direttamente alle strutture sanitarie regionali. Limitatamente ai medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione,
modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosaggio unitario uguali, la fornitura attraverso le farmacie è assicurata fino alla concorrenza del prezzo più basso fra quelli dei farmaci disponibili nel normale ciclo distributivo regionale; se per tale tipologia di medicinali l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha fissato il prezzo massimo di rimborso ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e tale prezzo è inferiore al più basso dei prezzi dei medicinali considerati, la fornitura attraverso la farmacia è assicurata fino a concorrenza del prezzo massimo di rimborso.
Attraverso le medesime farmacie sono inoltre assicurati i nuovi servizi individuati dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel rispetto di quanto previsto dai piani regionali socio‐sanitari e nei limiti delle risorse rese disponibili in attuazione del citato art. 11, comma 1, lettera e).
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto‐legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono attraverso i 'propri servizi territoriali e ospedalieri (art. 9) i medicinali necessari al trattamento dei pazienti in
assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale nonché i
farmaci per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal
ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale,
limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di
direttive regionali.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresì:
- a) qualora non esista valida alternativa terapeutica, i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, i medicinali non ancora autorizzati per i quali siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda e i medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, qualora per tale indicazione siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase seconda, inseriti in un elenco predisposto e periodicamente aggiornato dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), conformemente alle procedure ed ai criteri adottati dalla stessa;
- b) i medicinali utilizzabili per un'indicazione diversa da quella autorizzata, alle condizioni previste dall'art. 1, comma 4‐bis del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.
d) Assistenza integrativa (art. 10)
Nell'ambito dell'assistenza integrativa il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni che comportano l'erogazione dei dispositivi medici monouso, dei presidi per diabetici e dei prodotti destinati a un'alimentazione particolare nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14.
Agli assistiti tracheostomizzati, ileostomizzati, colostomizzati
e urostomizzati, agli assistiti che necessitano permanentemente di
cateterismo, agli assistiti affetti da grave incontinenza urinaria o
fecale cronica, e agli assistiti affetti da patologia cronica grave
che obbliga all'allettamento, sono garantite le prestazioni che
comportano 'l'erogazione dei dispositivi medici monouso (art. 11) di cui al
nomenclatore allegato 2 al presente decreto [5]. La condizione di avente
diritto alle prestazioni è certificata dal medico specialista del
Servizio sanitario nazionale, dipendente o convenzionato, competente
per la specifica menomazione o disabilità.
Le prestazioni che comportano l'erogazione dei dispositivi
medici monouso di cui al nomenclatore allegato 2 al presente decreto [6],
sono erogate su prescrizione del medico specialista effettuata sul
ricettario standardizzato del Servizio sanitario nazionale. è fatta
salva la possibilità per le regioni e per le province autonome di
individuare le modalità con le quali la prescrizione è consentita
ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta ed ai
medici dei servizi territoriali. I prodotti per la prevenzione e il
trattamento delle lesioni da decubito sono prescritti dal medico
nell'ambito di un piano di trattamento di durata definita,
eventualmente rinnovabile, predisposto dallo stesso medico; il medico
prescrittore è responsabile della conduzione del piano.
Le 'modalità di erogazione dei dispositivi medici monouso (art. 12) sono
definite nell'allegato 11.[7]
Agli assistiti affetti da malattia diabetica o dalle malattie rare di cui allegato 3 al presente decreto,[8] sono garantite le prestazioni che comportano l'erogazione dei presidi indicati nel nomenclatore (art. 13) di cui al medesimo allegato 3. Le regioni e le province autonome disciplinano le modalità di accertamento del diritto alle prestazioni, le modalità di fornitura dei prodotti e i quantitativi massimi concedibili sulla base del fabbisogno determinato in funzione del livello di gravità della malattia, assicurando l'adempimento agli obblighi di cui all'art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni che comportano l'erogazione di alimenti a fini medici speciali alle persone affette da malattie metaboliche congenite e da fibrosi cistica (art. 14). Le patologie sono accertate e certificate dai centri di riferimento a tal fine identificati dalle regioni e delle province autonome.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresì ai nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di età, l'erogazione dei sostituti del latte materno e alle persone affette da celiachia l'erogazione degli alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci o per persone intolleranti al glutine.
I prodotti erogabili alle persone di cui al comma 1 sono elencati nel Registro nazionale istituito presso il Ministero della salute ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001.
Ai soggetti affetti da celiachia l'erogazione dei prodotti senza glutine è garantita nei limiti dei tetti massimi di spesa mensile fissati dal medesimo Ministero della salute.
Le regioni e le province autonome provvedono alla fornitura gratuita dei prodotti dietetici a favore delle persone affette da nefropatia cronica nonché dei preparati addensanti a favore delle persone con grave disfagia affette malattie neuro‐degenerative, nei limiti e con le modalità fissate dalle stesse regioni e le province autonome.
Le regioni e le province autonome disciplinano le modalità di erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo, assicurando l'adempimento agli obblighi di cui all'art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
e) Assistenza specialistica ambulatoriale (art. 15)
Nell'ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale il
Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni elencate nel
nomenclatore di cui all'allegato 4 al presente decreto.[9] L'erogazione
della prestazione è subordinata all'indicazione sulla ricetta del
quesito o sospetto diagnostico formulato dal medico prescrittore.
Il nomenclatore riporta, per ciascuna prestazione, il codice
identificativo, la definizione, eventuali modalità di erogazione in
relazione ai requisiti necessari a garantire la sicurezza del
paziente, eventuali note riferite a condizioni di erogabilità o
indicazioni di appropriatezza prescrittiva. L'elenco delle note e
delle corrispondenti condizioni di erogabilità o indicazioni di
appropriatezza prescrittiva è contenuto nell'allegato 4D.[10]
Al solo fine di consentire l'applicazione delle disposizioni
legislative relative ai limiti di prescrivibilità delle prestazioni
per ricetta e di partecipazione al costo da parte dei cittadini, il
nomenclatore riporta altresì le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale raggruppate per branche specialistiche.
Le regioni e le province autonome disciplinano le modalità di
erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo, assicurando
l'adempimento agli obblighi di cui all'art. 50 del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
Sono erogati in forma ambulatoriale organizzata i pacchetti di
prestazioni orientati a finalità diagnostica o terapeutica,
individuati con le modalità indicate dall'art. 5, comma 20
dell'Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014 concernente il Nuovo Patto per
la salute per gli anni 2014/2016, nel rispetto della disciplina in
materia di partecipazione alla spesa sanitaria.
Le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per le quali sono indicate note corrispondenti a specifiche condizioni di erogabilità (art. 16) riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla particolare finalità della prestazione (terapeutica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni) al medico prescrittore, all'esito di procedure o accertamenti pregressi, sono erogabili dal Servizio sanitario
nazionale limitatamente ai casi in cui sussistono le medesime condizioni, risultanti dal numero della nota e dal quesito clinico o dal sospetto diagnostico riportati sulla ricetta dal medico prescrittore.
Le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per le quali sono indicate specifiche indicazioni di appropriatezza prescrittiva riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla particolare finalità della prestazione (terapeutica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni) al medico prescrittore, all'esito di procedure o accertamenti pregressi, sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale a seguito di una autonoma e responsabile valutazione del medico circa la loro utilità nel singolo caso clinico, fermo restando l'obbligo del medico prescrittore di riportare il solo quesito o sospetto diagnostico sulla ricetta.
Le prestazioni ambulatoriali di densitometria ossea sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale limitatamente ai soggetti che presentano le condizioni definite nell'allegato 4A al presente decreto. [11]
Le prestazioni ambulatoriali di chirurgia refrattiva sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale limitatamente ai soggetti che presentano le condizioni definite nell'allegato 4B al presente decreto.[12]
Le prestazioni ambulatoriali di assistenza odontoiatrica sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale limitatamente ai soggetti indicati nelle note corrispondenti a ciascuna prestazione, sulla base dei criteri generali riportati nell'allegato 4C al presente decreto.[13]
Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con patologia diabetica le prestazioni specialistiche ambulatoriali di assistenza podologica incluse nel nomenclatore di cui all'allegato 4.
f) Assistenza protesica (art. 17)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone di cui
all'art. 18 le prestazioni sanitarie che comportano l'erogazione di
protesi, ortesi ed ausili tecnologici nell'ambito di un piano
riabilitativo‐assistenziale volto alla prevenzione, alla correzione o
alla compensazione di menomazioni o disabilità funzionali
conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento delle abilità
residue, nonché alla promozione dell'autonomia dell'assistito.
Il nomenclatore di cui all'allegato 5[14] contiene gli elenchi delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi, inclusi i dispositivi provvisori, temporanei e di riserva di cui all'art. 18, commi 2 e 3,
'Hanno diritto alle prestazioni di assistenza protesica (art. 18) che comportano l'erogazione dei dispositivi contenuti nell'allegato 5[15] al presente decreto gli assistiti di seguito indicati, in connessione alle menomazioni e disabilità specificate:
- a) le persone con invalidità civile, di guerra e per servizio, le persone con cecità totale o parziale o ipovedenti gravi ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 138 e le persone sorde di cui all'art. 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle menomazioni accertate dalle competenti commissioni mediche;
- b) i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità grave e permanente;
- c) le persone di cui alla lettera a) affette da gravissime patologie evolutive o degenerative che hanno determinato menomazioni permanenti insorte in epoca successiva al riconoscimento dell'invalidità, in relazione alle medesime menomazioni, accertate dal medico specialista;
- d) le persone che hanno presentato istanza di riconoscimento dell'invalidità cui siano state accertate, dalle competenti commissioni mediche, menomazioni che, singolarmente, per concorso o coesistenza, comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo, in relazione alle suddette menomazioni risultanti dai verbali di cui all'art. 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295;
- e) le persone in attesa di accertamento dell'invalidità per i quali il medico specialista prescrittore attesti la necessità e urgenza di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio per la tempestiva attivazione di un piano riabilitativo‐assistenziale, in relazione alle menomazioni certificate ai fini del riconoscimento dell'invalidità;
- f) le persone ricoverate in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per le quali il medico responsabile dell'unità operativa certifichi la presenza di una menomazione grave e permanente e la necessità e l'urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del piano riabilitativo‐assistenziale. Contestualmente alla fornitura della protesi o dell'ortesi deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità;
- g) le persone amputate di arto, le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia e le persone che abbiano subito un intervento demolitore dell'occhio, in relazione alle suddette menomazioni;
- h) le persone affette da una malattia rara di cui all'allegato 7 al presente decreto,[16] in relazione alle menomazioni correlate alla malattia.
Hanno diritto ai dispositivi provvisori e temporanei le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia, le persone con enucleazione del bulbo oculare. Le persone con amputazione di arto hanno diritto al dispositivo provvisorio in alternativa al dispositivo temporaneo.
Le regioni e le province autonome o le aziende sanitarie locali possono fornire dispositivi di serie di cui all'elenco 2B dell'allegato 5[17] alle persone con grave disabilità transitoria, assistite in regime di ospedalizzazione domiciliare, di dimissione protetta o di assistenza domiciliare integrata, su prescrizione dello specialista, per un periodo massimo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, nei casi in cui le medesime regioni o aziende sanitarie locali abbiano attivato servizi di riutilizzo dei suddetti dispositivi.
Qualora i dispositivi siano prescritti, per motivi di necessità e urgenza, nel corso di ricovero presso strutture sanitarie accreditate, pubbliche o private, ubicate fuori del territorio della azienda sanitaria locale di residenza dell'assistito, la prescrizione è inoltrata dalla unità operativa di ricovero all'azienda sanitaria locale di residenza, che rilascia l'autorizzazione tempestivamente, anche per via telematica. Limitatamente ai dispositivi inclusi nell'elenco 1 dell'allegato 5,[18] in caso di silenzio dell'azienda sanitaria locale, trascorsi cinque giorni dal ricevimento della prescrizione, l'autorizzazione si intende concessa. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa o al prezzo fissati dalla regione di residenza dell'assistito.
L'azienda sanitaria locale può autorizzare la fornitura di una protesi di riserva per le persone con amputazione di arto. Nei confronti di altri soggetti per i quali la mancanza del dispositivo impedisce lo svolgimento delle attività essenziali della vita, l'azienda sanitaria locale è tenuta a provvedere immediatamente alla sua eventuale riparazione o sostituzione.
Agli invalidi del lavoro, i dispositivi dovuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono erogati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) con spesa a carico dell'Istituto, secondo le indicazioni e le modalità stabilite dall'Istituto stesso.
Sono fatti salvi i benefici già previsti dalle norme in vigore in favore degli invalidi di guerra e categorie assimiliate.
