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===Prevenzione collettiva e sanità pubblica (art. 2)=== | ===Prevenzione collettiva e sanità pubblica (art. 2)=== | ||
− | Nell'ambito della Prevenzione collettiva e | + | Nell'ambito della Prevenzione collettiva e sanità pubblica, il Servizio sanitario nazionale garantisce, attraverso i propri servizi nonché avvalendosi dei medici ed i pediatri convenzionati, le seguenti attività<ref>Vedi art. 2 di Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "[http://wiki.inmp.it/wiki/images/DPCM_12GENNAIO2017_lea.pdf Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502]", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017. Nell'ambito delle attività di Prevenzione collettiva e sanità pubblica, il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni indicate nell'allegato 1 al decreto.</ref>: |
::a) sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali; | ::a) sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali; | ||
::b) tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati; | ::b) tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati; | ||
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::e) sicurezza alimentare ‐ tutela della salute dei consumatori; | ::e) sicurezza alimentare ‐ tutela della salute dei consumatori; | ||
::f) sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale; | ::f) sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale; | ||
− | ::g) | + | ::g) attività medico legali per finalità pubbliche. |
===Assistenza distrettuale (art. 3)=== | ===Assistenza distrettuale (art. 3)=== | ||
− | Il livello dell'assistenza distrettuale si articola nelle seguenti aree di | + | Il livello dell'assistenza distrettuale si articola nelle seguenti aree di attività<ref>Vedi art. 3 di Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "[http://wiki.inmp.it/wiki/images/DPCM_12GENNAIO2017_lea.pdf Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502]", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.</ref>: |
::a) assistenza sanitaria di base; | ::a) assistenza sanitaria di base; | ||
::b) emergenza sanitaria territoriale; | ::b) emergenza sanitaria territoriale; | ||
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Il Servizio sanitario nazionale garantisce in particolare le | Il Servizio sanitario nazionale garantisce in particolare le | ||
− | seguenti | + | seguenti attività e prestazioni: |
::a) lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e la sensibilizzazione sulle tematiche attinenti l'adozione di comportamenti e stili di vita positivi per la salute; | ::a) lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e la sensibilizzazione sulle tematiche attinenti l'adozione di comportamenti e stili di vita positivi per la salute; | ||
::b) l'informazione ai cittadini sui servizi e le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale e regionale e sul loro corretto uso, incluso il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie ed il regime delle esenzioni; | ::b) l'informazione ai cittadini sui servizi e le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale e regionale e sul loro corretto uso, incluso il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie ed il regime delle esenzioni; | ||
− | ::c) l'educazione sanitaria del paziente e dei suoi familiari, il counselling per la gestione della malattia o della | + | ::c) l'educazione sanitaria del paziente e dei suoi familiari, il counselling per la gestione della malattia o della disabilità e la prevenzione delle complicanze; |
− | ::d) l'attivazione di percorsi assistenziali a favore del bambino, che prevedano la presa in carico entro il primo mese di vita, in collaborazione con le strutture consultoriali ed ospedaliere, e a favore dell'adulto, anche attraverso la valutazione multidimensionale e la tenuta della scheda sanitaria, il consulto con lo specialista e la | + | ::d) l'attivazione di percorsi assistenziali a favore del bambino, che prevedano la presa in carico entro il primo mese di vita, in collaborazione con le strutture consultoriali ed ospedaliere, e a favore dell'adulto, anche attraverso la valutazione multidimensionale e la tenuta della scheda sanitaria, il consulto con lo specialista e la continuità assistenziale nelle fasi dell'accesso al ricovero ospedaliero, della degenza e in quella successiva alla dimissione, con particolare riguardo alle patologie ad andamento cronico ed evolutivo; |
::e) il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale del bambino e la ricerca di fattori di rischio, con particolare riguardo alla individuazione precoce dei sospetti handicap neuro‐sensoriali e psichici ed alla individuazione precoce di problematiche anche socio sanitarie; | ::e) il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale del bambino e la ricerca di fattori di rischio, con particolare riguardo alla individuazione precoce dei sospetti handicap neuro‐sensoriali e psichici ed alla individuazione precoce di problematiche anche socio sanitarie; | ||
::f) le visite ambulatoriali e domiciliari a scopo preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo; | ::f) le visite ambulatoriali e domiciliari a scopo preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo; | ||
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::h) le prestazioni sanitarie e socio‐sanitarie previste dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale applicativa; | ::h) le prestazioni sanitarie e socio‐sanitarie previste dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale applicativa; | ||
::i) l'esecuzione degli screening previsti dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale applicativa; | ::i) l'esecuzione degli screening previsti dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale applicativa; | ||
− | ::j) l'assistenza domiciliare programmata alle persone con | + | ::j) l'assistenza domiciliare programmata alle persone con impossibilità a raggiungere lo studio del medico perchè non deambulanti, o con gravi limitazioni funzionali o non trasportabili con mezzi comuni, anche in forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa ed in collegamento, se necessario, con l'assistenza sociale; |
− | ::k) le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell'obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori, | + | ::k) le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell'obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori, nonché ai fini dell'astensione dal lavoro del genitore a seguito di malattia del bambino; |
− | ::l) la certificazione di | + | ::l) la certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche di cui al decreto del Ministro della sanità del 24 aprile 2013 e successive modifiche e integrazioni, art. 3, lettera a) e c) nell'ambito scolastico, a seguito di specifica richiesta dell'autorità scolastica competente; |
− | ::m) la certificazione per l' | + | ::m) la certificazione per l'incapacità temporanea al lavoro; |
::n) la certificazione per la riammissione al lavoro, laddove prevista; | ::n) la certificazione per la riammissione al lavoro, laddove prevista; | ||
::o) le vaccinazioni obbligatorie e le vaccinazioni raccomandate alla popolazione a rischio; | ::o) le vaccinazioni obbligatorie e le vaccinazioni raccomandate alla popolazione a rischio; | ||
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− | Il Servizio sanitario nazionale garantisce la ''' | + | Il Servizio sanitario nazionale garantisce la '''continuità assistenziale''' (art. 5) per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana. Le aziende sanitarie organizzano le attività sanitarie per assicurare l'erogazione, nelle ore serali e notturne e nei giorni prefestivi e festivi, delle prestazioni assistenziali non differibili.<br> |
− | Il Servizio sanitario nazionale garantisce nelle ''' | + | Il Servizio sanitario nazionale garantisce nelle '''località a forte afflusso turistico''' individuate sulla base di apposite determinazioni regionali, '''l'assistenza sanitaria di base rivolta agli assistiti non residenti'' (art. 6) nella regione stessa, dietro pagamento della tariffa fissata dalla normativa regionale. |
====b) Emergenza sanitaria territoriale (art. 7)==== | ====b) Emergenza sanitaria territoriale (art. 7)==== | ||
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sanitari tempestivi e finalizzati alla stabilizzazione del paziente, | sanitari tempestivi e finalizzati alla stabilizzazione del paziente, | ||
assicurando il trasporto in condizioni di sicurezza al presidio | assicurando il trasporto in condizioni di sicurezza al presidio | ||
− | ospedaliero | + | ospedaliero più appropriato. Il coordinamento e la gestione |
− | dell' | + | dell'attività di emergenza territoriale sono effettuati dalle |
Centrali operative 118, nell'arco delle 24 ore. In particolare, sono garantiti: | Centrali operative 118, nell'arco delle 24 ore. In particolare, sono garantiti: | ||
::a) gli interventi sanitari mediante mezzi di soccorso di base e avanzato, terrestri e aerei, con personale sanitario adeguatamente formato, | ::a) gli interventi sanitari mediante mezzi di soccorso di base e avanzato, terrestri e aerei, con personale sanitario adeguatamente formato, | ||
::b) i trasporti sanitari secondari assistiti e non assistiti, | ::b) i trasporti sanitari secondari assistiti e non assistiti, | ||
− | ::c) le | + | ::c) le attività assistenziali e organizzative in occasione di maxiemergenze, eventi a rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico (NBCR), |
− | ::d) le | + | ::d) le attività assistenziali in occasione di eventi e manifestazioni programmati, con le modalità fissate dalle regioni e province autonome. |
− | L' | + | L'attività di emergenza sanitaria territoriale è svolta in modo integrato con le attività di emergenza intraospedaliera assicurate nei PS/DEA e con le attività effettuate nell'ambito dell'Assistenza sanitaria di base e Continuità assistenziale. |
====c) Assistenza farmaceutica (art. 8)==== | ====c) Assistenza farmaceutica (art. 8)==== | ||
Il Servizio sanitario nazionale garantisce attraverso le '''farmacie convenzionate''' (art. 8) la fornitura dei medicinali appartenenti alla classe a) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, | Il Servizio sanitario nazionale garantisce attraverso le '''farmacie convenzionate''' (art. 8) la fornitura dei medicinali appartenenti alla classe a) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, | ||
− | n. 537, la cui erogazione non sia affidata direttamente alle strutture sanitarie regionali. Limitatamente ai medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, | + | n. 537, la cui erogazione non sia affidata direttamente alle strutture sanitarie regionali. Limitatamente ai medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, |
− | + | modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosaggio unitario uguali, la fornitura attraverso le farmacie è assicurata fino alla concorrenza del prezzo più basso fra quelli dei farmaci disponibili nel normale ciclo distributivo regionale; se per tale tipologia di medicinali l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha fissato il prezzo massimo di rimborso ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con | |
− | modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e tale prezzo | + | modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e tale prezzo è inferiore al più basso dei prezzi dei medicinali considerati, la fornitura attraverso la farmacia è assicurata fino a concorrenza del prezzo massimo di rimborso.<br> |
Attraverso le medesime farmacie sono inoltre assicurati i nuovi servizi individuati dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel rispetto di quanto previsto dai piani regionali socio‐sanitari e nei limiti delle risorse rese disponibili in attuazione del citato art. 11, comma 1, lettera e). | Attraverso le medesime farmacie sono inoltre assicurati i nuovi servizi individuati dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel rispetto di quanto previsto dai piani regionali socio‐sanitari e nei limiti delle risorse rese disponibili in attuazione del citato art. 11, comma 1, lettera e). | ||
− | Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto‐legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono attraverso i '''propri servizi territoriali e ospedalieri | + | Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto‐legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono attraverso i '''propri servizi territoriali e ospedalieri'' (art. 9) i medicinali necessari al trattamento dei pazienti in |
− | assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale | + | assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale nonché i |
farmaci per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal | farmaci per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal | ||
ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale, | ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale, | ||
limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di | limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di | ||
direttive regionali.<br> | direttive regionali.<br> | ||
− | Il Servizio sanitario nazionale garantisce | + | Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresì: |
− | ::a) qualora non esista valida alternativa terapeutica, i medicinali innovativi la cui commercializzazione | + | ::a) qualora non esista valida alternativa terapeutica, i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, i medicinali non ancora autorizzati per i quali siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda e i medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, qualora per tale indicazione siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase seconda, inseriti in un elenco predisposto e periodicamente aggiornato dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), conformemente alle procedure ed ai criteri adottati dalla stessa; |
::b) i medicinali utilizzabili per un'indicazione diversa da quella autorizzata, alle condizioni previste dall'art. 1, comma 4‐bis del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648. | ::b) i medicinali utilizzabili per un'indicazione diversa da quella autorizzata, alle condizioni previste dall'art. 1, comma 4‐bis del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648. | ||
====d) Assistenza integrativa (art. 10)==== | ====d) Assistenza integrativa (art. 10)==== | ||
− | Nell'ambito dell'assistenza integrativa il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni che comportano l'erogazione dei dispositivi medici monouso, dei presidi per diabetici e dei prodotti destinati a un'alimentazione particolare nei limiti e con le | + | Nell'ambito dell'assistenza integrativa il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni che comportano l'erogazione dei dispositivi medici monouso, dei presidi per diabetici e dei prodotti destinati a un'alimentazione particolare nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14. |
Agli assistiti tracheostomizzati, ileostomizzati, colostomizzati | Agli assistiti tracheostomizzati, ileostomizzati, colostomizzati | ||
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fecale cronica, e agli assistiti affetti da patologia cronica grave | fecale cronica, e agli assistiti affetti da patologia cronica grave | ||
che obbliga all'allettamento, sono garantite le prestazioni che | che obbliga all'allettamento, sono garantite le prestazioni che | ||
− | comportano '''l'erogazione dei dispositivi medici monouso | + | comportano '''l'erogazione dei dispositivi medici monouso'' (art. 11) di cui al |
nomenclatore allegato 2 al presente decreto. La condizione di avente | nomenclatore allegato 2 al presente decreto. La condizione di avente | ||
− | diritto alle prestazioni | + | diritto alle prestazioni è certificata dal medico specialista del |
Servizio sanitario nazionale, dipendente o convenzionato, competente | Servizio sanitario nazionale, dipendente o convenzionato, competente | ||
− | per la specifica menomazione o | + | per la specifica menomazione o disabilità. |
Le prestazioni che comportano l'erogazione dei dispositivi | Le prestazioni che comportano l'erogazione dei dispositivi | ||
medici monouso di cui al nomenclatore allegato 2 al presente decreto, | medici monouso di cui al nomenclatore allegato 2 al presente decreto, | ||
sono erogate su prescrizione del medico specialista effettuata sul | sono erogate su prescrizione del medico specialista effettuata sul | ||
− | ricettario standardizzato del Servizio sanitario nazionale. | + | ricettario standardizzato del Servizio sanitario nazionale. è fatta |
− | salva la | + | salva la possibilità per le regioni e per le province autonome di |
− | individuare le | + | individuare le modalità con le quali la prescrizione è consentita |
ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta ed ai | ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta ed ai | ||
medici dei servizi territoriali. I prodotti per la prevenzione e il | medici dei servizi territoriali. I prodotti per la prevenzione e il | ||
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nell'ambito di un piano di trattamento di durata definita, | nell'ambito di un piano di trattamento di durata definita, | ||
eventualmente rinnovabile, predisposto dallo stesso medico; il medico | eventualmente rinnovabile, predisposto dallo stesso medico; il medico | ||
− | prescrittore | + | prescrittore è responsabile della conduzione del piano.<br> |
− | Le ''' | + | Le '''modalità di erogazione dei dispositivi medici monouso'' (art. 12) sono |
definite nell'allegato 11. | definite nell'allegato 11. | ||
Agli '''assistiti affetti da malattia diabetica o dalle malattie rare''' di cui allegato 3 al presente decreto, sono garantite le prestazioni che comportano '''l'erogazione dei presidi indicati nel nomenclatore''' (art. 13) di cui al medesimo allegato 3. | Agli '''assistiti affetti da malattia diabetica o dalle malattie rare''' di cui allegato 3 al presente decreto, sono garantite le prestazioni che comportano '''l'erogazione dei presidi indicati nel nomenclatore''' (art. 13) di cui al medesimo allegato 3. | ||
− | Le regioni e le province autonome disciplinano le | + | Le regioni e le province autonome disciplinano le modalità di accertamento del diritto alle prestazioni, le modalità di fornitura dei prodotti e i quantitativi massimi concedibili sulla base del fabbisogno determinato in funzione del livello di gravità della malattia, assicurando l'adempimento agli obblighi di cui all'art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. |
Il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni che comportano '''l'erogazione di alimenti a fini medici speciali alle persone affette da malattie metaboliche congenite e da fibrosi cistica''' (art. 14). Le patologie sono accertate e certificate dai centri di riferimento a tal fine identificati dalle regioni e delle province autonome.<br> | Il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni che comportano '''l'erogazione di alimenti a fini medici speciali alle persone affette da malattie metaboliche congenite e da fibrosi cistica''' (art. 14). Le patologie sono accertate e certificate dai centri di riferimento a tal fine identificati dalle regioni e delle province autonome.<br> | ||
− | Il Servizio sanitario nazionale garantisce | + | Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresì ai nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di età, l'erogazione dei sostituti del latte materno e alle persone affette da celiachia l'erogazione degli alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci o per persone intolleranti al glutine.<br> |
I prodotti erogabili alle persone di cui al comma 1 sono elencati nel Registro nazionale istituito presso il Ministero della salute ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001. | I prodotti erogabili alle persone di cui al comma 1 sono elencati nel Registro nazionale istituito presso il Ministero della salute ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001. | ||
− | Ai soggetti affetti da celiachia l'erogazione dei prodotti senza glutine | + | Ai soggetti affetti da celiachia l'erogazione dei prodotti senza glutine è garantita nei limiti dei tetti massimi di spesa mensile fissati dal medesimo Ministero della salute.<br> |
− | Le regioni e le province autonome provvedono alla fornitura gratuita dei prodotti dietetici a favore delle persone affette da nefropatia cronica | + | Le regioni e le province autonome provvedono alla fornitura gratuita dei prodotti dietetici a favore delle persone affette da nefropatia cronica nonché dei preparati addensanti a favore delle persone con grave disfagia affette malattie neuro‐degenerative, nei limiti e con le modalità fissate dalle stesse regioni e le province autonome.<br> |
− | Le regioni e le province autonome disciplinano le | + | Le regioni e le province autonome disciplinano le modalità di erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo, assicurando l'adempimento agli obblighi di cui all'art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. |
====e) Assistenza specialistica ambulatoriale (art. 15)==== | ====e) Assistenza specialistica ambulatoriale (art. 15)==== | ||
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Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni elencate nel | Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni elencate nel | ||
nomenclatore di cui all'allegato 4 al presente decreto. L'erogazione | nomenclatore di cui all'allegato 4 al presente decreto. L'erogazione | ||
− | della prestazione | + | della prestazione è subordinata all'indicazione sulla ricetta del |
quesito o sospetto diagnostico formulato dal medico prescrittore.<br> | quesito o sospetto diagnostico formulato dal medico prescrittore.<br> | ||
Il nomenclatore riporta, per ciascuna prestazione, il codice | Il nomenclatore riporta, per ciascuna prestazione, il codice | ||
− | identificativo, la definizione, eventuali | + | identificativo, la definizione, eventuali modalità di erogazione in |
relazione ai requisiti necessari a garantire la sicurezza del | relazione ai requisiti necessari a garantire la sicurezza del | ||
− | paziente, eventuali note riferite a condizioni di | + | paziente, eventuali note riferite a condizioni di erogabilità o |
indicazioni di appropriatezza prescrittiva. L'elenco delle note e | indicazioni di appropriatezza prescrittiva. L'elenco delle note e | ||
− | delle corrispondenti condizioni di | + | delle corrispondenti condizioni di erogabilità o indicazioni di |
− | appropriatezza prescrittiva | + | appropriatezza prescrittiva è contenuto nell'allegato 4D.<br> |
Al solo fine di consentire l'applicazione delle disposizioni | Al solo fine di consentire l'applicazione delle disposizioni | ||
− | legislative relative ai limiti di | + | legislative relative ai limiti di prescrivibilità delle prestazioni |
per ricetta e di partecipazione al costo da parte dei cittadini, il | per ricetta e di partecipazione al costo da parte dei cittadini, il | ||
− | nomenclatore riporta | + | nomenclatore riporta altresì le prestazioni di assistenza |
specialistica ambulatoriale raggruppate per branche specialistiche.<br> | specialistica ambulatoriale raggruppate per branche specialistiche.<br> | ||
− | Le regioni e le province autonome disciplinano le | + | Le regioni e le province autonome disciplinano le modalità di |
erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo, assicurando | erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo, assicurando | ||
l'adempimento agli obblighi di cui all'art. 50 del decreto legge 30 | l'adempimento agli obblighi di cui all'art. 50 del decreto legge 30 | ||
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novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.<br> | novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.<br> | ||
Sono erogati in forma ambulatoriale organizzata i pacchetti di | Sono erogati in forma ambulatoriale organizzata i pacchetti di | ||
− | prestazioni orientati a | + | prestazioni orientati a finalità diagnostica o terapeutica, |
− | individuati con le | + | individuati con le modalità indicate dall'art. 5, comma 20 |
dell'Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di | dell'Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di | ||
Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014 concernente il Nuovo Patto per | Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014 concernente il Nuovo Patto per | ||
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materia di partecipazione alla spesa sanitaria. | materia di partecipazione alla spesa sanitaria. | ||
− | Le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per le quali sono indicate note corrispondenti a specifiche '''condizioni di erogabilità''' (art. 16) riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla particolare | + | Le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per le quali sono indicate note corrispondenti a specifiche '''condizioni di erogabilità''' (art. 16) riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla particolare finalità della prestazione (terapeutica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni) al medico prescrittore, all'esito di procedure o accertamenti pregressi, sono erogabili dal Servizio sanitario |
nazionale limitatamente ai casi in cui sussistono le medesime condizioni, risultanti dal numero della nota e dal quesito clinico o dal sospetto diagnostico riportati sulla ricetta dal medico prescrittore.<br> | nazionale limitatamente ai casi in cui sussistono le medesime condizioni, risultanti dal numero della nota e dal quesito clinico o dal sospetto diagnostico riportati sulla ricetta dal medico prescrittore.<br> | ||
− | Le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per le quali sono indicate specifiche indicazioni di appropriatezza prescrittiva riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla particolare | + | Le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per le quali sono indicate specifiche indicazioni di appropriatezza prescrittiva riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla particolare finalità della prestazione (terapeutica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni) al medico prescrittore, all'esito di procedure o accertamenti pregressi, sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale a seguito di una autonoma e responsabile valutazione del medico circa la loro utilità nel singolo caso clinico, fermo restando l'obbligo del medico prescrittore di riportare il solo quesito o sospetto diagnostico sulla ricetta.<br> |
Le prestazioni ambulatoriali di densitometria ossea sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale limitatamente ai soggetti che presentano le condizioni definite nell'allegato 4A al presente decreto.<br> | Le prestazioni ambulatoriali di densitometria ossea sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale limitatamente ai soggetti che presentano le condizioni definite nell'allegato 4A al presente decreto.<br> | ||
Le prestazioni ambulatoriali di chirurgia refrattiva sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale limitatamente ai soggetti che presentano le condizioni definite nell'allegato 4B al presente decreto.<br> | Le prestazioni ambulatoriali di chirurgia refrattiva sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale limitatamente ai soggetti che presentano le condizioni definite nell'allegato 4B al presente decreto.<br> | ||
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protesi, ortesi ed ausili tecnologici nell'ambito di un piano | protesi, ortesi ed ausili tecnologici nell'ambito di un piano | ||
riabilitativo‐assistenziale volto alla prevenzione, alla correzione o | riabilitativo‐assistenziale volto alla prevenzione, alla correzione o | ||
− | alla compensazione di menomazioni o | + | alla compensazione di menomazioni o disabilità funzionali |
− | conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento delle | + | conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento delle abilità |
− | residue, | + | residue, nonché alla promozione dell'autonomia dell'assistito.<br> |
Il nomenclatore di cui all'allegato 5 contiene gli elenchi delle | Il nomenclatore di cui all'allegato 5 contiene gli elenchi delle | ||
prestazioni e delle tipologie di dispositivi, inclusi i dispositivi | prestazioni e delle tipologie di dispositivi, inclusi i dispositivi | ||
provvisori, temporanei e di riserva di cui all'art. 18, commi 2 e 3, | provvisori, temporanei e di riserva di cui all'art. 18, commi 2 e 3, | ||
− | '''Hanno diritto alle prestazioni di assistenza | + | '''Hanno diritto alle prestazioni di assistenza protesicà'' (art. 18) che comportano l'erogazione dei dispositivi contenuti nell'allegato 5 al presente decreto gli assistiti di seguito indicati, in connessione alle menomazioni e disabilità specificate: |
− | ::a) le persone con | + | ::a) le persone con invalidità civile, di guerra e per servizio, le persone con cecità totale o parziale o ipovedenti gravi ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 138 e le persone sorde di cui all'art. 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle menomazioni accertate dalle competenti commissioni mediche; |
