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====d) Assistenza integrativa (art. 10)====
 
====d) Assistenza integrativa (art. 10)====
  
Nell'ambito dell'assistenza integrativa il Servizio sanitario
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Nell'ambito dell'assistenza integrativa il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni che comportano l'erogazione dei dispositivi medici monouso, dei presidi per diabetici e dei prodotti destinati a un'alimentazione particolare nei limiti e con le modalita' di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14.
nazionale garantisce le prestazioni che comportano l'erogazione dei
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dispositivi medici monouso, dei presidi per diabetici e dei prodotti
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destinati a un'alimentazione particolare nei limiti e con le
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modalita' di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14.
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Agli assistiti tracheostomizzati, ileostomizzati, colostomizzati
 
Agli assistiti tracheostomizzati, ileostomizzati, colostomizzati
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====i) Assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno sanitario (art. 29)====
 
====i) Assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno sanitario (art. 29)====
  
Il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti residenziali intensivi di cura e mantenimento funzionale, ad elevato impegno sanitario alle persone con patologie non acute che, presentando alto livello di complessita', instabilita' clinica, sintomi di difficile controllo, necessita' di supporto alle funzioni vitali e/o gravissima disabilita', richiedono continuita' assistenziale con pronta disponibilita' medica e presenza infermieristica sulle 24 ore. I trattamenti, non erogabili al domicilio o in altri setting assistenziali di minore intensita', sono erogati mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche e costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, psicologico, riabilitativo, infermieristico e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza
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Il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti residenziali intensivi di cura e mantenimento funzionale, ad elevato impegno sanitario alle persone con patologie non acute che, presentando alto livello di complessita', instabilita' clinica, sintomi di difficile controllo, necessita' di supporto alle funzioni vitali e/o gravissima disabilita', richiedono continuita' assistenziale con pronta disponibilita' medica e presenza infermieristica sulle 24 ore. I trattamenti, non erogabili al domicilio o in altri setting assistenziali di minore intensita', sono erogati mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche e costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, psicologico, riabilitativo, infermieristico e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, fornitura di preparati per nutrizione artificiale e dei
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dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17.<br>
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La durata del trattamento ad elevato impegno sanitario e'
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fissata in base alle condizioni dell'assistito che sono oggetto di
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specifica valutazione multidimensionale, da effettuarsi secondo le
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modalita' definite dalle regioni e dalle province autonome.<br>
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I trattamenti di cui al comma 1 sono a totale carico del
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Servizio sanitario nazionale.
  
 
Nell'ambito dell'assistenza residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle '''persone non autosufficienti''' (art. 30), previa valutazione multidimensionale e presa in carico:
 
Nell'ambito dell'assistenza residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle '''persone non autosufficienti''' (art. 30), previa valutazione multidimensionale e presa in carico:
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Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai '''minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo''' (art. 32), previa valutazione multidimensionale, definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, i trattamenti terapeutico‐riabilitativi di cui al comma 2. I trattamenti terapeutico‐riabilitativi residenziali sono erogabili quando dalla valutazione multidimensionale emerga che i trattamenti territoriali o semiresidenziali risulterebbero inefficaci, anche in relazione al contesto familiare del minore.
 
Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai '''minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo''' (art. 32), previa valutazione multidimensionale, definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, i trattamenti terapeutico‐riabilitativi di cui al comma 2. I trattamenti terapeutico‐riabilitativi residenziali sono erogabili quando dalla valutazione multidimensionale emerga che i trattamenti territoriali o semiresidenziali risulterebbero inefficaci, anche in relazione al contesto familiare del minore.
2. I trattamenti terapeutico‐riabilitativi includono le prestazioni garantite mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche, necessarie ed appropriate nei seguenti ambiti di attivita':
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I trattamenti terapeutico‐riabilitativi includono le prestazioni garantite mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche, necessarie ed appropriate nei seguenti ambiti di attivita':
a) accoglienza;
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::a) accoglienza;
b) attuazione e verifica del Progetto terapeutico riabilitativo individuale, in collaborazione con il servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento e con la famiglia;
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::b) attuazione e verifica del Progetto terapeutico riabilitativo individuale, in collaborazione con il servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento e con la famiglia;
c) visite neuropsichiatriche;
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::c) visite neuropsichiatriche;
d) prescrizione, somministrazione e monitoraggio di terapie farmacologiche e fornitura dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17;
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::d) prescrizione, somministrazione e monitoraggio di terapie farmacologiche e fornitura dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17;
e) colloqui psicologico‐clinici;
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::e) colloqui psicologico‐clinici;
f) psicoterapia (individuale, familiare, di gruppo);
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::f) psicoterapia (individuale, familiare, di gruppo);
g) interventi psicoeducativi (individuali e di gruppo);
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::g) interventi psicoeducativi (individuali e di gruppo);
h) abilitazione e riabilitazione estensiva o intensiva (individuale e di gruppo) finalizzate allo sviluppo dell'autonomia personale e sociale in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle Linee guida;
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::h) abilitazione e riabilitazione estensiva o intensiva (individuale e di gruppo) finalizzate allo sviluppo dell'autonomia personale e sociale in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle Linee guida;
i) interventi sulla rete sociale, formale e informale;
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::i) interventi sulla rete sociale, formale e informale;
j) attivita' di orientamento e formazione alla famiglia nella gestione del programma terapeutico e abilitativo/riabilitativo personalizzato del minore;
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::j) attivita' di orientamento e formazione alla famiglia nella gestione del programma terapeutico e abilitativo/riabilitativo personalizzato del minore;
k) collaborazione con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado, in riferimento alle prestazioni previste dalla legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
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::k) collaborazione con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado, in riferimento alle prestazioni previste dalla legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
l) collaborazione con i pediatri di libera scelta e con i medici di medicina generale;
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::l) collaborazione con i pediatri di libera scelta e con i medici di medicina generale;
m) adempimenti nell'ambito dei rapporti con l'Autorita' giudiziaria minorile;
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::m) adempimenti nell'ambito dei rapporti con l'Autorita' giudiziaria minorile;
n) collaborazione ed integrazione con i servizi per le dipendenze patologiche, con particolare riferimento ai minori con comorbidita';
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::n) collaborazione ed integrazione con i servizi per le dipendenze patologiche, con particolare riferimento ai minori con comorbidita';
o) progettazione coordinata e condivisa con i servizi per la tutela della salute mentale del percorso di continuita' assistenziale dei minori in vista del passaggio all'eta' adulta.
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::o) progettazione coordinata e condivisa con i servizi per la tutela della salute mentale del percorso di continuita' assistenziale dei minori in vista del passaggio all'eta' adulta.
 
In relazione al livello di intensita' riabilitativa e assistenziale l'assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento:
 
In relazione al livello di intensita' riabilitativa e assistenziale l'assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento:
a) trattamenti ad alta intensita' terapeutico‐riabilitativa rivolti a pazienti con grave compromissione del funzionamento personale e sociale, parziale instabilita' clinica, anche nella fase della post‐acuzie, e per i quali vi e' l'indicazione ad una discontinuita' con il contesto di vita. I trattamenti hanno una durata massima di 3 mesi, prorogabili in accordo con il servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento;
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::a) trattamenti ad alta intensita' terapeutico‐riabilitativa rivolti a pazienti con grave compromissione del funzionamento personale e sociale, parziale instabilita' clinica, anche nella fase della post‐acuzie, e per i quali vi e' l'indicazione ad una discontinuita' con il contesto di vita. I trattamenti hanno una durata massima di 3 mesi, prorogabili in accordo con il servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento;
b) trattamenti residenziali a media intensita' terapeutico‐riabilitativa rivolti a pazienti con compromissione del funzionamento personale e sociale di gravita' moderata, nei quali il quadro clinico non presenta elementi rilevanti di instabilita' e per i quali vi e' l'indicazione ad una discontinuita' con il contesto di vita. I trattamenti hanno una durata massima di 6 mesi, prorogabili in accordo con il servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento;
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::b) trattamenti residenziali a media intensita' terapeutico‐riabilitativa rivolti a pazienti con compromissione del funzionamento personale e sociale di gravita' moderata, nei quali il quadro clinico non presenta elementi rilevanti di instabilita' e per i quali vi e' l'indicazione ad una discontinuita' con il contesto di vita. I trattamenti hanno una durata massima di 6 mesi, prorogabili in accordo con il servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento;
c) trattamenti residenziali a bassa intensita' terapeutico‐riabilitativa rivolti a pazienti con moderata compromissione di funzioni e abilita', con quadri clinici relativamente stabili, privi di elementi di particolare complessita' e per i quali vi e' l'indicazione ad una discontinuita' con il contesto di vita. La durata massima del programma non puo' essere superiore a 12 mesi, salvo proroga motivata dal servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento.
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::c) trattamenti residenziali a bassa intensita' terapeutico‐riabilitativa rivolti a pazienti con moderata compromissione di funzioni e abilita', con quadri clinici relativamente stabili, privi di elementi di particolare complessita' e per i quali vi e' l'indicazione ad una discontinuita' con il contesto di vita. La durata massima del programma non puo' essere superiore a 12 mesi, salvo proroga motivata dal servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento.
 
Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale il Servizio sanitario nazionale garantisce interventi terapeutico‐riabilitativi intensivi ed estensivi, multiprofessionali, complessi e coordinati, rivolti a minori per i quali non vi e' l'indicazione ad una prolungata discontinuita' con il contesto di vita.
 
Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale il Servizio sanitario nazionale garantisce interventi terapeutico‐riabilitativi intensivi ed estensivi, multiprofessionali, complessi e coordinati, rivolti a minori per i quali non vi e' l'indicazione ad una prolungata discontinuita' con il contesto di vita.
 
I trattamenti residenziali e semiresidenziali terapeutico‐riabilitativi di cui ai commi 3 e 4 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.
 
I trattamenti residenziali e semiresidenziali terapeutico‐riabilitativi di cui ai commi 3 e 4 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.
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Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle '''persone con disturbi mentali''' (art. 33), previa valutazione multidimensionale, definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, i trattamenti terapeutico‐riabilitativi e i trattamenti socio‐riabilitativi, con programmi differenziati per intensita',complessita' e durata. I trattamenti includono le prestazioni
 
Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle '''persone con disturbi mentali''' (art. 33), previa valutazione multidimensionale, definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, i trattamenti terapeutico‐riabilitativi e i trattamenti socio‐riabilitativi, con programmi differenziati per intensita',complessita' e durata. I trattamenti includono le prestazioni
 
necessarie ed appropriate, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche nei seguenti ambiti di attivita':
 
necessarie ed appropriate, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche nei seguenti ambiti di attivita':
a) accoglienza;
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::a) accoglienza;
b) attuazione e verifica del Progetto terapeutico riabilitativo individuale, in collaborazione con il Centro di salute mentale di riferimento;
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::b) attuazione e verifica del Progetto terapeutico riabilitativo individuale, in collaborazione con il Centro di salute mentale di riferimento;
c) visite psichiatriche;
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::c) visite psichiatriche;
d) prescrizione, somministrazione e monitoraggio di terapie farmacologiche;
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::d) prescrizione, somministrazione e monitoraggio di terapie farmacologiche;
e) colloqui psicologico‐clinici;
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::e) colloqui psicologico‐clinici;
f) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
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::f) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
g) interventi terapeutico‐riabilitativi, psico‐educativi e socio‐educativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale, sociale e lavorativa;
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::g) interventi terapeutico‐riabilitativi, psico‐educativi e socio‐educativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale, sociale e lavorativa;
h) interventi sulla rete sociale formale e informale;
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::h) interventi sulla rete sociale formale e informale;
i) collaborazione con i medici di medicina generale.
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::i) collaborazione con i medici di medicina generale.
 
In relazione al livello di intensita' assistenziale, l'assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento:
 
In relazione al livello di intensita' assistenziale, l'assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento:
a) trattamenti terapeutico‐riabilitativi ad alta intensita' riabilitativa ed elevata tutela sanitaria (carattere intensivo), rivolti a pazienti con gravi compromissioni del funzionamento personale e sociale, anche nella fase della post‐acuzie. I trattamenti, della durata massima di 18 mesi, prorogabili per ulteriori 6 mesi in accordo con il centro di salute mentale di riferimento, sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono
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::a) trattamenti terapeutico‐riabilitativi ad alta intensita' riabilitativa ed elevata tutela sanitaria (carattere intensivo), rivolti a pazienti con gravi compromissioni del funzionamento personale e sociale, anche nella fase della post‐acuzie. I trattamenti, della durata massima di 18 mesi, prorogabili per ulteriori 6 mesi in accordo con il centro di salute mentale di riferimento, sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale sanitario e socio‐sanitario sulle 24 ore;
la presenza di personale sanitario e socio‐sanitario sulle 24 ore;
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::b) trattamenti terapeutico‐riabilitativi a carattere estensivo, rivolti a pazienti stabilizzati con compromissioni del funzionamento personale e sociale di gravita' moderata, che richiedono interventi a media intensita' riabilitativa. I trattamenti, della durata massima di 36 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi in accordo con il centro di salute mentale di riferimento, sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale socio‐sanitario sulle 24 ore;
b) trattamenti terapeutico‐riabilitativi a carattere estensivo, rivolti a pazienti stabilizzati con compromissioni del funzionamento personale e sociale di gravita' moderata, che richiedono interventi a media intensita' riabilitativa. I trattamenti, della durata massima di 36 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi in accordo con il centro di salute mentale di riferimento, sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale socio‐sanitario sulle 24 ore;
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::c) trattamenti socio‐riabilitativi, rivolti a pazienti non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale, che richiedono interventi a bassa intensita' riabilitativa.
c) trattamenti socio‐riabilitativi, rivolti a pazienti non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale, che richiedono interventi a bassa intensita' riabilitativa.
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La durata dei programmi e' definita nel Progetto terapeutico riabilitativo individuale. In considerazione del diverso impegno assistenziale necessario in relazione alle condizioni degli ospiti, le strutture residenziali socio‐riabilitative possono articolarsi in piu' moduli, differenziati in base alla presenza di personale sociosanitario nell'arco della giornata.
 
La durata dei programmi e' definita nel Progetto terapeutico riabilitativo individuale. In considerazione del diverso impegno assistenziale necessario in relazione alle condizioni degli ospiti, le strutture residenziali socio‐riabilitative possono articolarsi in piu' moduli, differenziati in base alla presenza di personale sociosanitario nell'arco della giornata.
 
Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti terapeutico‐riabilitativi erogati da equipe multiprofessionali in strutture attive almeno 6 ore al giorno, per almeno cinque giorni la settimana.
 
Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti terapeutico‐riabilitativi erogati da equipe multiprofessionali in strutture attive almeno 6 ore al giorno, per almeno cinque giorni la settimana.
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Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone di ogni eta' con '''disabilita' fisiche, psichiche e sensoriali''' (art. 34), trattamenti riabilitativi mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche, a carattere intensivo, estensivo e di mantenimento previa valutazione multidimensionale, presa in carico e progetto riabilitativo individuale (PRI) che definisca le modalita' e la durata del trattamento. I trattamenti residenziali si articolano nelle seguenti tipologie:
 
Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone di ogni eta' con '''disabilita' fisiche, psichiche e sensoriali''' (art. 34), trattamenti riabilitativi mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche, a carattere intensivo, estensivo e di mantenimento previa valutazione multidimensionale, presa in carico e progetto riabilitativo individuale (PRI) che definisca le modalita' e la durata del trattamento. I trattamenti residenziali si articolano nelle seguenti tipologie:
a) trattamenti di riabilitazione intensiva rivolti a persone non autosufficienti in condizioni di stabilita' clinica con disabilita' importanti e complesse, modificabili, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno tre ore giornaliere e un elevato impegno assistenziale riferibile alla presenza di personale infermieristico sulle 24 ore; la durata dei trattamenti non supera, di norma, i 45 giorni, a meno che la rivalutazione multidimensionale non rilevi il persistere del bisogno riabilitativo intensivo;
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::a) trattamenti di riabilitazione intensiva rivolti a persone non autosufficienti in condizioni di stabilita' clinica con disabilita' importanti e complesse, modificabili, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno tre ore giornaliere e un elevato impegno assistenziale riferibile alla presenza di personale infermieristico sulle 24 ore; la durata dei trattamenti non supera, di norma, i 45 giorni, a meno che la rivalutazione multidimensionale non rilevi il persistere del bisogno riabilitativo intensivo;
b) trattamenti di riabilitazione estensiva rivolti a persone disabili non autosufficienti con potenzialita' di recupero funzionale, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno 1 ora giornaliera e un medio impegno assistenziale riferibile alla presenza di personale socio‐sanitario sulle 24 ore; la durata dei trattamenti non supera, di norma, i 60 giorni, a meno che la rivalutazione multidimensionale non rilevi il persistere del bisogno
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::b) trattamenti di riabilitazione estensiva rivolti a persone disabili non autosufficienti con potenzialita' di recupero funzionale, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno 1 ora giornaliera e un medio impegno assistenziale riferibile alla presenza di personale socio‐sanitario sulle 24 ore; la durata dei trattamenti non supera, di norma, i 60 giorni, a meno che la rivalutazione multidimensionale non rilevi il persistere del bisogno riabilitativo estensivo;
riabilitativo estensivo;
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::c) trattamenti socio‐riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilita' funzionali residue, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensita' a persone non autosufficienti con disabilita' fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate. In considerazione del diverso impegno assistenziale necessario in relazione alla gravita' delle condizioni degli ospiti, le strutture residenziali socio‐riabilitative possono articolarsi in moduli, differenziati in base alla tipologia degli ospiti:
c) trattamenti socio‐riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilita' funzionali residue, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensita' a persone non autosufficienti con disabilita' fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate. In considerazione del diverso impegno assistenziale necessario in relazione alla gravita' delle condizioni degli ospiti, le strutture residenziali socio‐riabilitative possono articolarsi in moduli, differenziati in base alla tipologia degli ospiti:
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:::1) disabili in condizioni di gravita' che richiedono elevato impegno assistenziale e tutelare;
1) disabili in condizioni di gravita' che richiedono elevato impegno assistenziale e tutelare;
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:::2) disabili che richiedono moderato impegno assistenziale e tutelare.
2) disabili che richiedono moderato impegno assistenziale e tutelare.
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I trattamenti di cui al comma 1, lettera a) e b) sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti di cui al comma 1 lettera c), punto 1) sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al 70 per cento della tariffa giornaliera. I trattamenti di cui al comma 1, lettera c), punto 2) sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al 40 per cento della tariffa giornaliera.
2. I trattamenti di cui al comma 1, lettera a) e b) sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti di cui al comma 1 lettera c), punto 1) sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al 70 per cento della tariffa giornaliera. I trattamenti di cui al comma 1, lettera c), punto 2) sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al 40 per cento della tariffa giornaliera.
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I trattamenti semiresidenziali si articolano nelle seguenti tipologie:
3. I trattamenti semiresidenziali si articolano nelle seguenti
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::a) trattamenti di riabilitazione estensiva rivolti a persone disabili non autosufficienti con potenzialita' di recupero funzionale, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno 1 ora giornaliera; la durata dei trattamenti non supera, di norma, i 60 giorni, a meno che la rivalutazione multidimensionale non rilevi il persistere del bisogno riabilitativo estensivo;
tipologie:
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::b) trattamenti socio‐riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilita' funzionali residue, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensita' a persone non autosufficienti con disabilita' fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate, anche in laboratori e centri occupazionali.
a) trattamenti di riabilitazione estensiva rivolti a persone disabili non autosufficienti con potenzialita' di recupero funzionale, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno 1 ora giornaliera; la durata dei trattamenti non supera, di norma, i 60 giorni, a meno che la rivalutazione multidimensionale non rilevi il persistere del bisogno riabilitativo estensivo;
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b) trattamenti socio‐riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilita' funzionali residue, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensita' a persone non autosufficienti con disabilita' fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate, anche in laboratori e centri occupazionali.
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I trattamenti di cui al comma 3, lettera a) sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti di cui al comma 3, lettera b) sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al 70 per cento della tariffa giornaliera.
 