In casi eccezionali, per i soggetti affetti da gravissime disabilità, le aziende sanitarie locali possono garantire l'erogazione di protesi, ortesi o ausili non appartenenti ad una delle tipologie riportate nel nomenclatore allegato, nel rispetto delle procedure fissate dalla regione e sulla base di criteri e linee guida.
I dispositivi inclusi nell'allegato 5 [19] sono ceduti in proprietà all'assistito, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di disciplinare modalità di cessione in comodato dei dispositivi di serie di cui agli elenchi 2A e 2B dell'allegato 5[20] per i quali le regioni, le province autonome o le aziende abbiano attivato servizi di riutilizzo dei dispositivi stessi. L'assistito è responsabile della custodia e della buona tenuta della protesi, dell'ortesi o dell'ausilio tecnologico.
L'azienda sanitaria locale autorizza la fornitura di nuovi dispositivi inclusi nell'elenco 1 dell'allegato 5,[21] in favore dei propri assistiti di età superiore a 18 anni, quando siano trascorsi i tempi minimi di rinnovo riportati, per ciascuna classe, nel medesimo elenco e in ogni caso quando sussistono le condizioni di cui alle lettere a) e b) e con le procedure ivi indicate. Per i dispositivi per i quali non sono indicati tempi minimi di rinnovo si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b). Per i dispositivi forniti agli assistiti di età inferiore a 18 anni, non si applicano i tempi minimi di rinnovo e l'azienda sanitaria locale autorizza le sostituzioni o modificazioni dei dispositivi erogati in base ai controlli clinici prescritti e secondo il piano riabilitativo‐assistenziale. La fornitura di nuovi dispositivi può essere autorizzata nei casi di:
- a) particolari necessità terapeutiche o riabilitative o modifica dello stato psicofisico dell'assistito, sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore allegata alla prescrizione che attesti, con adeguata motivazione, l'inadeguatezza dell'ausilio in uso e la necessità del rinnovo per il mantenimento delle autonomie della persona nel suo contesto di vita;
- b) rottura accidentale o usura, non attribuibili all'uso improprio del dispositivo, a grave incuria o a dolo, cui consegue l'impossibilità tecnica o la non convenienza della riparazione ovvero la non perfetta funzionalità del dispositivo riparato, valutate dall'azienda sanitaria locale anche con l'ausilio di tecnici di fiducia.
Le modalità di erogazione dell'assistenza protesica (art. 19) e di individuazione degli erogatori sono definiti dall'allegato 12.[22]
g) Assistenza termale (art. 20)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'erogazione delle
prestazioni di assistenza termale ai soggetti, inclusi gli assicurati
dell'INPS e dell'INAIL, affetti dalle patologie indicate
nell'allegato 9 al presente decreto,[23] che possono trovare reale
beneficio da tali prestazioni. Nel medesimo allegato sono elencate le
prestazioni erogabili suddivise per tipologia di destinatari.
L'erogazione è garantita nel limite di un ciclo annuo di
prestazioni, fatta eccezione per gli invalidi di guerra e di
servizio, dei ciechi, dei sordi e degli invalidi civili, che possono
usufruire di un secondo ciclo annuo per il trattamento della
patologia invalidante.
h) Percorsi assistenziali integrati (art. 21)
I percorsi assistenziali domiciliari, territoriali,
semiresidenziali e residenziali di cui al presente Capo prevedono
l'erogazione congiunta di attività e prestazioni afferenti all'area
sanitaria e all'area dei servizi sociali. Con apposito accordo
sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee di indirizzo
volte a garantire omogeneità nei processi di integrazione
istituzionale, professionale e organizzativa delle suddette aree,
anche con l'apporto delle autonomie locali, nonché modalità di
utilizzo delle risorse coerenti con l'obiettivo dell'integrazione,
anche con riferimento al Fondo per le non autosufficienze di cui
all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'accesso unitario ai
servizi sanitari e sociali, la presa in carico della persona e la
valutazione multidimensionale dei bisogni, sotto il profilo clinico,
funzionale e sociale. Le regioni e le province autonome organizzano
tali attività garantendo uniformità sul proprio territorio nelle modalità, nelle procedure e negli strumenti di valutazione
multidimensionale, anche in riferimento alle diverse fasi del
progetto di assistenza.
Il Progetto di assistenza individuale (PAI) definisce i bisogni
terapeutico‐riabilitativi e assistenziali della persona ed è redatto
dall'unità di valutazione multidimensionale, con il coinvolgimento
di tutte le componenti dell'offerta assistenziale sanitaria,
sociosanitaria e sociale, del paziente e della sua famiglia. Il
coordinamento dell'attività clinica rientra tra i compiti del medico
di medicina generale o del pediatra di libera scelta, fatti salvi i
casi in cui il soggetto responsabile del rapporto di cura sia stato
diversamente identificato.
Nell'ambito dell'assistenza distrettuale territoriale sono
privilegiati gli interventi che favoriscono la permanenza delle
persone assistite al proprio domicilio, attraverso l'attivazione
delle risorse disponibili, formali e informali; i trattamenti
terapeutico‐riabilitativi e assistenziali, semiresidenziali e
residenziali, sono garantiti dal Servizio sanitario nazionale, quando
necessari, in base alla valutazione multidimensionale.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non
autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto
o esiti delle stesse, 'percorsi assistenziali a domiciliò (art. 22) costituiti
dall'insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi,
infermieristici e di aiuto infermieristico necessari per stabilizzare
il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la
qualità della vita. L'azienda sanitaria locale assicura la
continuità tra le fasi di assistenza ospedaliera e l'assistenza
territoriale a domicilio.
Le cure domiciliari, come risposta ai bisogni delle persone non
autosufficienti e in condizioni di fragilità, si integrano con le
prestazioni di assistenza sociale e di supporto alla famiglia,
secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 febbraio 2001 recante «Atto di indirizzo e coordinamento
sull'integrazione sociosanitaria». Il bisogno clinico, funzionale e
sociale è accertato attraverso idonei strumenti di valutazione
multidimensionale che consentano la presa in carico della persona e
la definizione del «Progetto di assistenza individuale» (PAI)
sociosanitario integrato, fatto salvo quanto previsto dalle regioni e
dalle province autonome in merito al comma 3, lettera a).
In relazione al bisogno di salute dell'assistito ed al livello
di intensità, complessità e durata dell'intervento assistenziale, le cure domiciliari, si articolano nei seguenti livelli:
- a) cure domiciliari di livello base: costituite da prestazioni professionali in risposta a bisogni sanitari di bassa complessità di tipo medico, infermieristico e/o riabilitativo, anche ripetuti nel tempo; le cure domiciliari di livello base, attivate con le modalità previste dalle regioni e dalle province autonome, sono caratterizzate da un «Coefficiente di intensità assistenziale» (CIA)[24] inferiore a 0,14;
- b) cure domiciliari integrate (ADI) di I^ livello: costituite da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico‐infermieristico‐assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo‐assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,14 e 0,30 in relazione alla criticità e complessità del caso; quando necessari sono assicurati gli accertamenti diagnostici, la fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonché dei preparati per nutrizione artificiale. Le cure domiciliari di primo livello richiedono la valutazione multidimensionale, la «presa in carico» della persona e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI) ovvero di un «Progetto riabilitativo individuale» (PRI) che definisce i bisogni riabilitativi della persona, e sono attivate con le modalità definite dalle regioni e dalla province autonome anche su richiesta dei familiari o dei servizi sociali. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta assumono la responsabilità clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia;
- c) cure domiciliari integrate (ADI) di II^ livello: costituite da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico‐infermieristico‐assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo‐assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,31 e 0,50, in relazione alla criticità e complessità del caso; quando necessari sono assicurati gli accertamenti diagnostici, la fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonché dei preparati per nutrizione artificiale. Le cure domiciliari di secondo livello richiedono la valutazione multidimensionale, la «presa in carico» della persona e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI) ovvero di un «Progetto riabilitativo individuale» (PRI), e sono attivate con le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome anche su richiesta dei familiari o dei servizi sociali. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta assumono la responsabilità clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia;
- d) cure domiciliari integrate (ADI) di III^ livello: costituite da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico e riabilitativo, accertamenti diagnostici, fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonché dei preparati per nutrizione artificiale a favore di persone con patologie che, presentando elevato livello di complessità, instabilità clinica e sintomi di difficile controllo, richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50, anche per la necessità di fornire supporto alla famiglia e/o al care‐giver. Le cure domiciliari ad elevata intensità sono attivate con le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome richiedono la valutazione multidimensionale, la presa in carico della persona e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI). Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta assumono la responsabilità clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia.
Ai sensi dell'art. 3‐septies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni e del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, recante «Atto di
indirizzo e coordinamento sull'integrazione sociosanitaria», le cure
domiciliari sono integrate da prestazioni di aiuto infermieristico e
assistenza tutelare professionale alla persona. Le suddette
prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare
professionale, erogate secondo i modelli assistenziali disciplinati
dalle regioni e dalle province autonome, sono a interamente carico
del Servizio sanitario nazionale per i primi trenta giorni dopo la
dimissione ospedaliera protetta e per una quota pari al 50 per cento
nei giorni successivi.
Le cure domiciliari sono integrate da interventi sociali in
relazione agli esiti della valutazione multidimensionale.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce le cure domiciliari palliative (art. 23) di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38, nell'ambito della Rete di cure palliative a favore di persone affette da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita. Le cure sono erogate dalle Unità di Cure Palliative (UCP) sulla base di protocolli formalizzati nell'ambito della Rete e sono costituite da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico, accertamenti diagnostici, fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonché dei preparati per nutrizione artificiale, da aiuto infermieristico, assistenza tutelare professionale e sostegno spirituale.
Le cure
palliative domiciliari si articolano nei seguenti livelli:
- a) livello base: costituito da interventi coordinati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera f) della legge 15 marzo 2010, n. 38, che garantiscono un approccio palliativo attraverso l'ottimale controllo dei sintomi e una adeguata comunicazione con il malato e la famiglia; sono erogate da medici e infermieri con buona conoscenza di base delle cure palliative e si articolano in interventi programmati caratterizzati da un CIA minore di 0,50 in funzione del progetto di assistenza individuale;
- b) livello specialistico: costituito da interventi da parte di equipe multiprofessionali e multidisciplinari dedicate, rivolti a malati con bisogni complessi per i quali gli interventi di base sono inadeguati; richiedono un elevato livello di competenza e modalità di lavoro interdisciplinare. In relazione al livello di complessità, legato anche all'instabilità clinica e ai sintomi di difficile controllo, sono garantiti la continuità assistenziale, interventi programmati caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50 definiti dal progetto di assistenza individuale nonché pronta disponibilità medica e infermieristica sulle 24 ore.
Le cure domiciliari palliative richiedono la valutazione multidimensionale, la presa in carico del paziente e dei familiari e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI). Le cure domiciliari palliative sono integrate da interventi sociali in relazione agli esiti della valutazione multidimensionale.
h) Assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale (art. 24)
Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie (art. 24), le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, ostetriche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie ed appropriate nei seguenti ambiti di attività:
- a) educazione e consulenza per la maternità e paternità responsabile;
- b) somministrazione dei mezzi necessari per la procreazione responsabile;
- c) consulenza preconcezionale;
- d) tutela della salute della donna, prevenzione e terapia delle malattie sessualmente trasmissibili, prevenzione e diagnosi precoce dei tumori genitali femminili in collaborazione con i centri di screening, e delle patologie benigne dell'apparato genitale;
- e) assistenza alla donna in stato di gravidanza e tutela della salute del nascituro anche ai fini della prevenzione del correlato disagio psichico;
- f) corsi di accompagnamento alla nascita in collaborazione con il presidio ospedaliero;
- g) assistenza al puerperio, promozione e sostegno dell'allattamento al seno e supporto nell'accudimento del neonato;
- h) consulenza, supporto psicologico e assistenza per l'interruzione volontaria della gravidanza e rilascio certificazioni;
- i) consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi di sterilità e infertilità e per procreazione medicalmente assistita;
- j) consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi correlati alla menopausa;
- k) consulenza ed assistenza psicologica per problemi individuali e di coppia;
- l) consulenza e assistenza a favore degli adolescenti, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche;
- m) prevenzione, valutazione, assistenza e supporto psicologico ai minori in situazione di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti e abusi;
- n) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
- o) supporto psicologico e sociale a nuclei familiari in condizioni di disagio;
- p) valutazione e supporto psicologico a coppie e minori per l'affidamento familiare e l'adozione, anche nella fase successiva all'inserimento del minore nel nucleo familiare;
- q) rapporti con il Tribunale dei minori e adempimenti connessi (relazioni, certificazioni, ecc.);
- r) prevenzione, individuazione precoce e assistenza nei casi di violenza di genere e sessuale;
- s) consulenza specialistica e collaborazione con gli altri servizi distrettuali territoriali;
- t) consulenza e collaborazione con i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale.