− | ::b) i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un' | + | ::b) i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità grave e permanente; |
− | ::c) le persone di cui alla lettera a) affette da gravissime patologie evolutive o degenerative che hanno determinato menomazioni permanenti insorte in epoca successiva al riconoscimento dell' | + | ::c) le persone di cui alla lettera a) affette da gravissime patologie evolutive o degenerative che hanno determinato menomazioni permanenti insorte in epoca successiva al riconoscimento dell'invalidità, in relazione alle medesime menomazioni, accertate dal medico specialista; |
− | ::d) le persone che hanno presentato istanza di riconoscimento dell' | + | ::d) le persone che hanno presentato istanza di riconoscimento dell'invalidità cui siano state accertate, dalle competenti commissioni mediche, menomazioni che, singolarmente, per concorso o coesistenza, comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo, in relazione alle suddette menomazioni risultanti dai verbali di cui all'art. 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295; |
− | ::e) le persone in attesa di accertamento dell' | + | ::e) le persone in attesa di accertamento dell'invalidità per i quali il medico specialista prescrittore attesti la necessità e urgenza di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio per la tempestiva attivazione di un piano riabilitativo‐assistenziale, in relazione alle menomazioni certificate ai fini del riconoscimento dell'invalidità; |
− | ::f) le persone ricoverate in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per le quali il medico responsabile dell' | + | ::f) le persone ricoverate in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per le quali il medico responsabile dell'unità operativa certifichi la presenza di una menomazione grave e permanente e la necessità e l'urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del piano riabilitativo‐assistenziale. Contestualmente alla fornitura della protesi o dell'ortesi deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità; |
::g) le persone amputate di arto, le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia e le persone che abbiano subito un intervento demolitore dell'occhio, in relazione alle suddette menomazioni; | ::g) le persone amputate di arto, le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia e le persone che abbiano subito un intervento demolitore dell'occhio, in relazione alle suddette menomazioni; | ||
::h) le persone affette da una malattia rara di cui all'allegato 7 al presente decreto, in relazione alle menomazioni correlate alla malattia.<br> | ::h) le persone affette da una malattia rara di cui all'allegato 7 al presente decreto, in relazione alle menomazioni correlate alla malattia.<br> | ||
Hanno diritto ai dispositivi provvisori e temporanei le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia, le persone con enucleazione del bulbo oculare. Le persone con amputazione di arto hanno diritto al dispositivo provvisorio in alternativa al dispositivo temporaneo.<br> | Hanno diritto ai dispositivi provvisori e temporanei le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia, le persone con enucleazione del bulbo oculare. Le persone con amputazione di arto hanno diritto al dispositivo provvisorio in alternativa al dispositivo temporaneo.<br> | ||
− | Le regioni e le province autonome o le aziende sanitarie locali possono fornire dispositivi di serie di cui all'elenco 2B dell'allegato 5 alle persone con grave | + | Le regioni e le province autonome o le aziende sanitarie locali possono fornire dispositivi di serie di cui all'elenco 2B dell'allegato 5 alle persone con grave disabilità transitoria, assistite in regime di ospedalizzazione domiciliare, di dimissione protetta o di assistenza domiciliare integrata, su prescrizione dello specialista, per un periodo massimo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, nei casi in cui le medesime regioni o aziende sanitarie locali abbiano attivato servizi di riutilizzo dei suddetti dispositivi.<br> |
− | Qualora i dispositivi siano prescritti, per motivi di | + | Qualora i dispositivi siano prescritti, per motivi di necessità e urgenza, nel corso di ricovero presso strutture sanitarie accreditate, pubbliche o private, ubicate fuori del territorio della azienda sanitaria locale di residenza dell'assistito, la prescrizione è inoltrata dalla unità operativa di ricovero all'azienda sanitaria locale di residenza, che rilascia l'autorizzazione tempestivamente, anche per via telematica. Limitatamente ai dispositivi inclusi nell'elenco 1 dell'allegato 5, in caso di silenzio dell'azienda sanitaria locale, trascorsi cinque giorni dal ricevimento della prescrizione, l'autorizzazione si intende concessa. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa o al prezzo fissati dalla regione di residenza dell'assistito.<br> |
− | L'azienda sanitaria locale | + | L'azienda sanitaria locale può autorizzare la fornitura di una protesi di riserva per le persone con amputazione di arto. Nei confronti di altri soggetti per i quali la mancanza del dispositivo impedisce lo svolgimento delle attività essenziali della vita, l'azienda sanitaria locale è tenuta a provvedere immediatamente alla sua eventuale riparazione o sostituzione.<br> |
− | Agli invalidi del lavoro, i dispositivi dovuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono erogati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ( | + | Agli invalidi del lavoro, i dispositivi dovuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono erogati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) con spesa a carico dell'Istituto, secondo le indicazioni e le modalità stabilite dall'Istituto stesso.<br> |
− | Sono fatti salvi i benefici | + | Sono fatti salvi i benefici già previsti dalle norme in vigore in favore degli invalidi di guerra e categorie assimiliate.<br> |
− | In casi eccezionali, per i soggetti affetti da gravissime | + | In casi eccezionali, per i soggetti affetti da gravissime disabilità, le aziende sanitarie locali possono garantire l'erogazione di protesi, ortesi o ausili non appartenenti ad una delle tipologie riportate nel nomenclatore allegato, nel rispetto delle procedure fissate dalla regione e sulla base di criteri e linee guida.<br> |
− | I dispositivi inclusi nell'allegato 5 sono ceduti in | + | I dispositivi inclusi nell'allegato 5 sono ceduti in proprietà all'assistito, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di disciplinare modalità di cessione in comodato dei dispositivi di serie di cui agli elenchi 2A e 2B dell'allegato 5 per i quali le regioni, le province autonome o le aziende abbiano attivato servizi di riutilizzo dei dispositivi stessi. L'assistito è responsabile della custodia e della buona tenuta della protesi, dell'ortesi o dell'ausilio tecnologico.<br> |
− | L'azienda sanitaria locale autorizza la fornitura di nuovi dispositivi inclusi nell'elenco 1 dell'allegato 5, in favore dei propri assistiti di | + | L'azienda sanitaria locale autorizza la fornitura di nuovi dispositivi inclusi nell'elenco 1 dell'allegato 5, in favore dei propri assistiti di età superiore a 18 anni, quando siano trascorsi i tempi minimi di rinnovo riportati, per ciascuna classe, nel medesimo elenco e in ogni caso quando sussistono le condizioni di cui alle lettere a) e b) e con le procedure ivi indicate. Per i dispositivi per i quali non sono indicati tempi minimi di rinnovo si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b). Per i dispositivi forniti agli assistiti di età inferiore a 18 anni, non si applicano i tempi minimi di rinnovo e l'azienda sanitaria locale autorizza le sostituzioni o modificazioni dei dispositivi erogati in base ai controlli clinici prescritti e secondo il piano riabilitativo‐assistenziale. La fornitura di nuovi dispositivi può essere autorizzata nei casi di: |
− | ::a) particolari | + | ::a) particolari necessità terapeutiche o riabilitative o modifica dello stato psicofisico dell'assistito, sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore allegata alla prescrizione che attesti, con adeguata motivazione, l'inadeguatezza dell'ausilio in uso e la necessità del rinnovo per il mantenimento delle autonomie della persona nel suo contesto di vita; |
− | ::b) rottura accidentale o usura, non attribuibili all'uso improprio del dispositivo, a grave incuria o a dolo, cui consegue l' | + | ::b) rottura accidentale o usura, non attribuibili all'uso improprio del dispositivo, a grave incuria o a dolo, cui consegue l'impossibilità tecnica o la non convenienza della riparazione ovvero la non perfetta funzionalità del dispositivo riparato, valutate dall'azienda sanitaria locale anche con l'ausilio di tecnici di fiducia. |
− | Le ''' | + | Le '''modalità di erogazione dell'assistenza protesica''' (art. 19) e di individuazione degli erogatori sono definiti dall'allegato 12. |
====g) Assistenza termale (art. 20)==== | ====g) Assistenza termale (art. 20)==== | ||
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beneficio da tali prestazioni. Nel medesimo allegato sono elencate le | beneficio da tali prestazioni. Nel medesimo allegato sono elencate le | ||
prestazioni erogabili suddivise per tipologia di destinatari.<br> | prestazioni erogabili suddivise per tipologia di destinatari.<br> | ||
− | L'erogazione | + | L'erogazione è garantita nel limite di un ciclo annuo di |
prestazioni, fatta eccezione per gli invalidi di guerra e di | prestazioni, fatta eccezione per gli invalidi di guerra e di | ||
servizio, dei ciechi, dei sordi e degli invalidi civili, che possono | servizio, dei ciechi, dei sordi e degli invalidi civili, che possono | ||
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I percorsi assistenziali domiciliari, territoriali, | I percorsi assistenziali domiciliari, territoriali, | ||
semiresidenziali e residenziali di cui al presente Capo prevedono | semiresidenziali e residenziali di cui al presente Capo prevedono | ||
− | l'erogazione congiunta di | + | l'erogazione congiunta di attività e prestazioni afferenti all'area |
sanitaria e all'area dei servizi sociali. Con apposito accordo | sanitaria e all'area dei servizi sociali. Con apposito accordo | ||
sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto | sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto | ||
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee di indirizzo | legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee di indirizzo | ||
− | volte a garantire | + | volte a garantire omogeneità nei processi di integrazione |
istituzionale, professionale e organizzativa delle suddette aree, | istituzionale, professionale e organizzativa delle suddette aree, | ||
− | anche con l'apporto delle autonomie locali, | + | anche con l'apporto delle autonomie locali, nonché modalità di |
utilizzo delle risorse coerenti con l'obiettivo dell'integrazione, | utilizzo delle risorse coerenti con l'obiettivo dell'integrazione, | ||
anche con riferimento al Fondo per le non autosufficienze di cui | anche con riferimento al Fondo per le non autosufficienze di cui | ||
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valutazione multidimensionale dei bisogni, sotto il profilo clinico, | valutazione multidimensionale dei bisogni, sotto il profilo clinico, | ||
funzionale e sociale. Le regioni e le province autonome organizzano | funzionale e sociale. Le regioni e le province autonome organizzano | ||
− | tali | + | tali attività garantendo uniformità sul proprio territorio nelle modalità, nelle procedure e negli strumenti di valutazione |
multidimensionale, anche in riferimento alle diverse fasi del | multidimensionale, anche in riferimento alle diverse fasi del | ||
progetto di assistenza.<br> | progetto di assistenza.<br> | ||
Il Progetto di assistenza individuale (PAI) definisce i bisogni | Il Progetto di assistenza individuale (PAI) definisce i bisogni | ||
− | terapeutico‐riabilitativi e assistenziali della persona ed | + | terapeutico‐riabilitativi e assistenziali della persona ed è redatto |
− | dall' | + | dall'unità di valutazione multidimensionale, con il coinvolgimento |
di tutte le componenti dell'offerta assistenziale sanitaria, | di tutte le componenti dell'offerta assistenziale sanitaria, | ||
sociosanitaria e sociale, del paziente e della sua famiglia. Il | sociosanitaria e sociale, del paziente e della sua famiglia. Il | ||
− | coordinamento dell' | + | coordinamento dell'attività clinica rientra tra i compiti del medico |
di medicina generale o del pediatra di libera scelta, fatti salvi i | di medicina generale o del pediatra di libera scelta, fatti salvi i | ||
casi in cui il soggetto responsabile del rapporto di cura sia stato | casi in cui il soggetto responsabile del rapporto di cura sia stato | ||
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Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non | Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non | ||
− | autosufficienti e in condizioni di | + | autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto |
− | o esiti delle stesse, '''percorsi assistenziali a | + | o esiti delle stesse, '''percorsi assistenziali a domiciliò'' (art. 22) costituiti |
dall'insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi, | dall'insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi, | ||
infermieristici e di aiuto infermieristico necessari per stabilizzare | infermieristici e di aiuto infermieristico necessari per stabilizzare | ||
il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la | il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la | ||
− | + | qualità della vita. L'azienda sanitaria locale assicura la | |
− | + | continuità tra le fasi di assistenza ospedaliera e l'assistenza | |
territoriale a domicilio.<br> | territoriale a domicilio.<br> | ||
Le cure domiciliari, come risposta ai bisogni delle persone non | Le cure domiciliari, come risposta ai bisogni delle persone non | ||
− | autosufficienti e in condizioni di | + | autosufficienti e in condizioni di fragilità, si integrano con le |
prestazioni di assistenza sociale e di supporto alla famiglia, | prestazioni di assistenza sociale e di supporto alla famiglia, | ||
secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei | secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei | ||
ministri 14 febbraio 2001 recante «Atto di indirizzo e coordinamento | ministri 14 febbraio 2001 recante «Atto di indirizzo e coordinamento | ||
sull'integrazione sociosanitaria». Il bisogno clinico, funzionale e | sull'integrazione sociosanitaria». Il bisogno clinico, funzionale e | ||
− | sociale | + | sociale è accertato attraverso idonei strumenti di valutazione |
multidimensionale che consentano la presa in carico della persona e | multidimensionale che consentano la presa in carico della persona e | ||
la definizione del «Progetto di assistenza individuale» (PAI) | la definizione del «Progetto di assistenza individuale» (PAI) | ||
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dalle province autonome in merito al comma 3, lettera a). | dalle province autonome in merito al comma 3, lettera a). | ||
In relazione al bisogno di salute dell'assistito ed al livello | In relazione al bisogno di salute dell'assistito ed al livello | ||
− | di | + | di intensità, complessità e durata dell'intervento assistenziale, le cure domiciliari, si articolano nei seguenti livelli: |
− | ::a) cure domiciliari di livello base: costituite da prestazioni professionali in risposta a bisogni sanitari di bassa | + | ::a) cure domiciliari di livello base: costituite da prestazioni professionali in risposta a bisogni sanitari di bassa complessità di tipo medico, infermieristico e/o riabilitativo, anche ripetuti nel tempo; le cure domiciliari di livello base, attivate con le modalità previste dalle regioni e dalle province autonome, sono caratterizzate da un «Coefficiente di intensità assistenziale» (CIA)<ref> CIA: coefficiente intensità assistenziale = GEA/GdC; GEA: giornate di effettiva assistenza nelle quali è stato effettuato almeno un accesso domiciliare; GdC: giornate di cura dalla data della presa in carico alla cessazione del programma </ref> inferiore a 0,14; |
− | ::b) cure domiciliari integrate (ADI) di I^ livello: costituite da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico‐infermieristico‐assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo‐assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono | + | ::b) cure domiciliari integrate (ADI) di I^ livello: costituite da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico‐infermieristico‐assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo‐assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,14 e 0,30 in relazione alla criticità e complessità del caso; quando necessari sono assicurati gli accertamenti diagnostici, la fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonché dei preparati per nutrizione artificiale. Le cure domiciliari di primo livello richiedono la valutazione multidimensionale, la «presa in carico» della persona e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI) ovvero di un «Progetto riabilitativo individuale» (PRI) che definisce i bisogni riabilitativi della persona, e sono attivate con le modalità definite dalle regioni e dalla province autonome anche su richiesta dei familiari o dei servizi sociali. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta assumono la responsabilità clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia; |
− | ::c) cure domiciliari integrate (ADI) di II^ livello: costituite da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico‐infermieristico‐assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo‐assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono | + | ::c) cure domiciliari integrate (ADI) di II^ livello: costituite da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico‐infermieristico‐assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo‐assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,31 e 0,50, in relazione alla criticità e complessità del caso; quando necessari sono assicurati gli accertamenti diagnostici, la fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonché dei preparati per nutrizione artificiale. Le cure domiciliari di secondo livello richiedono la valutazione multidimensionale, la «presa in carico» della persona e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI) ovvero di un «Progetto riabilitativo individuale» (PRI), e sono attivate con le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome anche su richiesta dei familiari o dei servizi sociali. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta assumono la responsabilità clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia; |
− | ::d) cure domiciliari integrate (ADI) di III^ livello: costituite da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico e riabilitativo, accertamenti diagnostici, fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, | + | ::d) cure domiciliari integrate (ADI) di III^ livello: costituite da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico e riabilitativo, accertamenti diagnostici, fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonché dei preparati per nutrizione artificiale a favore di persone con patologie che, presentando elevato livello di complessità, instabilità clinica e sintomi di difficile controllo, richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50, anche per la necessità di fornire supporto alla famiglia e/o al care‐giver. Le cure domiciliari ad elevata intensità sono attivate con le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome richiedono la valutazione multidimensionale, la presa in carico della persona e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI). Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta assumono la responsabilità clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia.<br> |
Ai sensi dell'art. 3‐septies del decreto legislativo 30 dicembre | Ai sensi dell'art. 3‐septies del decreto legislativo 30 dicembre | ||
1992, n. 502 e successive modificazioni e del decreto del Presidente | 1992, n. 502 e successive modificazioni e del decreto del Presidente | ||
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relazione agli esiti della valutazione multidimensionale. | relazione agli esiti della valutazione multidimensionale. | ||
− | Il Servizio sanitario nazionale garantisce le '''cure domiciliari palliative''' (art. 23) di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38, nell'ambito della Rete di cure palliative a favore di persone affette da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita. Le cure sono erogate dalle | + | Il Servizio sanitario nazionale garantisce le '''cure domiciliari palliative''' (art. 23) di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38, nell'ambito della Rete di cure palliative a favore di persone affette da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita. Le cure sono erogate dalle Unità di Cure Palliative (UCP) sulla base di protocolli formalizzati nell'ambito della Rete e sono costituite da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico, accertamenti diagnostici, fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonché dei preparati per nutrizione artificiale, da aiuto infermieristico, assistenza tutelare professionale e sostegno spirituale.<br> Le cure |
palliative domiciliari si articolano nei seguenti livelli: | palliative domiciliari si articolano nei seguenti livelli: | ||
::a) livello base: costituito da interventi coordinati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera f) della legge 15 marzo 2010, n. 38, che garantiscono un approccio palliativo attraverso l'ottimale controllo dei sintomi e una adeguata comunicazione con il malato e la famiglia; sono erogate da medici e infermieri con buona conoscenza di base delle cure palliative e si articolano in interventi programmati caratterizzati da un CIA minore di 0,50 in funzione del progetto di assistenza individuale; | ::a) livello base: costituito da interventi coordinati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera f) della legge 15 marzo 2010, n. 38, che garantiscono un approccio palliativo attraverso l'ottimale controllo dei sintomi e una adeguata comunicazione con il malato e la famiglia; sono erogate da medici e infermieri con buona conoscenza di base delle cure palliative e si articolano in interventi programmati caratterizzati da un CIA minore di 0,50 in funzione del progetto di assistenza individuale; | ||
− | ::b) livello specialistico: costituito da interventi da parte di equipe multiprofessionali e multidisciplinari dedicate, rivolti a malati con bisogni complessi per i quali gli interventi di base sono inadeguati; richiedono un elevato livello di competenza e | + | ::b) livello specialistico: costituito da interventi da parte di equipe multiprofessionali e multidisciplinari dedicate, rivolti a malati con bisogni complessi per i quali gli interventi di base sono inadeguati; richiedono un elevato livello di competenza e modalità di lavoro interdisciplinare. In relazione al livello di complessità, legato anche all'instabilità clinica e ai sintomi di difficile controllo, sono garantiti la continuità assistenziale, interventi programmati caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50 definiti dal progetto di assistenza individuale nonché pronta disponibilità medica e infermieristica sulle 24 ore.<br> |
Le cure domiciliari palliative richiedono la valutazione multidimensionale, la presa in carico del paziente e dei familiari e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI). Le cure domiciliari palliative sono integrate da interventi sociali in relazione agli esiti della valutazione multidimensionale. | Le cure domiciliari palliative richiedono la valutazione multidimensionale, la presa in carico del paziente e dei familiari e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI). Le cure domiciliari palliative sono integrate da interventi sociali in relazione agli esiti della valutazione multidimensionale. | ||
====h) Assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale (art. 24)==== | ====h) Assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale (art. 24)==== | ||
− | Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle '''donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie''' (art. 24), le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, ostetriche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle | + | Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle '''donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie''' (art. 24), le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, ostetriche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie ed appropriate nei seguenti ambiti di attività: |
− | ::a) educazione e consulenza per la | + | ::a) educazione e consulenza per la maternità e paternità responsabile; |
::b) somministrazione dei mezzi necessari per la procreazione responsabile; | ::b) somministrazione dei mezzi necessari per la procreazione responsabile; | ||
::c) consulenza preconcezionale; | ::c) consulenza preconcezionale; | ||
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::g) assistenza al puerperio, promozione e sostegno dell'allattamento al seno e supporto nell'accudimento del neonato; | ::g) assistenza al puerperio, promozione e sostegno dell'allattamento al seno e supporto nell'accudimento del neonato; | ||
::h) consulenza, supporto psicologico e assistenza per l'interruzione volontaria della gravidanza e rilascio certificazioni; | ::h) consulenza, supporto psicologico e assistenza per l'interruzione volontaria della gravidanza e rilascio certificazioni; | ||
− | ::i) consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi di | + | ::i) consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi di sterilità e infertilità e per procreazione medicalmente assistita; |
::j) consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi correlati alla menopausa; | ::j) consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi correlati alla menopausa; | ||
::k) consulenza ed assistenza psicologica per problemi individuali e di coppia; | ::k) consulenza ed assistenza psicologica per problemi individuali e di coppia; | ||
Riga 329: | Riga 329: | ||
::n) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo); | ::n) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo); | ||
::o) supporto psicologico e sociale a nuclei familiari in condizioni di disagio; | ::o) supporto psicologico e sociale a nuclei familiari in condizioni di disagio; | ||
− | ::p) valutazione e supporto psicologico a coppie e minori per l'affidamento familiare e l'adozione, anche nella fase | + | ::p) valutazione e supporto psicologico a coppie e minori per l'affidamento familiare e l'adozione, anche nella fase successiva all'inserimento del minore nel nucleo familiare; |
::q) rapporti con il Tribunale dei minori e adempimenti connessi (relazioni, certificazioni, ecc.); | ::q) rapporti con il Tribunale dei minori e adempimenti connessi (relazioni, certificazioni, ecc.); | ||
::r) prevenzione, individuazione precoce e assistenza nei casi di violenza di genere e sessuale; | ::r) prevenzione, individuazione precoce e assistenza nei casi di violenza di genere e sessuale; | ||
::s) consulenza specialistica e collaborazione con gli altri servizi distrettuali territoriali; | ::s) consulenza specialistica e collaborazione con gli altri servizi distrettuali territoriali; | ||
::t) consulenza e collaborazione con i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale. | ::t) consulenza e collaborazione con i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale. | ||
− | L'assistenza distrettuale ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie tiene conto di eventuali condizioni di | + | L'assistenza distrettuale ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie tiene conto di eventuali condizioni di disabilità ed è integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione. |
− | Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai '''minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo''' (art.25), la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato differenziato per | + | Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai '''minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo''' (art. 25), la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attività: |
::a) individuazione precoce e proattiva del disturbo; | ::a) individuazione precoce e proattiva del disturbo; | ||
::b) accoglienza; | ::b) accoglienza; | ||
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::h) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo); | ::h) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo); | ||
::i) colloqui di orientamento, training e sostegno alla famiglia nella gestione dei sintomi e nell'uso dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17; | ::i) colloqui di orientamento, training e sostegno alla famiglia nella gestione dei sintomi e nell'uso dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17; | ||