I trattamenti di cui al comma 3, lettera a) sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti di cui al comma 3, lettera b) sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al 70 per cento della tariffa giornaliera.
 
Il Servizio sanitario nazionale garantisce ai soggetti portatori di handicap individuati dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che necessitano di cure specialistiche presso centri di altissima  
 
Il Servizio sanitario nazionale garantisce ai soggetti portatori di handicap individuati dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che necessitano di cure specialistiche presso centri di altissima  
 
specializzazione all'estero il concorso alle spese di soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore nei casi e con le modalita' individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2000 e dai relativi Accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 
specializzazione all'estero il concorso alle spese di soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore nei casi e con le modalita' individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2000 e dai relativi Accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  
 
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Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle '''persone con dipendenze patologiche''' (art. 35), inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, ivi incluse le persone con misure alternative alla detenzione o in regime di detenzione domiciliare, previa valutazione multidimensionale, definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, trattamenti terapeutico‐riabilitativi e trattamenti pedagogico‐riabilitativi, con programmi differenziati per intensita', complessita' e durata. I trattamenti includono le prestazioni erogate mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche, necessarie ed appropriate nei seguenti ambiti di attivita':
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::a) accoglienza;
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::b) attuazione e verifica del programma terapeutico e riabilitativo personalizzato, in collaborazione con il servizio per le dipendenze patologiche (SERT) di riferimento, in accordo con la persona e, per i minori, in collaborazione con la famiglia;
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::c) gestione delle problematiche sanitarie inclusa la somministrazione ed il monitoraggio della terapia farmacologica;
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::d) colloqui psicologico‐clinici;
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::e) psicoterapia (individuale, familiare, di coppia, di gruppo);
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::f) interventi socio‐riabilitativi, psico‐educativi e socio‐educativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale, sociale e lavorativa;
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::g) interventi di risocializzazione (individuali o di gruppo);
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::h) collaborazione con la rete sociale formale e informale;
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::i) collaborazione con l'autorita' giudiziaria per le persone con misure alternative alla detenzione o in regime di detenzione domiciliare;
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::j) collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
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::k) collaborazione ed integrazione con i servizi di salute mentale, con riferimento ai pazienti con comorbidita';
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::l) rapporti con il Tribunale dei minori e adempimenti connessi (relazioni, certificazioni, ecc.)
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::m) collaborazione e consulenza con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione nelle scuole dei minori sottoposti a trattamento.
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In relazione al livello di intensita' assistenziale, l'assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento:
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::a) trattamenti specialistici, destinati a persone con dipendenza patologica che, per la presenza concomitante di disturbi psichiatrici, o dello stato di gravidanza o di gravi patologie fisiche o psichiche necessitano di trattamenti terapeutici specifici, anche con ricorso a terapia farmacologica e relativo monitoraggio. I trattamenti della durata massima di 18 mesi sono erogati in strutture o moduli che garantiscono la presenza di personale socio‐sanitario sulle 24 ore;
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::b) trattamenti terapeutico‐riabilitativi destinati a persone con dipendenza patologica, finalizzati al superamento della dipendenza, al miglioramento della qualita' della vita e al reinserimento sociale. I trattamenti, della durata massima di 18 mesi, eventualmente prorogabili a seguito di rivalutazione multidimensionale da parte dei servizi territoriali delle dipendenze patologiche, sono rivolti a persone che, anche in trattamento farmacologico sostitutivo, non assumono sostanze d'abuso, e sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale sulle 24 ore;
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::c) trattamenti pedagogico‐riabilitativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale e alla integrazione sociale e lavorativa. I trattamenti, della durata massima di 30 mesi, sono rivolti a persone che non assumono sostanze d'abuso e non hanno in corso trattamenti con farmaci sostitutivi, e sono erogati in strutture che garantiscono la presenza di personale socio‐sanitario nell'arco della giornata.
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I trattamenti residenziali di cui al comma 2 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.
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Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce:
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::a) trattamenti terapeutico‐riabilitativi, finalizzati al superamento della dipendenza patologica, al miglioramento della qualita' della vita e al reinserimento sociale. I trattamenti, della durata massima di 18 mesi, eventualmente prorogabili a seguito di rivalutazione multidimensionale da parte dei servizi territoriali delle dipendenze patologiche, sono rivolti a persone che, anche in trattamento farmacologico sostitutivo, non assumono sostanze d'abuso, e sono erogati in strutture che garantiscono l'attivita' per 6 ore al giorno, per almeno cinque giorni la settimana;
 +
::b) trattamenti pedagogico‐riabilitativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale e alla integrazione sociale e lavorativa. I trattamenti, della durata massima di 30 mesi, sono rivolti a persone che non assumono sostanze d'abuso e non hanno in corso trattamenti con farmaci sostitutivi, e sono erogati in strutture che garantiscono l'attivita' per 6 ore al giorno, per almeno cinque giorni la settimana.
 +
I trattamenti semiresidenziali di cui al comma 4 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.
  
 
===Assistenza ospedaliera===
 
===Assistenza ospedaliera===
Riga 512: Riga 534:
 
::g. attivita' di trapianto di cellule, organi e tessuti;
 
::g. attivita' di trapianto di cellule, organi e tessuti;
 
::h. centri antiveleni (CAV).
 