L'assistenza distrettuale ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie tiene conto di eventuali condizioni di disabilità ed è integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.
Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo (art. 25), la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attività:
- a) individuazione precoce e proattiva del disturbo;
- b) accoglienza;
- c) valutazione diagnostica multidisciplinare;
- d) definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico e abilitativo/riabilitativo personalizzato da parte dell'equipe multiprofessionale, in collaborazione con la famiglia;
- e) visite neuropsichiatriche;
- f) prescrizione, somministrazione e monitoraggio di terapie farmacologiche e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17;
- g) colloqui psicologico‐clinici;
- h) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
- i) colloqui di orientamento, training e sostegno alla famiglia nella gestione dei sintomi e nell'uso dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17;
- j) abilitazione e riabilitazione estensiva o intensiva (individuale e di gruppo) in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, finalizzate allo sviluppo, al recupero e al mantenimento dell'autonomia personale, sociale e lavorativa, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche e le Linee guida, ivi incluse le Linee guida dell'Istituto superiore di sanità;
- k) interventi psicoeducativi e di supporto alle autonomie e alle attività della vita quotidiana;
- l) attività di orientamento e formazione alla famiglia nella gestione del programma terapeutico e abilitativo/riabilitativo personalizzato del minore;
- m) gruppi di sostegno per i familiari;
- n) interventi sulla rete sociale, formale e informale;
- o) consulenza specialistica e collaborazione con i reparti ospedalieri e gli altri servizi distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali;
- p) consulenza e collaborazione con i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale;
- q) collaborazione con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado, in riferimento alle prestazioni previste dalla legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- r) adempimenti nell'ambito dei rapporti con l'Autorità giudiziaria minorile;
- s) collaborazione ed integrazione con i servizi per le dipendenze patologiche, con particolare riferimento ai minori con comorbidità;
- t) progettazione coordinata e condivisa con i servizi per la tutela della salute mentale del percorso di continuità assistenziale dei minori in vista del passaggio all'età adulta.
L'assistenza distrettuale ai minori con disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo è integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.
Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi mentali (art. 26), la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato, differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attività:
- a) individuazione precoce e proattiva del disturbo;
- b) accoglienza;
- c) valutazione diagnostica multidisciplinare;
- d) definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico‐riabilitativo e socio‐riabilitativo personalizzato da parte dell'equipe multiprofessionale in accordo con la persona e in collaborazione con la famiglia;
- e) visite psichiatriche;
- f) prescrizione e somministrazione di terapie farmacologiche;
- g) colloqui psicologico‐clinici;
- h) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
- i) colloqui di orientamento e sostegno alla famiglia;
- j) interventi terapeutico‐riabilitativi e socio‐educativi volti a favorire il recupero dell'autonomia personale, sociale e lavorativa;
- k) gruppi di sostegno per i pazienti e per i loro familiari;
- l) interventi sulla rete sociale formale e informale;
- m) consulenza specialistica e collaborazione con i reparti ospedalieri e gli altri servizi distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali;
- n) collaborazione con i medici di medicina generale;
- o) collaborazione ed integrazione con i servizi per le dipendenze patologiche (SERT), con particolare riferimento ai pazienti con comorbidità;
- p) interventi psicoeducativi rivolti alla persona e alla famiglia;
- q) progettazione coordinata e condivisa del percorso di continuità assistenziale dei minori in carico ai servizi competenti, in vista del passaggio all'età adulta.
L'assistenza distrettuale alle persone con disturbi mentali è integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.
Nell'ambito dell'assistenza distrettuale e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disabilità complesse (art. 27), la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico e riabilitativo individualizzato differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attività:
- a) valutazione diagnostica multidisciplinare;
- b) definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico e riabilitativo personalizzato, in collaborazione con la persona e la famiglia;
- c) gestione delle problematiche mediche specialistiche, anche con ricorso a trattamenti farmacologici e relativo monitoraggio;
- d) colloqui psicologico‐clinici;
- e) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
- f) colloqui di orientamento, training e sostegno alla famiglia nella gestione dei sintomi e nell'uso degli ausili e delle protesi;
- g) abilitazione e riabilitazione estensiva (individuale e di gruppo) in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, finalizzate al recupero e al mantenimento dell'autonomia in tutti gli aspetti della vita;
- h) interventi psico‐educativi, socio‐educativi e di supporto alle autonomie e alle attività della vita quotidiana;
- i) gruppi di sostegno;
- j) interventi sulla rete sociale formale e informale;
- k) consulenze specialistiche e collaborazione con gli altri servizi ospedalieri e distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali;
- l) collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
- m) collaborazione e consulenza con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado in riferimento alle prestazioni previste dalla legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- n) interventi terapeutico‐riabilitativi e socio‐riabilitativi finalizzati all'inserimento lavorativo.
L'assistenza distrettuale alle persone con disabilità complesse è integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.
Nell'ambito dell'assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con dipendenze patologiche (art. 28), inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, ivi incluse le persone detenute o internate, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato che include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attività:
- a) accoglienza;
- b) valutazione diagnostica multidisciplinare;
- c) valutazione dello stato di dipendenza;
- d) certificazione dello stato di dipendenza patologica;
- e) definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico e riabilitativo personalizzato, in accordo con la persona e, per i minori, in collaborazione con la famiglia;
- f) somministrazione di terapie farmacologiche specifiche, sostitutive, sintomatiche e antagoniste, compreso il monitoraggio clinico e laboratoristico;
- g) gestione delle problematiche mediche specialistiche;
- h) interventi relativi alla prevenzione, diagnosi precoce e trattamento delle patologie correlate all'uso di sostanze;
- i) colloqui psicologico‐clinici;
- j) colloqui di orientamento e sostegno alla famiglia;
- k) interventi di riduzione del danno;
- l) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
- m) interventi socio‐riabilitativi, psico‐educativi e socio‐educativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale, sociale e lavorativa;
- n) promozione di gruppi di sostegno per soggetti affetti da dipendenza patologica;
- o) promozione di gruppi di sostegno per i familiari di soggetti affetti da dipendenza patologica;
- p) consulenza specialistica e collaborazione con i reparti ospedalieri e gli altri servizi distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali;
- q) collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
- r) interventi terapeutici e riabilitativi nei confronti di soggetti detenuti o con misure alternative alla detenzione, in collaborazione con l'amministrazione penitenziaria;
- s) collaborazione ed integrazione con i servizi di salute mentale con riferimento ai pazienti con comorbidità.
L'assistenza distrettuale alle persone con dipendenze patologiche è integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.
i) Assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno sanitario (art. 29)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti residenziali intensivi di cura e mantenimento funzionale, ad elevato impegno sanitario alle persone con patologie non acute che, presentando alto livello di complessità, instabilità clinica, sintomi di difficile controllo, necessità di supporto alle funzioni vitali e/o gravissima disabilità, richiedono continuità assistenziale con pronta disponibilità medica e presenza infermieristica sulle 24 ore. I trattamenti, non erogabili al domicilio o in altri setting assistenziali di minore intensità, sono erogati mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche e costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, psicologico, riabilitativo, infermieristico e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, fornitura di preparati per nutrizione artificiale e dei
dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17.
La durata del trattamento ad elevato impegno sanitario è
fissata in base alle condizioni dell'assistito che sono oggetto di
specifica valutazione multidimensionale, da effettuarsi secondo le
modalità definite dalle regioni e dalle province autonome.
I trattamenti di cui al comma 1 sono a totale carico del
Servizio sanitario nazionale.
Nell'ambito dell'assistenza residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle 'persone non autosufficienti (art. 30), previa valutazione multidimensionale e presa in carico:
- a) trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale a persone non autosufficienti con patologie che, pur non presentando particolari criticità e sintomi complessi, richiedono elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle 24 ore. I trattamenti, erogati mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, educazione terapeutica al paziente e al caregiver. La durata del trattamento estensivo, di norma non superiore a sessanta giorni, è fissata in base alle condizioni dell'assistito che sono oggetto di specifica valutazione multidimensionale, da effettuarsi secondo le modalità definite dalla regioni e dalle province autonome;
- b) trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure, a persone non autosufficienti. I trattamenti sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica e fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, educazione terapeutica al paziente e al caregiver, con garanzia di continuità assistenziale, e da attività di socializzazione e animazione.
I trattamenti estensivi di cui al comma 1, lettere a) sono a carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti di lungoassistenza di cui al comma 1, lettera b) sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera. Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti di lungoassistenza, di recupero, di mantenimento funzionale e di riorientamento in ambiente protesico, ivi compresi interventi di sollievo, a persone non autosufficienti con bassa necessità di tutela sanitaria. I trattamenti di lungoassistenza di cui al comma 3 sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera.
Il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della rete locale di cure palliative, garantisce alle persone nella fase terminale della vita (art. 31) affette da malattie progressive e in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta, il complesso integrato delle prestazioni mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, mediche specialistiche, infermieristiche, riabilitative, psicologiche, gli accertamenti diagnostici, l'assistenza farmaceutica e la fornitura di preparati per nutrizione artificiale, le prestazioni sociali, tutelari e alberghiere, nonché di sostegno spirituale. Le prestazioni sono erogate da equipe multidisciplinari e multiprofessionali nei Centri specialistici di cure palliative‐Hospice che, anche quando operanti all'interno di una struttura ospedaliera, si collocano nell'ambito dell'assistenza sociosanitaria territoriale. Gli Hospice assicurano l'assistenza medica e infermieristica e la presenza di operatori tecnici dell'assistenza sette giorni su sette, sulle 24 ore, e dispongono di protocolli formalizzati per il controllo del dolore e dei sintomi, per la sedazione, l'alimentazione, l'idratazione e di programmi formalizzati per l'informazione, la comunicazione e il sostegno al paziente e alla famiglia, l'accompagnamento alla morte e l'assistenza al lutto, l'audit clinico ed il sostegno psico‐emotivo all'equipe. I trattamenti di cui al comma 1 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.
Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo (art. 32), previa valutazione multidimensionale, definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, i trattamenti terapeutico‐riabilitativi di cui al comma 2. I trattamenti terapeutico‐riabilitativi residenziali sono erogabili quando dalla valutazione multidimensionale emerga che i trattamenti territoriali o semiresidenziali risulterebbero inefficaci, anche in relazione al contesto familiare del minore. I trattamenti terapeutico‐riabilitativi includono le prestazioni garantite mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie ed appropriate nei seguenti ambiti di attività:
- a) accoglienza;
- b) attuazione e verifica del Progetto terapeutico riabilitativo individuale, in collaborazione con il servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento e con la famiglia;
- c) visite neuropsichiatriche;
- d) prescrizione, somministrazione e monitoraggio di terapie farmacologiche e fornitura dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17;
- e) colloqui psicologico‐clinici;
- f) psicoterapia (individuale, familiare, di gruppo);
- g) interventi psicoeducativi (individuali e di gruppo);
- h) abilitazione e riabilitazione estensiva o intensiva (individuale e di gruppo) finalizzate allo sviluppo dell'autonomia personale e sociale in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle Linee guida;
- i) interventi sulla rete sociale, formale e informale;
- j) attività di orientamento e formazione alla famiglia nella gestione del programma terapeutico e abilitativo/riabilitativo personalizzato del minore;
- k) collaborazione con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado, in riferimento alle prestazioni previste dalla legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- l) collaborazione con i pediatri di libera scelta e con i medici di medicina generale;
- m) adempimenti nell'ambito dei rapporti con l'Autorità giudiziaria minorile;
- n) collaborazione ed integrazione con i servizi per le dipendenze patologiche, con particolare riferimento ai minori con comorbidità;
- o) progettazione coordinata e condivisa con i servizi per la tutela della salute mentale del percorso di continuità assistenziale dei minori in vista del passaggio all'età adulta.