− | ::j) abilitazione e riabilitazione estensiva o intensiva (individuale e di gruppo) in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, finalizzate allo sviluppo, al recupero e al mantenimento dell'autonomia personale, sociale e lavorativa, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle | + | ::j) abilitazione e riabilitazione estensiva o intensiva (individuale e di gruppo) in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, finalizzate allo sviluppo, al recupero e al mantenimento dell'autonomia personale, sociale e lavorativa, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche e le Linee guida, ivi incluse le Linee guida dell'Istituto superiore di sanità; |
− | ::k) interventi psicoeducativi e di supporto alle autonomie e alle | + | ::k) interventi psicoeducativi e di supporto alle autonomie e alle attività della vita quotidiana; |
− | ::l) | + | ::l) attività di orientamento e formazione alla famiglia nella gestione del programma terapeutico e abilitativo/riabilitativo personalizzato del minore; |
::m) gruppi di sostegno per i familiari; | ::m) gruppi di sostegno per i familiari; | ||
::n) interventi sulla rete sociale, formale e informale; | ::n) interventi sulla rete sociale, formale e informale; | ||
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::p) consulenza e collaborazione con i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale; | ::p) consulenza e collaborazione con i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale; | ||
::q) collaborazione con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado, in riferimento alle prestazioni previste dalla legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni; | ::q) collaborazione con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado, in riferimento alle prestazioni previste dalla legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni; | ||
− | ::r) adempimenti nell'ambito dei rapporti con l' | + | ::r) adempimenti nell'ambito dei rapporti con l'Autorità giudiziaria minorile; |
− | ::s) collaborazione ed integrazione con i servizi per le dipendenze patologiche, con particolare riferimento ai minori con | + | ::s) collaborazione ed integrazione con i servizi per le dipendenze patologiche, con particolare riferimento ai minori con comorbidità; |
− | ::t) progettazione coordinata e condivisa con i servizi per la tutela della salute mentale del percorso di | + | ::t) progettazione coordinata e condivisa con i servizi per la tutela della salute mentale del percorso di continuità assistenziale dei minori in vista del passaggio all'età adulta. |
− | L'assistenza distrettuale ai minori con disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo | + | L'assistenza distrettuale ai minori con disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo è integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione. |
− | Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle '''persone con disturbi mentali''' (art.26), la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato, differenziato per | + | Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle '''persone con disturbi mentali''' (art. 26), la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato, differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e |
− | psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle | + | psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attività: |
::a) individuazione precoce e proattiva del disturbo; | ::a) individuazione precoce e proattiva del disturbo; | ||
::b) accoglienza; | ::b) accoglienza; | ||
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::m) consulenza specialistica e collaborazione con i reparti ospedalieri e gli altri servizi distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali; | ::m) consulenza specialistica e collaborazione con i reparti ospedalieri e gli altri servizi distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali; | ||
::n) collaborazione con i medici di medicina generale; | ::n) collaborazione con i medici di medicina generale; | ||
− | ::o) collaborazione ed integrazione con i servizi per le dipendenze patologiche (SERT), con particolare riferimento ai pazienti con | + | ::o) collaborazione ed integrazione con i servizi per le dipendenze patologiche (SERT), con particolare riferimento ai pazienti con comorbidità; |
::p) interventi psicoeducativi rivolti alla persona e alla famiglia; | ::p) interventi psicoeducativi rivolti alla persona e alla famiglia; | ||
− | ::q) progettazione coordinata e condivisa del percorso di | + | ::q) progettazione coordinata e condivisa del percorso di continuità assistenziale dei minori in carico ai servizi competenti, in vista del passaggio all'età adulta. |
− | L'assistenza distrettuale alle persone con disturbi mentali | + | L'assistenza distrettuale alle persone con disturbi mentali è integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione. |
− | Nell'ambito dell'assistenza distrettuale e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle '''persone con disabilità complesse''' (art. 27), la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico e riabilitativo individualizzato differenziato per | + | Nell'ambito dell'assistenza distrettuale e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle '''persone con disabilità complesse''' (art. 27), la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico e riabilitativo individualizzato differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e |
− | psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle | + | psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attività: |
::a) valutazione diagnostica multidisciplinare; | ::a) valutazione diagnostica multidisciplinare; | ||
::b) definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico e riabilitativo personalizzato, in collaborazione con la persona e la famiglia; | ::b) definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico e riabilitativo personalizzato, in collaborazione con la persona e la famiglia; | ||
Riga 389: | Riga 389: | ||
::f) colloqui di orientamento, training e sostegno alla famiglia nella gestione dei sintomi e nell'uso degli ausili e delle protesi; | ::f) colloqui di orientamento, training e sostegno alla famiglia nella gestione dei sintomi e nell'uso degli ausili e delle protesi; | ||
::g) abilitazione e riabilitazione estensiva (individuale e di gruppo) in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, finalizzate al recupero e al mantenimento dell'autonomia in tutti gli aspetti della vita; | ::g) abilitazione e riabilitazione estensiva (individuale e di gruppo) in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, finalizzate al recupero e al mantenimento dell'autonomia in tutti gli aspetti della vita; | ||
− | ::h) interventi psico‐educativi, socio‐educativi e di supporto alle autonomie e alle | + | ::h) interventi psico‐educativi, socio‐educativi e di supporto alle autonomie e alle attività della vita quotidiana; |
::i) gruppi di sostegno; | ::i) gruppi di sostegno; | ||
::j) interventi sulla rete sociale formale e informale; | ::j) interventi sulla rete sociale formale e informale; | ||
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::m) collaborazione e consulenza con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado in riferimento alle prestazioni previste dalla legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni; | ::m) collaborazione e consulenza con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado in riferimento alle prestazioni previste dalla legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni; | ||
::n) interventi terapeutico‐riabilitativi e socio‐riabilitativi finalizzati all'inserimento lavorativo. | ::n) interventi terapeutico‐riabilitativi e socio‐riabilitativi finalizzati all'inserimento lavorativo. | ||
− | L'assistenza distrettuale alle persone con | + | L'assistenza distrettuale alle persone con disabilità complesse è integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione. |
− | Nell'ambito dell'assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle '''persone con dipendenze patologiche''' (art. 28), inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, ivi incluse le persone detenute o internate, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato che include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle | + | Nell'ambito dell'assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle '''persone con dipendenze patologiche''' (art. 28), inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, ivi incluse le persone detenute o internate, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato che include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attività: |
::a) accoglienza; | ::a) accoglienza; | ||
::b) valutazione diagnostica multidisciplinare; | ::b) valutazione diagnostica multidisciplinare; | ||
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::q) collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta; | ::q) collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta; | ||
::r) interventi terapeutici e riabilitativi nei confronti di soggetti detenuti o con misure alternative alla detenzione, in collaborazione con l'amministrazione penitenziaria; | ::r) interventi terapeutici e riabilitativi nei confronti di soggetti detenuti o con misure alternative alla detenzione, in collaborazione con l'amministrazione penitenziaria; | ||
− | ::s) collaborazione ed integrazione con i servizi di salute mentale con riferimento ai pazienti con | + | ::s) collaborazione ed integrazione con i servizi di salute mentale con riferimento ai pazienti con comorbidità. |
− | L'assistenza distrettuale alle persone con dipendenze patologiche | + | L'assistenza distrettuale alle persone con dipendenze patologiche è integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione. |
====i) Assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno sanitario (art. 29)==== | ====i) Assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno sanitario (art. 29)==== | ||
− | Il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti residenziali intensivi di cura e mantenimento funzionale, ad elevato impegno sanitario alle persone con patologie non acute che, presentando alto livello di | + | Il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti residenziali intensivi di cura e mantenimento funzionale, ad elevato impegno sanitario alle persone con patologie non acute che, presentando alto livello di complessità, instabilità clinica, sintomi di difficile controllo, necessità di supporto alle funzioni vitali e/o gravissima disabilità, richiedono continuità assistenziale con pronta disponibilità medica e presenza infermieristica sulle 24 ore. I trattamenti, non erogabili al domicilio o in altri setting assistenziali di minore intensità, sono erogati mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche e costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, psicologico, riabilitativo, infermieristico e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, fornitura di preparati per nutrizione artificiale e dei |
dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17.<br> | dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17.<br> | ||
La durata del trattamento ad elevato impegno sanitario e' | La durata del trattamento ad elevato impegno sanitario e' | ||
fissata in base alle condizioni dell'assistito che sono oggetto di | fissata in base alle condizioni dell'assistito che sono oggetto di | ||
specifica valutazione multidimensionale, da effettuarsi secondo le | specifica valutazione multidimensionale, da effettuarsi secondo le | ||
− | + | modalità definite dalle regioni e dalle province autonome.<br> | |
I trattamenti di cui al comma 1 sono a totale carico del | I trattamenti di cui al comma 1 sono a totale carico del | ||
Servizio sanitario nazionale. | Servizio sanitario nazionale. | ||
− | Nell'ambito dell'assistenza residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle '''persone non autosufficienti | + | Nell'ambito dell'assistenza residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle '''persone non autosufficienti'' (art. 30), previa valutazione multidimensionale e presa in carico: |
− | ::a) trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale a persone non autosufficienti con patologie che, pur non presentando particolari | + | ::a) trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale a persone non autosufficienti con patologie che, pur non presentando particolari criticità e sintomi complessi, richiedono elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle 24 ore. I trattamenti, erogati mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, educazione terapeutica al paziente e al caregiver. La durata del trattamento estensivo, di norma non superiore a sessanta giorni, è fissata in base alle condizioni dell'assistito che sono oggetto di specifica valutazione multidimensionale, da effettuarsi secondo le modalità definite dalla regioni e dalle province autonome; |
− | ::b) trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure, a persone non autosufficienti. I trattamenti sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica e fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, educazione terapeutica al paziente e al caregiver, con garanzia di | + | ::b) trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure, a persone non autosufficienti. I trattamenti sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica e fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, educazione terapeutica al paziente e al caregiver, con garanzia di continuità assistenziale, e da attività di socializzazione e animazione. |
I trattamenti estensivi di cui al comma 1, lettere a) sono a carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti di lungoassistenza di cui al comma 1, lettera b) sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera. | I trattamenti estensivi di cui al comma 1, lettere a) sono a carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti di lungoassistenza di cui al comma 1, lettera b) sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera. | ||
− | Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti di lungoassistenza, di recupero, di mantenimento funzionale e di riorientamento in ambiente protesico, ivi compresi interventi di sollievo, a persone non autosufficienti con bassa | + | Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti di lungoassistenza, di recupero, di mantenimento funzionale e di riorientamento in ambiente protesico, ivi compresi interventi di sollievo, a persone non autosufficienti con bassa necessità di tutela sanitaria. |
I trattamenti di lungoassistenza di cui al comma 3 sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera. | I trattamenti di lungoassistenza di cui al comma 3 sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera. | ||
− | Il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della rete locale di cure palliative, garantisce alle '''persone nella fase terminale della vita''' (art. 31) affette da malattie progressive e in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta, il complesso integrato delle prestazioni mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle | + | Il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della rete locale di cure palliative, garantisce alle '''persone nella fase terminale della vita''' (art. 31) affette da malattie progressive e in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta, il complesso integrato delle prestazioni mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, mediche specialistiche, infermieristiche, riabilitative, psicologiche, gli accertamenti diagnostici, l'assistenza farmaceutica e la fornitura di preparati per nutrizione artificiale, le prestazioni sociali, tutelari e alberghiere, nonché di sostegno spirituale. Le prestazioni sono erogate da equipe multidisciplinari e multiprofessionali nei Centri specialistici di cure palliative‐Hospice che, anche quando operanti all'interno di una struttura ospedaliera, si collocano nell'ambito dell'assistenza sociosanitaria territoriale. Gli Hospice assicurano l'assistenza medica e infermieristica e la presenza di operatori tecnici dell'assistenza sette giorni su sette, sulle 24 ore, e dispongono di protocolli formalizzati per il controllo del dolore e dei sintomi, per la sedazione, l'alimentazione, l'idratazione e di programmi formalizzati per l'informazione, la comunicazione e il sostegno al paziente e alla famiglia, l'accompagnamento alla morte e l'assistenza al lutto, l'audit clinico ed il sostegno psico‐emotivo all'equipe. |
I trattamenti di cui al comma 1 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. | I trattamenti di cui al comma 1 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. | ||
Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai '''minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo''' (art. 32), previa valutazione multidimensionale, definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, i trattamenti terapeutico‐riabilitativi di cui al comma 2. I trattamenti terapeutico‐riabilitativi residenziali sono erogabili quando dalla valutazione multidimensionale emerga che i trattamenti territoriali o semiresidenziali risulterebbero inefficaci, anche in relazione al contesto familiare del minore. | Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai '''minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo''' (art. 32), previa valutazione multidimensionale, definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, i trattamenti terapeutico‐riabilitativi di cui al comma 2. I trattamenti terapeutico‐riabilitativi residenziali sono erogabili quando dalla valutazione multidimensionale emerga che i trattamenti territoriali o semiresidenziali risulterebbero inefficaci, anche in relazione al contesto familiare del minore. | ||
− | I trattamenti terapeutico‐riabilitativi includono le prestazioni garantite mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle | + | I trattamenti terapeutico‐riabilitativi includono le prestazioni garantite mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie ed appropriate nei seguenti ambiti di attività: |
::a) accoglienza; | ::a) accoglienza; | ||
::b) attuazione e verifica del Progetto terapeutico riabilitativo individuale, in collaborazione con il servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento e con la famiglia; | ::b) attuazione e verifica del Progetto terapeutico riabilitativo individuale, in collaborazione con il servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento e con la famiglia; | ||
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::h) abilitazione e riabilitazione estensiva o intensiva (individuale e di gruppo) finalizzate allo sviluppo dell'autonomia personale e sociale in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle Linee guida; | ::h) abilitazione e riabilitazione estensiva o intensiva (individuale e di gruppo) finalizzate allo sviluppo dell'autonomia personale e sociale in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle Linee guida; | ||
::i) interventi sulla rete sociale, formale e informale; | ::i) interventi sulla rete sociale, formale e informale; | ||
− | ::j) | + | ::j) attività di orientamento e formazione alla famiglia nella gestione del programma terapeutico e abilitativo/riabilitativo personalizzato del minore; |
::k) collaborazione con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado, in riferimento alle prestazioni previste dalla legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni; | ::k) collaborazione con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado, in riferimento alle prestazioni previste dalla legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni; | ||
::l) collaborazione con i pediatri di libera scelta e con i medici di medicina generale; | ::l) collaborazione con i pediatri di libera scelta e con i medici di medicina generale; | ||
− | ::m) adempimenti nell'ambito dei rapporti con l' | + | ::m) adempimenti nell'ambito dei rapporti con l'Autorità giudiziaria minorile; |
− | ::n) collaborazione ed integrazione con i servizi per le dipendenze patologiche, con particolare riferimento ai minori con | + | ::n) collaborazione ed integrazione con i servizi per le dipendenze patologiche, con particolare riferimento ai minori con comorbidità; |
− | ::o) progettazione coordinata e condivisa con i servizi per la tutela della salute mentale del percorso di | + | ::o) progettazione coordinata e condivisa con i servizi per la tutela della salute mentale del percorso di continuità assistenziale dei minori in vista del passaggio all'età adulta. |
− | In relazione al livello di | + | In relazione al livello di intensità riabilitativa e assistenziale l'assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento: |
− | ::a) trattamenti ad alta | + | ::a) trattamenti ad alta intensità terapeutico‐riabilitativa rivolti a pazienti con grave compromissione del funzionamento personale e sociale, parziale instabilità clinica, anche nella fase della post‐acuzie, e per i quali vi è l'indicazione ad una discontinuità con il contesto di vita. I trattamenti hanno una durata massima di 3 mesi, prorogabili in accordo con il servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento; |
− | ::b) trattamenti residenziali a media | + | ::b) trattamenti residenziali a media intensità terapeutico‐riabilitativa rivolti a pazienti con compromissione del funzionamento personale e sociale di gravità moderata, nei quali il quadro clinico non presenta elementi rilevanti di instabilità e per i quali vi è l'indicazione ad una discontinuità con il contesto di vita. I trattamenti hanno una durata massima di 6 mesi, prorogabili in accordo con il servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento; |
− | ::c) trattamenti residenziali a bassa | + | ::c) trattamenti residenziali a bassa intensità terapeutico‐riabilitativa rivolti a pazienti con moderata compromissione di funzioni e abilità, con quadri clinici relativamente stabili, privi di elementi di particolare complessità e per i quali vi è l'indicazione ad una discontinuità con il contesto di vita. La durata massima del programma non può essere superiore a 12 mesi, salvo proroga motivata dal servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento. |
− | Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale il Servizio sanitario nazionale garantisce interventi terapeutico‐riabilitativi intensivi ed estensivi, multiprofessionali, complessi e coordinati, rivolti a minori per i quali non vi | + | Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale il Servizio sanitario nazionale garantisce interventi terapeutico‐riabilitativi intensivi ed estensivi, multiprofessionali, complessi e coordinati, rivolti a minori per i quali non vi è l'indicazione ad una prolungata discontinuità con il contesto di vita. |
I trattamenti residenziali e semiresidenziali terapeutico‐riabilitativi di cui ai commi 3 e 4 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. | I trattamenti residenziali e semiresidenziali terapeutico‐riabilitativi di cui ai commi 3 e 4 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. | ||
− | Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle '''persone con disturbi mentali''' (art. 33), previa valutazione multidimensionale, definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, i trattamenti terapeutico‐riabilitativi e i trattamenti socio‐riabilitativi, con programmi differenziati per | + | Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle '''persone con disturbi mentali''' (art. 33), previa valutazione multidimensionale, definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, i trattamenti terapeutico‐riabilitativi e i trattamenti socio‐riabilitativi, con programmi differenziati per intensità,complessità e durata. I trattamenti includono le prestazioni |
− | necessarie ed appropriate, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle | + | necessarie ed appropriate, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche nei seguenti ambiti di attività: |
::a) accoglienza; | ::a) accoglienza; | ||
::b) attuazione e verifica del Progetto terapeutico riabilitativo individuale, in collaborazione con il Centro di salute mentale di riferimento; | ::b) attuazione e verifica del Progetto terapeutico riabilitativo individuale, in collaborazione con il Centro di salute mentale di riferimento; | ||
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::h) interventi sulla rete sociale formale e informale; | ::h) interventi sulla rete sociale formale e informale; | ||
::i) collaborazione con i medici di medicina generale. | ::i) collaborazione con i medici di medicina generale. | ||
− | In relazione al livello di | + | In relazione al livello di intensità assistenziale, l'assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento: |
− | ::a) trattamenti terapeutico‐riabilitativi ad alta | + | ::a) trattamenti terapeutico‐riabilitativi ad alta intensità riabilitativa ed elevata tutela sanitaria (carattere intensivo), rivolti a pazienti con gravi compromissioni del funzionamento personale e sociale, anche nella fase della post‐acuzie. I trattamenti, della durata massima di 18 mesi, prorogabili per ulteriori 6 mesi in accordo con il centro di salute mentale di riferimento, sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale sanitario e socio‐sanitario sulle 24 ore; |
− | ::b) trattamenti terapeutico‐riabilitativi a carattere estensivo, rivolti a pazienti stabilizzati con compromissioni del funzionamento personale e sociale di | + | ::b) trattamenti terapeutico‐riabilitativi a carattere estensivo, rivolti a pazienti stabilizzati con compromissioni del funzionamento personale e sociale di gravità moderata, che richiedono interventi a media intensità riabilitativa. I trattamenti, della durata massima di 36 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi in accordo con il centro di salute mentale di riferimento, sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale socio‐sanitario sulle 24 ore; |
− | ::c) trattamenti socio‐riabilitativi, rivolti a pazienti non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale, che richiedono interventi a bassa | + | ::c) trattamenti socio‐riabilitativi, rivolti a pazienti non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale, che richiedono interventi a bassa intensità riabilitativa. |
− | La durata dei programmi | + | La durata dei programmi è definita nel Progetto terapeutico riabilitativo individuale. In considerazione del diverso impegno assistenziale necessario in relazione alle condizioni degli ospiti, le strutture residenziali socio‐riabilitative possono articolarsi in più moduli, differenziati in base alla presenza di personale sociosanitario nell'arco della giornata. |
Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti terapeutico‐riabilitativi erogati da equipe multiprofessionali in strutture attive almeno 6 ore al giorno, per almeno cinque giorni la settimana. | Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti terapeutico‐riabilitativi erogati da equipe multiprofessionali in strutture attive almeno 6 ore al giorno, per almeno cinque giorni la settimana. | ||
I trattamenti residenziali terapeutico‐riabilitativi intensivi ed estensivi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti residenziali socio‐riabilitativi di cui al comma 2, lettera c) sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 40 per cento della tariffa giornaliera. I trattamenti semiresidenziali terapeutico‐riabilitativi di cui al comma 3 sono a totale carico del | I trattamenti residenziali terapeutico‐riabilitativi intensivi ed estensivi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti residenziali socio‐riabilitativi di cui al comma 2, lettera c) sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 40 per cento della tariffa giornaliera. I trattamenti semiresidenziali terapeutico‐riabilitativi di cui al comma 3 sono a totale carico del | ||
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Ai soggetti cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono garantiti trattamenti residenziali terapeutico‐riabilitativi a carattere intensivo ed estensivo nelle strutture residenziali di cui alla legge n. 9 del 2012 ed al decreto ministeriale 1 ottobre 2012 (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza). I trattamenti sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. | Ai soggetti cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono garantiti trattamenti residenziali terapeutico‐riabilitativi a carattere intensivo ed estensivo nelle strutture residenziali di cui alla legge n. 9 del 2012 ed al decreto ministeriale 1 ottobre 2012 (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza). I trattamenti sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. | ||
− | Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone di ogni | + | Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone di ogni età con '''disabilità fisiche, psichiche e sensoriali''' (art. 34), trattamenti riabilitativi mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, a carattere intensivo, estensivo e di mantenimento previa valutazione multidimensionale, presa in carico e progetto riabilitativo individuale (PRI) che definisca le modalità e la durata del trattamento. I trattamenti residenziali si articolano nelle seguenti tipologie: |