::h. centri antiveleni (CAV).
 +
 +
====a) Pronto soccorso (art.37)====
 +
Nell'ambito dell'attivita' di Pronto soccorso, il Servizio
 +
sanitario nazionale garantisce l'esecuzione degli interventi
 +
diagnostico terapeutici di urgenza, i primi accertamenti diagnostici,
 +
clinici strumentali e di laboratorio e gli interventi necessari alla
 +
stabilizzazione del paziente, nonche', quando necessario, il
 +
trasporto assistito.
 +
Nelle unita' operative di pronto soccorso e' assicurata la
 +
funzione di triage che sulla base delle condizioni cliniche dei
 +
pazienti e del loro rischio evolutivo determina la priorita' di
 +
accesso al percorso diagnostico terapeutico.
 +
E' altresi' assicurata all'interno del PS/DEA la funzione di
 +
Osservazione breve intensiva (OBI) al fine di garantire
 +
l'appropriatezza dei percorsi assistenziali complessi.
 +
 +
====b) Ricovero ordinario per acuti (art. 38)====
 +
Il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni
 +
assistenziali in regime di ricovero ordinario ai soggetti che, in
 +
presenza di problemi o patologie acute, necessitano di assistenza
 +
medico‐infermieristica prolungata nel corso della giornata,
 +
osservazione medico‐infermieristica per 24 ore e immediata
 +
accessibilita' alle prestazioni stesse.<br>
 +
Nell'ambito dell'attivita' di ricovero ordinario sono garantite
 +
tutte le prestazioni cliniche, mediche e chirurgiche, ostetriche,
 +
farmaceutiche, strumentali e tecnologiche necessarie ai fini
 +
dell'inquadramento diagnostico, della terapia, inclusa la terapia del
 +
dolore e le cure palliative, o di specifici controlli clinici e
 +
strumentali; sono altresi' garantite le prestazioni assistenziali al
 +
neonato, nonche' le prestazioni necessarie e appropriate per la
 +
diagnosi precoce delle malattie congenite previste dalla normativa
 +
vigente e dalla buona pratica clinica, incluse quelle per la diagnosi
 +
precoce della sordita' congenita e della cataratta congenita, nonche'
 +
quelle per la diagnosi precoce delle malattie metaboliche ereditarie
 +
individuate con decreto del Ministro della salute in attuazione
 +
dell'art. 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nei
 +
limiti e con le modalita' definite dallo stesso decreto.<br>
 +
Il Servizio sanitario nazionale garantisce le procedure
 +
analgesiche nel corso del travaglio e del parto vaginale, inclusa
 +
l'analgesia epidurale, nelle strutture individuate dalle regioni e
 +
dalle province autonome tra quelle che garantiscono le soglie di
 +
attivita' fissate dall'Accordo sancito in sede di Conferenza tra lo
 +
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 16
 +
dicembre 2010 e confermate dal decreto 2 aprile 2015, n. 70,
 +
«Regolamento recante definizione degli standard qualitativi,
 +
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza
 +
ospedaliera», all'interno di appositi programmi volti a diffondere
 +
l'utilizzo delle procedure stesse.<br>
 +
Le regioni e le province autonome adottano adeguate misure per
 +
incentivare l'esecuzione del parto fisiologico in una percentuale,
 +
sul totale dei parti, fissata sulla base di criteri uniformi su tutto
 +
il territorio nazionale in coerenza con gli standard indicati dagli
 +
organismi sanitari internazionali, nonche' per disincentivare i parti
 +
cesarei inappropriati.<br>
 +
Gli interventi di chirurgia estetica sono garantiti dal Servizio
 +
sanitario nazionale solo in conseguenza di incidenti, esiti di
 +
procedure medico‐chirurgiche o malformazioni congenite o acquisite.
 +
 +
Si definiscono '''appropriati i ricoveri ordinari''' (art. 39) per l'esecuzione
 +
di interventi o procedure che non possono essere eseguiti in day
 +
hospital o in day surgery con identico o maggior beneficio e identico
 +
o minor rischio per il paziente e con minore impiego di risorse.
 +
Le regioni e le province autonome adottano adeguate misure per
 +
incentivare l'esecuzione in ricovero diurno delle classi di ricovero
 +
elencate nell'allegato 6A in una percentuale, sul totale dei
 +
ricoveri, fissata per ciascuna classe, entro il 31 marzo 2017, dalla
 +
Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione
 +
dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale di cui all'art.
 +
1, comma 555, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonche' per
 +
disincentivare i ricoveri inappropriati.
 +
 +
====c) Day surgery (art. 40)====
 +
Nell'ambito delle attivita' di day surgery il Servizio sanitario
 +
nazionale garantisce le prestazioni assistenziali per l'esecuzione
 +
programmata di interventi chirurgici o di procedure invasive che, per
 +
complessita' di esecuzione, durata dell'intervento, rischi di
 +
complicazioni e condizioni sociali e logistiche del paziente e dei
 +
suoi accompagnatori, sono eseguibili in sicurezza nell'arco della
 +
giornata, senza necessita' di osservazione post‐operatoria prolungata
 +
e, comunque, senza osservazione notturna. Oltre all'intervento
 +
chirurgico o alla procedura invasiva sono garantite le prestazioni
 +
propedeutiche e successive, l'assistenza medico‐infermieristica e la
 +
sorveglianza infermieristica fino alla dimissione.
 +
 +
Si definiscono '''appropriati i ricoveri in day surgery''' (art. 41) per l'esecuzione di interventi o procedure che non possono essere eseguiti in regime ambulatoriale con identico o maggior beneficio e identico o minor rischio per il paziente e con minore impiego di risorse.
 +
Le regioni e le province autonome adottano entro il 15 marzo 2017 adeguate misure per incentivare il trasferimento dal regime di day surgery al regime ambulatoriale degli interventi chirurgici elencati nell'allegato 6B in una percentuale, sul totale dei ricoveri di day surgery, fissata per ciascuna classe, entro il 28 febbraio 2017, dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1, comma 555, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonche' per disincentivare i ricoveri inappropriati. Le regioni
 +
possono prevedere l'erogabilita' di ulteriori interventi chirurgici,
 +
precedentemente erogati in day surgery, nelle strutture ambulatoriali
 +
a cio' specificamente accreditate e tenute alla compilazione di
 +
idonea documentazione clinica, dandone tempestiva comunicazione alla
 +
suddetta Commissione nazionale ai fini dell'eventuale aggiornamento
 +
dell'allegato 4 al presente decreto, e al Ministero della salute ai
 +
fini della fissazione della corrispondente tariffa.
 +
 +
====d) Day hospital (art. 42)====
 +
 +
Nell'ambito delle attivita' di day hospital medico il Servizio
 +
sanitario nazionale garantisce le prestazioni assistenziali
 +
programmabili, appartenenti a branche specialistiche diverse, volte
 +
ad affrontare patologie o problemi acuti che richiedono inquadramento
 +
diagnostico, terapia, accertamenti clinici, diagnostici o
 +
strumentali, nonche' assistenza medico infermieristica prolungata,
 +
non eseguibili in ambulatorio. L'attivita' di day hospital si
 +
articola in uno o piu' accessi di durata limitata ad una sola parte
 +
della giornata, senza necessita' di pernottamento.
 +
 +
I '''ricoveri in day hospital per finalita' diagnostiche sono da considerarsi appropriati''' (art. 43) nei seguenti casi:
 +
::a) esami su pazienti che, per particolari condizioni di rischio, richiedono monitoraggio clinico prolungato;
 +
::b) accertamenti diagnostici a pazienti non collaboranti che richiedono un'assistenza dedicata e l'accompagnamento da parte di personale della struttura negli spostamenti all'interno della struttura stessa.
 +
I ricoveri in day hospital per finalita' terapeutiche sono da considerarsi appropriati nei seguenti casi:
 +
::a) somministrazione di chemioterapia che richiede particolare monitoraggio clinico;
 +
::b) somministrazione di terapia per via endovenosa di durata superiore a un'ora ovvero necessita' di sorveglianza, monitoraggio clinico e strumentale dopo la somministrazione di durata prolungata;
 +
::c) necessita' di eseguire esami ematochimici o ulteriori accertamenti diagnostici nelle ore immediatamente successive alla somministrazione della terapia;
 +
::d) procedure terapeutiche invasive che comportano problemi di sicurezza per il paziente.
 +
Le regioni e le province autonome adottano entro il 15 marzo 2017 adeguate misure per incentivare il trasferimento delle prestazioni dal regime di day hospital al regime ambulatoriale, in una percentuale sul totale dei ricoveri di day hospital, fissata per ciascuna classe di ricovero, entro il 28 febbraio 2017, dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1, comma 555, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonche' per disincentivare i ricoveri inappropriati.
 +
 +
====e) Riabilitazione e lungodegenza post‐acuzie (art. 44)====
 +
Il Servizio sanitario nazionale garantisce, in regime di
 +
ricovero ospedaliero, secondo le disposizioni vigenti, alle persone
 +
non assistibili in day hospital o in ambito extraospedaliero, le
 +
seguenti prestazioni assistenziali nella fase immediatamente
 +
successiva ad un ricovero ordinario per acuti ovvero a un episodio di
 +
riacutizzazione di una patologia disabilitante:
 +
::a) prestazioni di riabilitazione intensiva diretta al recupero di disabilita' importanti, modificabili, che richiedono un elevato impegno diagnostico, medico specialistico ad indirizzo riabilitativo e terapeutico, in termini di complessita' e/o durata dell'intervento;
 +
::b) prestazioni di riabilitazione estensiva a soggetti disabili non autosufficienti, a lento recupero, non in grado di partecipare a un programma di riabilitazione intensiva o affetti da grave disabilita' richiedenti un alto supporto assistenziale ed infermieristico ed una tutela medica continuativa nelle 24 ore;
 +
::c) prestazioni di lungodegenza post‐acuzie a persone non autosufficienti affette da patologie ad equilibrio instabile e disabilita' croniche non stabilizzate o in fase terminale, che hanno bisogno di trattamenti sanitari rilevanti, anche orientati al recupero, e di sorveglianza medica continuativa nelle 24 ore, nonche' di assistenza infermieristica non erogabile in forme alternative.
 +
L'individuazione del setting appropriato di ricovero e' conseguente alla valutazione del medico specialista in riabilitazione che predispone il progetto riabilitativo e definisce gli obiettivi, le modalita' e i tempi di completamento del trattamento, attivando la presa in carico dei servizi territoriali domiciliari, residenziali e semiresidenziali per le esigenze riabilitative successive alla dimissione.
 +
 +
Si definiscono '''appropriati i ricoveri ordinari in riabilitazione''' (art. 45) che non possono essere eseguiti in day hospital o in ambito extraospedaliero con identico o maggior beneficio e identico o minor rischio per il paziente e con minore impiego di risorse. Per la determinazione dei ricoveri inappropriati in ambito ospedaliero si applicano le disposizioni di cui all'art. 9‐quater, comma 8, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125.
 +
 +
====f) Attività trasfusionali (art.47)====
 +
Il Servizio sanitario nazionale garantisce in materia di
 +
attivita' trasfusionale i servizi e le prestazioni individuati
 +
dall'art. 5 della legge 21 ottobre 2005, n. 219.
 +
Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresi' la ricerca
 +
ed il reperimento di cellule staminali emopoietiche presso registri e
 +
banche nazionali ed estere.
 +
 +
====g) Attivita' di trapianto di cellule, organi e tessuti (art. 48)====
 +
Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'attivita' di
 +
selezione, di prelievo, conservazione e distribuzione di cellule,
 +
organi e tessuti e l'attivita' di trapianto di cellule, organi e
 +
tessuti in conformita' a quanto previsto dalla legge 1° aprile 1999,
 +
n. 91 e dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191.
 +
 +
Il Servizio sanitario nazionale garantisce la selezione dei '''donatori di cellule riproduttive e l'attivita' di prelievo, conservazione e distribuzione delle cellule''' (art. 49), in conformita' a quanto previsto dalla direttiva 2006/17/CE, come modificata dalla direttiva 2012/39/UE e dai successivi decreti di recepimento. Le coppie che si sottopongono alle procedure di procreazione medico assistita eterologa contribuiscono ai costi delle attivita', nella misura fissata dalle regioni e dalle province autonome.
 +
 +
====h) Centri antiveleni (art. 46)====
 +
Il Servizio sanitario nazionale garantisce attraverso i Centri
 +
Antiveleni (CAV) attivita' di consulenza specialistica per
 +
problematiche di carattere tossicologico di alta complessita', a
 +
supporto delle unita' operative di pronto soccorso e degli altri
 +
servizi ospedalieri e territoriali, nonche' adeguati sistemi di
 +
sorveglianza, vigilanza e allerta.
 +
 +
==Assistenza specifica a particolari categorie di assistiti (art. 50)==
 +
Nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al
 +
presente provvedimento, il Servizio sanitario nazionale garantisce
 +
alle persone appartenenti alle categorie di cui ai seguenti articoli
 +
le specifiche tutele previste dalla normativa vigente indicate nei
 +
medesimi articoli.
 +
 +
* Invalidi
 +
* Persone affette da malattie gravi
 +
* Persone affette da malattie croniche e invalidanti
 +
* Persone affette da fibrosi cistica
 +
* Nefropatici cronici in trattamento dialitico
 +
* Persone affette da Morbo di Hansen
 +
* Persone con HIV/AIDS
 +
* Persone detenute e internate negli istiti penitenziari e minorenni sottoposti a provvedimento penale
 +
* Assistenza ambulatoriale  per le donne in stato di gravidanza e a tutela della maternità
 +
* Persone con disturbi dello spettro autistico
 +
* Assistenza sanitaria all'estero
 +
* Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea iscritti al Servizio Sanitario Nazionale
 +
* Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea non in regola con il permesso di soggiorno
 +
  