In relazione al livello di intensità riabilitativa e assistenziale l'assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento:
- a) trattamenti ad alta intensità terapeutico‐riabilitativa rivolti a pazienti con grave compromissione del funzionamento personale e sociale, parziale instabilità clinica, anche nella fase della post‐acuzie, e per i quali vi è l'indicazione ad una discontinuità con il contesto di vita. I trattamenti hanno una durata massima di 3 mesi, prorogabili in accordo con il servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento;
- b) trattamenti residenziali a media intensità terapeutico‐riabilitativa rivolti a pazienti con compromissione del funzionamento personale e sociale di gravità moderata, nei quali il quadro clinico non presenta elementi rilevanti di instabilità e per i quali vi è l'indicazione ad una discontinuità con il contesto di vita. I trattamenti hanno una durata massima di 6 mesi, prorogabili in accordo con il servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento;
- c) trattamenti residenziali a bassa intensità terapeutico‐riabilitativa rivolti a pazienti con moderata compromissione di funzioni e abilità, con quadri clinici relativamente stabili, privi di elementi di particolare complessità e per i quali vi è l'indicazione ad una discontinuità con il contesto di vita. La durata massima del programma non può essere superiore a 12 mesi, salvo proroga motivata dal servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento.
Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale il Servizio sanitario nazionale garantisce interventi terapeutico‐riabilitativi intensivi ed estensivi, multiprofessionali, complessi e coordinati, rivolti a minori per i quali non vi è l'indicazione ad una prolungata discontinuità con il contesto di vita. I trattamenti residenziali e semiresidenziali terapeutico‐riabilitativi di cui ai commi 3 e 4 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.
Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi mentali (art. 33), previa valutazione multidimensionale, definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, i trattamenti terapeutico‐riabilitativi e i trattamenti socio‐riabilitativi, con programmi differenziati per intensità,complessità e durata. I trattamenti includono le prestazioni necessarie ed appropriate, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche nei seguenti ambiti di attività:
- a) accoglienza;
- b) attuazione e verifica del Progetto terapeutico riabilitativo individuale, in collaborazione con il Centro di salute mentale di riferimento;
- c) visite psichiatriche;
- d) prescrizione, somministrazione e monitoraggio di terapie farmacologiche;
- e) colloqui psicologico‐clinici;
- f) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
- g) interventi terapeutico‐riabilitativi, psico‐educativi e socio‐educativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale, sociale e lavorativa;
- h) interventi sulla rete sociale formale e informale;
- i) collaborazione con i medici di medicina generale.
In relazione al livello di intensità assistenziale, l'assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento:
- a) trattamenti terapeutico‐riabilitativi ad alta intensità riabilitativa ed elevata tutela sanitaria (carattere intensivo), rivolti a pazienti con gravi compromissioni del funzionamento personale e sociale, anche nella fase della post‐acuzie. I trattamenti, della durata massima di 18 mesi, prorogabili per ulteriori 6 mesi in accordo con il centro di salute mentale di riferimento, sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale sanitario e socio‐sanitario sulle 24 ore;
- b) trattamenti terapeutico‐riabilitativi a carattere estensivo, rivolti a pazienti stabilizzati con compromissioni del funzionamento personale e sociale di gravità moderata, che richiedono interventi a media intensità riabilitativa. I trattamenti, della durata massima di 36 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi in accordo con il centro di salute mentale di riferimento, sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale socio‐sanitario sulle 24 ore;
- c) trattamenti socio‐riabilitativi, rivolti a pazienti non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale, che richiedono interventi a bassa intensità riabilitativa.
La durata dei programmi è definita nel Progetto terapeutico riabilitativo individuale. In considerazione del diverso impegno assistenziale necessario in relazione alle condizioni degli ospiti, le strutture residenziali socio‐riabilitative possono articolarsi in più moduli, differenziati in base alla presenza di personale sociosanitario nell'arco della giornata. Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti terapeutico‐riabilitativi erogati da equipe multiprofessionali in strutture attive almeno 6 ore al giorno, per almeno cinque giorni la settimana. I trattamenti residenziali terapeutico‐riabilitativi intensivi ed estensivi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti residenziali socio‐riabilitativi di cui al comma 2, lettera c) sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 40 per cento della tariffa giornaliera. I trattamenti semiresidenziali terapeutico‐riabilitativi di cui al comma 3 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. Ai soggetti cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono garantiti trattamenti residenziali terapeutico‐riabilitativi a carattere intensivo ed estensivo nelle strutture residenziali di cui alla legge n. 9 del 2012 ed al decreto ministeriale 1 ottobre 2012 (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza). I trattamenti sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.
Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone di ogni età con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (art. 34), trattamenti riabilitativi mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, a carattere intensivo, estensivo e di mantenimento previa valutazione multidimensionale, presa in carico e progetto riabilitativo individuale (PRI) che definisca le modalità e la durata del trattamento. I trattamenti residenziali si articolano nelle seguenti tipologie:
- a) trattamenti di riabilitazione intensiva rivolti a persone non autosufficienti in condizioni di stabilità clinica con disabilità importanti e complesse, modificabili, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno tre ore giornaliere e un elevato impegno assistenziale riferibile alla presenza di personale infermieristico sulle 24 ore; la durata dei trattamenti non supera, di norma, i 45 giorni, a meno che la rivalutazione multidimensionale non rilevi il persistere del bisogno riabilitativo intensivo;
- b) trattamenti di riabilitazione estensiva rivolti a persone disabili non autosufficienti con potenzialità di recupero funzionale, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno 1 ora giornaliera e un medio impegno assistenziale riferibile alla presenza di personale socio‐sanitario sulle 24 ore; la durata dei trattamenti non supera, di norma, i 60 giorni, a meno che la rivalutazione multidimensionale non rilevi il persistere del bisogno riabilitativo estensivo;
- c) trattamenti socio‐riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità a persone non autosufficienti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate. In considerazione del diverso impegno assistenziale necessario in relazione alla gravità delle condizioni degli ospiti, le strutture residenziali socio‐riabilitative possono articolarsi in moduli, differenziati in base alla tipologia degli ospiti:
- 1) disabili in condizioni di gravità che richiedono elevato impegno assistenziale e tutelare;
- 2) disabili che richiedono moderato impegno assistenziale e tutelare.
I trattamenti di cui al comma 1, lettera a) e b) sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti di cui al comma 1 lettera c), punto 1) sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al 70 per cento della tariffa giornaliera. I trattamenti di cui al comma 1, lettera c), punto 2) sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al 40 per cento della tariffa giornaliera. I trattamenti semiresidenziali si articolano nelle seguenti tipologie:
- a) trattamenti di riabilitazione estensiva rivolti a persone disabili non autosufficienti con potenzialità di recupero funzionale, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno 1 ora giornaliera; la durata dei trattamenti non supera, di norma, i 60 giorni, a meno che la rivalutazione multidimensionale non rilevi il persistere del bisogno riabilitativo estensivo;
- b) trattamenti socio‐riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità a persone non autosufficienti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate, anche in laboratori e centri occupazionali.
I trattamenti di cui al comma 3, lettera a) sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti di cui al comma 3, lettera b) sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al 70 per cento della tariffa giornaliera. Il Servizio sanitario nazionale garantisce ai soggetti portatori di handicap individuati dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che necessitano di cure specialistiche presso centri di altissima specializzazione all'estero il concorso alle spese di soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore nei casi e con le modalità individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2000 e dai relativi Accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con dipendenze patologiche (art. 35), inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, ivi incluse le persone con misure alternative alla detenzione o in regime di detenzione domiciliare, previa valutazione multidimensionale, definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, trattamenti terapeutico‐riabilitativi e trattamenti pedagogico‐riabilitativi, con programmi differenziati per intensità, complessità e durata. I trattamenti includono le prestazioni erogate mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie ed appropriate nei seguenti ambiti di attività:
- a) accoglienza;
- b) attuazione e verifica del programma terapeutico e riabilitativo personalizzato, in collaborazione con il servizio per le dipendenze patologiche (SERT) di riferimento, in accordo con la persona e, per i minori, in collaborazione con la famiglia;
- c) gestione delle problematiche sanitarie inclusa la somministrazione ed il monitoraggio della terapia farmacologica;
- d) colloqui psicologico‐clinici;
- e) psicoterapia (individuale, familiare, di coppia, di gruppo);
- f) interventi socio‐riabilitativi, psico‐educativi e socio‐educativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale, sociale e lavorativa;
- g) interventi di risocializzazione (individuali o di gruppo);
- h) collaborazione con la rete sociale formale e informale;
- i) collaborazione con l'autorità giudiziaria per le persone con misure alternative alla detenzione o in regime di detenzione domiciliare;
- j) collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
- k) collaborazione ed integrazione con i servizi di salute mentale, con riferimento ai pazienti con comorbidità;
- l) rapporti con il Tribunale dei minori e adempimenti connessi (relazioni, certificazioni, ecc.)
- m) collaborazione e consulenza con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione nelle scuole dei minori sottoposti a trattamento.
In relazione al livello di intensità assistenziale, l'assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento:
- a) trattamenti specialistici, destinati a persone con dipendenza patologica che, per la presenza concomitante di disturbi psichiatrici, o dello stato di gravidanza o di gravi patologie fisiche o psichiche necessitano di trattamenti terapeutici specifici, anche con ricorso a terapia farmacologica e relativo monitoraggio. I trattamenti della durata massima di 18 mesi sono erogati in strutture o moduli che garantiscono la presenza di personale socio‐sanitario sulle 24 ore;
- b) trattamenti terapeutico‐riabilitativi destinati a persone con dipendenza patologica, finalizzati al superamento della dipendenza, al miglioramento della qualità della vita e al reinserimento sociale. I trattamenti, della durata massima di 18 mesi, eventualmente prorogabili a seguito di rivalutazione multidimensionale da parte dei servizi territoriali delle dipendenze patologiche, sono rivolti a persone che, anche in trattamento farmacologico sostitutivo, non assumono sostanze d'abuso, e sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale sulle 24 ore;
- c) trattamenti pedagogico‐riabilitativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale e alla integrazione sociale e lavorativa. I trattamenti, della durata massima di 30 mesi, sono rivolti a persone che non assumono sostanze d'abuso e non hanno in corso trattamenti con farmaci sostitutivi, e sono erogati in strutture che garantiscono la presenza di personale socio‐sanitario nell'arco della giornata.
I trattamenti residenziali di cui al comma 2 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce:
- a) trattamenti terapeutico‐riabilitativi, finalizzati al superamento della dipendenza patologica, al miglioramento della qualità della vita e al reinserimento sociale. I trattamenti, della durata massima di 18 mesi, eventualmente prorogabili a seguito di rivalutazione multidimensionale da parte dei servizi territoriali delle dipendenze patologiche, sono rivolti a persone che, anche in trattamento farmacologico sostitutivo, non assumono sostanze d'abuso, e sono erogati in strutture che garantiscono l'attività per 6 ore al giorno, per almeno cinque giorni la settimana;
- b) trattamenti pedagogico‐riabilitativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale e alla integrazione sociale e lavorativa. I trattamenti, della durata massima di 30 mesi, sono rivolti a persone che non assumono sostanze d'abuso e non hanno in corso trattamenti con farmaci sostitutivi, e sono erogati in strutture che garantiscono l'attività per 6 ore al giorno, per almeno cinque giorni la settimana.
I trattamenti semiresidenziali di cui al comma 4 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.
Assistenza ospedaliera
Il livello dell'assistenza ospedaliera si articola nelle seguenti aree di attività[25]:
- a. pronto soccorso;
- b. ricovero ordinario per acuti;
- c. day surgery;
- d. day hospital;
- e. riabilitazione e lungodegenza post acuzie;
- f. attività trasfusionali;
- g. attività di trapianto di cellule, organi e tessuti;
- h. centri antiveleni (CAV).
a) Pronto soccorso (art. 37)
Nell'ambito dell'attività di Pronto soccorso, il Servizio
sanitario nazionale garantisce l'esecuzione degli interventi
diagnostico terapeutici di urgenza, i primi accertamenti diagnostici,
clinici strumentali e di laboratorio e gli interventi necessari alla
stabilizzazione del paziente, nonché, quando necessario, il
trasporto assistito.
Nelle unità operative di pronto soccorso è assicurata la
funzione di triage che sulla base delle condizioni cliniche dei
pazienti e del loro rischio evolutivo determina la priorità di
accesso al percorso diagnostico terapeutico.
È altresì assicurata all'interno del PS/DEA la funzione di
Osservazione breve intensiva (OBI) al fine di garantire
l'appropriatezza dei percorsi assistenziali complessi.
b) Ricovero ordinario per acuti (art. 38)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni
assistenziali in regime di ricovero ordinario ai soggetti che, in
presenza di problemi o patologie acute, necessitano di assistenza
medico‐infermieristica prolungata nel corso della giornata,
osservazione medico‐infermieristica per 24 ore e immediata
accessibilità alle prestazioni stesse.