− | ::a) trattamenti di riabilitazione intensiva rivolti a persone non autosufficienti in condizioni di | + | ::a) trattamenti di riabilitazione intensiva rivolti a persone non autosufficienti in condizioni di stabilità clinica con disabilità importanti e complesse, modificabili, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno tre ore giornaliere e un elevato impegno assistenziale riferibile alla presenza di personale infermieristico sulle 24 ore; la durata dei trattamenti non supera, di norma, i 45 giorni, a meno che la rivalutazione multidimensionale non rilevi il persistere del bisogno riabilitativo intensivo; |
− | ::b) trattamenti di riabilitazione estensiva rivolti a persone disabili non autosufficienti con | + | ::b) trattamenti di riabilitazione estensiva rivolti a persone disabili non autosufficienti con potenzialità di recupero funzionale, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno 1 ora giornaliera e un medio impegno assistenziale riferibile alla presenza di personale socio‐sanitario sulle 24 ore; la durata dei trattamenti non supera, di norma, i 60 giorni, a meno che la rivalutazione multidimensionale non rilevi il persistere del bisogno riabilitativo estensivo; |
− | ::c) trattamenti socio‐riabilitativi di recupero e mantenimento delle | + | ::c) trattamenti socio‐riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità a persone non autosufficienti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate. In considerazione del diverso impegno assistenziale necessario in relazione alla gravità delle condizioni degli ospiti, le strutture residenziali socio‐riabilitative possono articolarsi in moduli, differenziati in base alla tipologia degli ospiti: |
− | :::1) disabili in condizioni di | + | :::1) disabili in condizioni di gravità che richiedono elevato impegno assistenziale e tutelare; |
:::2) disabili che richiedono moderato impegno assistenziale e tutelare. | :::2) disabili che richiedono moderato impegno assistenziale e tutelare. | ||
I trattamenti di cui al comma 1, lettera a) e b) sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti di cui al comma 1 lettera c), punto 1) sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al 70 per cento della tariffa giornaliera. I trattamenti di cui al comma 1, lettera c), punto 2) sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al 40 per cento della tariffa giornaliera. | I trattamenti di cui al comma 1, lettera a) e b) sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti di cui al comma 1 lettera c), punto 1) sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al 70 per cento della tariffa giornaliera. I trattamenti di cui al comma 1, lettera c), punto 2) sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al 40 per cento della tariffa giornaliera. | ||
I trattamenti semiresidenziali si articolano nelle seguenti tipologie: | I trattamenti semiresidenziali si articolano nelle seguenti tipologie: | ||
− | ::a) trattamenti di riabilitazione estensiva rivolti a persone disabili non autosufficienti con | + | ::a) trattamenti di riabilitazione estensiva rivolti a persone disabili non autosufficienti con potenzialità di recupero funzionale, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno 1 ora giornaliera; la durata dei trattamenti non supera, di norma, i 60 giorni, a meno che la rivalutazione multidimensionale non rilevi il persistere del bisogno riabilitativo estensivo; |
− | ::b) trattamenti socio‐riabilitativi di recupero e mantenimento delle | + | ::b) trattamenti socio‐riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità a persone non autosufficienti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate, anche in laboratori e centri occupazionali. |
I trattamenti di cui al comma 3, lettera a) sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti di cui al comma 3, lettera b) sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al 70 per cento della tariffa giornaliera. | I trattamenti di cui al comma 3, lettera a) sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti di cui al comma 3, lettera b) sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al 70 per cento della tariffa giornaliera. | ||
Il Servizio sanitario nazionale garantisce ai soggetti portatori di handicap individuati dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che necessitano di cure specialistiche presso centri di altissima | Il Servizio sanitario nazionale garantisce ai soggetti portatori di handicap individuati dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che necessitano di cure specialistiche presso centri di altissima | ||
− | specializzazione all'estero il concorso alle spese di soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore nei casi e con le | + | specializzazione all'estero il concorso alle spese di soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore nei casi e con le modalità individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2000 e dai relativi Accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. |
− | Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle '''persone con dipendenze patologiche''' (art. 35), inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, ivi incluse le persone con misure alternative alla detenzione o in regime di detenzione domiciliare, previa valutazione multidimensionale, definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, trattamenti terapeutico‐riabilitativi e trattamenti pedagogico‐riabilitativi, con programmi differenziati per | + | Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle '''persone con dipendenze patologiche''' (art. 35), inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, ivi incluse le persone con misure alternative alla detenzione o in regime di detenzione domiciliare, previa valutazione multidimensionale, definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, trattamenti terapeutico‐riabilitativi e trattamenti pedagogico‐riabilitativi, con programmi differenziati per intensità, complessità e durata. I trattamenti includono le prestazioni erogate mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie ed appropriate nei seguenti ambiti di attività: |
::a) accoglienza; | ::a) accoglienza; | ||
::b) attuazione e verifica del programma terapeutico e riabilitativo personalizzato, in collaborazione con il servizio per le dipendenze patologiche (SERT) di riferimento, in accordo con la persona e, per i minori, in collaborazione con la famiglia; | ::b) attuazione e verifica del programma terapeutico e riabilitativo personalizzato, in collaborazione con il servizio per le dipendenze patologiche (SERT) di riferimento, in accordo con la persona e, per i minori, in collaborazione con la famiglia; | ||
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::g) interventi di risocializzazione (individuali o di gruppo); | ::g) interventi di risocializzazione (individuali o di gruppo); | ||
::h) collaborazione con la rete sociale formale e informale; | ::h) collaborazione con la rete sociale formale e informale; | ||
− | ::i) collaborazione con l' | + | ::i) collaborazione con l'autorità giudiziaria per le persone con misure alternative alla detenzione o in regime di detenzione domiciliare; |
::j) collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta; | ::j) collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta; | ||
− | ::k) collaborazione ed integrazione con i servizi di salute mentale, con riferimento ai pazienti con | + | ::k) collaborazione ed integrazione con i servizi di salute mentale, con riferimento ai pazienti con comorbidità; |
::l) rapporti con il Tribunale dei minori e adempimenti connessi (relazioni, certificazioni, ecc.) | ::l) rapporti con il Tribunale dei minori e adempimenti connessi (relazioni, certificazioni, ecc.) | ||
::m) collaborazione e consulenza con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione nelle scuole dei minori sottoposti a trattamento. | ::m) collaborazione e consulenza con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione nelle scuole dei minori sottoposti a trattamento. | ||
− | In relazione al livello di | + | In relazione al livello di intensità assistenziale, l'assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento: |
::a) trattamenti specialistici, destinati a persone con dipendenza patologica che, per la presenza concomitante di disturbi psichiatrici, o dello stato di gravidanza o di gravi patologie fisiche o psichiche necessitano di trattamenti terapeutici specifici, anche con ricorso a terapia farmacologica e relativo monitoraggio. I trattamenti della durata massima di 18 mesi sono erogati in strutture o moduli che garantiscono la presenza di personale socio‐sanitario sulle 24 ore; | ::a) trattamenti specialistici, destinati a persone con dipendenza patologica che, per la presenza concomitante di disturbi psichiatrici, o dello stato di gravidanza o di gravi patologie fisiche o psichiche necessitano di trattamenti terapeutici specifici, anche con ricorso a terapia farmacologica e relativo monitoraggio. I trattamenti della durata massima di 18 mesi sono erogati in strutture o moduli che garantiscono la presenza di personale socio‐sanitario sulle 24 ore; | ||
− | ::b) trattamenti terapeutico‐riabilitativi destinati a persone con dipendenza patologica, finalizzati al superamento della dipendenza, al miglioramento della | + | ::b) trattamenti terapeutico‐riabilitativi destinati a persone con dipendenza patologica, finalizzati al superamento della dipendenza, al miglioramento della qualità della vita e al reinserimento sociale. I trattamenti, della durata massima di 18 mesi, eventualmente prorogabili a seguito di rivalutazione multidimensionale da parte dei servizi territoriali delle dipendenze patologiche, sono rivolti a persone che, anche in trattamento farmacologico sostitutivo, non assumono sostanze d'abuso, e sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale sulle 24 ore; |
::c) trattamenti pedagogico‐riabilitativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale e alla integrazione sociale e lavorativa. I trattamenti, della durata massima di 30 mesi, sono rivolti a persone che non assumono sostanze d'abuso e non hanno in corso trattamenti con farmaci sostitutivi, e sono erogati in strutture che garantiscono la presenza di personale socio‐sanitario nell'arco della giornata. | ::c) trattamenti pedagogico‐riabilitativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale e alla integrazione sociale e lavorativa. I trattamenti, della durata massima di 30 mesi, sono rivolti a persone che non assumono sostanze d'abuso e non hanno in corso trattamenti con farmaci sostitutivi, e sono erogati in strutture che garantiscono la presenza di personale socio‐sanitario nell'arco della giornata. | ||
I trattamenti residenziali di cui al comma 2 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. | I trattamenti residenziali di cui al comma 2 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. | ||
Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce: | Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce: | ||
− | ::a) trattamenti terapeutico‐riabilitativi, finalizzati al superamento della dipendenza patologica, al miglioramento della | + | ::a) trattamenti terapeutico‐riabilitativi, finalizzati al superamento della dipendenza patologica, al miglioramento della qualità della vita e al reinserimento sociale. I trattamenti, della durata massima di 18 mesi, eventualmente prorogabili a seguito di rivalutazione multidimensionale da parte dei servizi territoriali delle dipendenze patologiche, sono rivolti a persone che, anche in trattamento farmacologico sostitutivo, non assumono sostanze d'abuso, e sono erogati in strutture che garantiscono l'attività per 6 ore al giorno, per almeno cinque giorni la settimana; |
− | ::b) trattamenti pedagogico‐riabilitativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale e alla integrazione sociale e lavorativa. I trattamenti, della durata massima di 30 mesi, sono rivolti a persone che non assumono sostanze d'abuso e non hanno in corso trattamenti con farmaci sostitutivi, e sono erogati in strutture che garantiscono l' | + | ::b) trattamenti pedagogico‐riabilitativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale e alla integrazione sociale e lavorativa. I trattamenti, della durata massima di 30 mesi, sono rivolti a persone che non assumono sostanze d'abuso e non hanno in corso trattamenti con farmaci sostitutivi, e sono erogati in strutture che garantiscono l'attività per 6 ore al giorno, per almeno cinque giorni la settimana. |
I trattamenti semiresidenziali di cui al comma 4 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. | I trattamenti semiresidenziali di cui al comma 4 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. | ||
===Assistenza ospedaliera=== | ===Assistenza ospedaliera=== | ||
− | Il livello dell'assistenza ospedaliera si articola nelle seguenti aree di | + | Il livello dell'assistenza ospedaliera si articola nelle seguenti aree di attività<ref>Vedi art. 36 di Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "[http://wiki.inmp.it/wiki/images/DPCM_12GENNAIO2017_lea.pdf Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502]", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.</ref>: |
::a. pronto soccorso; | ::a. pronto soccorso; | ||
::b. ricovero ordinario per acuti; | ::b. ricovero ordinario per acuti; | ||
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::d. day hospital; | ::d. day hospital; | ||
::e. riabilitazione e lungodegenza post acuzie; | ::e. riabilitazione e lungodegenza post acuzie; | ||
− | ::f. | + | ::f. attività trasfusionali; |
− | ::g. | + | ::g. attività di trapianto di cellule, organi e tessuti; |
::h. centri antiveleni (CAV). | ::h. centri antiveleni (CAV). | ||
− | ====a) Pronto soccorso (art.37)==== | + | ====a) Pronto soccorso (art. 37)==== |
− | Nell'ambito dell' | + | Nell'ambito dell'attività di Pronto soccorso, il Servizio |
sanitario nazionale garantisce l'esecuzione degli interventi | sanitario nazionale garantisce l'esecuzione degli interventi | ||
diagnostico terapeutici di urgenza, i primi accertamenti diagnostici, | diagnostico terapeutici di urgenza, i primi accertamenti diagnostici, | ||
clinici strumentali e di laboratorio e gli interventi necessari alla | clinici strumentali e di laboratorio e gli interventi necessari alla | ||
− | stabilizzazione del paziente, | + | stabilizzazione del paziente, nonché, quando necessario, il |
trasporto assistito. | trasporto assistito. | ||
− | Nelle | + | Nelle unità operative di pronto soccorso è assicurata la |
funzione di triage che sulla base delle condizioni cliniche dei | funzione di triage che sulla base delle condizioni cliniche dei | ||
− | pazienti e del loro rischio evolutivo determina la | + | pazienti e del loro rischio evolutivo determina la priorità di |
accesso al percorso diagnostico terapeutico. | accesso al percorso diagnostico terapeutico. | ||
− | + | È altresì assicurata all'interno del PS/DEA la funzione di | |
Osservazione breve intensiva (OBI) al fine di garantire | Osservazione breve intensiva (OBI) al fine di garantire | ||
l'appropriatezza dei percorsi assistenziali complessi. | l'appropriatezza dei percorsi assistenziali complessi. | ||
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medico‐infermieristica prolungata nel corso della giornata, | medico‐infermieristica prolungata nel corso della giornata, | ||
osservazione medico‐infermieristica per 24 ore e immediata | osservazione medico‐infermieristica per 24 ore e immediata | ||
− | + | accessibilità alle prestazioni stesse.<br> | |
− | Nell'ambito dell' | + | Nell'ambito dell'attività di ricovero ordinario sono garantite |
tutte le prestazioni cliniche, mediche e chirurgiche, ostetriche, | tutte le prestazioni cliniche, mediche e chirurgiche, ostetriche, | ||
farmaceutiche, strumentali e tecnologiche necessarie ai fini | farmaceutiche, strumentali e tecnologiche necessarie ai fini | ||
dell'inquadramento diagnostico, della terapia, inclusa la terapia del | dell'inquadramento diagnostico, della terapia, inclusa la terapia del | ||
dolore e le cure palliative, o di specifici controlli clinici e | dolore e le cure palliative, o di specifici controlli clinici e | ||
− | strumentali; sono | + | strumentali; sono altresì garantite le prestazioni assistenziali al |
− | neonato, | + | neonato, nonché le prestazioni necessarie e appropriate per la |
diagnosi precoce delle malattie congenite previste dalla normativa | diagnosi precoce delle malattie congenite previste dalla normativa | ||
vigente e dalla buona pratica clinica, incluse quelle per la diagnosi | vigente e dalla buona pratica clinica, incluse quelle per la diagnosi | ||
− | precoce della | + | precoce della sordità congenita e della cataratta congenita, nonché |
quelle per la diagnosi precoce delle malattie metaboliche ereditarie | quelle per la diagnosi precoce delle malattie metaboliche ereditarie | ||
individuate con decreto del Ministro della salute in attuazione | individuate con decreto del Ministro della salute in attuazione | ||
dell'art. 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nei | dell'art. 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nei | ||
− | limiti e con le | + | limiti e con le modalità definite dallo stesso decreto.<br> |
Il Servizio sanitario nazionale garantisce le procedure | Il Servizio sanitario nazionale garantisce le procedure | ||
analgesiche nel corso del travaglio e del parto vaginale, inclusa | analgesiche nel corso del travaglio e del parto vaginale, inclusa | ||
l'analgesia epidurale, nelle strutture individuate dalle regioni e | l'analgesia epidurale, nelle strutture individuate dalle regioni e | ||
dalle province autonome tra quelle che garantiscono le soglie di | dalle province autonome tra quelle che garantiscono le soglie di | ||
− | + | attività fissate dall'Accordo sancito in sede di Conferenza tra lo | |
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 16 | Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 16 | ||
dicembre 2010 e confermate dal decreto 2 aprile 2015, n. 70, | dicembre 2010 e confermate dal decreto 2 aprile 2015, n. 70, | ||
Riga 586: | Riga 586: | ||
sul totale dei parti, fissata sulla base di criteri uniformi su tutto | sul totale dei parti, fissata sulla base di criteri uniformi su tutto | ||
il territorio nazionale in coerenza con gli standard indicati dagli | il territorio nazionale in coerenza con gli standard indicati dagli | ||
− | organismi sanitari internazionali, | + | organismi sanitari internazionali, nonché per disincentivare i parti |
cesarei inappropriati.<br> | cesarei inappropriati.<br> | ||
Gli interventi di chirurgia estetica sono garantiti dal Servizio | Gli interventi di chirurgia estetica sono garantiti dal Servizio | ||
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Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione | Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione | ||
dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale di cui all'art. | dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale di cui all'art. | ||
− | 1, comma 555, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, | + | 1, comma 555, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per |
disincentivare i ricoveri inappropriati. | disincentivare i ricoveri inappropriati. | ||
====c) Day surgery (art. 40)==== | ====c) Day surgery (art. 40)==== | ||
− | Nell'ambito delle | + | Nell'ambito delle attività di day surgery il Servizio sanitario |
nazionale garantisce le prestazioni assistenziali per l'esecuzione | nazionale garantisce le prestazioni assistenziali per l'esecuzione | ||
programmata di interventi chirurgici o di procedure invasive che, per | programmata di interventi chirurgici o di procedure invasive che, per | ||
− | + | complessità di esecuzione, durata dell'intervento, rischi di | |
complicazioni e condizioni sociali e logistiche del paziente e dei | complicazioni e condizioni sociali e logistiche del paziente e dei | ||
suoi accompagnatori, sono eseguibili in sicurezza nell'arco della | suoi accompagnatori, sono eseguibili in sicurezza nell'arco della | ||
− | giornata, senza | + | giornata, senza necessità di osservazione post‐operatoria prolungata |
e, comunque, senza osservazione notturna. Oltre all'intervento | e, comunque, senza osservazione notturna. Oltre all'intervento | ||
chirurgico o alla procedura invasiva sono garantite le prestazioni | chirurgico o alla procedura invasiva sono garantite le prestazioni | ||
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Si definiscono '''appropriati i ricoveri in day surgery''' (art. 41) per l'esecuzione di interventi o procedure che non possono essere eseguiti in regime ambulatoriale con identico o maggior beneficio e identico o minor rischio per il paziente e con minore impiego di risorse. | Si definiscono '''appropriati i ricoveri in day surgery''' (art. 41) per l'esecuzione di interventi o procedure che non possono essere eseguiti in regime ambulatoriale con identico o maggior beneficio e identico o minor rischio per il paziente e con minore impiego di risorse. | ||
− | Le regioni e le province autonome adottano entro il 15 marzo 2017 adeguate misure per incentivare il trasferimento dal regime di day surgery al regime ambulatoriale degli interventi chirurgici elencati nell'allegato 6B in una percentuale, sul totale dei ricoveri di day surgery, fissata per ciascuna classe, entro il 28 febbraio 2017, dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1, comma 555, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, | + | Le regioni e le province autonome adottano entro il 15 marzo 2017 adeguate misure per incentivare il trasferimento dal regime di day surgery al regime ambulatoriale degli interventi chirurgici elencati nell'allegato 6B in una percentuale, sul totale dei ricoveri di day surgery, fissata per ciascuna classe, entro il 28 febbraio 2017, dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1, comma 555, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per disincentivare i ricoveri inappropriati. Le regioni |
− | possono prevedere l' | + | possono prevedere l'erogabilità di ulteriori interventi chirurgici, |
precedentemente erogati in day surgery, nelle strutture ambulatoriali | precedentemente erogati in day surgery, nelle strutture ambulatoriali | ||
− | a | + | a ciò specificamente accreditate e tenute alla compilazione di |
idonea documentazione clinica, dandone tempestiva comunicazione alla | idonea documentazione clinica, dandone tempestiva comunicazione alla | ||
suddetta Commissione nazionale ai fini dell'eventuale aggiornamento | suddetta Commissione nazionale ai fini dell'eventuale aggiornamento | ||
Riga 630: | Riga 630: | ||
====d) Day hospital (art. 42)==== | ====d) Day hospital (art. 42)==== | ||
− | Nell'ambito delle | + | Nell'ambito delle attività di day hospital medico il Servizio |
sanitario nazionale garantisce le prestazioni assistenziali | sanitario nazionale garantisce le prestazioni assistenziali | ||
programmabili, appartenenti a branche specialistiche diverse, volte | programmabili, appartenenti a branche specialistiche diverse, volte | ||
ad affrontare patologie o problemi acuti che richiedono inquadramento | ad affrontare patologie o problemi acuti che richiedono inquadramento | ||
diagnostico, terapia, accertamenti clinici, diagnostici o | diagnostico, terapia, accertamenti clinici, diagnostici o | ||
− | strumentali, | + | strumentali, nonché assistenza medico infermieristica prolungata, |
− | non eseguibili in ambulatorio. L' | + | non eseguibili in ambulatorio. L'attività di day hospital si |
− | articola in uno o | + | articola in uno o più accessi di durata limitata ad una sola parte |
− | della giornata, senza | + | della giornata, senza necessità di pernottamento. |
− | I '''ricoveri in day hospital per | + | I '''ricoveri in day hospital per finalità diagnostiche sono da considerarsi appropriati'' (art. 43) nei seguenti casi: |
::a) esami su pazienti che, per particolari condizioni di rischio, richiedono monitoraggio clinico prolungato; | ::a) esami su pazienti che, per particolari condizioni di rischio, richiedono monitoraggio clinico prolungato; | ||
::b) accertamenti diagnostici a pazienti non collaboranti che richiedono un'assistenza dedicata e l'accompagnamento da parte di personale della struttura negli spostamenti all'interno della struttura stessa. | ::b) accertamenti diagnostici a pazienti non collaboranti che richiedono un'assistenza dedicata e l'accompagnamento da parte di personale della struttura negli spostamenti all'interno della struttura stessa. | ||
− | I ricoveri in day hospital per | + | I ricoveri in day hospital per finalità terapeutiche sono da considerarsi appropriati nei seguenti casi: |
::a) somministrazione di chemioterapia che richiede particolare monitoraggio clinico; | ::a) somministrazione di chemioterapia che richiede particolare monitoraggio clinico; | ||
− | ::b) somministrazione di terapia per via endovenosa di durata superiore a un'ora ovvero | + | ::b) somministrazione di terapia per via endovenosa di durata superiore a un'ora ovvero necessità di sorveglianza, monitoraggio clinico e strumentale dopo la somministrazione di durata prolungata; |
− | ::c) | + | ::c) necessità di eseguire esami ematochimici o ulteriori accertamenti diagnostici nelle ore immediatamente successive alla somministrazione della terapia; |
::d) procedure terapeutiche invasive che comportano problemi di sicurezza per il paziente. | ::d) procedure terapeutiche invasive che comportano problemi di sicurezza per il paziente. | ||
− | Le regioni e le province autonome adottano entro il 15 marzo 2017 adeguate misure per incentivare il trasferimento delle prestazioni dal regime di day hospital al regime ambulatoriale, in una percentuale sul totale dei ricoveri di day hospital, fissata per ciascuna classe di ricovero, entro il 28 febbraio 2017, dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1, comma 555, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, | + | Le regioni e le province autonome adottano entro il 15 marzo 2017 adeguate misure per incentivare il trasferimento delle prestazioni dal regime di day hospital al regime ambulatoriale, in una percentuale sul totale dei ricoveri di day hospital, fissata per ciascuna classe di ricovero, entro il 28 febbraio 2017, dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1, comma 555, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per disincentivare i ricoveri inappropriati. |
====e) Riabilitazione e lungodegenza post‐acuzie (art. 44)==== | ====e) Riabilitazione e lungodegenza post‐acuzie (art. 44)==== | ||
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successiva ad un ricovero ordinario per acuti ovvero a un episodio di | successiva ad un ricovero ordinario per acuti ovvero a un episodio di | ||
riacutizzazione di una patologia disabilitante: | riacutizzazione di una patologia disabilitante: | ||
− | ::a) prestazioni di riabilitazione intensiva diretta al recupero di | + | ::a) prestazioni di riabilitazione intensiva diretta al recupero di disabilità importanti, modificabili, che richiedono un elevato impegno diagnostico, medico specialistico ad indirizzo riabilitativo e terapeutico, in termini di complessità e/o durata dell'intervento; |
− | ::b) prestazioni di riabilitazione estensiva a soggetti disabili non autosufficienti, a lento recupero, non in grado di partecipare a un programma di riabilitazione intensiva o affetti da grave | + | ::b) prestazioni di riabilitazione estensiva a soggetti disabili non autosufficienti, a lento recupero, non in grado di partecipare a un programma di riabilitazione intensiva o affetti da grave disabilità richiedenti un alto supporto assistenziale ed infermieristico ed una tutela medica continuativa nelle 24 ore; |
− | ::c) prestazioni di lungodegenza post‐acuzie a persone non autosufficienti affette da patologie ad equilibrio instabile e | + | ::c) prestazioni di lungodegenza post‐acuzie a persone non autosufficienti affette da patologie ad equilibrio instabile e disabilità croniche non stabilizzate o in fase terminale, che hanno bisogno di trattamenti sanitari rilevanti, anche orientati al recupero, e di sorveglianza medica continuativa nelle 24 ore, nonché di assistenza infermieristica non erogabile in forme alternative. |
− | L'individuazione del setting appropriato di ricovero | + | L'individuazione del setting appropriato di ricovero è conseguente alla valutazione del medico specialista in riabilitazione che predispone il progetto riabilitativo e definisce gli obiettivi, le modalità e i tempi di completamento del trattamento, attivando la presa in carico dei servizi territoriali domiciliari, residenziali e semiresidenziali per le esigenze riabilitative successive alla dimissione. |