  
 
==Note==
 
==Note==
 
<references/>
 
<references/>

Versione delle 12:07, 11 mag 2017

Consulta le disposizioni regionali
circa le esenzioni per condizioni personali:

I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sono costituiti dall’insieme delle attività, dei servizi e delle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o attraverso il pagamento di un ticket. Oltre all’art. 32 della Costituzione, è la legge di istituzione del SSN del 1978 a introdurre per la prima volta il concetto di “livelli di prestazioni sanitarie che devono essere garantiti a tutti i cittadini”. I LEA sono stati definiti a livello nazionale con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e recentemente riorganizzati con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017[1].
Per le singole Regioni è prevista la possibilità di utilizzare risorse proprie per garantire servizi e prestazioni aggiuntivi a quelli inclusi nei LEA.

Prestazioni incluse nei LEA

Le prestazioni e i servizi inclusi nei LEA sono suddivisi in tre macro aree, secondo il tipo di assistenza:

Prevenzione collettiva e sanità pubblica (art. 2)

Nell'ambito della Prevenzione collettiva e sanita' pubblica, il Servizio sanitario nazionale garantisce, attraverso i propri servizi nonche' avvalendosi dei medici ed i pediatri convenzionati, le seguenti attivita'[2]:

a) sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali;
b) tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati;
c) sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) salute animale e igiene urbana veterinaria;
e) sicurezza alimentare ‐ tutela della salute dei consumatori;
f) sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
g) attivita' medico legali per finalita' pubbliche.

Assistenza distrettuale (art. 3)

Il livello dell'assistenza distrettuale si articola nelle seguenti aree di attivita'[3]:

a) assistenza sanitaria di base;
b) emergenza sanitaria territoriale;
c) assistenza farmaceutica;
d) assistenza integrativa;
e) assistenza specialistica ambulatoriale;
f) assistenza protesica;
g) assistenza termale;
h) assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale;
i) assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale.

a) Assistenza sanitaria di base (art. 4)

Nell'ambito dell'assistenza sanitaria di base, il Servizio sanitario nazionale garantisce, attraverso i propri servizi ed attraverso i medici ed i pediatri convenzionati, la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie acute e croniche secondo la migliore pratica ed in accordo con il malato, inclusi gli interventi e le azioni di promozione e di tutela globale della salute.

Il Servizio sanitario nazionale garantisce in particolare le seguenti attivita' e prestazioni:

a) lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e la sensibilizzazione sulle tematiche attinenti l'adozione di comportamenti e stili di vita positivi per la salute;
b) l'informazione ai cittadini sui servizi e le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale e regionale e sul loro corretto uso, incluso il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie ed il regime delle esenzioni;
c) l'educazione sanitaria del paziente e dei suoi familiari, il counselling per la gestione della malattia o della disabilita' e la prevenzione delle complicanze;
d) l'attivazione di percorsi assistenziali a favore del bambino, che prevedano la presa in carico entro il primo mese di vita, in collaborazione con le strutture consultoriali ed ospedaliere, e a favore dell'adulto, anche attraverso la valutazione multidimensionale e la tenuta della scheda sanitaria, il consulto con lo specialista e la continuita' assistenziale nelle fasi dell'accesso al ricovero ospedaliero, della degenza e in quella successiva alla dimissione, con particolare riguardo alle patologie ad andamento cronico ed evolutivo;
e) il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale del bambino e la ricerca di fattori di rischio, con particolare riguardo alla individuazione precoce dei sospetti handicap neuro‐sensoriali e psichici ed alla individuazione precoce di problematiche anche socio sanitarie;
f) le visite ambulatoriali e domiciliari a scopo preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo;
g) la prescrizione di medicinali inclusi nel prontuario terapeutico nazionale, la prescrizione di prestazioni specialistiche incluse nel Nomenclatore dell'assistenza specialistica ambulatoriale, la proposta di prestazioni di assistenza integrativa, la proposta di ricovero e la proposta di cure termali;
h) le prestazioni sanitarie e socio‐sanitarie previste dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale applicativa;
i) l'esecuzione degli screening previsti dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale applicativa;
j) l'assistenza domiciliare programmata alle persone con impossibilita' a raggiungere lo studio del medico perche' non deambulanti, o con gravi limitazioni funzionali o non trasportabili con mezzi comuni, anche in forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa ed in collegamento, se necessario, con l'assistenza sociale;
k) le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell'obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori, nonche' ai fini dell'astensione dal lavoro del genitore a seguito di malattia del bambino;
l) la certificazione di idoneita' allo svolgimento di attivita' sportive non agonistiche di cui al decreto del Ministro della sanita' del 24 aprile 2013 e successive modifiche e integrazioni, art. 3, lettera a) e c) nell'ambito scolastico, a seguito di specifica richiesta dell'autorita' scolastica competente;
m) la certificazione per l'incapacita' temporanea al lavoro;
n) la certificazione per la riammissione al lavoro, laddove prevista;
o) le vaccinazioni obbligatorie e le vaccinazioni raccomandate alla popolazione a rischio;
p) l'osservazione e la rilevazione di reazioni indesiderate post‐vaccinali.


Il Servizio sanitario nazionale garantisce la continuita' assistenziale (art. 5) per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana. Le aziende sanitarie organizzano le attivita' sanitarie per assicurare l'erogazione, nelle ore serali e notturne e nei giorni prefestivi e festivi, delle prestazioni assistenziali non differibili.

Il Servizio sanitario nazionale garantisce nelle localita' a forte afflusso turistico individuate sulla base di apposite determinazioni regionali, l'assistenza sanitaria di base rivolta agli assistiti non residenti (art. 6) nella regione stessa, dietro pagamento della tariffa fissata dalla normativa regionale.

b) Emergenza sanitaria territoriale (art. 7)

Il Servizio sanitario nazionale garantisce, in situazioni di emergenza urgenza in ambito territoriale extraospedaliero, interventi sanitari tempestivi e finalizzati alla stabilizzazione del paziente, assicurando il trasporto in condizioni di sicurezza al presidio ospedaliero piu' appropriato. Il coordinamento e la gestione dell'attivita' di emergenza territoriale sono effettuati dalle Centrali operative 118, nell'arco delle 24 ore. In particolare, sono garantiti:

a) gli interventi sanitari mediante mezzi di soccorso di base e avanzato, terrestri e aerei, con personale sanitario adeguatamente formato,
b) i trasporti sanitari secondari assistiti e non assistiti,
c) le attivita' assistenziali e organizzative in occasione di maxiemergenze, eventi a rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico (NBCR),
d) le attivita' assistenziali in occasione di eventi e manifestazioni programmati, con le modalita' fissate dalle regioni e province autonome.