Nell'ambito dell'attività di ricovero ordinario sono garantite
tutte le prestazioni cliniche, mediche e chirurgiche, ostetriche,
farmaceutiche, strumentali e tecnologiche necessarie ai fini
dell'inquadramento diagnostico, della terapia, inclusa la terapia del
dolore e le cure palliative, o di specifici controlli clinici e
strumentali; sono altresì garantite le prestazioni assistenziali al
neonato, nonché le prestazioni necessarie e appropriate per la
diagnosi precoce delle malattie congenite previste dalla normativa
vigente e dalla buona pratica clinica, incluse quelle per la diagnosi
precoce della sordità congenita e della cataratta congenita, nonché
quelle per la diagnosi precoce delle malattie metaboliche ereditarie
individuate con decreto del Ministro della salute in attuazione
dell'art. 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nei
limiti e con le modalità definite dallo stesso decreto.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce le procedure
analgesiche nel corso del travaglio e del parto vaginale, inclusa
l'analgesia epidurale, nelle strutture individuate dalle regioni e
dalle province autonome tra quelle che garantiscono le soglie di
attività fissate dall'Accordo sancito in sede di Conferenza tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 16
dicembre 2010 e confermate dal decreto 2 aprile 2015, n. 70,
«Regolamento recante definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza
ospedaliera», all'interno di appositi programmi volti a diffondere
l'utilizzo delle procedure stesse.
Le regioni e le province autonome adottano adeguate misure per
incentivare l'esecuzione del parto fisiologico in una percentuale,
sul totale dei parti, fissata sulla base di criteri uniformi su tutto
il territorio nazionale in coerenza con gli standard indicati dagli
organismi sanitari internazionali, nonché per disincentivare i parti
cesarei inappropriati.
Gli interventi di chirurgia estetica sono garantiti dal Servizio
sanitario nazionale solo in conseguenza di incidenti, esiti di
procedure medico‐chirurgiche o malformazioni congenite o acquisite.
Si definiscono appropriati i ricoveri ordinari (art. 39) per l'esecuzione
di interventi o procedure che non possono essere eseguiti in day
hospital o in day surgery con identico o maggior beneficio e identico
o minor rischio per il paziente e con minore impiego di risorse.
Le regioni e le province autonome adottano adeguate misure per
incentivare l'esecuzione in ricovero diurno delle classi di ricovero
elencate nell'allegato 6A[26] in una percentuale, sul totale dei
ricoveri, fissata per ciascuna classe, entro il 31 marzo 2017, dalla
Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione
dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale di cui all'art.
1, comma 555, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per
disincentivare i ricoveri inappropriati.
c) Day surgery (art. 40)
Nell'ambito delle attività di day surgery il Servizio sanitario
nazionale garantisce le prestazioni assistenziali per l'esecuzione
programmata di interventi chirurgici o di procedure invasive che, per
complessità di esecuzione, durata dell'intervento, rischi di
complicazioni e condizioni sociali e logistiche del paziente e dei
suoi accompagnatori, sono eseguibili in sicurezza nell'arco della
giornata, senza necessità di osservazione post‐operatoria prolungata
e, comunque, senza osservazione notturna. Oltre all'intervento
chirurgico o alla procedura invasiva sono garantite le prestazioni
propedeutiche e successive, l'assistenza medico‐infermieristica e la
sorveglianza infermieristica fino alla dimissione.
Si definiscono appropriati i ricoveri in day surgery (art. 41) per l'esecuzione di interventi o procedure che non possono essere eseguiti in regime ambulatoriale con identico o maggior beneficio e identico o minor rischio per il paziente e con minore impiego di risorse.
Le regioni e le province autonome adottano entro il 15 marzo 2017 adeguate misure per incentivare il trasferimento dal regime di day surgery al regime ambulatoriale degli interventi chirurgici elencati nell'allegato 6B [27] in una percentuale, sul totale dei ricoveri di day surgery, fissata per ciascuna classe, entro il 28 febbraio 2017, dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1, comma 555, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per disincentivare i ricoveri inappropriati. Le regioni
possono prevedere l'erogabilità di ulteriori interventi chirurgici,
precedentemente erogati in day surgery, nelle strutture ambulatoriali
a ciò specificamente accreditate e tenute alla compilazione di
idonea documentazione clinica, dandone tempestiva comunicazione alla
suddetta Commissione nazionale ai fini dell'eventuale aggiornamento
dell'allegato 4 al presente decreto,[28] e al Ministero della salute ai
fini della fissazione della corrispondente tariffa.
d) Day hospital (art. 42)
Nell'ambito delle attività di day hospital medico il Servizio
sanitario nazionale garantisce le prestazioni assistenziali
programmabili, appartenenti a branche specialistiche diverse, volte
ad affrontare patologie o problemi acuti che richiedono inquadramento
diagnostico, terapia, accertamenti clinici, diagnostici o
strumentali, nonché assistenza medico infermieristica prolungata,
non eseguibili in ambulatorio. L'attività di day hospital si
articola in uno o più accessi di durata limitata ad una sola parte
della giornata, senza necessità di pernottamento.
I ricoveri in day hospital per finalità diagnostiche sono da considerarsi appropriati (art. 43) nei seguenti casi:
- a) esami su pazienti che, per particolari condizioni di rischio, richiedono monitoraggio clinico prolungato;
- b) accertamenti diagnostici a pazienti non collaboranti che richiedono un'assistenza dedicata e l'accompagnamento da parte di personale della struttura negli spostamenti all'interno della struttura stessa.
I ricoveri in day hospital per finalità terapeutiche sono da considerarsi appropriati nei seguenti casi:
- a) somministrazione di chemioterapia che richiede particolare monitoraggio clinico;
- b) somministrazione di terapia per via endovenosa di durata superiore a un'ora ovvero necessità di sorveglianza, monitoraggio clinico e strumentale dopo la somministrazione di durata prolungata;
- c) necessità di eseguire esami ematochimici o ulteriori accertamenti diagnostici nelle ore immediatamente successive alla somministrazione della terapia;
- d) procedure terapeutiche invasive che comportano problemi di sicurezza per il paziente.
Le regioni e le province autonome adottano entro il 15 marzo 2017 adeguate misure per incentivare il trasferimento delle prestazioni dal regime di day hospital al regime ambulatoriale, in una percentuale sul totale dei ricoveri di day hospital, fissata per ciascuna classe di ricovero, entro il 28 febbraio 2017, dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1, comma 555, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per disincentivare i ricoveri inappropriati.
e) Riabilitazione e lungodegenza post‐acuzie (art. 44)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce, in regime di
ricovero ospedaliero, secondo le disposizioni vigenti, alle persone
non assistibili in day hospital o in ambito extraospedaliero, le
seguenti prestazioni assistenziali nella fase immediatamente
successiva ad un ricovero ordinario per acuti ovvero a un episodio di
riacutizzazione di una patologia disabilitante:
- a) prestazioni di riabilitazione intensiva diretta al recupero di disabilità importanti, modificabili, che richiedono un elevato impegno diagnostico, medico specialistico ad indirizzo riabilitativo e terapeutico, in termini di complessità e/o durata dell'intervento;
- b) prestazioni di riabilitazione estensiva a soggetti disabili non autosufficienti, a lento recupero, non in grado di partecipare a un programma di riabilitazione intensiva o affetti da grave disabilità richiedenti un alto supporto assistenziale ed infermieristico ed una tutela medica continuativa nelle 24 ore;
- c) prestazioni di lungodegenza post‐acuzie a persone non autosufficienti affette da patologie ad equilibrio instabile e disabilità croniche non stabilizzate o in fase terminale, che hanno bisogno di trattamenti sanitari rilevanti, anche orientati al recupero, e di sorveglianza medica continuativa nelle 24 ore, nonché di assistenza infermieristica non erogabile in forme alternative.
L'individuazione del setting appropriato di ricovero è conseguente alla valutazione del medico specialista in riabilitazione che predispone il progetto riabilitativo e definisce gli obiettivi, le modalità e i tempi di completamento del trattamento, attivando la presa in carico dei servizi territoriali domiciliari, residenziali e semiresidenziali per le esigenze riabilitative successive alla dimissione.
Si definiscono appropriati i ricoveri ordinari in riabilitazione (art. 45) che non possono essere eseguiti in day hospital o in ambito extraospedaliero con identico o maggior beneficio e identico o minor rischio per il paziente e con minore impiego di risorse. Per la determinazione dei ricoveri inappropriati in ambito ospedaliero si applicano le disposizioni di cui all'art. 9‐quater, comma 8, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125.
f) Attività trasfusionali (art. 47)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce in materia di
attività trasfusionale i servizi e le prestazioni individuati
dall'art. 5 della legge 21 ottobre 2005, n. 219.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresì la ricerca
ed il reperimento di cellule staminali emopoietiche presso registri e
banche nazionali ed estere.
g) Attività di trapianto di cellule, organi e tessuti (art. 48)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'attività di
selezione, di prelievo, conservazione e distribuzione di cellule,
organi e tessuti e l'attività di trapianto di cellule, organi e
tessuti in conformità a quanto previsto dalla legge 1° aprile 1999,
n. 91 e dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce la selezione dei donatori di cellule riproduttive e l'attività di prelievo, conservazione e distribuzione delle cellule (art. 49), in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2006/17/CE, come modificata dalla direttiva 2012/39/UE e dai successivi decreti di recepimento. Le coppie che si sottopongono alle procedure di procreazione medico assistita eterologa contribuiscono ai costi delle attività, nella misura fissata dalle regioni e dalle province autonome.
h) Centri antiveleni (art. 46)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce attraverso i Centri
Antiveleni (CAV) attività di consulenza specialistica per
problematiche di carattere tossicologico di alta complessità, a
supporto delle unità operative di pronto soccorso e degli altri
servizi ospedalieri e territoriali, nonché adeguati sistemi di
sorveglianza, vigilanza e allerta.
Categorie di assistiti per le quali è prevista assistenza specifica (art. 50)
Nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al
presente provvedimento, il Servizio sanitario nazionale garantisce
alle persone appartenenti alle categorie di cui ai seguenti articoli
le specifiche tutele previste dalla normativa vigente indicate nei
medesimi articoli.
- Invalidi
- Persone affette da malattie gravi
- Persone affette da malattie croniche e invalidanti
- Persone affette da fibrosi cistica
- Nefropatici cronici in trattamento dialitico
- Persone affette da Morbo di Hansen
- Persone con HIV/AIDS
- Persone detenute negli istituti penitenziari e minorenni sottoposti a provvedimento penale
- Donne in stato di gravidanza
- Persone con disturbi dello spettro autistico
- Assistiti in temporaneo soggiorno negli Stati della UE e dell'area EFTA e negli Stati con i quali sono in vigore accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale
- Cittadini di Stati non appartenenti all'UE iscritti al SSN
- Cittadini di Stati non appartenenti all'UE non in regola con il permesso di soggiorno
Invalidi (art. 51)
Ai sensi dell'art. 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il
Servizio sanitario nazionale garantisce agli invalidi per causa di
guerra e di servizio, ai ciechi, ai sordi ed agli invalidi civili le
prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e
protesiche, erogate ai sensi delle leggi e degli ordinamenti vigenti
alla data di entrata in vigore della citata legge n. 833 del 1978.
Ai sensi della legge 19 luglio 2000, n. 203, e della legge 3
agosto 2004, n. 206, come modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n.
244, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai titolari di
pensione di guerra diretta vitalizia ed ai soggetti ad essi
equiparati, i medicinali appartenenti alla classe C) di cui all'art.
8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei casi in cui il
medico ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente.
Le prestazioni sanitarie erogate agli invalidi e, ove previsto,
ai loro familiari, inclusi i familiari dei deceduti, sono esentate dalla partecipazione al costo nei limiti e con le modalità previsti
dalla normativa vigente.
Persone affette da malattie rare (art. 52)
Le persone affette dalle malattie rare indicate nell'allegato 7[29]
al presente decreto hanno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria.
Persone affette da malattie croniche e invalidanti (art. 53)
Le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti
individuate dall'allegato 8 al presente decreto[30] hanno diritto
all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie indicate dal medesimo.
Persone affette da fibrosi cistica (art. 54)
Ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1993, n. 548, il Servizio sanitario nazionale garantisce l'erogazione, a titolo gratuito, delle prestazioni sanitarie, incluse nei livelli essenziali di assistenza, per la cura e la riabilitazione a domicilio dei malati di fibrosi cistica, ivi compresa la fornitura gratuita del materiale medico, tecnico e farmaceutico necessario.
Nefropatici cronici in trattamento dialitico (art. 55)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce ai soggetti nefropatici cronici in trattamento dialitico il rimborso delle spese di trasporto dal domicilio al centro dialisi, nei limiti e con le modalità fissati dalle regioni e dalle province autonome.