Si definiscono '''appropriati i ricoveri ordinari in riabilitazione''' (art. 45) che non possono essere eseguiti in day hospital o in ambito extraospedaliero con identico o maggior beneficio e identico o minor rischio per il paziente e con minore impiego di risorse. Per la determinazione dei ricoveri inappropriati in ambito ospedaliero si applicano le disposizioni di cui all'art. 9‐quater, comma 8, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125. | Si definiscono '''appropriati i ricoveri ordinari in riabilitazione''' (art. 45) che non possono essere eseguiti in day hospital o in ambito extraospedaliero con identico o maggior beneficio e identico o minor rischio per il paziente e con minore impiego di risorse. Per la determinazione dei ricoveri inappropriati in ambito ospedaliero si applicano le disposizioni di cui all'art. 9‐quater, comma 8, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125. | ||
− | ====f) Attività trasfusionali (art.47)==== | + | ====f) Attività trasfusionali (art. 47)==== |
Il Servizio sanitario nazionale garantisce in materia di | Il Servizio sanitario nazionale garantisce in materia di | ||
− | + | attività trasfusionale i servizi e le prestazioni individuati | |
dall'art. 5 della legge 21 ottobre 2005, n. 219. | dall'art. 5 della legge 21 ottobre 2005, n. 219. | ||
− | Il Servizio sanitario nazionale garantisce | + | Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresì la ricerca |
ed il reperimento di cellule staminali emopoietiche presso registri e | ed il reperimento di cellule staminali emopoietiche presso registri e | ||
banche nazionali ed estere. | banche nazionali ed estere. | ||
− | ====g) | + | ====g) Attività di trapianto di cellule, organi e tessuti (art. 48)==== |
− | Il Servizio sanitario nazionale garantisce l' | + | Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'attività di |
selezione, di prelievo, conservazione e distribuzione di cellule, | selezione, di prelievo, conservazione e distribuzione di cellule, | ||
− | organi e tessuti e l' | + | organi e tessuti e l'attività di trapianto di cellule, organi e |
− | tessuti in | + | tessuti in conformità a quanto previsto dalla legge 1° aprile 1999, |
n. 91 e dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191. | n. 91 e dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191. | ||
− | Il Servizio sanitario nazionale garantisce la selezione dei '''donatori di cellule riproduttive e l' | + | Il Servizio sanitario nazionale garantisce la selezione dei '''donatori di cellule riproduttive e l'attività di prelievo, conservazione e distribuzione delle cellule''' (art. 49), in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2006/17/CE, come modificata dalla direttiva 2012/39/UE e dai successivi decreti di recepimento. Le coppie che si sottopongono alle procedure di procreazione medico assistita eterologa contribuiscono ai costi delle attività, nella misura fissata dalle regioni e dalle province autonome. |
====h) Centri antiveleni (art. 46)==== | ====h) Centri antiveleni (art. 46)==== | ||
Il Servizio sanitario nazionale garantisce attraverso i Centri | Il Servizio sanitario nazionale garantisce attraverso i Centri | ||
− | Antiveleni (CAV) | + | Antiveleni (CAV) attività di consulenza specialistica per |
− | problematiche di carattere tossicologico di alta | + | problematiche di carattere tossicologico di alta complessità, a |
− | supporto delle | + | supporto delle unità operative di pronto soccorso e degli altri |
− | servizi ospedalieri e territoriali, | + | servizi ospedalieri e territoriali, nonché adeguati sistemi di |
sorveglianza, vigilanza e allerta. | sorveglianza, vigilanza e allerta. | ||
Riga 703: | Riga 703: | ||
* Persone affette da Morbo di Hansen | * Persone affette da Morbo di Hansen | ||
* Persone con HIV/AIDS | * Persone con HIV/AIDS | ||
− | * Persone detenute e internate negli | + | * Persone detenute e internate negli istituti penitenziari e minorenni sottoposti a provvedimento penale |
* Assistenza ambulatoriale per le donne in stato di gravidanza e a tutela della maternità | * Assistenza ambulatoriale per le donne in stato di gravidanza e a tutela della maternità | ||
* Persone con disturbi dello spettro autistico | * Persone con disturbi dello spettro autistico | ||
Riga 723: | Riga 723: | ||
equiparati, i medicinali appartenenti alla classe C) di cui all'art. | equiparati, i medicinali appartenenti alla classe C) di cui all'art. | ||
8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei casi in cui il | 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei casi in cui il | ||
− | medico ne attesti la comprovata | + | medico ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente. |
Le prestazioni sanitarie erogate agli invalidi e, ove previsto, | Le prestazioni sanitarie erogate agli invalidi e, ove previsto, | ||
− | ai loro familiari, inclusi i familiari dei deceduti, sono esentate dalla partecipazione al costo nei limiti e con le | + | ai loro familiari, inclusi i familiari dei deceduti, sono esentate dalla partecipazione al costo nei limiti e con le modalità previsti |
dalla normativa vigente. | dalla normativa vigente. | ||
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nefropatici cronici in trattamento dialitico il rimborso delle spese | nefropatici cronici in trattamento dialitico il rimborso delle spese | ||
di trasporto dal domicilio al centro dialisi, nei limiti e con le | di trasporto dal domicilio al centro dialisi, nei limiti e con le | ||
− | + | modalità fissati dalle regioni e dalle province autonome. | |
====Persone affette da Morbo di Hansen (art. 56)==== | ====Persone affette da Morbo di Hansen (art. 56)==== | ||
Riga 759: | Riga 759: | ||
accertamenti diagnostici e i trattamenti profilattici e terapeutici | accertamenti diagnostici e i trattamenti profilattici e terapeutici | ||
necessari, inclusi i farmaci specifici non inclusi nel prontuario | necessari, inclusi i farmaci specifici non inclusi nel prontuario | ||
− | terapeutico. Il Servizio sanitario nazionale garantisce | + | terapeutico. Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresì |
l'erogazione del sussidio di cui all'art. 1 della legge citata. | l'erogazione del sussidio di cui all'art. 1 della legge citata. | ||
Riga 776: | Riga 776: | ||
a provvedimento penale, secondo quanto previsto dal decreto del | a provvedimento penale, secondo quanto previsto dal decreto del | ||
Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 recante | Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 recante | ||
− | + | «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario | |
nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle | nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle | ||
risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in | risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in | ||
− | materia di | + | materia di sanità penitenziaria». |
====Assistenza specialistica e ambulatoriale per le donne in stato di gravidanza e a tutela della maternità (art. 59)==== | ====Assistenza specialistica e ambulatoriale per le donne in stato di gravidanza e a tutela della maternità (art. 59)==== | ||
Riga 786: | Riga 786: | ||
1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. | 1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. | ||
124, le prestazioni specialistiche ambulatoriali per la tutela della | 124, le prestazioni specialistiche ambulatoriali per la tutela della | ||
− | + | maternità indicate dal presente articolo e dagli allegati 10A e 10B, | |
fruite presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, | fruite presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, | ||
ivi compresi i consultori familiari. Sono comunque escluse dalla partecipazione al costo le visite periodiche ostetrico‐ginecologiche, | ivi compresi i consultori familiari. Sono comunque escluse dalla partecipazione al costo le visite periodiche ostetrico‐ginecologiche, | ||
i corsi di accompagnamento alla nascita (93.37 training prenatale) | i corsi di accompagnamento alla nascita (93.37 training prenatale) | ||
− | + | nonché l'assistenza in puerperio erogati dalle medesime strutture. | |
La prescrizione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali | La prescrizione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali | ||
e' effettuata dai medici di medicina generale o dagli specialisti | e' effettuata dai medici di medicina generale o dagli specialisti | ||
Riga 827: | Riga 827: | ||
la frequenza ai corsi di accompagnamento alla nascita o nel corso | la frequenza ai corsi di accompagnamento alla nascita o nel corso | ||
dell'assistenza in puerperio emerga il sospetto di un disagio | dell'assistenza in puerperio emerga il sospetto di un disagio | ||
− | psicologico, | + | psicologico, è escluso dalla partecipazione al costo un colloquio |
− | psicologico clinico con | + | psicologico clinico con finalità diagnostiche. |
− | Il decreto del Ministro della | + | Il decreto del Ministro della sanità del 10 settembre 1998, |
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 1998, e' | pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 1998, e' | ||
abrogato. | abrogato. | ||
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spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura | spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura | ||
e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e | e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e | ||
− | strumenti basati sulle | + | strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche. |
Ai sensi dell'art. 4 della legge 18 agosto 2015, n. 134, entro | Ai sensi dell'art. 4 della legge 18 agosto 2015, n. 134, entro | ||
centoventi giorni dall'adozione del presente decreto, il Ministero | centoventi giorni dall'adozione del presente decreto, il Ministero | ||
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provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza, | provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza, | ||
all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il | all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il | ||
− | miglioramento della | + | miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi |
assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con | assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con | ||
particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui | particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui | ||
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sanitaria, in forma diretta, agli assistiti in temporaneo soggiorno | sanitaria, in forma diretta, agli assistiti in temporaneo soggiorno | ||
negli Stati della UE e dell'area EFTA (Svizzera, Norvegia, Islanda, | negli Stati della UE e dell'area EFTA (Svizzera, Norvegia, Islanda, | ||
− | Liechtenstein) | + | Liechtenstein) nonché negli Stati con i quali sono in vigore accordi |
− | bilaterali in materia di sicurezza sociale. L'assistenza | + | bilaterali in materia di sicurezza sociale. L'assistenza è erogata |
alle medesime condizioni previste per i cittadini dello Stato di | alle medesime condizioni previste per i cittadini dello Stato di | ||
− | soggiorno nei limiti e con le | + | soggiorno nei limiti e con le modalità fissate dai Regolamenti CE n. |
883/2004 e n. 987/2009 o dalle convenzioni stipulate dallo Stato | 883/2004 e n. 987/2009 o dalle convenzioni stipulate dallo Stato | ||
italiano e dalla normativa nazionale o e regionale attuativa. | italiano e dalla normativa nazionale o e regionale attuativa. | ||
− | L'assistenza sanitaria in forma diretta | + | L'assistenza sanitaria in forma diretta è altresì garantita agli |
assistiti italiani del SSN residenti in uno Stato UE, dell'area EFTA | assistiti italiani del SSN residenti in uno Stato UE, dell'area EFTA | ||
− | o in un Paese in convenzione, nei limiti e con le | + | o in un Paese in convenzione, nei limiti e con le modalità fissate |
dai regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009 o dalle convenzioni | dai regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009 o dalle convenzioni | ||
stipulate dallo Stato italiano. | stipulate dallo Stato italiano. | ||
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profilo medico, tenuto conto dello stato di salute dell'assistito e | profilo medico, tenuto conto dello stato di salute dell'assistito e | ||
della probabile evoluzione della sua malattia. La medesima tutela, in | della probabile evoluzione della sua malattia. La medesima tutela, in | ||
− | forma diretta, | + | forma diretta, è prevista, nei limiti e con le modalità fissate dai |
regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009, agli assistiti italiani del | regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009, agli assistiti italiani del | ||
SSN residenti in un Paese UE e dell'area EFTA, previa autorizzazione | SSN residenti in un Paese UE e dell'area EFTA, previa autorizzazione | ||
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fruite negli Stati della UE fino a concorrenza delle tariffe | fruite negli Stati della UE fino a concorrenza delle tariffe | ||
regionali vigenti per le prestazioni stesse, nei limiti e con le | regionali vigenti per le prestazioni stesse, nei limiti e con le | ||
− | + | modalità fissate dal decreto legislativo citato e delle norme | |
nazionali e regionali attuative. | nazionali e regionali attuative. | ||
Ai sensi dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, il | Ai sensi dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, il | ||
Riga 894: | Riga 894: | ||
l'assistenza sanitaria all'estero, preventivamente autorizzata, | l'assistenza sanitaria all'estero, preventivamente autorizzata, | ||
limitatamente alle prestazioni di altissima specializzazione incluse | limitatamente alle prestazioni di altissima specializzazione incluse | ||
− | nelle aree di | + | nelle aree di attività di cui ai livelli essenziali di assistenza, |
che non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma | che non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma | ||
− | adeguata alla | + | adeguata alla particolarità del caso clinico, nelle forme e con le |
− | + | modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome. A tale | |
scopo, si applicano le previsioni del decreto ministeriale 3 novembre | scopo, si applicano le previsioni del decreto ministeriale 3 novembre | ||
1989 «Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma | 1989 «Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma | ||
Riga 904: | Riga 904: | ||
modificazioni, di seguito indicato come «decreto ministeriale», come | modificazioni, di seguito indicato come «decreto ministeriale», come | ||
modificato dai seguenti commi 5, 6 e 7. | modificato dai seguenti commi 5, 6 e 7. | ||
− | Il comma 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale | + | Il comma 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale è sostituito |
dal seguente: «E' considerata «prestazione non ottenibile in forma | dal seguente: «E' considerata «prestazione non ottenibile in forma | ||
− | adeguata alla | + | adeguata alla particolarità del caso clinico» la prestazione |
− | garantita ai propri assistiti dall' | + | garantita ai propri assistiti dall'autorità sanitaria nazionale del |
− | Paese nel quale | + | Paese nel quale è effettuata che richiede specifiche |
− | + | professionalità ovvero procedure tecniche o curative non praticate, | |
ma ritenute, in base alla letteratura scientifica internazionale, di | ma ritenute, in base alla letteratura scientifica internazionale, di | ||
efficacia superiore alle procedure tecniche o curative praticate in | efficacia superiore alle procedure tecniche o curative praticate in | ||
− | Italia ovvero realizzate mediante attrezzature | + | Italia ovvero realizzate mediante attrezzature più idonee di quelle |
presenti nelle strutture italiane pubbliche o accreditate dal | presenti nelle strutture italiane pubbliche o accreditate dal | ||
servizio sanitario nazionale.» | servizio sanitario nazionale.» | ||
− | Il comma 1 dell'art. 5 del decreto ministeriale | + | Il comma 1 dell'art. 5 del decreto ministeriale è sostituito |
− | dal seguente: «Ai fini del presente decreto, | + | dal seguente: «Ai fini del presente decreto, è da considerarsi |
centro di altissima specializzazione, la struttura estera, nota in | centro di altissima specializzazione, la struttura estera, nota in | ||
Italia, e riconosciuta nell'ambito del sistema sanitario del Paese in | Italia, e riconosciuta nell'ambito del sistema sanitario del Paese in | ||
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Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il Servizio | Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il Servizio | ||
sanitario nazionale garantisce agli stranieri obbligatoriamente o | sanitario nazionale garantisce agli stranieri obbligatoriamente o | ||
− | volontariamente iscritti, | + | volontariamente iscritti, parità di trattamento e piena uguaglianza |
di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene | di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene | ||
all'assistenza sanitaria erogata in Italia. L'assistenza sanitaria | all'assistenza sanitaria erogata in Italia. L'assistenza sanitaria | ||
− | spetta | + | spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. |
====Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea non in regola con il permesso di soggiorno (art. 63)==== | ====Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea non in regola con il permesso di soggiorno (art. 63)==== | ||
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territorio nazionale, non in regola con le norme relative | territorio nazionale, non in regola con le norme relative | ||
all'ingresso ed al soggiorno, le cure ambulatoriali ed ospedaliere | all'ingresso ed al soggiorno, le cure ambulatoriali ed ospedaliere | ||
− | urgenti o comunque essenziali, | + | urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia |
ed infortunio ed i programmi di medicina preventiva a salvaguardia | ed infortunio ed i programmi di medicina preventiva a salvaguardia | ||
della salute individuale e collettiva. Sono considerate urgenti le | della salute individuale e collettiva. Sono considerate urgenti le | ||
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vita, per complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti. | vita, per complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti. | ||
Sono, in particolare, garantiti: | Sono, in particolare, garantiti: | ||
− | ::a) la tutela sociale della gravidanza e della | + | ::a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405 e della legge 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani; |
::b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; | ::b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; | ||
::c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni e dalle province autonome; | ::c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni e dalle province autonome; | ||
Riga 968: | Riga 968: | ||
oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche | oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche | ||
sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a | sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a | ||
− | + | parità con i cittadini italiani. | |
I minori stranieri presenti sul territorio nazionale, non in | I minori stranieri presenti sul territorio nazionale, non in | ||
regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno sono | regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno sono | ||
iscritti al Servizio sanitario nazionale ed usufruiscono | iscritti al Servizio sanitario nazionale ed usufruiscono | ||
− | dell'assistenza sanitaria in condizioni di | + | dell'assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini |
italiani. | italiani. | ||
Versione delle 09:45, 12 mag 2017
I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sono costituiti dall’insieme delle attività, dei servizi e delle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o attraverso il pagamento di un ticket. Oltre all’art. 32 della Costituzione, è la legge di istituzione del SSN del 1978 a introdurre per la prima volta il concetto di “livelli di prestazioni sanitarie che devono essere garantiti a tutti i cittadini”.
I LEA sono stati definiti a livello nazionale con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e recentemente riorganizzati con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017[1].
Per le singole Regioni è prevista la possibilità di utilizzare risorse proprie per garantire servizi e prestazioni aggiuntivi a quelli inclusi nei LEA.
Indice
- 1 Prestazioni incluse nei LEA
- 1.1 Prevenzione collettiva e sanità pubblica (art. 2)
- 1.2 Assistenza distrettuale (art. 3)
- 1.2.1 a) Assistenza sanitaria di base (art. 4)
- 1.2.2 b) Emergenza sanitaria territoriale (art. 7)
- 1.2.3 c) Assistenza farmaceutica (art. 8)
- 1.2.4 d) Assistenza integrativa (art. 10)
- 1.2.5 e) Assistenza specialistica ambulatoriale (art. 15)
- 1.2.6 f) Assistenza protesica (art. 17)
- 1.2.7 g) Assistenza termale (art. 20)
- 1.2.8 h) Percorsi assistenziali integrati (art. 21)
- 1.2.9 h) Assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale (art. 24)
- 1.2.10 i) Assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno sanitario (art. 29)
- 1.3 Assistenza ospedaliera
- 1.3.1 a) Pronto soccorso (art. 37)
- 1.3.2 b) Ricovero ordinario per acuti (art. 38)
- 1.3.3 c) Day surgery (art. 40)
- 1.3.4 d) Day hospital (art. 42)
- 1.3.5 e) Riabilitazione e lungodegenza post‐acuzie (art. 44)
- 1.3.6 f) Attività trasfusionali (art. 47)
- 1.3.7 g) Attività di trapianto di cellule, organi e tessuti (art. 48)
- 1.3.8 h) Centri antiveleni (art. 46)
- 2 Assistenza specifica a particolari categorie di assistiti (art. 50)
- 2.1 Assistenza agli invalidi (art. 51)
- 2.2 Persone affette da malattie rare (art. 52)
- 2.3 Persone affette da malattie croniche e invalidanti (art. 53)
- 2.4 Persone affette da fibrosi cistica (art. 54)
- 2.5 Nefropatici cronici in trattamento dialitico (art. 55)
- 2.6 Persone affette da Morbo di Hansen (art. 56)
- 2.7 Persone con infezione da HIV/AIDS (art. 57)
- 2.8 Persone detenute ed internate negli istituti penitenziari e minorenni sottoposti a provvedimento penale (art. 58)
- 2.9 Assistenza specialistica e ambulatoriale per le donne in stato di gravidanza e a tutela della maternità (art. 59)
- 2.10 Persone con disturbo dello spettro autistico (art. 60)
- 2.11 Assistenza sanitaria all'estero (art. 61)
- 2.12 Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea non in regola con il permesso di soggiorno (art. 63)
- 3 Note
Prestazioni incluse nei LEA
Le prestazioni e i servizi inclusi nei LEA sono suddivisi in tre macro aree, secondo il tipo di assistenza:
Prevenzione collettiva e sanità pubblica (art. 2)
Nell'ambito della Prevenzione collettiva e sanità pubblica, il Servizio sanitario nazionale garantisce, attraverso i propri servizi nonché avvalendosi dei medici ed i pediatri convenzionati, le seguenti attività[2]:
- a) sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali;
- b) tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati;
- c) sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) salute animale e igiene urbana veterinaria;
- e) sicurezza alimentare ‐ tutela della salute dei consumatori;
- f) sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
- g) attività medico legali per finalità pubbliche.
Assistenza distrettuale (art. 3)
Il livello dell'assistenza distrettuale si articola nelle seguenti aree di attività[3]:
- a) assistenza sanitaria di base;
- b) emergenza sanitaria territoriale;
- c) assistenza farmaceutica;
- d) assistenza integrativa;
- e) assistenza specialistica ambulatoriale;
- f) assistenza protesica;
- g) assistenza termale;
- h) assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale;
- i) assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale.
a) Assistenza sanitaria di base (art. 4)
Nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base, il Servizio sanitario nazionale garantisce, attraverso i propri servizi ed attraverso i medici ed i pediatri convenzionati, la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie acute e croniche secondo la migliore pratica ed in accordo con il malato, inclusi gli interventi e le azioni di promozione e di tutela globale della salute.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce in particolare le seguenti attività e prestazioni:
- a) lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e la sensibilizzazione sulle tematiche attinenti l'adozione di comportamenti e stili di vita positivi per la salute;
- b) l'informazione ai cittadini sui servizi e le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale e regionale e sul loro corretto uso, incluso il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie ed il regime delle esenzioni;
- c) l'educazione sanitaria del paziente e dei suoi familiari, il counselling per la gestione della malattia o della disabilità e la prevenzione delle complicanze;
- d) l'attivazione di percorsi assistenziali a favore del bambino, che prevedano la presa in carico entro il primo mese di vita, in collaborazione con le strutture consultoriali ed ospedaliere, e a favore dell'adulto, anche attraverso la valutazione multidimensionale e la tenuta della scheda sanitaria, il consulto con lo specialista e la continuità assistenziale nelle fasi dell'accesso al ricovero ospedaliero, della degenza e in quella successiva alla dimissione, con particolare riguardo alle patologie ad andamento cronico ed evolutivo;
- e) il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale del bambino e la ricerca di fattori di rischio, con particolare riguardo alla individuazione precoce dei sospetti handicap neuro‐sensoriali e psichici ed alla individuazione precoce di problematiche anche socio sanitarie;
- f) le visite ambulatoriali e domiciliari a scopo preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo;
- g) la prescrizione di medicinali inclusi nel prontuario terapeutico nazionale, la prescrizione di prestazioni specialistiche incluse nel Nomenclatore dell'assistenza specialistica ambulatoriale, la proposta di prestazioni di assistenza integrativa, la proposta di ricovero e la proposta di cure termali;
- h) le prestazioni sanitarie e socio‐sanitarie previste dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale applicativa;
- i) l'esecuzione degli screening previsti dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale applicativa;
- j) l'assistenza domiciliare programmata alle persone con impossibilità a raggiungere lo studio del medico perchè non deambulanti, o con gravi limitazioni funzionali o non trasportabili con mezzi comuni, anche in forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa ed in collegamento, se necessario, con l'assistenza sociale;
- k) le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell'obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori, nonché ai fini dell'astensione dal lavoro del genitore a seguito di malattia del bambino;
- l) la certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche di cui al decreto del Ministro della sanità del 24 aprile 2013 e successive modifiche e integrazioni, art. 3, lettera a) e c) nell'ambito scolastico, a seguito di specifica richiesta dell'autorità scolastica competente;
- m) la certificazione per l'incapacità temporanea al lavoro;
- n) la certificazione per la riammissione al lavoro, laddove prevista;
- o) le vaccinazioni obbligatorie e le vaccinazioni raccomandate alla popolazione a rischio;
- p) l'osservazione e la rilevazione di reazioni indesiderate post‐vaccinali.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce la continuità assistenziale (art. 5) per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana. Le aziende sanitarie organizzano le attività sanitarie per assicurare l'erogazione, nelle ore serali e notturne e nei giorni prefestivi e festivi, delle prestazioni assistenziali non differibili.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce nelle località a forte afflusso turistico' individuate sulla base di apposite determinazioni regionali, l'assistenza sanitaria di base rivolta agli assistiti non residenti (art. 6) nella regione stessa, dietro pagamento della tariffa fissata dalla normativa regionale.
b) Emergenza sanitaria territoriale (art. 7)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce, in situazioni di emergenza urgenza in ambito territoriale extraospedaliero, interventi sanitari tempestivi e finalizzati alla stabilizzazione del paziente, assicurando il trasporto in condizioni di sicurezza al presidio ospedaliero più appropriato. Il coordinamento e la gestione dell'attività di emergenza territoriale sono effettuati dalle Centrali operative 118, nell'arco delle 24 ore. In particolare, sono garantiti:
- a) gli interventi sanitari mediante mezzi di soccorso di base e avanzato, terrestri e aerei, con personale sanitario adeguatamente formato,
- b) i trasporti sanitari secondari assistiti e non assistiti,
- c) le attività assistenziali e organizzative in occasione di maxiemergenze, eventi a rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico (NBCR),
- d) le attività assistenziali in occasione di eventi e manifestazioni programmati, con le modalità fissate dalle regioni e province autonome.