L'attivita' di emergenza sanitaria territoriale e' svolta in modo integrato con le attivita' di emergenza intraospedaliera assicurate nei PS/DEA e con le attivita' effettuate nell'ambito dell'Assistenza sanitaria di base e Continuita' assistenziale.

c) Assistenza farmaceutica (art. 8)

Il Servizio sanitario nazionale garantisce attraverso le farmacie convenzionate (art. 8) la fornitura dei medicinali appartenenti alla classe a) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la cui erogazione non sia affidata direttamente alle strutture sanitarie regionali. Limitatamente ai medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di rilascio, numero di unita' posologiche e dosaggio unitario uguali, la fornitura attraverso le farmacie e' assicurata fino alla concorrenza del prezzo piu' basso fra quelli dei farmaci disponibili nel normale ciclo distributivo regionale; se per tale tipologia di medicinali l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha fissato il prezzo massimo di rimborso ai sensi dell'art. 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e tale prezzo e' inferiore al piu' basso dei prezzi dei medicinali considerati, la fornitura attraverso la farmacia e' assicurata fino a concorrenza del prezzo massimo di rimborso.
Attraverso le medesime farmacie sono inoltre assicurati i nuovi servizi individuati dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel rispetto di quanto previsto dai piani regionali socio‐sanitari e nei limiti delle risorse rese disponibili in attuazione del citato art. 11, comma 1, lettera e).

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto‐legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono attraverso i propri servizi territoriali e ospedalieri (art. 9) i medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale nonche' i farmaci per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresi':

a) qualora non esista valida alternativa terapeutica, i medicinali innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, i medicinali non ancora autorizzati per i quali siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda e i medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, qualora per tale indicazione siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase seconda, inseriti in un elenco predisposto e periodicamente aggiornato dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), conformemente alle procedure ed ai criteri adottati dalla stessa;
b) i medicinali utilizzabili per un'indicazione diversa da quella autorizzata, alle condizioni previste dall'art. 1, comma 4‐bis del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

d) Assistenza integrativa (art. 10)

Nell'ambito dell'assistenza integrativa il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni che comportano l'erogazione dei dispositivi medici monouso, dei presidi per diabetici e dei prodotti destinati a un'alimentazione particolare nei limiti e con le modalita' di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14.

Agli assistiti tracheostomizzati, ileostomizzati, colostomizzati e urostomizzati, agli assistiti che necessitano permanentemente di cateterismo, agli assistiti affetti da grave incontinenza urinaria o fecale cronica, e agli assistiti affetti da patologia cronica grave che obbliga all'allettamento, sono garantite le prestazioni che comportano l'erogazione dei dispositivi medici monouso (art.11) di cui al nomenclatore allegato 2 al presente decreto. La condizione di avente diritto alle prestazioni e' certificata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale, dipendente o convenzionato, competente per la specifica menomazione o disabilita'. Le prestazioni che comportano l'erogazione dei dispositivi medici monouso di cui al nomenclatore allegato 2 al presente decreto, sono erogate su prescrizione del medico specialista effettuata sul ricettario standardizzato del Servizio sanitario nazionale. E' fatta salva la possibilita' per le regioni e per le province autonome di individuare le modalita' con le quali la prescrizione e' consentita ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta ed ai medici dei servizi territoriali. I prodotti per la prevenzione e il trattamento delle lesioni da decubito sono prescritti dal medico nell'ambito di un piano di trattamento di durata definita, eventualmente rinnovabile, predisposto dallo stesso medico; il medico prescrittore e' responsabile della conduzione del piano.
Le modalita' di erogazione dei dispositivi medici monouso (art. 12) sono definite nell'allegato 11.

Agli assistiti affetti da malattia diabetica o dalle malattie rare di cui allegato 3 al presente decreto, sono garantite le prestazioni che comportano l'erogazione dei presidi indicati nel nomenclatore (art. 13) di cui al medesimo allegato 3. Le regioni e le province autonome disciplinano le modalita' di accertamento del diritto alle prestazioni, le modalita' di fornitura dei prodotti e i quantitativi massimi concedibili sulla base del fabbisogno determinato in funzione del livello di gravita' della malattia, assicurando l'adempimento agli obblighi di cui all'art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

Il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni che comportano l'erogazione di alimenti a fini medici speciali alle persone affette da malattie metaboliche congenite e da fibrosi cistica (art. 14). Le patologie sono accertate e certificate dai centri di riferimento a tal fine identificati dalle regioni e delle province autonome.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresi' ai nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di eta', l'erogazione dei sostituti del latte materno e alle persone affette da celiachia l'erogazione degli alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci o per persone intolleranti al glutine.
I prodotti erogabili alle persone di cui al comma 1 sono elencati nel Registro nazionale istituito presso il Ministero della salute ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001. Ai soggetti affetti da celiachia l'erogazione dei prodotti senza glutine e' garantita nei limiti dei tetti massimi di spesa mensile fissati dal medesimo Ministero della salute.
Le regioni e le province autonome provvedono alla fornitura gratuita dei prodotti dietetici a favore delle persone affette da nefropatia cronica nonche' dei preparati addensanti a favore delle persone con grave disfagia affette malattie neuro‐degenerative, nei limiti e con le modalita' fissate dalle stesse regioni e le province autonome.
Le regioni e le province autonome disciplinano le modalita' di erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo, assicurando l'adempimento agli obblighi di cui all'art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

e) Assistenza specialistica ambulatoriale (art. 15)

Nell'ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni elencate nel nomenclatore di cui all'allegato 4 al presente decreto. L'erogazione della prestazione e' subordinata all'indicazione sulla ricetta del quesito o sospetto diagnostico formulato dal medico prescrittore.
Il nomenclatore riporta, per ciascuna prestazione, il codice identificativo, la definizione, eventuali modalita' di erogazione in relazione ai requisiti necessari a garantire la sicurezza del paziente, eventuali note riferite a condizioni di erogabilita' o indicazioni di appropriatezza prescrittiva. L'elenco delle note e delle corrispondenti condizioni di erogabilita' o indicazioni di appropriatezza prescrittiva e' contenuto nell'allegato 4D.
Al solo fine di consentire l'applicazione delle disposizioni legislative relative ai limiti di prescrivibilita' delle prestazioni per ricetta e di partecipazione al costo da parte dei cittadini, il nomenclatore riporta altresi' le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale raggruppate per branche specialistiche.
Le regioni e le province autonome disciplinano le modalita' di erogazione delle prestazioni di cui al presente articolo, assicurando l'adempimento agli obblighi di cui all'art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
Sono erogati in forma ambulatoriale organizzata i pacchetti di prestazioni orientati a finalita' diagnostica o terapeutica, individuati con le modalita' indicate dall'art. 5, comma 20 dell'Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014 concernente il Nuovo Patto per la salute per gli anni 2014/2016, nel rispetto della disciplina in materia di partecipazione alla spesa sanitaria.

Le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per le quali sono indicate note corrispondenti a specifiche condizioni di erogabilità (art. 16) riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla particolare finalita' della prestazione (terapeutica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni) al medico prescrittore, all'esito di procedure o accertamenti pregressi, sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale limitatamente ai casi in cui sussistono le medesime condizioni, risultanti dal numero della nota e dal quesito clinico o dal sospetto diagnostico riportati sulla ricetta dal medico prescrittore.
Le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per le quali sono indicate specifiche indicazioni di appropriatezza prescrittiva riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla particolare finalita' della prestazione (terapeutica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni) al medico prescrittore, all'esito di procedure o accertamenti pregressi, sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale a seguito di una autonoma e responsabile valutazione del medico circa la loro utilita' nel singolo caso clinico, fermo restando l'obbligo del medico prescrittore di riportare il solo quesito o sospetto diagnostico sulla ricetta.
Le prestazioni ambulatoriali di densitometria ossea sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale limitatamente ai soggetti che presentano le condizioni definite nell'allegato 4A al presente decreto.
Le prestazioni ambulatoriali di chirurgia refrattiva sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale limitatamente ai soggetti che presentano le condizioni definite nell'allegato 4B al presente decreto.
Le prestazioni ambulatoriali di assistenza odontoiatrica sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale limitatamente ai soggetti indicati nelle note corrispondenti a ciascuna prestazione, sulla base dei criteri generali riportati nell'allegato 4C al presente decreto.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con patologia diabetica le prestazioni specialistiche ambulatoriali di assistenza podologica incluse nel nomenclatore di cui all'allegato 4.

f) Assistenza protesica (art. 17)

Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone di cui all'art. 18 le prestazioni sanitarie che comportano l'erogazione di protesi, ortesi ed ausili tecnologici nell'ambito di un piano riabilitativo‐assistenziale volto alla prevenzione, alla correzione o alla compensazione di menomazioni o disabilita' funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento delle abilita' residue, nonche' alla promozione dell'autonomia dell'assistito.
Il nomenclatore di cui all'allegato 5 contiene gli elenchi delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi, inclusi i dispositivi provvisori, temporanei e di riserva di cui all'art. 18, commi 2 e 3,