Persone affette da Morbo di Hansen (art. 56)
Ai sensi della legge 31 marzo 1980, n. 126, e successive modifiche e integrazioni, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai soggetti affetti da Morbo di Hansen, a titolo gratuito, gli accertamenti diagnostici e i trattamenti profilattici e terapeutici necessari, inclusi i farmaci specifici non inclusi nel prontuario terapeutico. Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresì l'erogazione del sussidio di cui all'art. 1 della legge citata.
Persone con infezione da HIV/AIDS (art. 57)
Ai sensi della legge 5 giugno 1990, n. 135, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con infezione da HIV/AIDS le prestazioni sanitarie e socio‐sanitarie ospedaliere, ambulatoriali, domiciliari, semiresidenziali e residenziali previste dalla medesima legge e dal Progetto obiettivo AIDS dell'8 marzo 2000.
Persone detenute negli istituti penitenziari e minorenni sottoposti a provvedimento penale (art. 58)
Ai sensi dell'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Servizio sanitario nazionale garantisce l'assistenza sanitaria alle persone detenute, internate ed ai minorenni sottoposti a provvedimento penale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria».
Donne in stato di gravidanza (art. 59)
Sono escluse dalla partecipazione al costo, ai sensi dell'art.
1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.
124, le prestazioni specialistiche ambulatoriali per la tutela della
maternità indicate dal presente articolo e dagli allegati 10A e 10B,
fruite presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate,
ivi compresi i consultori familiari. Sono comunque escluse dalla partecipazione al costo le visite periodiche ostetrico‐ginecologiche,
i corsi di accompagnamento alla nascita (93.37 training prenatale)
nonché l'assistenza in puerperio erogati dalle medesime strutture.
La prescrizione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali
è effettuata dai medici di medicina generale o dagli specialisti
operanti presso le strutture accreditate, pubbliche o private, ivi
compresi i consultori familiari. La prescrizione dello specialista è
obbligatoria nei casi previsti dai commi 3 e 5 e nei casi
specificamente indicati dagli allegati 10A e 10B.
In funzione preconcezionale, oltre alle prestazioni di cui
all'Allegato 10A,[31] sono escluse dalla partecipazione al costo le
prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie per accertare
eventuali rischi procreativi correlati ad una condizione patologica o
un rischio genetico di uno o entrambi i genitori, evidenziati
dall'anamnesi riproduttiva o familiare della coppia e prescritte
dallo specialista.
Nel corso della gravidanza, oltre alle prestazioni di cui
all'Allegato 10B,[32] sono escluse dalla partecipazione al costo le
prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie ed appropriate
per le condizioni patologiche che comportino un rischio materno o
fetale, prescritte dallo specialista o dal medico di medicina
generale.
Nelle specifiche condizioni di rischio fetale indicate
dall'allegato 10C,[33] sono escluse dalla partecipazione al costo le
prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie ed appropriate
per la valutazione del rischio e la successiva diagnosi prenatale,
prescritte dallo specialista. Le regioni e le province autonome
individuano le strutture di riferimento per l'esecuzione di tali
prestazioni, garantendo che le stesse strutture forniscano alle donne
e alle coppie un adeguato sostegno.
In caso di minaccia d'aborto sono escluse dalla partecipazione
al costo tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie
per il monitoraggio dell'evoluzione della gravidanza.
In presenza delle condizioni di rischio di cui al presente
articolo, le prescrizioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali
devono indicare la diagnosi o il sospetto diagnostico.
Qualora dalle visite ostetrico‐ginecologiche periodiche, durante
la frequenza ai corsi di accompagnamento alla nascita o nel corso
dell'assistenza in puerperio emerga il sospetto di un disagio
psicologico, è escluso dalla partecipazione al costo un colloquio
psicologico clinico con finalità diagnostiche.
Il decreto del Ministro della sanità del 10 settembre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 1998, è
abrogato.
Persone con disturbo dello spettro autistico (art. 60)
Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio
sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello
spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura
e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e
strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.
Ai sensi dell'art. 4 della legge 18 agosto 2015, n. 134, entro
centoventi giorni dall'adozione del presente decreto, il Ministero
della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata,
provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza,
all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il
miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi
assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con
particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui
all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre
2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno
triennale.
Assistiti in temporaneo soggiorno negli Stati della UE e dell'area EFTA e negli Stati con i quali sono in vigore accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale (art. 61)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'assistenza
sanitaria, in forma diretta, agli assistiti in temporaneo soggiorno
negli Stati della UE e dell'area EFTA (Svizzera, Norvegia, Islanda,
Liechtenstein) nonché negli Stati con i quali sono in vigore accordi
bilaterali in materia di sicurezza sociale. L'assistenza è erogata
alle medesime condizioni previste per i cittadini dello Stato di
soggiorno nei limiti e con le modalità fissate dai Regolamenti CE n.
883/2004 e n. 987/2009 o dalle convenzioni stipulate dallo Stato
italiano e dalla normativa nazionale o e regionale attuativa.
L'assistenza sanitaria in forma diretta è altresì garantita agli
assistiti italiani del SSN residenti in uno Stato UE, dell'area EFTA
o in un Paese in convenzione, nei limiti e con le modalità fissate
dai regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009 o dalle convenzioni
stipulate dallo Stato italiano.
Ai sensi dei regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009 e della
normativa nazionale e regionale attuativa, il Servizio sanitario
nazionale garantisce agli assistiti obbligatoriamente iscritti,
previa autorizzazione dell'azienda sanitaria locale di residenza,
l'erogazione, in forma diretta, negli Stati della UE, dell'area EFTA
e, ove previsto, negli Stati con i quali sono in vigore accordi di
sicurezza sociale, l'erogazione delle prestazioni incluse nei livelli
essenziali di assistenza se le prestazioni stesse non possono essere erogate in Italia entro un lasso di tempo accettabile sotto il
profilo medico, tenuto conto dello stato di salute dell'assistito e
della probabile evoluzione della sua malattia. La medesima tutela, in
forma diretta, è prevista, nei limiti e con le modalità fissate dai
regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009, agli assistiti italiani del
SSN residenti in un Paese UE e dell'area EFTA, previa autorizzazione
rilasciata dalla Istituzione competente del Paese di residenza,
sentita l'azienda sanitaria locale di ultima residenza in Italia.
Ai sensi della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio e del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, di
attuazione della direttiva stessa, il Servizio sanitario nazionale
garantisce agli assistiti il rimborso delle spese sostenute per le
prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza,
fruite negli Stati della UE fino a concorrenza delle tariffe
regionali vigenti per le prestazioni stesse, nei limiti e con le
modalità fissate dal decreto legislativo citato e delle norme
nazionali e regionali attuative.
Ai sensi dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, il
Servizio sanitario nazionale garantisce, in via di eccezione,
l'assistenza sanitaria all'estero, preventivamente autorizzata,
limitatamente alle prestazioni di altissima specializzazione incluse
nelle aree di attività di cui ai livelli essenziali di assistenza,
che non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma
adeguata alla particolarità del caso clinico, nelle forme e con le
modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome. A tale
scopo, si applicano le previsioni del decreto ministeriale 3 novembre
1989 «Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma
indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero»
(pubblicato nella G. U. n. 273 del 22 novembre 1989), e successive
modificazioni, di seguito indicato come «decreto ministeriale», come
modificato dai seguenti commi 5, 6 e 7.
Il comma 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale è sostituito
dal seguente: «È considerata «prestazione non ottenibile in forma
adeguata alla particolarità del caso clinico» la prestazione
garantita ai propri assistiti dall'autorità sanitaria nazionale del
Paese nel quale è effettuata che richiede specifiche
professionalità ovvero procedure tecniche o curative non praticate,
ma ritenute, in base alla letteratura scientifica internazionale, di
efficacia superiore alle procedure tecniche o curative praticate in
Italia ovvero realizzate mediante attrezzature più idonee di quelle
presenti nelle strutture italiane pubbliche o accreditate dal
servizio sanitario nazionale.»
Il comma 1 dell'art. 5 del decreto ministeriale è sostituito
dal seguente: «Ai fini del presente decreto, è da considerarsi
centro di altissima specializzazione, la struttura estera, nota in
Italia, e riconosciuta nell'ambito del sistema sanitario del Paese in
cui opera come idonea ad erogare prestazioni agli assistiti con oneri
a carico del sistema sanitario nazionale, che sia in grado di
assicurare prestazioni sanitarie di altissima specializzazione e che
possegga caratteristiche superiori agli standards, criteri e
definizioni propri dell'ordinamento italiano.»
Sono confermate le previsioni del decreto ministeriale 24
gennaio 1990 «Identificazione delle classi di patologia e delle
prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione
all'estero» (pubblicato nella G. U. n. 27 del 2 febbraio 1990) e
successive modificazioni.
Cittadini di Stati non appartenenti all'UE iscritti al SSN (art. 62)
Ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 27 luglio 1998, n.
286 e successive modificazioni e dell'art. 42 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il Servizio
sanitario nazionale garantisce agli stranieri obbligatoriamente o
volontariamente iscritti, parità di trattamento e piena uguaglianza
di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene
all'assistenza sanitaria erogata in Italia. L'assistenza sanitaria
spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.
Cittadini di Stati non appartenenti all'UE non in regola con il permesso di soggiorno (art. 63)
Ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 27 luglio 1998, n.
286 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 43 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il Servizio
sanitario nazionale garantisce ai cittadini stranieri presenti sul
territorio nazionale, non in regola con le norme relative
all'ingresso ed al soggiorno, le cure ambulatoriali ed ospedaliere
urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia
ed infortunio ed i programmi di medicina preventiva a salvaguardia
della salute individuale e collettiva. Sono considerate urgenti le
cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o
danno per la salute; sono considerate essenziali le prestazioni
sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non
pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo
potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la
vita, per complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti.
Sono, in particolare, garantiti:
- a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405 e della legge 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
- b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
- c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni e dalle province autonome;
- d) gli interventi di profilassi internazionale;
- e) la profilassi, la diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventualmente la bonifica dei relativi focolai.
Secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 4, del citato
decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e
integrazioni, le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate senza
oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche
sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a
parità con i cittadini italiani.
I minori stranieri presenti sul territorio nazionale, non in
regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno sono
iscritti al Servizio sanitario nazionale ed usufruiscono
dell'assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini
italiani.
Note
- ↑ Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017
- ↑ Vedi art. 2 di Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017. Nell'ambito delle attività di Prevenzione collettiva e sanità pubblica, il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni indicate nell'allegato 1 al decreto.
- ↑ Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Allegato 1 del DPCM 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
- ↑ Vedi art. 3 di Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.
- ↑ Vedi Allegato 2 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Ausili monouso, Allegato 2 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 2 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Ausili monouso, Allegato 2 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 11 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Modalità di erogazione dei dispositivi medici monouso, Allegato 11 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 3 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Presidi per persone affette da patologia diabetica e da malattie rare, Allegato 3 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 4 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, Allegato 4 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 4D a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Elenco note e corrispondenti condizioni di erogabilità/indicazioni appropriatezza prescrittiva, Allegato 4D al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 4A a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Fattori di rischio per l’erogazione delle prestazioni di densitometria ossea, Allegato 4A al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Condizioni per l’erogazione della chirurgia refrattiva Allegato 4B del DPCM 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
- ↑ Vedi Allegato 4C a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Criteri per la definizione delle condizioni di erogabilità delle prestazioni odontoiatriche, Allegato 4C al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 5 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Ausili su misura, Allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 5 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Ausili su misura, Allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 7 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Elenco malattie rare esentate dalla partecipazione al costo, Allegato 7 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 5 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Ausili su misura, Allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 5 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Ausili su misura, Allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 5 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Ausili su misura, Allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 5 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Ausili su misura, Allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 5 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Ausili su misura, Allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 12 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica, Allegato 12 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 9 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Assistenza termale, Allegato 9 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ CIA: coefficiente intensità assistenziale = GEA/GdC; GEA: giornate di effettiva assistenza nelle quali è stato effettuato almeno un accesso domiciliare; GdC: giornate di cura dalla data della presa in carico alla cessazione del programma
- ↑ Vedi art. 36 di Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.