L'attività di emergenza sanitaria territoriale è svolta in modo integrato con le attività di emergenza intraospedaliera assicurate nei PS/DEA e con le attività effettuate nell'ambito dell'Assistenza sanitaria di base e Continuità assistenziale.
c) Assistenza farmaceutica (art. 8)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce attraverso le farmacie convenzionate (art. 8) la fornitura dei medicinali appartenenti alla classe a) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, la cui erogazione non sia affidata direttamente alle strutture sanitarie regionali. Limitatamente ai medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione,
modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosaggio unitario uguali, la fornitura attraverso le farmacie è assicurata fino alla concorrenza del prezzo più basso fra quelli dei farmaci disponibili nel normale ciclo distributivo regionale; se per tale tipologia di medicinali l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha fissato il prezzo massimo di rimborso ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e tale prezzo è inferiore al più basso dei prezzi dei medicinali considerati, la fornitura attraverso la farmacia è assicurata fino a concorrenza del prezzo massimo di rimborso.
Attraverso le medesime farmacie sono inoltre assicurati i nuovi servizi individuati dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel rispetto di quanto previsto dai piani regionali socio‐sanitari e nei limiti delle risorse rese disponibili in attuazione del citato art. 11, comma 1, lettera e).
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto‐legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono attraverso i 'propri servizi territoriali e ospedalieri (art. 9) i medicinali necessari al trattamento dei pazienti in
assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale nonché i
farmaci per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal
ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale,
limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di
direttive regionali.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresì:
- a) qualora non esista valida alternativa terapeutica, i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, i medicinali non ancora autorizzati per i quali siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda e i medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, qualora per tale indicazione siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase seconda, inseriti in un elenco predisposto e periodicamente aggiornato dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), conformemente alle procedure ed ai criteri adottati dalla stessa;
- b) i medicinali utilizzabili per un'indicazione diversa da quella autorizzata, alle condizioni previste dall'art. 1, comma 4‐bis del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.
d) Assistenza integrativa (art. 10)
Nell'ambito dell'assistenza integrativa il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni che comportano l'erogazione dei dispositivi medici monouso, dei presidi per diabetici e dei prodotti destinati a un'alimentazione particolare nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14.
Agli assistiti tracheostomizzati, ileostomizzati, colostomizzati
e urostomizzati, agli assistiti che necessitano permanentemente di
cateterismo, agli assistiti affetti da grave incontinenza urinaria o
fecale cronica, e agli assistiti affetti da patologia cronica grave
che obbliga all'allettamento, sono garantite le prestazioni che
comportano 'l'erogazione dei dispositivi medici monouso (art. 11) di cui al
nomenclatore allegato 2 al presente decreto. La condizione di avente
diritto alle prestazioni è certificata dal medico specialista del
Servizio sanitario nazionale, dipendente o convenzionato, competente
per la specifica menomazione o disabilità.
Le prestazioni che comportano l'erogazione dei dispositivi
medici monouso di cui al nomenclatore allegato 2 al presente decreto,
sono erogate su prescrizione del medico specialista effettuata sul
ricettario standardizzato del Servizio sanitario nazionale. è fatta
salva la possibilità per le regioni e per le province autonome di
individuare le modalità con le quali la prescrizione è consentita
ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta ed ai
medici dei servizi territoriali. I prodotti per la prevenzione e il
trattamento delle lesioni da decubito sono prescritti dal medico
nell'ambito di un piano di trattamento di durata definita,
eventualmente rinnovabile, predisposto dallo stesso medico; il medico
prescrittore è responsabile della conduzione del piano.
Le 'modalità di erogazione dei dispositivi medici monouso (art. 12) sono
definite nell'allegato 11.
Agli assistiti affetti da malattia diabetica o dalle malattie rare di cui allegato 3 al presente decreto, sono garantite le prestazioni che comportano l'erogazione dei presidi indicati nel nomenclatore (art. 13) di cui al medesimo allegato 3. Le regioni e le province autonome disciplinano le modalità di accertamento del diritto alle prestazioni, le modalità di fornitura dei prodotti e i quantitativi massimi concedibili sulla base del fabbisogno determinato in funzione del livello di gravità della malattia, assicurando l'adempimento agli obblighi di cui all'art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni che comportano l'erogazione di alimenti a fini medici speciali alle persone affette da malattie metaboliche congenite e da fibrosi cistica (art. 14). Le patologie sono accertate e certificate dai centri di riferimento a tal fine identificati dalle regioni e delle province autonome.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresì ai nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di età, l'erogazione dei sostituti del latte materno e alle persone affette da celiachia l'erogazione degli alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci o per persone intolleranti al glutine.
I prodotti erogabili alle persone di cui al comma 1 sono elencati nel Registro nazionale istituito presso il Ministero della salute ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001.
Ai soggetti affetti da celiachia l'erogazione dei prodotti senza glutine è garantita nei limiti dei tetti massimi di spesa mensile fissati dal medesimo Ministero della salute.
Le regioni e le province autonome provvedono alla fornitura gratuita dei prodotti dietetici a favore delle persone affette da nefropatia cronica nonché dei preparati addensanti a favore delle persone con grave disfagia affette malattie neuro‐degenerative, nei limiti e con le modalità fissate dalle stesse regioni e le province autonome.
Le regioni e le province autonome disciplinano le modalità di erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo, assicurando l'adempimento agli obblighi di cui all'art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
e) Assistenza specialistica ambulatoriale (art. 15)
Nell'ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale il
Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni elencate nel
nomenclatore di cui all'allegato 4 al presente decreto. L'erogazione
della prestazione è subordinata all'indicazione sulla ricetta del
quesito o sospetto diagnostico formulato dal medico prescrittore.
Il nomenclatore riporta, per ciascuna prestazione, il codice
identificativo, la definizione, eventuali modalità di erogazione in
relazione ai requisiti necessari a garantire la sicurezza del
paziente, eventuali note riferite a condizioni di erogabilità o
indicazioni di appropriatezza prescrittiva. L'elenco delle note e
delle corrispondenti condizioni di erogabilità o indicazioni di
appropriatezza prescrittiva è contenuto nell'allegato 4D.
Al solo fine di consentire l'applicazione delle disposizioni
legislative relative ai limiti di prescrivibilità delle prestazioni
per ricetta e di partecipazione al costo da parte dei cittadini, il
nomenclatore riporta altresì le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale raggruppate per branche specialistiche.
Le regioni e le province autonome disciplinano le modalità di
erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo, assicurando
l'adempimento agli obblighi di cui all'art. 50 del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
Sono erogati in forma ambulatoriale organizzata i pacchetti di
prestazioni orientati a finalità diagnostica o terapeutica,
individuati con le modalità indicate dall'art. 5, comma 20
dell'Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014 concernente il Nuovo Patto per
la salute per gli anni 2014/2016, nel rispetto della disciplina in
materia di partecipazione alla spesa sanitaria.
Le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per le quali sono indicate note corrispondenti a specifiche condizioni di erogabilità (art. 16) riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla particolare finalità della prestazione (terapeutica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni) al medico prescrittore, all'esito di procedure o accertamenti pregressi, sono erogabili dal Servizio sanitario
nazionale limitatamente ai casi in cui sussistono le medesime condizioni, risultanti dal numero della nota e dal quesito clinico o dal sospetto diagnostico riportati sulla ricetta dal medico prescrittore.
Le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per le quali sono indicate specifiche indicazioni di appropriatezza prescrittiva riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla particolare finalità della prestazione (terapeutica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni) al medico prescrittore, all'esito di procedure o accertamenti pregressi, sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale a seguito di una autonoma e responsabile valutazione del medico circa la loro utilità nel singolo caso clinico, fermo restando l'obbligo del medico prescrittore di riportare il solo quesito o sospetto diagnostico sulla ricetta.
Le prestazioni ambulatoriali di densitometria ossea sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale limitatamente ai soggetti che presentano le condizioni definite nell'allegato 4A al presente decreto.
Le prestazioni ambulatoriali di chirurgia refrattiva sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale limitatamente ai soggetti che presentano le condizioni definite nell'allegato 4B al presente decreto.
Le prestazioni ambulatoriali di assistenza odontoiatrica sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale limitatamente ai soggetti indicati nelle note corrispondenti a ciascuna prestazione, sulla base dei criteri generali riportati nell'allegato 4C al presente decreto.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con patologia diabetica le prestazioni specialistiche ambulatoriali di assistenza podologica incluse nel nomenclatore di cui all'allegato 4.
f) Assistenza protesica (art. 17)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone di cui
all'art. 18 le prestazioni sanitarie che comportano l'erogazione di
protesi, ortesi ed ausili tecnologici nell'ambito di un piano
riabilitativo‐assistenziale volto alla prevenzione, alla correzione o
alla compensazione di menomazioni o disabilità funzionali
conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento delle abilità
residue, nonché alla promozione dell'autonomia dell'assistito.
Il nomenclatore di cui all'allegato 5 contiene gli elenchi delle
prestazioni e delle tipologie di dispositivi, inclusi i dispositivi
provvisori, temporanei e di riserva di cui all'art. 18, commi 2 e 3,
'Hanno diritto alle prestazioni di assistenza protesicà (art. 18) che comportano l'erogazione dei dispositivi contenuti nell'allegato 5 al presente decreto gli assistiti di seguito indicati, in connessione alle menomazioni e disabilità specificate:
- a) le persone con invalidità civile, di guerra e per servizio, le persone con cecità totale o parziale o ipovedenti gravi ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 138 e le persone sorde di cui all'art. 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle menomazioni accertate dalle competenti commissioni mediche;
- b) i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità grave e permanente;
- c) le persone di cui alla lettera a) affette da gravissime patologie evolutive o degenerative che hanno determinato menomazioni permanenti insorte in epoca successiva al riconoscimento dell'invalidità, in relazione alle medesime menomazioni, accertate dal medico specialista;
- d) le persone che hanno presentato istanza di riconoscimento dell'invalidità cui siano state accertate, dalle competenti commissioni mediche, menomazioni che, singolarmente, per concorso o coesistenza, comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo, in relazione alle suddette menomazioni risultanti dai verbali di cui all'art. 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295;
- e) le persone in attesa di accertamento dell'invalidità per i quali il medico specialista prescrittore attesti la necessità e urgenza di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio per la tempestiva attivazione di un piano riabilitativo‐assistenziale, in relazione alle menomazioni certificate ai fini del riconoscimento dell'invalidità;
- f) le persone ricoverate in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per le quali il medico responsabile dell'unità operativa certifichi la presenza di una menomazione grave e permanente e la necessità e l'urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del piano riabilitativo‐assistenziale. Contestualmente alla fornitura della protesi o dell'ortesi deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidità;
- g) le persone amputate di arto, le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia e le persone che abbiano subito un intervento demolitore dell'occhio, in relazione alle suddette menomazioni;
- h) le persone affette da una malattia rara di cui all'allegato 7 al presente decreto, in relazione alle menomazioni correlate alla malattia.
Hanno diritto ai dispositivi provvisori e temporanei le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia, le persone con enucleazione del bulbo oculare. Le persone con amputazione di arto hanno diritto al dispositivo provvisorio in alternativa al dispositivo temporaneo.
Le regioni e le province autonome o le aziende sanitarie locali possono fornire dispositivi di serie di cui all'elenco 2B dell'allegato 5 alle persone con grave disabilità transitoria, assistite in regime di ospedalizzazione domiciliare, di dimissione protetta o di assistenza domiciliare integrata, su prescrizione dello specialista, per un periodo massimo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, nei casi in cui le medesime regioni o aziende sanitarie locali abbiano attivato servizi di riutilizzo dei suddetti dispositivi.
Qualora i dispositivi siano prescritti, per motivi di necessità e urgenza, nel corso di ricovero presso strutture sanitarie accreditate, pubbliche o private, ubicate fuori del territorio della azienda sanitaria locale di residenza dell'assistito, la prescrizione è inoltrata dalla unità operativa di ricovero all'azienda sanitaria locale di residenza, che rilascia l'autorizzazione tempestivamente, anche per via telematica. Limitatamente ai dispositivi inclusi nell'elenco 1 dell'allegato 5, in caso di silenzio dell'azienda sanitaria locale, trascorsi cinque giorni dal ricevimento della prescrizione, l'autorizzazione si intende concessa. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa o al prezzo fissati dalla regione di residenza dell'assistito.
L'azienda sanitaria locale può autorizzare la fornitura di una protesi di riserva per le persone con amputazione di arto. Nei confronti di altri soggetti per i quali la mancanza del dispositivo impedisce lo svolgimento delle attività essenziali della vita, l'azienda sanitaria locale è tenuta a provvedere immediatamente alla sua eventuale riparazione o sostituzione.
Agli invalidi del lavoro, i dispositivi dovuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono erogati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) con spesa a carico dell'Istituto, secondo le indicazioni e le modalità stabilite dall'Istituto stesso.
Sono fatti salvi i benefici già previsti dalle norme in vigore in favore degli invalidi di guerra e categorie assimiliate.
In casi eccezionali, per i soggetti affetti da gravissime disabilità, le aziende sanitarie locali possono garantire l'erogazione di protesi, ortesi o ausili non appartenenti ad una delle tipologie riportate nel nomenclatore allegato, nel rispetto delle procedure fissate dalla regione e sulla base di criteri e linee guida.
I dispositivi inclusi nell'allegato 5 sono ceduti in proprietà all'assistito, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di disciplinare modalità di cessione in comodato dei dispositivi di serie di cui agli elenchi 2A e 2B dell'allegato 5 per i quali le regioni, le province autonome o le aziende abbiano attivato servizi di riutilizzo dei dispositivi stessi. L'assistito è responsabile della custodia e della buona tenuta della protesi, dell'ortesi o dell'ausilio tecnologico.
L'azienda sanitaria locale autorizza la fornitura di nuovi dispositivi inclusi nell'elenco 1 dell'allegato 5, in favore dei propri assistiti di età superiore a 18 anni, quando siano trascorsi i tempi minimi di rinnovo riportati, per ciascuna classe, nel medesimo elenco e in ogni caso quando sussistono le condizioni di cui alle lettere a) e b) e con le procedure ivi indicate. Per i dispositivi per i quali non sono indicati tempi minimi di rinnovo si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b). Per i dispositivi forniti agli assistiti di età inferiore a 18 anni, non si applicano i tempi minimi di rinnovo e l'azienda sanitaria locale autorizza le sostituzioni o modificazioni dei dispositivi erogati in base ai controlli clinici prescritti e secondo il piano riabilitativo‐assistenziale. La fornitura di nuovi dispositivi può essere autorizzata nei casi di:
- a) particolari necessità terapeutiche o riabilitative o modifica dello stato psicofisico dell'assistito, sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore allegata alla prescrizione che attesti, con adeguata motivazione, l'inadeguatezza dell'ausilio in uso e la necessità del rinnovo per il mantenimento delle autonomie della persona nel suo contesto di vita;
- b) rottura accidentale o usura, non attribuibili all'uso improprio del dispositivo, a grave incuria o a dolo, cui consegue l'impossibilità tecnica o la non convenienza della riparazione ovvero la non perfetta funzionalità del dispositivo riparato, valutate dall'azienda sanitaria locale anche con l'ausilio di tecnici di fiducia.
Le modalità di erogazione dell'assistenza protesica (art. 19) e di individuazione degli erogatori sono definiti dall'allegato 12.
g) Assistenza termale (art. 20)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'erogazione delle
prestazioni di assistenza termale ai soggetti, inclusi gli assicurati
dell'INPS e dell'INAIL, affetti dalle patologie indicate
nell'allegato 9 al presente decreto, che possono trovare reale
beneficio da tali prestazioni. Nel medesimo allegato sono elencate le
prestazioni erogabili suddivise per tipologia di destinatari.
L'erogazione è garantita nel limite di un ciclo annuo di
prestazioni, fatta eccezione per gli invalidi di guerra e di
servizio, dei ciechi, dei sordi e degli invalidi civili, che possono
usufruire di un secondo ciclo annuo per il trattamento della
patologia invalidante.
h) Percorsi assistenziali integrati (art. 21)
I percorsi assistenziali domiciliari, territoriali,
semiresidenziali e residenziali di cui al presente Capo prevedono
l'erogazione congiunta di attività e prestazioni afferenti all'area
sanitaria e all'area dei servizi sociali. Con apposito accordo
sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee di indirizzo
volte a garantire omogeneità nei processi di integrazione
istituzionale, professionale e organizzativa delle suddette aree,
anche con l'apporto delle autonomie locali, nonché modalità di
utilizzo delle risorse coerenti con l'obiettivo dell'integrazione,
anche con riferimento al Fondo per le non autosufficienze di cui
all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'accesso unitario ai
servizi sanitari e sociali, la presa in carico della persona e la
valutazione multidimensionale dei bisogni, sotto il profilo clinico,
funzionale e sociale. Le regioni e le province autonome organizzano
tali attività garantendo uniformità sul proprio territorio nelle modalità, nelle procedure e negli strumenti di valutazione
multidimensionale, anche in riferimento alle diverse fasi del
progetto di assistenza.
Il Progetto di assistenza individuale (PAI) definisce i bisogni
terapeutico‐riabilitativi e assistenziali della persona ed è redatto
dall'unità di valutazione multidimensionale, con il coinvolgimento
di tutte le componenti dell'offerta assistenziale sanitaria,
sociosanitaria e sociale, del paziente e della sua famiglia. Il
coordinamento dell'attività clinica rientra tra i compiti del medico
di medicina generale o del pediatra di libera scelta, fatti salvi i
casi in cui il soggetto responsabile del rapporto di cura sia stato
diversamente identificato.
Nell'ambito dell'assistenza distrettuale territoriale sono
privilegiati gli interventi che favoriscono la permanenza delle
persone assistite al proprio domicilio, attraverso l'attivazione
delle risorse disponibili, formali e informali; i trattamenti
terapeutico‐riabilitativi e assistenziali, semiresidenziali e
residenziali, sono garantiti dal Servizio sanitario nazionale, quando
necessari, in base alla valutazione multidimensionale.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non
autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto
o esiti delle stesse, 'percorsi assistenziali a domiciliò (art. 22) costituiti
dall'insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi,
infermieristici e di aiuto infermieristico necessari per stabilizzare
il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la
qualità della vita. L'azienda sanitaria locale assicura la
continuità tra le fasi di assistenza ospedaliera e l'assistenza
territoriale a domicilio.
Le cure domiciliari, come risposta ai bisogni delle persone non
autosufficienti e in condizioni di fragilità, si integrano con le
prestazioni di assistenza sociale e di supporto alla famiglia,
secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 14 febbraio 2001 recante «Atto di indirizzo e coordinamento
sull'integrazione sociosanitaria». Il bisogno clinico, funzionale e
sociale è accertato attraverso idonei strumenti di valutazione
multidimensionale che consentano la presa in carico della persona e
la definizione del «Progetto di assistenza individuale» (PAI)
sociosanitario integrato, fatto salvo quanto previsto dalle regioni e
dalle province autonome in merito al comma 3, lettera a).
In relazione al bisogno di salute dell'assistito ed al livello
di intensità, complessità e durata dell'intervento assistenziale, le cure domiciliari, si articolano nei seguenti livelli:
- a) cure domiciliari di livello base: costituite da prestazioni professionali in risposta a bisogni sanitari di bassa complessità di tipo medico, infermieristico e/o riabilitativo, anche ripetuti nel tempo; le cure domiciliari di livello base, attivate con le modalità previste dalle regioni e dalle province autonome, sono caratterizzate da un «Coefficiente di intensità assistenziale» (CIA)[4] inferiore a 0,14;
- b) cure domiciliari integrate (ADI) di I^ livello: costituite da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico‐infermieristico‐assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo‐assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,14 e 0,30 in relazione alla criticità e complessità del caso; quando necessari sono assicurati gli accertamenti diagnostici, la fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonché dei preparati per nutrizione artificiale. Le cure domiciliari di primo livello richiedono la valutazione multidimensionale, la «presa in carico» della persona e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI) ovvero di un «Progetto riabilitativo individuale» (PRI) che definisce i bisogni riabilitativi della persona, e sono attivate con le modalità definite dalle regioni e dalla province autonome anche su richiesta dei familiari o dei servizi sociali. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta assumono la responsabilità clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia;
- c) cure domiciliari integrate (ADI) di II^ livello: costituite da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico‐infermieristico‐assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo‐assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,31 e 0,50, in relazione alla criticità e complessità del caso; quando necessari sono assicurati gli accertamenti diagnostici, la fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonché dei preparati per nutrizione artificiale. Le cure domiciliari di secondo livello richiedono la valutazione multidimensionale, la «presa in carico» della persona e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI) ovvero di un «Progetto riabilitativo individuale» (PRI), e sono attivate con le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome anche su richiesta dei familiari o dei servizi sociali. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta assumono la responsabilità clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia;
- d) cure domiciliari integrate (ADI) di III^ livello: costituite da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico e riabilitativo, accertamenti diagnostici, fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonché dei preparati per nutrizione artificiale a favore di persone con patologie che, presentando elevato livello di complessità, instabilità clinica e sintomi di difficile controllo, richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50, anche per la necessità di fornire supporto alla famiglia e/o al care‐giver. Le cure domiciliari ad elevata intensità sono attivate con le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome richiedono la valutazione multidimensionale, la presa in carico della persona e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI). Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta assumono la responsabilità clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia.
Ai sensi dell'art. 3‐septies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni e del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, recante «Atto di
indirizzo e coordinamento sull'integrazione sociosanitaria», le cure
domiciliari sono integrate da prestazioni di aiuto infermieristico e
assistenza tutelare professionale alla persona. Le suddette
prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare
professionale, erogate secondo i modelli assistenziali disciplinati
dalle regioni e dalle province autonome, sono a interamente carico
del Servizio sanitario nazionale per i primi trenta giorni dopo la
dimissione ospedaliera protetta e per una quota pari al 50 per cento
nei giorni successivi.
Le cure domiciliari sono integrate da interventi sociali in
relazione agli esiti della valutazione multidimensionale.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce le cure domiciliari palliative (art. 23) di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38, nell'ambito della Rete di cure palliative a favore di persone affette da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita. Le cure sono erogate dalle Unità di Cure Palliative (UCP) sulla base di protocolli formalizzati nell'ambito della Rete e sono costituite da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico, accertamenti diagnostici, fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonché dei preparati per nutrizione artificiale, da aiuto infermieristico, assistenza tutelare professionale e sostegno spirituale.
Le cure
palliative domiciliari si articolano nei seguenti livelli:
- a) livello base: costituito da interventi coordinati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera f) della legge 15 marzo 2010, n. 38, che garantiscono un approccio palliativo attraverso l'ottimale controllo dei sintomi e una adeguata comunicazione con il malato e la famiglia; sono erogate da medici e infermieri con buona conoscenza di base delle cure palliative e si articolano in interventi programmati caratterizzati da un CIA minore di 0,50 in funzione del progetto di assistenza individuale;
- b) livello specialistico: costituito da interventi da parte di equipe multiprofessionali e multidisciplinari dedicate, rivolti a malati con bisogni complessi per i quali gli interventi di base sono inadeguati; richiedono un elevato livello di competenza e modalità di lavoro interdisciplinare. In relazione al livello di complessità, legato anche all'instabilità clinica e ai sintomi di difficile controllo, sono garantiti la continuità assistenziale, interventi programmati caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50 definiti dal progetto di assistenza individuale nonché pronta disponibilità medica e infermieristica sulle 24 ore.
Le cure domiciliari palliative richiedono la valutazione multidimensionale, la presa in carico del paziente e dei familiari e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI). Le cure domiciliari palliative sono integrate da interventi sociali in relazione agli esiti della valutazione multidimensionale.
h) Assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale (art. 24)
Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie (art. 24), le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, ostetriche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie ed appropriate nei seguenti ambiti di attività:
- a) educazione e consulenza per la maternità e paternità responsabile;
- b) somministrazione dei mezzi necessari per la procreazione responsabile;
- c) consulenza preconcezionale;
- d) tutela della salute della donna, prevenzione e terapia delle malattie sessualmente trasmissibili, prevenzione e diagnosi precoce dei tumori genitali femminili in collaborazione con i centri di screening, e delle patologie benigne dell'apparato genitale;
- e) assistenza alla donna in stato di gravidanza e tutela della salute del nascituro anche ai fini della prevenzione del correlato disagio psichico;
- f) corsi di accompagnamento alla nascita in collaborazione con il presidio ospedaliero;
- g) assistenza al puerperio, promozione e sostegno dell'allattamento al seno e supporto nell'accudimento del neonato;
- h) consulenza, supporto psicologico e assistenza per l'interruzione volontaria della gravidanza e rilascio certificazioni;
- i) consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi di sterilità e infertilità e per procreazione medicalmente assistita;
- j) consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi correlati alla menopausa;
- k) consulenza ed assistenza psicologica per problemi individuali e di coppia;
- l) consulenza e assistenza a favore degli adolescenti, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche;
- m) prevenzione, valutazione, assistenza e supporto psicologico ai minori in situazione di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti e abusi;
- n) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
- o) supporto psicologico e sociale a nuclei familiari in condizioni di disagio;
- p) valutazione e supporto psicologico a coppie e minori per l'affidamento familiare e l'adozione, anche nella fase successiva all'inserimento del minore nel nucleo familiare;
- q) rapporti con il Tribunale dei minori e adempimenti connessi (relazioni, certificazioni, ecc.);
- r) prevenzione, individuazione precoce e assistenza nei casi di violenza di genere e sessuale;
- s) consulenza specialistica e collaborazione con gli altri servizi distrettuali territoriali;
- t) consulenza e collaborazione con i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale.
L'assistenza distrettuale ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie tiene conto di eventuali condizioni di disabilità ed è integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.
Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo (art. 25), la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attività:
- a) individuazione precoce e proattiva del disturbo;
- b) accoglienza;
- c) valutazione diagnostica multidisciplinare;
- d) definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico e abilitativo/riabilitativo personalizzato da parte dell'equipe multiprofessionale, in collaborazione con la famiglia;
- e) visite neuropsichiatriche;
- f) prescrizione, somministrazione e monitoraggio di terapie farmacologiche e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17;
- g) colloqui psicologico‐clinici;
- h) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
- i) colloqui di orientamento, training e sostegno alla famiglia nella gestione dei sintomi e nell'uso dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17;
- j) abilitazione e riabilitazione estensiva o intensiva (individuale e di gruppo) in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, finalizzate allo sviluppo, al recupero e al mantenimento dell'autonomia personale, sociale e lavorativa, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche e le Linee guida, ivi incluse le Linee guida dell'Istituto superiore di sanità;
- k) interventi psicoeducativi e di supporto alle autonomie e alle attività della vita quotidiana;
- l) attività di orientamento e formazione alla famiglia nella gestione del programma terapeutico e abilitativo/riabilitativo personalizzato del minore;
- m) gruppi di sostegno per i familiari;
- n) interventi sulla rete sociale, formale e informale;
- o) consulenza specialistica e collaborazione con i reparti ospedalieri e gli altri servizi distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali;
- p) consulenza e collaborazione con i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale;
- q) collaborazione con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado, in riferimento alle prestazioni previste dalla legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- r) adempimenti nell'ambito dei rapporti con l'Autorità giudiziaria minorile;
- s) collaborazione ed integrazione con i servizi per le dipendenze patologiche, con particolare riferimento ai minori con comorbidità;
- t) progettazione coordinata e condivisa con i servizi per la tutela della salute mentale del percorso di continuità assistenziale dei minori in vista del passaggio all'età adulta.
L'assistenza distrettuale ai minori con disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo è integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.
Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi mentali (art. 26), la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato, differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attività:
- a) individuazione precoce e proattiva del disturbo;
- b) accoglienza;
- c) valutazione diagnostica multidisciplinare;
- d) definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico‐riabilitativo e socio‐riabilitativo personalizzato da parte dell'equipe multiprofessionale in accordo con la persona e in collaborazione con la famiglia;
- e) visite psichiatriche;
- f) prescrizione e somministrazione di terapie farmacologiche;
- g) colloqui psicologico‐clinici;
- h) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
- i) colloqui di orientamento e sostegno alla famiglia;
- j) interventi terapeutico‐riabilitativi e socio‐educativi volti a favorire il recupero dell'autonomia personale, sociale e lavorativa;
- k) gruppi di sostegno per i pazienti e per i loro familiari;
- l) interventi sulla rete sociale formale e informale;
- m) consulenza specialistica e collaborazione con i reparti ospedalieri e gli altri servizi distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali;
- n) collaborazione con i medici di medicina generale;
- o) collaborazione ed integrazione con i servizi per le dipendenze patologiche (SERT), con particolare riferimento ai pazienti con comorbidità;
- p) interventi psicoeducativi rivolti alla persona e alla famiglia;
- q) progettazione coordinata e condivisa del percorso di continuità assistenziale dei minori in carico ai servizi competenti, in vista del passaggio all'età adulta.
L'assistenza distrettuale alle persone con disturbi mentali è integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.
Nell'ambito dell'assistenza distrettuale e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disabilità complesse (art. 27), la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico e riabilitativo individualizzato differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attività:
- a) valutazione diagnostica multidisciplinare;
- b) definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico e riabilitativo personalizzato, in collaborazione con la persona e la famiglia;
- c) gestione delle problematiche mediche specialistiche, anche con ricorso a trattamenti farmacologici e relativo monitoraggio;
- d) colloqui psicologico‐clinici;
- e) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
- f) colloqui di orientamento, training e sostegno alla famiglia nella gestione dei sintomi e nell'uso degli ausili e delle protesi;
- g) abilitazione e riabilitazione estensiva (individuale e di gruppo) in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, finalizzate al recupero e al mantenimento dell'autonomia in tutti gli aspetti della vita;
- h) interventi psico‐educativi, socio‐educativi e di supporto alle autonomie e alle attività della vita quotidiana;
- i) gruppi di sostegno;
- j) interventi sulla rete sociale formale e informale;
- k) consulenze specialistiche e collaborazione con gli altri servizi ospedalieri e distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali;
- l) collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
- m) collaborazione e consulenza con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado in riferimento alle prestazioni previste dalla legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- n) interventi terapeutico‐riabilitativi e socio‐riabilitativi finalizzati all'inserimento lavorativo.
L'assistenza distrettuale alle persone con disabilità complesse è integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.
Nell'ambito dell'assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con dipendenze patologiche (art. 28), inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, ivi incluse le persone detenute o internate, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato che include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attività:
- a) accoglienza;
- b) valutazione diagnostica multidisciplinare;
- c) valutazione dello stato di dipendenza;
- d) certificazione dello stato di dipendenza patologica;
- e) definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico e riabilitativo personalizzato, in accordo con la persona e, per i minori, in collaborazione con la famiglia;
- f) somministrazione di terapie farmacologiche specifiche, sostitutive, sintomatiche e antagoniste, compreso il monitoraggio clinico e laboratoristico;
- g) gestione delle problematiche mediche specialistiche;
- h) interventi relativi alla prevenzione, diagnosi precoce e trattamento delle patologie correlate all'uso di sostanze;
- i) colloqui psicologico‐clinici;
- j) colloqui di orientamento e sostegno alla famiglia;
- k) interventi di riduzione del danno;
- l) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
- m) interventi socio‐riabilitativi, psico‐educativi e socio‐educativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale, sociale e lavorativa;
- n) promozione di gruppi di sostegno per soggetti affetti da dipendenza patologica;
- o) promozione di gruppi di sostegno per i familiari di soggetti affetti da dipendenza patologica;
- p) consulenza specialistica e collaborazione con i reparti ospedalieri e gli altri servizi distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali;
- q) collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
- r) interventi terapeutici e riabilitativi nei confronti di soggetti detenuti o con misure alternative alla detenzione, in collaborazione con l'amministrazione penitenziaria;
- s) collaborazione ed integrazione con i servizi di salute mentale con riferimento ai pazienti con comorbidità.
L'assistenza distrettuale alle persone con dipendenze patologiche è integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.
i) Assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno sanitario (art. 29)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti residenziali intensivi di cura e mantenimento funzionale, ad elevato impegno sanitario alle persone con patologie non acute che, presentando alto livello di complessità, instabilità clinica, sintomi di difficile controllo, necessità di supporto alle funzioni vitali e/o gravissima disabilità, richiedono continuità assistenziale con pronta disponibilità medica e presenza infermieristica sulle 24 ore. I trattamenti, non erogabili al domicilio o in altri setting assistenziali di minore intensità, sono erogati mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche e costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, psicologico, riabilitativo, infermieristico e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, fornitura di preparati per nutrizione artificiale e dei
dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17.
La durata del trattamento ad elevato impegno sanitario e'
fissata in base alle condizioni dell'assistito che sono oggetto di
specifica valutazione multidimensionale, da effettuarsi secondo le
modalità definite dalle regioni e dalle province autonome.
I trattamenti di cui al comma 1 sono a totale carico del
Servizio sanitario nazionale.
Nell'ambito dell'assistenza residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle 'persone non autosufficienti (art. 30), previa valutazione multidimensionale e presa in carico:
- a) trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale a persone non autosufficienti con patologie che, pur non presentando particolari criticità e sintomi complessi, richiedono elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle 24 ore. I trattamenti, erogati mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, educazione terapeutica al paziente e al caregiver. La durata del trattamento estensivo, di norma non superiore a sessanta giorni, è fissata in base alle condizioni dell'assistito che sono oggetto di specifica valutazione multidimensionale, da effettuarsi secondo le modalità definite dalla regioni e dalle province autonome;
- b) trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure, a persone non autosufficienti. I trattamenti sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica e fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, educazione terapeutica al paziente e al caregiver, con garanzia di continuità assistenziale, e da attività di socializzazione e animazione.
I trattamenti estensivi di cui al comma 1, lettere a) sono a carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti di lungoassistenza di cui al comma 1, lettera b) sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera. Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti di lungoassistenza, di recupero, di mantenimento funzionale e di riorientamento in ambiente protesico, ivi compresi interventi di sollievo, a persone non autosufficienti con bassa necessità di tutela sanitaria. I trattamenti di lungoassistenza di cui al comma 3 sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera.
Il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della rete locale di cure palliative, garantisce alle persone nella fase terminale della vita (art. 31) affette da malattie progressive e in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta, il complesso integrato delle prestazioni mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, mediche specialistiche, infermieristiche, riabilitative, psicologiche, gli accertamenti diagnostici, l'assistenza farmaceutica e la fornitura di preparati per nutrizione artificiale, le prestazioni sociali, tutelari e alberghiere, nonché di sostegno spirituale. Le prestazioni sono erogate da equipe multidisciplinari e multiprofessionali nei Centri specialistici di cure palliative‐Hospice che, anche quando operanti all'interno di una struttura ospedaliera, si collocano nell'ambito dell'assistenza sociosanitaria territoriale. Gli Hospice assicurano l'assistenza medica e infermieristica e la presenza di operatori tecnici dell'assistenza sette giorni su sette, sulle 24 ore, e dispongono di protocolli formalizzati per il controllo del dolore e dei sintomi, per la sedazione, l'alimentazione, l'idratazione e di programmi formalizzati per l'informazione, la comunicazione e il sostegno al paziente e alla famiglia, l'accompagnamento alla morte e l'assistenza al lutto, l'audit clinico ed il sostegno psico‐emotivo all'equipe. I trattamenti di cui al comma 1 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.
Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo (art. 32), previa valutazione multidimensionale, definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, i trattamenti terapeutico‐riabilitativi di cui al comma 2. I trattamenti terapeutico‐riabilitativi residenziali sono erogabili quando dalla valutazione multidimensionale emerga che i trattamenti territoriali o semiresidenziali risulterebbero inefficaci, anche in relazione al contesto familiare del minore. I trattamenti terapeutico‐riabilitativi includono le prestazioni garantite mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie ed appropriate nei seguenti ambiti di attività:
- a) accoglienza;
- b) attuazione e verifica del Progetto terapeutico riabilitativo individuale, in collaborazione con il servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento e con la famiglia;
- c) visite neuropsichiatriche;
- d) prescrizione, somministrazione e monitoraggio di terapie farmacologiche e fornitura dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17;
- e) colloqui psicologico‐clinici;
- f) psicoterapia (individuale, familiare, di gruppo);
- g) interventi psicoeducativi (individuali e di gruppo);
- h) abilitazione e riabilitazione estensiva o intensiva (individuale e di gruppo) finalizzate allo sviluppo dell'autonomia personale e sociale in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle Linee guida;
- i) interventi sulla rete sociale, formale e informale;
- j) attività di orientamento e formazione alla famiglia nella gestione del programma terapeutico e abilitativo/riabilitativo personalizzato del minore;
- k) collaborazione con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado, in riferimento alle prestazioni previste dalla legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- l) collaborazione con i pediatri di libera scelta e con i medici di medicina generale;
- m) adempimenti nell'ambito dei rapporti con l'Autorità giudiziaria minorile;
- n) collaborazione ed integrazione con i servizi per le dipendenze patologiche, con particolare riferimento ai minori con comorbidità;
- o) progettazione coordinata e condivisa con i servizi per la tutela della salute mentale del percorso di continuità assistenziale dei minori in vista del passaggio all'età adulta.
In relazione al livello di intensità riabilitativa e assistenziale l'assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento:
- a) trattamenti ad alta intensità terapeutico‐riabilitativa rivolti a pazienti con grave compromissione del funzionamento personale e sociale, parziale instabilità clinica, anche nella fase della post‐acuzie, e per i quali vi è l'indicazione ad una discontinuità con il contesto di vita. I trattamenti hanno una durata massima di 3 mesi, prorogabili in accordo con il servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento;
- b) trattamenti residenziali a media intensità terapeutico‐riabilitativa rivolti a pazienti con compromissione del funzionamento personale e sociale di gravità moderata, nei quali il quadro clinico non presenta elementi rilevanti di instabilità e per i quali vi è l'indicazione ad una discontinuità con il contesto di vita. I trattamenti hanno una durata massima di 6 mesi, prorogabili in accordo con il servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento;
- c) trattamenti residenziali a bassa intensità terapeutico‐riabilitativa rivolti a pazienti con moderata compromissione di funzioni e abilità, con quadri clinici relativamente stabili, privi di elementi di particolare complessità e per i quali vi è l'indicazione ad una discontinuità con il contesto di vita. La durata massima del programma non può essere superiore a 12 mesi, salvo proroga motivata dal servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento.
Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale il Servizio sanitario nazionale garantisce interventi terapeutico‐riabilitativi intensivi ed estensivi, multiprofessionali, complessi e coordinati, rivolti a minori per i quali non vi è l'indicazione ad una prolungata discontinuità con il contesto di vita. I trattamenti residenziali e semiresidenziali terapeutico‐riabilitativi di cui ai commi 3 e 4 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.
Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi mentali (art. 33), previa valutazione multidimensionale, definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, i trattamenti terapeutico‐riabilitativi e i trattamenti socio‐riabilitativi, con programmi differenziati per intensità,complessità e durata. I trattamenti includono le prestazioni necessarie ed appropriate, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche nei seguenti ambiti di attività:
- a) accoglienza;
- b) attuazione e verifica del Progetto terapeutico riabilitativo individuale, in collaborazione con il Centro di salute mentale di riferimento;
- c) visite psichiatriche;
- d) prescrizione, somministrazione e monitoraggio di terapie farmacologiche;
- e) colloqui psicologico‐clinici;
- f) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
- g) interventi terapeutico‐riabilitativi, psico‐educativi e socio‐educativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale, sociale e lavorativa;
- h) interventi sulla rete sociale formale e informale;
- i) collaborazione con i medici di medicina generale.
In relazione al livello di intensità assistenziale, l'assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento:
- a) trattamenti terapeutico‐riabilitativi ad alta intensità riabilitativa ed elevata tutela sanitaria (carattere intensivo), rivolti a pazienti con gravi compromissioni del funzionamento personale e sociale, anche nella fase della post‐acuzie. I trattamenti, della durata massima di 18 mesi, prorogabili per ulteriori 6 mesi in accordo con il centro di salute mentale di riferimento, sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale sanitario e socio‐sanitario sulle 24 ore;
- b) trattamenti terapeutico‐riabilitativi a carattere estensivo, rivolti a pazienti stabilizzati con compromissioni del funzionamento personale e sociale di gravità moderata, che richiedono interventi a media intensità riabilitativa. I trattamenti, della durata massima di 36 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi in accordo con il centro di salute mentale di riferimento, sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale socio‐sanitario sulle 24 ore;
- c) trattamenti socio‐riabilitativi, rivolti a pazienti non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale, che richiedono interventi a bassa intensità riabilitativa.
La durata dei programmi è definita nel Progetto terapeutico riabilitativo individuale. In considerazione del diverso impegno assistenziale necessario in relazione alle condizioni degli ospiti, le strutture residenziali socio‐riabilitative possono articolarsi in più moduli, differenziati in base alla presenza di personale sociosanitario nell'arco della giornata. Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti terapeutico‐riabilitativi erogati da equipe multiprofessionali in strutture attive almeno 6 ore al giorno, per almeno cinque giorni la settimana. I trattamenti residenziali terapeutico‐riabilitativi intensivi ed estensivi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti residenziali socio‐riabilitativi di cui al comma 2, lettera c) sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 40 per cento della tariffa giornaliera. I trattamenti semiresidenziali terapeutico‐riabilitativi di cui al comma 3 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. Ai soggetti cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono garantiti trattamenti residenziali terapeutico‐riabilitativi a carattere intensivo ed estensivo nelle strutture residenziali di cui alla legge n. 9 del 2012 ed al decreto ministeriale 1 ottobre 2012 (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza). I trattamenti sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.
Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone di ogni età con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (art. 34), trattamenti riabilitativi mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, a carattere intensivo, estensivo e di mantenimento previa valutazione multidimensionale, presa in carico e progetto riabilitativo individuale (PRI) che definisca le modalità e la durata del trattamento. I trattamenti residenziali si articolano nelle seguenti tipologie:
- a) trattamenti di riabilitazione intensiva rivolti a persone non autosufficienti in condizioni di stabilità clinica con disabilità importanti e complesse, modificabili, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno tre ore giornaliere e un elevato impegno assistenziale riferibile alla presenza di personale infermieristico sulle 24 ore; la durata dei trattamenti non supera, di norma, i 45 giorni, a meno che la rivalutazione multidimensionale non rilevi il persistere del bisogno riabilitativo intensivo;
- b) trattamenti di riabilitazione estensiva rivolti a persone disabili non autosufficienti con potenzialità di recupero funzionale, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno 1 ora giornaliera e un medio impegno assistenziale riferibile alla presenza di personale socio‐sanitario sulle 24 ore; la durata dei trattamenti non supera, di norma, i 60 giorni, a meno che la rivalutazione multidimensionale non rilevi il persistere del bisogno riabilitativo estensivo;
- c) trattamenti socio‐riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità a persone non autosufficienti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate. In considerazione del diverso impegno assistenziale necessario in relazione alla gravità delle condizioni degli ospiti, le strutture residenziali socio‐riabilitative possono articolarsi in moduli, differenziati in base alla tipologia degli ospiti:
- 1) disabili in condizioni di gravità che richiedono elevato impegno assistenziale e tutelare;
- 2) disabili che richiedono moderato impegno assistenziale e tutelare.
I trattamenti di cui al comma 1, lettera a) e b) sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti di cui al comma 1 lettera c), punto 1) sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al 70 per cento della tariffa giornaliera. I trattamenti di cui al comma 1, lettera c), punto 2) sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al 40 per cento della tariffa giornaliera. I trattamenti semiresidenziali si articolano nelle seguenti tipologie:
- a) trattamenti di riabilitazione estensiva rivolti a persone disabili non autosufficienti con potenzialità di recupero funzionale, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno 1 ora giornaliera; la durata dei trattamenti non supera, di norma, i 60 giorni, a meno che la rivalutazione multidimensionale non rilevi il persistere del bisogno riabilitativo estensivo;
- b) trattamenti socio‐riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità a persone non autosufficienti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate, anche in laboratori e centri occupazionali.
I trattamenti di cui al comma 3, lettera a) sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti di cui al comma 3, lettera b) sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al 70 per cento della tariffa giornaliera. Il Servizio sanitario nazionale garantisce ai soggetti portatori di handicap individuati dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che necessitano di cure specialistiche presso centri di altissima specializzazione all'estero il concorso alle spese di soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore nei casi e con le modalità individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2000 e dai relativi Accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con dipendenze patologiche (art. 35), inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, ivi incluse le persone con misure alternative alla detenzione o in regime di detenzione domiciliare, previa valutazione multidimensionale, definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, trattamenti terapeutico‐riabilitativi e trattamenti pedagogico‐riabilitativi, con programmi differenziati per intensità, complessità e durata. I trattamenti includono le prestazioni erogate mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie ed appropriate nei seguenti ambiti di attività:
- a) accoglienza;
- b) attuazione e verifica del programma terapeutico e riabilitativo personalizzato, in collaborazione con il servizio per le dipendenze patologiche (SERT) di riferimento, in accordo con la persona e, per i minori, in collaborazione con la famiglia;
- c) gestione delle problematiche sanitarie inclusa la somministrazione ed il monitoraggio della terapia farmacologica;
- d) colloqui psicologico‐clinici;
- e) psicoterapia (individuale, familiare, di coppia, di gruppo);
- f) interventi socio‐riabilitativi, psico‐educativi e socio‐educativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale, sociale e lavorativa;
- g) interventi di risocializzazione (individuali o di gruppo);
- h) collaborazione con la rete sociale formale e informale;
- i) collaborazione con l'autorità giudiziaria per le persone con misure alternative alla detenzione o in regime di detenzione domiciliare;
- j) collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
- k) collaborazione ed integrazione con i servizi di salute mentale, con riferimento ai pazienti con comorbidità;
- l) rapporti con il Tribunale dei minori e adempimenti connessi (relazioni, certificazioni, ecc.)
- m) collaborazione e consulenza con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione nelle scuole dei minori sottoposti a trattamento.
In relazione al livello di intensità assistenziale, l'assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento:
- a) trattamenti specialistici, destinati a persone con dipendenza patologica che, per la presenza concomitante di disturbi psichiatrici, o dello stato di gravidanza o di gravi patologie fisiche o psichiche necessitano di trattamenti terapeutici specifici, anche con ricorso a terapia farmacologica e relativo monitoraggio. I trattamenti della durata massima di 18 mesi sono erogati in strutture o moduli che garantiscono la presenza di personale socio‐sanitario sulle 24 ore;
- b) trattamenti terapeutico‐riabilitativi destinati a persone con dipendenza patologica, finalizzati al superamento della dipendenza, al miglioramento della qualità della vita e al reinserimento sociale. I trattamenti, della durata massima di 18 mesi, eventualmente prorogabili a seguito di rivalutazione multidimensionale da parte dei servizi territoriali delle dipendenze patologiche, sono rivolti a persone che, anche in trattamento farmacologico sostitutivo, non assumono sostanze d'abuso, e sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale sulle 24 ore;
- c) trattamenti pedagogico‐riabilitativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale e alla integrazione sociale e lavorativa. I trattamenti, della durata massima di 30 mesi, sono rivolti a persone che non assumono sostanze d'abuso e non hanno in corso trattamenti con farmaci sostitutivi, e sono erogati in strutture che garantiscono la presenza di personale socio‐sanitario nell'arco della giornata.