- ↑ Vedi Allegato 6A a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). DRG ad alto rischio di non appropriatezza in regime di degenza ordinaria, Allegato 6A al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 6B a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Prestazioni ad alto rischio di non appropriatezza in regime di day surgery - trasferibili in regime ambulatoriale, Allegato 6B al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 4 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, Allegato 4 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 7 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Elenco malattie rare esentate dalla partecipazione al costo, Allegato 7 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 8 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Elenco malattie condizioni croniche e invalidanti, Allegato 8 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 10 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Prestazioni specialistiche per la tutela della maternità responsabile, escluse dalla partecipazione al costo in funzione preconcezionale, Allegato 10A (pag.376) al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 10 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Prestazioni specialistiche per il controllo della gravidanza fisiologica, escluse dalla partecipazione al costo, Allegato 10B (pag.379) al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 10 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Condizioni di accesso alla diagnosi prenatale intensiva, in esclusione dalla quota di partecipazione al costo, Allegato 10C (pag.384) al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
Il livello dell'assistenza ospedaliera si articola nelle seguenti aree di attività[25]:
- a. pronto soccorso;
- b. ricovero ordinario per acuti;
- c. day surgery;
- d. day hospital;
- e. riabilitazione e lungodegenza post acuzie;
- f. attività trasfusionali;
- g. attività di trapianto di cellule, organi e tessuti;
- h. centri antiveleni (CAV).
a) Pronto soccorso (art. 37)
Nell'ambito dell'attività di Pronto soccorso, il Servizio sanitario nazionale garantisce l'esecuzione degli interventi diagnostico terapeutici di urgenza, i primi accertamenti diagnostici, clinici strumentali e di laboratorio e gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente, nonché, quando necessario, il trasporto assistito. Nelle unità operative di pronto soccorso è assicurata la funzione di triage che sulla base delle condizioni cliniche dei pazienti e del loro rischio evolutivo determina la priorità di accesso al percorso diagnostico terapeutico. È altresì assicurata all'interno del PS/DEA la funzione di Osservazione breve intensiva (OBI) al fine di garantire l'appropriatezza dei percorsi assistenziali complessi.
b) Ricovero ordinario per acuti (art. 38)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni
assistenziali in regime di ricovero ordinario ai soggetti che, in
presenza di problemi o patologie acute, necessitano di assistenza
medico‐infermieristica prolungata nel corso della giornata,
osservazione medico‐infermieristica per 24 ore e immediata
accessibilità alle prestazioni stesse.
Nell'ambito dell'attività di ricovero ordinario sono garantite
tutte le prestazioni cliniche, mediche e chirurgiche, ostetriche,
farmaceutiche, strumentali e tecnologiche necessarie ai fini
dell'inquadramento diagnostico, della terapia, inclusa la terapia del
dolore e le cure palliative, o di specifici controlli clinici e
strumentali; sono altresì garantite le prestazioni assistenziali al
neonato, nonché le prestazioni necessarie e appropriate per la
diagnosi precoce delle malattie congenite previste dalla normativa
vigente e dalla buona pratica clinica, incluse quelle per la diagnosi
precoce della sordità congenita e della cataratta congenita, nonché
quelle per la diagnosi precoce delle malattie metaboliche ereditarie
individuate con decreto del Ministro della salute in attuazione
dell'art. 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nei
limiti e con le modalità definite dallo stesso decreto.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce le procedure
analgesiche nel corso del travaglio e del parto vaginale, inclusa
l'analgesia epidurale, nelle strutture individuate dalle regioni e
dalle province autonome tra quelle che garantiscono le soglie di
attività fissate dall'Accordo sancito in sede di Conferenza tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 16
dicembre 2010 e confermate dal decreto 2 aprile 2015, n. 70,
«Regolamento recante definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza
ospedaliera», all'interno di appositi programmi volti a diffondere
l'utilizzo delle procedure stesse.
Le regioni e le province autonome adottano adeguate misure per
incentivare l'esecuzione del parto fisiologico in una percentuale,
sul totale dei parti, fissata sulla base di criteri uniformi su tutto
il territorio nazionale in coerenza con gli standard indicati dagli
organismi sanitari internazionali, nonché per disincentivare i parti
cesarei inappropriati.
Gli interventi di chirurgia estetica sono garantiti dal Servizio
sanitario nazionale solo in conseguenza di incidenti, esiti di
procedure medico‐chirurgiche o malformazioni congenite o acquisite.
Si definiscono appropriati i ricoveri ordinari (art. 39) per l'esecuzione di interventi o procedure che non possono essere eseguiti in day hospital o in day surgery con identico o maggior beneficio e identico o minor rischio per il paziente e con minore impiego di risorse. Le regioni e le province autonome adottano adeguate misure per incentivare l'esecuzione in ricovero diurno delle classi di ricovero elencate nell'allegato 6A[26] in una percentuale, sul totale dei ricoveri, fissata per ciascuna classe, entro il 31 marzo 2017, dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1, comma 555, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per disincentivare i ricoveri inappropriati.
c) Day surgery (art. 40)
Nell'ambito delle attività di day surgery il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni assistenziali per l'esecuzione programmata di interventi chirurgici o di procedure invasive che, per complessità di esecuzione, durata dell'intervento, rischi di complicazioni e condizioni sociali e logistiche del paziente e dei suoi accompagnatori, sono eseguibili in sicurezza nell'arco della giornata, senza necessità di osservazione post‐operatoria prolungata e, comunque, senza osservazione notturna. Oltre all'intervento chirurgico o alla procedura invasiva sono garantite le prestazioni propedeutiche e successive, l'assistenza medico‐infermieristica e la sorveglianza infermieristica fino alla dimissione.
Si definiscono appropriati i ricoveri in day surgery (art. 41) per l'esecuzione di interventi o procedure che non possono essere eseguiti in regime ambulatoriale con identico o maggior beneficio e identico o minor rischio per il paziente e con minore impiego di risorse. Le regioni e le province autonome adottano entro il 15 marzo 2017 adeguate misure per incentivare il trasferimento dal regime di day surgery al regime ambulatoriale degli interventi chirurgici elencati nell'allegato 6B [27] in una percentuale, sul totale dei ricoveri di day surgery, fissata per ciascuna classe, entro il 28 febbraio 2017, dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1, comma 555, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per disincentivare i ricoveri inappropriati. Le regioni possono prevedere l'erogabilità di ulteriori interventi chirurgici, precedentemente erogati in day surgery, nelle strutture ambulatoriali a ciò specificamente accreditate e tenute alla compilazione di idonea documentazione clinica, dandone tempestiva comunicazione alla suddetta Commissione nazionale ai fini dell'eventuale aggiornamento dell'allegato 4 al presente decreto,[28] e al Ministero della salute ai fini della fissazione della corrispondente tariffa.
d) Day hospital (art. 42)
Nell'ambito delle attività di day hospital medico il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni assistenziali programmabili, appartenenti a branche specialistiche diverse, volte ad affrontare patologie o problemi acuti che richiedono inquadramento diagnostico, terapia, accertamenti clinici, diagnostici o strumentali, nonché assistenza medico infermieristica prolungata, non eseguibili in ambulatorio. L'attività di day hospital si articola in uno o più accessi di durata limitata ad una sola parte della giornata, senza necessità di pernottamento.
I ricoveri in day hospital per finalità diagnostiche sono da considerarsi appropriati (art. 43) nei seguenti casi:
- a) esami su pazienti che, per particolari condizioni di rischio, richiedono monitoraggio clinico prolungato;
- b) accertamenti diagnostici a pazienti non collaboranti che richiedono un'assistenza dedicata e l'accompagnamento da parte di personale della struttura negli spostamenti all'interno della struttura stessa.
I ricoveri in day hospital per finalità terapeutiche sono da considerarsi appropriati nei seguenti casi:
- a) somministrazione di chemioterapia che richiede particolare monitoraggio clinico;
- b) somministrazione di terapia per via endovenosa di durata superiore a un'ora ovvero necessità di sorveglianza, monitoraggio clinico e strumentale dopo la somministrazione di durata prolungata;
- c) necessità di eseguire esami ematochimici o ulteriori accertamenti diagnostici nelle ore immediatamente successive alla somministrazione della terapia;
- d) procedure terapeutiche invasive che comportano problemi di sicurezza per il paziente.
Le regioni e le province autonome adottano entro il 15 marzo 2017 adeguate misure per incentivare il trasferimento delle prestazioni dal regime di day hospital al regime ambulatoriale, in una percentuale sul totale dei ricoveri di day hospital, fissata per ciascuna classe di ricovero, entro il 28 febbraio 2017, dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1, comma 555, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per disincentivare i ricoveri inappropriati.
e) Riabilitazione e lungodegenza post‐acuzie (art. 44)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce, in regime di ricovero ospedaliero, secondo le disposizioni vigenti, alle persone non assistibili in day hospital o in ambito extraospedaliero, le seguenti prestazioni assistenziali nella fase immediatamente successiva ad un ricovero ordinario per acuti ovvero a un episodio di riacutizzazione di una patologia disabilitante:
- a) prestazioni di riabilitazione intensiva diretta al recupero di disabilità importanti, modificabili, che richiedono un elevato impegno diagnostico, medico specialistico ad indirizzo riabilitativo e terapeutico, in termini di complessità e/o durata dell'intervento;
- b) prestazioni di riabilitazione estensiva a soggetti disabili non autosufficienti, a lento recupero, non in grado di partecipare a un programma di riabilitazione intensiva o affetti da grave disabilità richiedenti un alto supporto assistenziale ed infermieristico ed una tutela medica continuativa nelle 24 ore;
- c) prestazioni di lungodegenza post‐acuzie a persone non autosufficienti affette da patologie ad equilibrio instabile e disabilità croniche non stabilizzate o in fase terminale, che hanno bisogno di trattamenti sanitari rilevanti, anche orientati al recupero, e di sorveglianza medica continuativa nelle 24 ore, nonché di assistenza infermieristica non erogabile in forme alternative.
L'individuazione del setting appropriato di ricovero è conseguente alla valutazione del medico specialista in riabilitazione che predispone il progetto riabilitativo e definisce gli obiettivi, le modalità e i tempi di completamento del trattamento, attivando la presa in carico dei servizi territoriali domiciliari, residenziali e semiresidenziali per le esigenze riabilitative successive alla dimissione.
Si definiscono appropriati i ricoveri ordinari in riabilitazione (art. 45) che non possono essere eseguiti in day hospital o in ambito extraospedaliero con identico o maggior beneficio e identico o minor rischio per il paziente e con minore impiego di risorse. Per la determinazione dei ricoveri inappropriati in ambito ospedaliero si applicano le disposizioni di cui all'art. 9‐quater, comma 8, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125.
f) Attività trasfusionali (art. 47)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce in materia di attività trasfusionale i servizi e le prestazioni individuati dall'art. 5 della legge 21 ottobre 2005, n. 219. Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresì la ricerca ed il reperimento di cellule staminali emopoietiche presso registri e banche nazionali ed estere.
g) Attività di trapianto di cellule, organi e tessuti (art. 48)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'attività di selezione, di prelievo, conservazione e distribuzione di cellule, organi e tessuti e l'attività di trapianto di cellule, organi e tessuti in conformità a quanto previsto dalla legge 1° aprile 1999, n. 91 e dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce la selezione dei donatori di cellule riproduttive e l'attività di prelievo, conservazione e distribuzione delle cellule (art. 49), in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2006/17/CE, come modificata dalla direttiva 2012/39/UE e dai successivi decreti di recepimento. Le coppie che si sottopongono alle procedure di procreazione medico assistita eterologa contribuiscono ai costi delle attività, nella misura fissata dalle regioni e dalle province autonome.
h) Centri antiveleni (art. 46)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce attraverso i Centri Antiveleni (CAV) attività di consulenza specialistica per problematiche di carattere tossicologico di alta complessità, a supporto delle unità operative di pronto soccorso e degli altri servizi ospedalieri e territoriali, nonché adeguati sistemi di sorveglianza, vigilanza e allerta.
Categorie di assistiti per le quali è prevista assistenza specifica (art. 50)
Nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al presente provvedimento, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone appartenenti alle categorie di cui ai seguenti articoli le specifiche tutele previste dalla normativa vigente indicate nei medesimi articoli.
- Invalidi
- Persone affette da malattie gravi
- Persone affette da malattie croniche e invalidanti
- Persone affette da fibrosi cistica
- Nefropatici cronici in trattamento dialitico
- Persone affette da Morbo di Hansen
- Persone con HIV/AIDS
- Persone detenute negli istituti penitenziari e minorenni sottoposti a provvedimento penale
- Donne in stato di gravidanza
- Persone con disturbi dello spettro autistico
- Assistiti in temporaneo soggiorno negli Stati della UE e dell'area EFTA e negli Stati con i quali sono in vigore accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale
- Cittadini di Stati non appartenenti all'UE iscritti al SSN
- Cittadini di Stati non appartenenti all'UE non in regola con il permesso di soggiorno
Invalidi (art. 51)
Ai sensi dell'art. 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Servizio sanitario nazionale garantisce agli invalidi per causa di guerra e di servizio, ai ciechi, ai sordi ed agli invalidi civili le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, erogate ai sensi delle leggi e degli ordinamenti vigenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 833 del 1978. Ai sensi della legge 19 luglio 2000, n. 203, e della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai titolari di pensione di guerra diretta vitalizia ed ai soggetti ad essi equiparati, i medicinali appartenenti alla classe C) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei casi in cui il medico ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente. Le prestazioni sanitarie erogate agli invalidi e, ove previsto, ai loro familiari, inclusi i familiari dei deceduti, sono esentate dalla partecipazione al costo nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
Persone affette da malattie rare (art. 52)
Le persone affette dalle malattie rare indicate nell'allegato 7[29] al presente decreto hanno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria.