I trattamenti residenziali di cui al comma 2 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce:
- a) trattamenti terapeutico‐riabilitativi, finalizzati al superamento della dipendenza patologica, al miglioramento della qualità della vita e al reinserimento sociale. I trattamenti, della durata massima di 18 mesi, eventualmente prorogabili a seguito di rivalutazione multidimensionale da parte dei servizi territoriali delle dipendenze patologiche, sono rivolti a persone che, anche in trattamento farmacologico sostitutivo, non assumono sostanze d'abuso, e sono erogati in strutture che garantiscono l'attività per 6 ore al giorno, per almeno cinque giorni la settimana;
- b) trattamenti pedagogico‐riabilitativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale e alla integrazione sociale e lavorativa. I trattamenti, della durata massima di 30 mesi, sono rivolti a persone che non assumono sostanze d'abuso e non hanno in corso trattamenti con farmaci sostitutivi, e sono erogati in strutture che garantiscono l'attività per 6 ore al giorno, per almeno cinque giorni la settimana.
I trattamenti semiresidenziali di cui al comma 4 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.
Assistenza ospedaliera
Il livello dell'assistenza ospedaliera si articola nelle seguenti aree di attività[5]:
- a. pronto soccorso;
- b. ricovero ordinario per acuti;
- c. day surgery;
- d. day hospital;
- e. riabilitazione e lungodegenza post acuzie;
- f. attività trasfusionali;
- g. attività di trapianto di cellule, organi e tessuti;
- h. centri antiveleni (CAV).
a) Pronto soccorso (art. 37)
Nell'ambito dell'attività di Pronto soccorso, il Servizio sanitario nazionale garantisce l'esecuzione degli interventi diagnostico terapeutici di urgenza, i primi accertamenti diagnostici, clinici strumentali e di laboratorio e gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente, nonché, quando necessario, il trasporto assistito. Nelle unità operative di pronto soccorso è assicurata la funzione di triage che sulla base delle condizioni cliniche dei pazienti e del loro rischio evolutivo determina la priorità di accesso al percorso diagnostico terapeutico. È altresì assicurata all'interno del PS/DEA la funzione di Osservazione breve intensiva (OBI) al fine di garantire l'appropriatezza dei percorsi assistenziali complessi.
b) Ricovero ordinario per acuti (art. 38)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni
assistenziali in regime di ricovero ordinario ai soggetti che, in
presenza di problemi o patologie acute, necessitano di assistenza
medico‐infermieristica prolungata nel corso della giornata,
osservazione medico‐infermieristica per 24 ore e immediata
accessibilità alle prestazioni stesse.
Nell'ambito dell'attività di ricovero ordinario sono garantite
tutte le prestazioni cliniche, mediche e chirurgiche, ostetriche,
farmaceutiche, strumentali e tecnologiche necessarie ai fini
dell'inquadramento diagnostico, della terapia, inclusa la terapia del
dolore e le cure palliative, o di specifici controlli clinici e
strumentali; sono altresì garantite le prestazioni assistenziali al
neonato, nonché le prestazioni necessarie e appropriate per la
diagnosi precoce delle malattie congenite previste dalla normativa
vigente e dalla buona pratica clinica, incluse quelle per la diagnosi
precoce della sordità congenita e della cataratta congenita, nonché
quelle per la diagnosi precoce delle malattie metaboliche ereditarie
individuate con decreto del Ministro della salute in attuazione
dell'art. 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nei
limiti e con le modalità definite dallo stesso decreto.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce le procedure
analgesiche nel corso del travaglio e del parto vaginale, inclusa
l'analgesia epidurale, nelle strutture individuate dalle regioni e
dalle province autonome tra quelle che garantiscono le soglie di
attività fissate dall'Accordo sancito in sede di Conferenza tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 16
dicembre 2010 e confermate dal decreto 2 aprile 2015, n. 70,
«Regolamento recante definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza
ospedaliera», all'interno di appositi programmi volti a diffondere
l'utilizzo delle procedure stesse.
Le regioni e le province autonome adottano adeguate misure per
incentivare l'esecuzione del parto fisiologico in una percentuale,
sul totale dei parti, fissata sulla base di criteri uniformi su tutto
il territorio nazionale in coerenza con gli standard indicati dagli
organismi sanitari internazionali, nonché per disincentivare i parti
cesarei inappropriati.
Gli interventi di chirurgia estetica sono garantiti dal Servizio
sanitario nazionale solo in conseguenza di incidenti, esiti di
procedure medico‐chirurgiche o malformazioni congenite o acquisite.
Si definiscono appropriati i ricoveri ordinari (art. 39) per l'esecuzione di interventi o procedure che non possono essere eseguiti in day hospital o in day surgery con identico o maggior beneficio e identico o minor rischio per il paziente e con minore impiego di risorse. Le regioni e le province autonome adottano adeguate misure per incentivare l'esecuzione in ricovero diurno delle classi di ricovero elencate nell'allegato 6A in una percentuale, sul totale dei ricoveri, fissata per ciascuna classe, entro il 31 marzo 2017, dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1, comma 555, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per disincentivare i ricoveri inappropriati.
c) Day surgery (art. 40)
Nell'ambito delle attività di day surgery il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni assistenziali per l'esecuzione programmata di interventi chirurgici o di procedure invasive che, per complessità di esecuzione, durata dell'intervento, rischi di complicazioni e condizioni sociali e logistiche del paziente e dei suoi accompagnatori, sono eseguibili in sicurezza nell'arco della giornata, senza necessità di osservazione post‐operatoria prolungata e, comunque, senza osservazione notturna. Oltre all'intervento chirurgico o alla procedura invasiva sono garantite le prestazioni propedeutiche e successive, l'assistenza medico‐infermieristica e la sorveglianza infermieristica fino alla dimissione.
Si definiscono appropriati i ricoveri in day surgery (art. 41) per l'esecuzione di interventi o procedure che non possono essere eseguiti in regime ambulatoriale con identico o maggior beneficio e identico o minor rischio per il paziente e con minore impiego di risorse. Le regioni e le province autonome adottano entro il 15 marzo 2017 adeguate misure per incentivare il trasferimento dal regime di day surgery al regime ambulatoriale degli interventi chirurgici elencati nell'allegato 6B in una percentuale, sul totale dei ricoveri di day surgery, fissata per ciascuna classe, entro il 28 febbraio 2017, dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1, comma 555, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per disincentivare i ricoveri inappropriati. Le regioni possono prevedere l'erogabilità di ulteriori interventi chirurgici, precedentemente erogati in day surgery, nelle strutture ambulatoriali a ciò specificamente accreditate e tenute alla compilazione di idonea documentazione clinica, dandone tempestiva comunicazione alla suddetta Commissione nazionale ai fini dell'eventuale aggiornamento dell'allegato 4 al presente decreto, e al Ministero della salute ai fini della fissazione della corrispondente tariffa.
d) Day hospital (art. 42)
Nell'ambito delle attività di day hospital medico il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni assistenziali programmabili, appartenenti a branche specialistiche diverse, volte ad affrontare patologie o problemi acuti che richiedono inquadramento diagnostico, terapia, accertamenti clinici, diagnostici o strumentali, nonché assistenza medico infermieristica prolungata, non eseguibili in ambulatorio. L'attività di day hospital si articola in uno o più accessi di durata limitata ad una sola parte della giornata, senza necessità di pernottamento.
I 'ricoveri in day hospital per finalità diagnostiche sono da considerarsi appropriati (art. 43) nei seguenti casi:
- a) esami su pazienti che, per particolari condizioni di rischio, richiedono monitoraggio clinico prolungato;
- b) accertamenti diagnostici a pazienti non collaboranti che richiedono un'assistenza dedicata e l'accompagnamento da parte di personale della struttura negli spostamenti all'interno della struttura stessa.
I ricoveri in day hospital per finalità terapeutiche sono da considerarsi appropriati nei seguenti casi:
- a) somministrazione di chemioterapia che richiede particolare monitoraggio clinico;
- b) somministrazione di terapia per via endovenosa di durata superiore a un'ora ovvero necessità di sorveglianza, monitoraggio clinico e strumentale dopo la somministrazione di durata prolungata;
- c) necessità di eseguire esami ematochimici o ulteriori accertamenti diagnostici nelle ore immediatamente successive alla somministrazione della terapia;
- d) procedure terapeutiche invasive che comportano problemi di sicurezza per il paziente.
Le regioni e le province autonome adottano entro il 15 marzo 2017 adeguate misure per incentivare il trasferimento delle prestazioni dal regime di day hospital al regime ambulatoriale, in una percentuale sul totale dei ricoveri di day hospital, fissata per ciascuna classe di ricovero, entro il 28 febbraio 2017, dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1, comma 555, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per disincentivare i ricoveri inappropriati.
e) Riabilitazione e lungodegenza post‐acuzie (art. 44)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce, in regime di ricovero ospedaliero, secondo le disposizioni vigenti, alle persone non assistibili in day hospital o in ambito extraospedaliero, le seguenti prestazioni assistenziali nella fase immediatamente successiva ad un ricovero ordinario per acuti ovvero a un episodio di riacutizzazione di una patologia disabilitante:
- a) prestazioni di riabilitazione intensiva diretta al recupero di disabilità importanti, modificabili, che richiedono un elevato impegno diagnostico, medico specialistico ad indirizzo riabilitativo e terapeutico, in termini di complessità e/o durata dell'intervento;
- b) prestazioni di riabilitazione estensiva a soggetti disabili non autosufficienti, a lento recupero, non in grado di partecipare a un programma di riabilitazione intensiva o affetti da grave disabilità richiedenti un alto supporto assistenziale ed infermieristico ed una tutela medica continuativa nelle 24 ore;
- c) prestazioni di lungodegenza post‐acuzie a persone non autosufficienti affette da patologie ad equilibrio instabile e disabilità croniche non stabilizzate o in fase terminale, che hanno bisogno di trattamenti sanitari rilevanti, anche orientati al recupero, e di sorveglianza medica continuativa nelle 24 ore, nonché di assistenza infermieristica non erogabile in forme alternative.
L'individuazione del setting appropriato di ricovero è conseguente alla valutazione del medico specialista in riabilitazione che predispone il progetto riabilitativo e definisce gli obiettivi, le modalità e i tempi di completamento del trattamento, attivando la presa in carico dei servizi territoriali domiciliari, residenziali e semiresidenziali per le esigenze riabilitative successive alla dimissione.
Si definiscono appropriati i ricoveri ordinari in riabilitazione (art. 45) che non possono essere eseguiti in day hospital o in ambito extraospedaliero con identico o maggior beneficio e identico o minor rischio per il paziente e con minore impiego di risorse. Per la determinazione dei ricoveri inappropriati in ambito ospedaliero si applicano le disposizioni di cui all'art. 9‐quater, comma 8, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125.
f) Attività trasfusionali (art. 47)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce in materia di attività trasfusionale i servizi e le prestazioni individuati dall'art. 5 della legge 21 ottobre 2005, n. 219. Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresì la ricerca ed il reperimento di cellule staminali emopoietiche presso registri e banche nazionali ed estere.
g) Attività di trapianto di cellule, organi e tessuti (art. 48)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'attività di selezione, di prelievo, conservazione e distribuzione di cellule, organi e tessuti e l'attività di trapianto di cellule, organi e tessuti in conformità a quanto previsto dalla legge 1° aprile 1999, n. 91 e dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce la selezione dei donatori di cellule riproduttive e l'attività di prelievo, conservazione e distribuzione delle cellule (art. 49), in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2006/17/CE, come modificata dalla direttiva 2012/39/UE e dai successivi decreti di recepimento. Le coppie che si sottopongono alle procedure di procreazione medico assistita eterologa contribuiscono ai costi delle attività, nella misura fissata dalle regioni e dalle province autonome.
h) Centri antiveleni (art. 46)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce attraverso i Centri Antiveleni (CAV) attività di consulenza specialistica per problematiche di carattere tossicologico di alta complessità, a supporto delle unità operative di pronto soccorso e degli altri servizi ospedalieri e territoriali, nonché adeguati sistemi di sorveglianza, vigilanza e allerta.
Assistenza specifica a particolari categorie di assistiti (art. 50)
Nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al presente provvedimento, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone appartenenti alle categorie di cui ai seguenti articoli le specifiche tutele previste dalla normativa vigente indicate nei medesimi articoli.
- Invalidi
- Persone affette da malattie gravi
- Persone affette da malattie croniche e invalidanti
- Persone affette da fibrosi cistica
- Nefropatici cronici in trattamento dialitico
- Persone affette da Morbo di Hansen
- Persone con HIV/AIDS
- Persone detenute e internate negli istituti penitenziari e minorenni sottoposti a provvedimento penale
- Assistenza ambulatoriale per le donne in stato di gravidanza e a tutela della maternità
- Persone con disturbi dello spettro autistico
- Assistenza sanitaria all'estero
- Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea iscritti al Servizio Sanitario Nazionale
- Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea non in regola con il permesso di soggiorno
Assistenza agli invalidi (art. 51)
Ai sensi dell'art. 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Servizio sanitario nazionale garantisce agli invalidi per causa di guerra e di servizio, ai ciechi, ai sordi ed agli invalidi civili le prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, erogate ai sensi delle leggi e degli ordinamenti vigenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 833 del 1978. Ai sensi della legge 19 luglio 2000, n. 203, e della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai titolari di pensione di guerra diretta vitalizia ed ai soggetti ad essi equiparati, i medicinali appartenenti alla classe C) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei casi in cui il medico ne attesti la comprovata utilità terapeutica per il paziente. Le prestazioni sanitarie erogate agli invalidi e, ove previsto, ai loro familiari, inclusi i familiari dei deceduti, sono esentate dalla partecipazione al costo nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
Persone affette da malattie rare (art. 52)
Le persone affette dalle malattie rare indicate nell'allegato 7 al presente decreto hanno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria.
Persone affette da malattie croniche e invalidanti (art. 53)
Le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti individuate dall'allegato 8 al presente decreto hanno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie indicate dal medesimo.
Persone affette da fibrosi cistica (art. 54)
Ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1993, n. 548, il Servizio sanitario nazionale garantisce l'erogazione, a titolo gratuito, delle prestazioni sanitarie, incluse nei livelli essenziali di assistenza, per la cura e la riabilitazione a domicilio dei malati di fibrosi cistica, ivi compresa la fornitura gratuita del materiale medico, tecnico e farmaceutico necessario.
Nefropatici cronici in trattamento dialitico (art. 55)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce ai soggetti nefropatici cronici in trattamento dialitico il rimborso delle spese di trasporto dal domicilio al centro dialisi, nei limiti e con le modalità fissati dalle regioni e dalle province autonome.
Persone affette da Morbo di Hansen (art. 56)
Ai sensi della legge 31 marzo 1980, n. 126, e successive modifiche e integrazioni, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai soggetti affetti da Morbo di Hansen, a titolo gratuito, gli accertamenti diagnostici e i trattamenti profilattici e terapeutici necessari, inclusi i farmaci specifici non inclusi nel prontuario terapeutico. Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresì l'erogazione del sussidio di cui all'art. 1 della legge citata.
Persone con infezione da HIV/AIDS (art. 57)
Ai sensi della legge 5 giugno 1990, n. 135, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con infezione da HIV/AIDS le prestazioni sanitarie e socio‐sanitarie ospedaliere, ambulatoriali, domiciliari, semiresidenziali e residenziali previste dalla medesima legge e dal Progetto obiettivo AIDS dell'8 marzo 2000.
Persone detenute ed internate negli istituti penitenziari e minorenni sottoposti a provvedimento penale (art. 58)
Ai sensi dell'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Servizio sanitario nazionale garantisce l'assistenza sanitaria alle persone detenute, internate ed ai minorenni sottoposti a provvedimento penale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria».
Assistenza specialistica e ambulatoriale per le donne in stato di gravidanza e a tutela della maternità (art. 59)
Sono escluse dalla partecipazione al costo, ai sensi dell'art. 1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, le prestazioni specialistiche ambulatoriali per la tutela della maternità indicate dal presente articolo e dagli allegati 10A e 10B, fruite presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, ivi compresi i consultori familiari. Sono comunque escluse dalla partecipazione al costo le visite periodiche ostetrico‐ginecologiche, i corsi di accompagnamento alla nascita (93.37 training prenatale) nonché l'assistenza in puerperio erogati dalle medesime strutture. La prescrizione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e' effettuata dai medici di medicina generale o dagli specialisti operanti presso le strutture accreditate, pubbliche o private, ivi compresi i consultori familiari. La prescrizione dello specialista e' obbligatoria nei casi previsti dai commi 3 e 5 e nei casi specificamente indicati dagli allegati 10A e 10B. In funzione preconcezionale, oltre alle prestazioni di cui all'Allegato 10A, sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie per accertare eventuali rischi procreativi correlati ad una condizione patologica o un rischio genetico di uno o entrambi i genitori, evidenziati dall'anamnesi riproduttiva o familiare della coppia e prescritte dallo specialista. Nel corso della gravidanza, oltre alle prestazioni di cui all'Allegato 10B, sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie ed appropriate per le condizioni patologiche che comportino un rischio materno o fetale, prescritte dallo specialista o dal medico di medicina generale. Nelle specifiche condizioni di rischio fetale indicate dall'allegato 10C, sono escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie ed appropriate per la valutazione del rischio e la successiva diagnosi prenatale, prescritte dallo specialista. Le regioni e le province autonome individuano le strutture di riferimento per l'esecuzione di tali prestazioni, garantendo che le stesse strutture forniscano alle donne e alle coppie un adeguato sostegno. In caso di minaccia d'aborto sono escluse dalla partecipazione al costo tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie per il monitoraggio dell'evoluzione della gravidanza. In presenza delle condizioni di rischio di cui al presente articolo, le prescrizioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali devono indicare la diagnosi o il sospetto diagnostico. Qualora dalle visite ostetrico‐ginecologiche periodiche, durante la frequenza ai corsi di accompagnamento alla nascita o nel corso dell'assistenza in puerperio emerga il sospetto di un disagio psicologico, è escluso dalla partecipazione al costo un colloquio psicologico clinico con finalità diagnostiche. Il decreto del Ministro della sanità del 10 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 1998, e' abrogato.
Persone con disturbo dello spettro autistico (art. 60)
Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche. Ai sensi dell'art. 4 della legge 18 agosto 2015, n. 134, entro centoventi giorni dall'adozione del presente decreto, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale.
Assistenza sanitaria all'estero (art. 61)
Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'assistenza sanitaria, in forma diretta, agli assistiti in temporaneo soggiorno negli Stati della UE e dell'area EFTA (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein) nonché negli Stati con i quali sono in vigore accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale. L'assistenza è erogata alle medesime condizioni previste per i cittadini dello Stato di soggiorno nei limiti e con le modalità fissate dai Regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009 o dalle convenzioni stipulate dallo Stato italiano e dalla normativa nazionale o e regionale attuativa. L'assistenza sanitaria in forma diretta è altresì garantita agli assistiti italiani del SSN residenti in uno Stato UE, dell'area EFTA o in un Paese in convenzione, nei limiti e con le modalità fissate dai regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009 o dalle convenzioni stipulate dallo Stato italiano. Ai sensi dei regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009 e della normativa nazionale e regionale attuativa, il Servizio sanitario nazionale garantisce agli assistiti obbligatoriamente iscritti, previa autorizzazione dell'azienda sanitaria locale di residenza, l'erogazione, in forma diretta, negli Stati della UE, dell'area EFTA e, ove previsto, negli Stati con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, l'erogazione delle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza se le prestazioni stesse non possono essere erogate in Italia entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dello stato di salute dell'assistito e della probabile evoluzione della sua malattia. La medesima tutela, in forma diretta, è prevista, nei limiti e con le modalità fissate dai regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009, agli assistiti italiani del SSN residenti in un Paese UE e dell'area EFTA, previa autorizzazione rilasciata dalla Istituzione competente del Paese di residenza, sentita l'azienda sanitaria locale di ultima residenza in Italia. Ai sensi della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, di attuazione della direttiva stessa, il Servizio sanitario nazionale garantisce agli assistiti il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza, fruite negli Stati della UE fino a concorrenza delle tariffe regionali vigenti per le prestazioni stesse, nei limiti e con le modalità fissate dal decreto legislativo citato e delle norme nazionali e regionali attuative. Ai sensi dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, il Servizio sanitario nazionale garantisce, in via di eccezione, l'assistenza sanitaria all'estero, preventivamente autorizzata, limitatamente alle prestazioni di altissima specializzazione incluse nelle aree di attività di cui ai livelli essenziali di assistenza, che non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico, nelle forme e con le modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome. A tale scopo, si applicano le previsioni del decreto ministeriale 3 novembre 1989 «Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero» (pubblicato nella G. U. n. 273 del 22 novembre 1989), e successive modificazioni, di seguito indicato come «decreto ministeriale», come modificato dai seguenti commi 5, 6 e 7. Il comma 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale è sostituito dal seguente: «E' considerata «prestazione non ottenibile in forma adeguata alla particolarità del caso clinico» la prestazione garantita ai propri assistiti dall'autorità sanitaria nazionale del Paese nel quale è effettuata che richiede specifiche professionalità ovvero procedure tecniche o curative non praticate, ma ritenute, in base alla letteratura scientifica internazionale, di efficacia superiore alle procedure tecniche o curative praticate in Italia ovvero realizzate mediante attrezzature più idonee di quelle presenti nelle strutture italiane pubbliche o accreditate dal servizio sanitario nazionale.» Il comma 1 dell'art. 5 del decreto ministeriale è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente decreto, è da considerarsi centro di altissima specializzazione, la struttura estera, nota in Italia, e riconosciuta nell'ambito del sistema sanitario del Paese in cui opera come idonea ad erogare prestazioni agli assistiti con oneri a carico del sistema sanitario nazionale, che sia in grado di assicurare prestazioni sanitarie di altissima specializzazione e che possegga caratteristiche superiori agli standards, criteri e definizioni propri dell'ordinamento italiano.» Sono confermate le previsioni del decreto ministeriale 24 gennaio 1990 «Identificazione delle classi di patologia e delle prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione all'estero» (pubblicato nella G. U. n. 27 del 2 febbraio 1990) e successive modificazioni.
====Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea iscritti al Servizio sanitario nazionale (art. 62)
Ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni e dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il Servizio sanitario nazionale garantisce agli stranieri obbligatoriamente o volontariamente iscritti, parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia. L'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.
Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea non in regola con il permesso di soggiorno (art. 63)
Ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio ed i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono considerate urgenti le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute; sono considerate essenziali le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita, per complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti. Sono, in particolare, garantiti:
- a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405 e della legge 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
- b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
- c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni e dalle province autonome;
- d) gli interventi di profilassi internazionale;
- e) la profilassi, la diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventualmente la bonifica dei relativi focolai.
Secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 4, del citato decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni, le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno sono iscritti al Servizio sanitario nazionale ed usufruiscono dell'assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani.
Note
- ↑ Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017
- ↑ Vedi art. 2 di Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017. Nell'ambito delle attività di Prevenzione collettiva e sanità pubblica, il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni indicate nell'allegato 1 al decreto.
- ↑ Vedi art. 3 di Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.
- ↑ CIA: coefficiente intensità assistenziale = GEA/GdC; GEA: giornate di effettiva assistenza nelle quali è stato effettuato almeno un accesso domiciliare; GdC: giornate di cura dalla data della presa in carico alla cessazione del programma
- ↑ Vedi art. 36 di Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.