Persone affette da malattie croniche e invalidanti (art. 53)
Le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti individuate dall'allegato 8 al presente decreto[30] hanno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie indicate dal medesimo.
Persone affette da fibrosi cistica (art. 54)
Ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1993, n. 548, il Servizio sanitario nazionale garantisce l'erogazione, a titolo gratuito, delle prestazioni sanitarie, incluse nei livelli essenziali di assistenza, per la cura e la riabilitazione a domicilio dei malati di fibrosi cistica, ivi compresa la fornitura gratuita del materiale medico, tecnico e farmaceutico necessario.
Nefropatici cronici in trattamento dialitico (art. 55)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce ai soggetti nefropatici cronici in trattamento dialitico il rimborso delle spese di trasporto dal domicilio al centro dialisi, nei limiti e con le modalità fissati dalle regioni e dalle province autonome.
Persone affette da Morbo di Hansen (art. 56)
Ai sensi della legge 31 marzo 1980, n. 126, e successive modifiche e integrazioni, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai soggetti affetti da Morbo di Hansen, a titolo gratuito, gli accertamenti diagnostici e i trattamenti profilattici e terapeutici necessari, inclusi i farmaci specifici non inclusi nel prontuario terapeutico. Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresì l'erogazione del sussidio di cui all'art. 1 della legge citata.
Persone con infezione da HIV/AIDS (art. 57)
Ai sensi della legge 5 giugno 1990, n. 135, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con infezione da HIV/AIDS le prestazioni sanitarie e socio‐sanitarie ospedaliere, ambulatoriali, domiciliari, semiresidenziali e residenziali previste dalla medesima legge e dal Progetto obiettivo AIDS dell'8 marzo 2000.
Persone detenute negli istituti penitenziari e minorenni sottoposti a provvedimento penale (art. 58)
Ai sensi dell'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Servizio sanitario nazionale garantisce l'assistenza sanitaria alle persone detenute, internate ed ai minorenni sottoposti a provvedimento penale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria».
Donne in stato di gravidanza (art. 59)
Sono escluse dalla partecipazione al costo, ai sensi dell'art. 1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, le prestazioni specialistiche ambulatoriali per la tutela della maternità indicate dal presente articolo e dagli allegati 10A e 10B, fruite presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, ivi compresi i consultori familiari. Sono comunque escluse dalla partecipazione al costo le visite periodiche ostetrico‐ginecologiche, i corsi di accompagnamento alla nascita (93.37 training prenatale) nonché l'assistenza in puerperio erogati dalle medesime strutture. La prescrizione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali è effettuata dai medici di medicina generale o dagli specialisti operanti presso le strutture accreditate, pubbliche o private, ivi compresi i consultori familiari. La prescrizione dello specialista è obbligatoria nei casi previsti dai commi 3 e 5 e nei casi specificamente indicati dagli allegati 10A e 10B. In funzione preconcezionale, oltre alle prestazioni di cui all'Allegato 10A,[31] sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie per accertare eventuali rischi procreativi correlati ad una condizione patologica o un rischio genetico di uno o entrambi i genitori, evidenziati dall'anamnesi riproduttiva o familiare della coppia e prescritte dallo specialista. Nel corso della gravidanza, oltre alle prestazioni di cui all'Allegato 10B,[32] sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie ed appropriate per le condizioni patologiche che comportino un rischio materno o fetale, prescritte dallo specialista o dal medico di medicina generale. Nelle specifiche condizioni di rischio fetale indicate dall'allegato 10C,[33] sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie ed appropriate per la valutazione del rischio e la successiva diagnosi prenatale, prescritte dallo specialista. Le regioni e le province autonome individuano le strutture di riferimento per l'esecuzione di tali prestazioni, garantendo che le stesse strutture forniscano alle donne e alle coppie un adeguato sostegno. In caso di minaccia d'aborto sono escluse dalla partecipazione al costo tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie per il monitoraggio dell'evoluzione della gravidanza. In presenza delle condizioni di rischio di cui al presente articolo, le prescrizioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali devono indicare la diagnosi o il sospetto diagnostico. Qualora dalle visite ostetrico‐ginecologiche periodiche, durante la frequenza ai corsi di accompagnamento alla nascita o nel corso dell'assistenza in puerperio emerga il sospetto di un disagio psicologico, è escluso dalla partecipazione al costo un colloquio psicologico clinico con finalità diagnostiche. Il decreto del Ministro della sanità del 10 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 1998, è abrogato.
Persone con disturbo dello spettro autistico (art. 60)
Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche. Ai sensi dell'art. 4 della legge 18 agosto 2015, n. 134, entro centoventi giorni dall'adozione del presente decreto, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale.
Assistiti in temporaneo soggiorno negli Stati della UE e dell'area EFTA e negli Stati con i quali sono in vigore accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale (art. 61)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'assistenza sanitaria, in forma diretta, agli assistiti in temporaneo soggiorno negli Stati della UE e dell'area EFTA (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein) nonché negli Stati con i quali sono in vigore accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale. L'assistenza è erogata alle medesime condizioni previste per i cittadini dello Stato di soggiorno nei limiti e con le modalità fissate dai Regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009 o dalle convenzioni stipulate dallo Stato italiano e dalla normativa nazionale o e regionale attuativa. L'assistenza sanitaria in forma diretta è altresì garantita agli assistiti italiani del SSN residenti in uno Stato UE, dell'area EFTA o in un Paese in convenzione, nei limiti e con le modalità fissate dai regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009 o dalle convenzioni stipulate dallo Stato italiano. Ai sensi dei regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009 e della normativa nazionale e regionale attuativa, il Servizio sanitario nazionale garantisce agli assistiti obbligatoriamente iscritti, previa autorizzazione dell'azienda sanitaria locale di residenza, l'erogazione, in forma diretta, negli Stati della UE, dell'area EFTA e, ove previsto, negli Stati con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, l'erogazione delle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza se le prestazioni stesse non possono essere erogate in Italia entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dello stato di salute dell'assistito e della probabile evoluzione della sua malattia. La medesima tutela, in forma diretta, è prevista, nei limiti e con le modalità fissate dai regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009, agli assistiti italiani del SSN residenti in un Paese UE e dell'area EFTA, previa autorizzazione rilasciata dalla Istituzione competente del Paese di residenza, sentita l'azienda sanitaria locale di ultima residenza in Italia. Ai sensi della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, di attuazione della direttiva stessa, il Servizio sanitario nazionale garantisce agli assistiti il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza, fruite negli Stati della UE fino a concorrenza delle tariffe regionali vigenti per le prestazioni stesse, nei limiti e con le modalità fissate dal decreto legislativo citato e delle norme nazionali e regionali attuative. Ai sensi dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, il Servizio sanitario nazionale garantisce, in via di eccezione, l'assistenza sanitaria all'estero, preventivamente autorizzata, limitatamente alle prestazioni di altissima specializzazione incluse nelle aree di attività di cui ai livelli essenziali di assistenza, che non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico, nelle forme e con le modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome. A tale scopo, si applicano le previsioni del decreto ministeriale 3 novembre 1989 «Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero» (pubblicato nella G. U. n. 273 del 22 novembre 1989), e successive modificazioni, di seguito indicato come «decreto ministeriale», come modificato dai seguenti commi 5, 6 e 7. Il comma 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale è sostituito dal seguente: «È considerata «prestazione non ottenibile in forma adeguata alla particolarità del caso clinico» la prestazione garantita ai propri assistiti dall'autorità sanitaria nazionale del Paese nel quale è effettuata che richiede specifiche professionalità ovvero procedure tecniche o curative non praticate, ma ritenute, in base alla letteratura scientifica internazionale, di efficacia superiore alle procedure tecniche o curative praticate in Italia ovvero realizzate mediante attrezzature più idonee di quelle presenti nelle strutture italiane pubbliche o accreditate dal servizio sanitario nazionale.» Il comma 1 dell'art. 5 del decreto ministeriale è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente decreto, è da considerarsi centro di altissima specializzazione, la struttura estera, nota in Italia, e riconosciuta nell'ambito del sistema sanitario del Paese in cui opera come idonea ad erogare prestazioni agli assistiti con oneri a carico del sistema sanitario nazionale, che sia in grado di assicurare prestazioni sanitarie di altissima specializzazione e che possegga caratteristiche superiori agli standards, criteri e definizioni propri dell'ordinamento italiano.» Sono confermate le previsioni del decreto ministeriale 24 gennaio 1990 «Identificazione delle classi di patologia e delle prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione all'estero» (pubblicato nella G. U. n. 27 del 2 febbraio 1990) e successive modificazioni.
Cittadini di Stati non appartenenti all'UE iscritti al SSN (art. 62)
Ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il Servizio sanitario nazionale garantisce agli stranieri obbligatoriamente o volontariamente iscritti, parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.
Cittadini di Stati non appartenenti all'UE non in regola con il permesso di soggiorno (art. 63)
Ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio ed i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono considerate urgenti le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute; sono considerate essenziali le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita, per complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti. Sono, in particolare, garantiti:
- a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405 e della legge 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
- b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
- c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni e dalle province autonome;
- d) gli interventi di profilassi internazionale;
- e) la profilassi, la diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventualmente la bonifica dei relativi focolai.
Secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 4, del citato decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni, le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno sono iscritti al Servizio sanitario nazionale ed usufruiscono dell'assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani.
Note
- ↑ Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017
- ↑ Vedi art. 2 di Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017. Nell'ambito delle attività di Prevenzione collettiva e sanità pubblica, il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni indicate nell'allegato 1 al decreto.
- ↑ Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Allegato 1 del DPCM 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
- ↑ Vedi art. 3 di Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.
- ↑ Vedi Allegato 2 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Ausili monouso, Allegato 2 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 2 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Ausili monouso, Allegato 2 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 11 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Modalità di erogazione dei dispositivi medici monouso, Allegato 11 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 3 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Presidi per persone affette da patologia diabetica e da malattie rare, Allegato 3 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 4 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, Allegato 4 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 4D a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Elenco note e corrispondenti condizioni di erogabilità/indicazioni appropriatezza prescrittiva, Allegato 4D al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 4A a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Fattori di rischio per l’erogazione delle prestazioni di densitometria ossea, Allegato 4A al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Condizioni per l’erogazione della chirurgia refrattiva Allegato 4B del DPCM 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
- ↑ Vedi Allegato 4C a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Criteri per la definizione delle condizioni di erogabilità delle prestazioni odontoiatriche, Allegato 4C al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 5 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Ausili su misura, Allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 5 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Ausili su misura, Allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 7 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Elenco malattie rare esentate dalla partecipazione al costo, Allegato 7 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 5 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Ausili su misura, Allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 5 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Ausili su misura, Allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 5 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Ausili su misura, Allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 5 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Ausili su misura, Allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 5 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Ausili su misura, Allegato 5 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 12 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica, Allegato 12 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 9 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Assistenza termale, Allegato 9 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ CIA: coefficiente intensità assistenziale = GEA/GdC; GEA: giornate di effettiva assistenza nelle quali è stato effettuato almeno un accesso domiciliare; GdC: giornate di cura dalla data della presa in carico alla cessazione del programma
- ↑ Vedi art. 36 di Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.
- ↑ Vedi Allegato 6A a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). DRG ad alto rischio di non appropriatezza in regime di degenza ordinaria, Allegato 6A al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 6B a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Prestazioni ad alto rischio di non appropriatezza in regime di day surgery - trasferibili in regime ambulatoriale, Allegato 6B al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 4 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, Allegato 4 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 7 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Elenco malattie rare esentate dalla partecipazione al costo, Allegato 7 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 8 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Elenco malattie condizioni croniche e invalidanti, Allegato 8 al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 10 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Prestazioni specialistiche per la tutela della maternità responsabile, escluse dalla partecipazione al costo in funzione preconcezionale, Allegato 10A (pag.376) al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 10 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Prestazioni specialistiche per il controllo della gravidanza fisiologica, escluse dalla partecipazione al costo, Allegato 10B (pag.379) al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- ↑ Vedi Allegato 10 a Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2017). Condizioni di accesso alla diagnosi prenatale intensiva, in esclusione dalla quota di partecipazione al costo, Allegato 10C (pag.384) al DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".