Hanno diritto alle prestazioni di assistenza protesica (art. 18) che comportano l'erogazione dei dispositivi contenuti nell'allegato 5 al presente decreto gli assistiti di seguito indicati, in connessione alle menomazioni e disabilita' specificate:

a) le persone con invalidita' civile, di guerra e per servizio, le persone con cecita' totale o parziale o ipovedenti gravi ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 138 e le persone sorde di cui all'art. 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle menomazioni accertate dalle competenti commissioni mediche;
b) i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidita' grave e permanente;
c) le persone di cui alla lettera a) affette da gravissime patologie evolutive o degenerative che hanno determinato menomazioni permanenti insorte in epoca successiva al riconoscimento dell'invalidita', in relazione alle medesime menomazioni, accertate dal medico specialista;
d) le persone che hanno presentato istanza di riconoscimento dell'invalidita' cui siano state accertate, dalle competenti commissioni mediche, menomazioni che, singolarmente, per concorso o coesistenza, comportano una riduzione della capacita' lavorativa superiore ad un terzo, in relazione alle suddette menomazioni risultanti dai verbali di cui all'art. 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295;
e) le persone in attesa di accertamento dell'invalidita' per i quali il medico specialista prescrittore attesti la necessita' e urgenza di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio per la tempestiva attivazione di un piano riabilitativo‐assistenziale, in relazione alle menomazioni certificate ai fini del riconoscimento dell'invalidita';
f) le persone ricoverate in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per le quali il medico responsabile dell'unita' operativa certifichi la presenza di una menomazione grave e permanente e la necessita' e l'urgenza dell'applicazione di una protesi, di un'ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l'attivazione tempestiva o la conduzione del piano riabilitativo‐assistenziale. Contestualmente alla fornitura della protesi o dell'ortesi deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell'invalidita';
g) le persone amputate di arto, le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia e le persone che abbiano subito un intervento demolitore dell'occhio, in relazione alle suddette menomazioni;
h) le persone affette da una malattia rara di cui all'allegato 7 al presente decreto, in relazione alle menomazioni correlate alla malattia.

Hanno diritto ai dispositivi provvisori e temporanei le donne con malformazione congenita che comporti l'assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia, le persone con enucleazione del bulbo oculare. Le persone con amputazione di arto hanno diritto al dispositivo provvisorio in alternativa al dispositivo temporaneo.
Le regioni e le province autonome o le aziende sanitarie locali possono fornire dispositivi di serie di cui all'elenco 2B dell'allegato 5 alle persone con grave disabilita' transitoria, assistite in regime di ospedalizzazione domiciliare, di dimissione protetta o di assistenza domiciliare integrata, su prescrizione dello specialista, per un periodo massimo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, nei casi in cui le medesime regioni o aziende sanitarie locali abbiano attivato servizi di riutilizzo dei suddetti dispositivi.
Qualora i dispositivi siano prescritti, per motivi di necessita' e urgenza, nel corso di ricovero presso strutture sanitarie accreditate, pubbliche o private, ubicate fuori del territorio della azienda sanitaria locale di residenza dell'assistito, la prescrizione e' inoltrata dalla unita' operativa di ricovero all'azienda sanitaria locale di residenza, che rilascia l'autorizzazione tempestivamente, anche per via telematica. Limitatamente ai dispositivi inclusi nell'elenco 1 dell'allegato 5, in caso di silenzio dell'azienda sanitaria locale, trascorsi cinque giorni dal ricevimento della prescrizione, l'autorizzazione si intende concessa. In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore e' pari alla tariffa o al prezzo fissati dalla regione di residenza dell'assistito.
L'azienda sanitaria locale puo' autorizzare la fornitura di una protesi di riserva per le persone con amputazione di arto. Nei confronti di altri soggetti per i quali la mancanza del dispositivo impedisce lo svolgimento delle attivita' essenziali della vita, l'azienda sanitaria locale e' tenuta a provvedere immediatamente alla sua eventuale riparazione o sostituzione.
Agli invalidi del lavoro, i dispositivi dovuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono erogati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) con spesa a carico dell'Istituto, secondo le indicazioni e le modalita' stabilite dall'Istituto stesso.
Sono fatti salvi i benefici gia' previsti dalle norme in vigore in favore degli invalidi di guerra e categorie assimiliate.
In casi eccezionali, per i soggetti affetti da gravissime disabilita', le aziende sanitarie locali possono garantire l'erogazione di protesi, ortesi o ausili non appartenenti ad una delle tipologie riportate nel nomenclatore allegato, nel rispetto delle procedure fissate dalla regione e sulla base di criteri e linee guida.
I dispositivi inclusi nell'allegato 5 sono ceduti in proprieta' all'assistito, fatta salva la facolta' delle regioni e delle province autonome di disciplinare modalita' di cessione in comodato dei dispositivi di serie di cui agli elenchi 2A e 2B dell'allegato 5 per i quali le regioni, le province autonome o le aziende abbiano attivato servizi di riutilizzo dei dispositivi stessi. L'assistito e' responsabile della custodia e della buona tenuta della protesi, dell'ortesi o dell'ausilio tecnologico.
L'azienda sanitaria locale autorizza la fornitura di nuovi dispositivi inclusi nell'elenco 1 dell'allegato 5, in favore dei propri assistiti di eta' superiore a 18 anni, quando siano trascorsi i tempi minimi di rinnovo riportati, per ciascuna classe, nel medesimo elenco e in ogni caso quando sussistono le condizioni di cui alle lettere a) e b) e con le procedure ivi indicate. Per i dispositivi per i quali non sono indicati tempi minimi di rinnovo si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b). Per i dispositivi forniti agli assistiti di eta' inferiore a 18 anni, non si applicano i tempi minimi di rinnovo e l'azienda sanitaria locale autorizza le sostituzioni o modificazioni dei dispositivi erogati in base ai controlli clinici prescritti e secondo il piano riabilitativo‐assistenziale. La fornitura di nuovi dispositivi puo' essere autorizzata nei casi di:

a) particolari necessita' terapeutiche o riabilitative o modifica dello stato psicofisico dell'assistito, sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore allegata alla prescrizione che attesti, con adeguata motivazione, l'inadeguatezza dell'ausilio in uso e la necessita' del rinnovo per il mantenimento delle autonomie della persona nel suo contesto di vita;
b) rottura accidentale o usura, non attribuibili all'uso improprio del dispositivo, a grave incuria o a dolo, cui consegue l'impossibilita' tecnica o la non convenienza della riparazione ovvero la non perfetta funzionalita' del dispositivo riparato, valutate dall'azienda sanitaria locale anche con l'ausilio di tecnici di fiducia.

Le modalita' di erogazione dell'assistenza protesica (art. 19) e di individuazione degli erogatori sono definiti dall'allegato 12.

g) Assistenza termale (art. 20)

Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'erogazione delle prestazioni di assistenza termale ai soggetti, inclusi gli assicurati dell'INPS e dell'INAIL, affetti dalle patologie indicate nell'allegato 9 al presente decreto, che possono trovare reale beneficio da tali prestazioni. Nel medesimo allegato sono elencate le prestazioni erogabili suddivise per tipologia di destinatari.
L'erogazione e' garantita nel limite di un ciclo annuo di prestazioni, fatta eccezione per gli invalidi di guerra e di servizio, dei ciechi, dei sordi e degli invalidi civili, che possono usufruire di un secondo ciclo annuo per il trattamento della patologia invalidante.

h) Percorsi assistenziali integrati (art. 21)

I percorsi assistenziali domiciliari, territoriali, semiresidenziali e residenziali di cui al presente Capo prevedono l'erogazione congiunta di attivita' e prestazioni afferenti all'area sanitaria e all'area dei servizi sociali. Con apposito accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee di indirizzo volte a garantire omogeneita' nei processi di integrazione istituzionale, professionale e organizzativa delle suddette aree, anche con l'apporto delle autonomie locali, nonche' modalita' di utilizzo delle risorse coerenti con l'obiettivo dell'integrazione, anche con riferimento al Fondo per le non autosufficienze di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'accesso unitario ai servizi sanitari e sociali, la presa in carico della persona e la valutazione multidimensionale dei bisogni, sotto il profilo clinico, funzionale e sociale. Le regioni e le province autonome organizzano tali attivita' garantendo uniformita' sul proprio territorio nelle modalita', nelle procedure e negli strumenti di valutazione multidimensionale, anche in riferimento alle diverse fasi del progetto di assistenza.
Il Progetto di assistenza individuale (PAI) definisce i bisogni terapeutico‐riabilitativi e assistenziali della persona ed e' redatto dall'unita' di valutazione multidimensionale, con il coinvolgimento di tutte le componenti dell'offerta assistenziale sanitaria, sociosanitaria e sociale, del paziente e della sua famiglia. Il coordinamento dell'attivita' clinica rientra tra i compiti del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, fatti salvi i casi in cui il soggetto responsabile del rapporto di cura sia stato diversamente identificato.
Nell'ambito dell'assistenza distrettuale territoriale sono privilegiati gli interventi che favoriscono la permanenza delle persone assistite al proprio domicilio, attraverso l'attivazione delle risorse disponibili, formali e informali; i trattamenti terapeutico‐riabilitativi e assistenziali, semiresidenziali e residenziali, sono garantiti dal Servizio sanitario nazionale, quando necessari, in base alla valutazione multidimensionale.

Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilita', con patologie in atto o esiti delle stesse, percorsi assistenziali a domicilio (art. 22) costituiti dall'insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualita' della vita. L'azienda sanitaria locale assicura la continuita' tra le fasi di assistenza ospedaliera e l'assistenza territoriale a domicilio.
Le cure domiciliari, come risposta ai bisogni delle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilita', si integrano con le prestazioni di assistenza sociale e di supporto alla famiglia, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 recante «Atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione sociosanitaria». Il bisogno clinico, funzionale e sociale e' accertato attraverso idonei strumenti di valutazione multidimensionale che consentano la presa in carico della persona e la definizione del «Progetto di assistenza individuale» (PAI) sociosanitario integrato, fatto salvo quanto previsto dalle regioni e dalle province autonome in merito al comma 3, lettera a). In relazione al bisogno di salute dell'assistito ed al livello di intensita', complessita' e durata dell'intervento assistenziale, le cure domiciliari, si articolano nei seguenti livelli:

a) cure domiciliari di livello base: costituite da prestazioni professionali in risposta a bisogni sanitari di bassa complessita' di tipo medico, infermieristico e/o riabilitativo, anche ripetuti nel tempo; le cure domiciliari di livello base, attivate con le modalita' previste dalle regioni e dalle province autonome, sono caratterizzate da un «Coefficiente di intensita' assistenziale» (CIA)[4] inferiore a 0,14;
b) cure domiciliari integrate (ADI) di I^ livello: costituite da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico‐infermieristico‐assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo‐assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuita' assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,14 e 0,30 in relazione alla criticita' e complessita' del caso; quando necessari sono assicurati gli accertamenti diagnostici, la fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonche' dei preparati per nutrizione artificiale. Le cure domiciliari di primo livello richiedono la valutazione multidimensionale, la «presa in carico» della persona e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI) ovvero di un «Progetto riabilitativo individuale» (PRI) che definisce i bisogni riabilitativi della persona, e sono attivate con le modalita' definite dalle regioni e dalla province autonome anche su richiesta dei familiari o dei servizi sociali. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta assumono la responsabilita' clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia;
c) cure domiciliari integrate (ADI) di II^ livello: costituite da prestazioni professionali prevalentemente di tipo medico‐infermieristico‐assistenziale ovvero prevalentemente di tipo riabilitativo‐assistenziale a favore di persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuita' assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA compreso tra 0,31 e 0,50, in relazione alla criticita' e complessita' del caso; quando necessari sono assicurati gli accertamenti diagnostici, la fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonche' dei preparati per nutrizione artificiale. Le cure domiciliari di secondo livello richiedono la valutazione multidimensionale, la «presa in carico» della persona e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI) ovvero di un «Progetto riabilitativo individuale» (PRI), e sono attivate con le modalita' definite dalle regioni e dalle province autonome anche su richiesta dei familiari o dei servizi sociali. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta assumono la responsabilita' clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia;
d) cure domiciliari integrate (ADI) di III^ livello: costituite da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico e riabilitativo, accertamenti diagnostici, fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonche' dei preparati per nutrizione artificiale a favore di persone con patologie che, presentando elevato livello di complessita', instabilita' clinica e sintomi di difficile controllo, richiedono continuita' assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50, anche per la necessita' di fornire supporto alla famiglia e/o al care‐giver. Le cure domiciliari ad elevata intensita' sono attivate con le modalita' definite dalle regioni e dalle province autonome richiedono la valutazione multidimensionale, la presa in carico della persona e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI). Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta assumono la responsabilita' clinica dei processi di cura, valorizzando e sostenendo il ruolo della famiglia.

Ai sensi dell'art. 3‐septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione sociosanitaria», le cure domiciliari sono integrate da prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare professionale alla persona. Le suddette prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare professionale, erogate secondo i modelli assistenziali disciplinati dalle regioni e dalle province autonome, sono a interamente carico del Servizio sanitario nazionale per i primi trenta giorni dopo la dimissione ospedaliera protetta e per una quota pari al 50 per cento nei giorni successivi.
Le cure domiciliari sono integrate da interventi sociali in relazione agli esiti della valutazione multidimensionale.

Il Servizio sanitario nazionale garantisce le cure domiciliari palliative (art. 23) di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38, nell'ambito della Rete di cure palliative a favore di persone affette da patologie ad andamento cronico ed evolutivo per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita. Le cure sono erogate dalle Unita' di Cure Palliative (UCP) sulla base di protocolli formalizzati nell'ambito della Rete e sono costituite da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico, accertamenti diagnostici, fornitura dei farmaci di cui all'art. 9 e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, nonche' dei preparati per nutrizione artificiale, da aiuto infermieristico, assistenza tutelare professionale e sostegno spirituale.
Le cure palliative domiciliari si articolano nei seguenti livelli:

a) livello base: costituito da interventi coordinati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera f) della legge 15 marzo 2010, n. 38, che garantiscono un approccio palliativo attraverso l'ottimale controllo dei sintomi e una adeguata comunicazione con il malato e la famiglia; sono erogate da medici e infermieri con buona conoscenza di base delle cure palliative e si articolano in interventi programmati caratterizzati da un CIA minore di 0,50 in funzione del progetto di assistenza individuale;
b) livello specialistico: costituito da interventi da parte di equipe multiprofessionali e multidisciplinari dedicate, rivolti a malati con bisogni complessi per i quali gli interventi di base sono inadeguati; richiedono un elevato livello di competenza e modalita' di lavoro interdisciplinare. In relazione al livello di complessita', legato anche all'instabilita' clinica e ai sintomi di difficile controllo, sono garantiti la continuita' assistenziale, interventi programmati caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50 definiti dal progetto di assistenza individuale nonche' pronta disponibilita' medica e infermieristica sulle 24 ore.

Le cure domiciliari palliative richiedono la valutazione multidimensionale, la presa in carico del paziente e dei familiari e la definizione di un «Progetto di assistenza individuale» (PAI). Le cure domiciliari palliative sono integrate da interventi sociali in relazione agli esiti della valutazione multidimensionale.

h) Assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale (art. 24)

Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie (art. 24), le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, ostetriche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche, necessarie ed appropriate nei seguenti ambiti di attivita':

a) educazione e consulenza per la maternita' e paternita' responsabile;
b) somministrazione dei mezzi necessari per la procreazione responsabile;
c) consulenza preconcezionale;
d) tutela della salute della donna, prevenzione e terapia delle malattie sessualmente trasmissibili, prevenzione e diagnosi precoce dei tumori genitali femminili in collaborazione con i centri di screening, e delle patologie benigne dell'apparato genitale;
e) assistenza alla donna in stato di gravidanza e tutela della salute del nascituro anche ai fini della prevenzione del correlato disagio psichico;
f) corsi di accompagnamento alla nascita in collaborazione con il presidio ospedaliero;
g) assistenza al puerperio, promozione e sostegno dell'allattamento al seno e supporto nell'accudimento del neonato;
h) consulenza, supporto psicologico e assistenza per l'interruzione volontaria della gravidanza e rilascio certificazioni;
i) consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi di sterilita' e infertilita' e per procreazione medicalmente assistita;
j) consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi correlati alla menopausa;
k) consulenza ed assistenza psicologica per problemi individuali e di coppia;
l) consulenza e assistenza a favore degli adolescenti, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche;
m) prevenzione, valutazione, assistenza e supporto psicologico ai minori in situazione di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti e abusi;
n) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
o) supporto psicologico e sociale a nuclei familiari in condizioni di disagio;
p) valutazione e supporto psicologico a coppie e minori per l'affidamento familiare e l'adozione, anche nella fase successivaall'inserimento del minore nel nucleo familiare;
q) rapporti con il Tribunale dei minori e adempimenti connessi (relazioni, certificazioni, ecc.);
r) prevenzione, individuazione precoce e assistenza nei casi di violenza di genere e sessuale;
s) consulenza specialistica e collaborazione con gli altri servizi distrettuali territoriali;
t) consulenza e collaborazione con i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale.

L'assistenza distrettuale ai minori, alle donne, alle coppie, alle famiglie tiene conto di eventuali condizioni di disabilita' ed e' integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.

Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo (art.25), la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato differenziato per intensita', complessita' e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attivita':

a) individuazione precoce e proattiva del disturbo;
b) accoglienza;
c) valutazione diagnostica multidisciplinare;
d) definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico e abilitativo/riabilitativo personalizzato da parte dell'equipe multiprofessionale, in collaborazione con la famiglia;
e) visite neuropsichiatriche;
f) prescrizione, somministrazione e monitoraggio di terapie farmacologiche e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17;
g) colloqui psicologico‐clinici;
h) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
i) colloqui di orientamento, training e sostegno alla famiglia nella gestione dei sintomi e nell'uso dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17;
j) abilitazione e riabilitazione estensiva o intensiva (individuale e di gruppo) in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, finalizzate allo sviluppo, al recupero e al mantenimento dell'autonomia personale, sociale e lavorativa, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche e le Linee guida, ivi incluse le Linee guida dell'Istituto superiore di sanita';
k) interventi psicoeducativi e di supporto alle autonomie e alle attivita' della vita quotidiana;
l) attivita' di orientamento e formazione alla famiglia nella gestione del programma terapeutico e abilitativo/riabilitativo personalizzato del minore;
m) gruppi di sostegno per i familiari;
n) interventi sulla rete sociale, formale e informale;
o) consulenza specialistica e collaborazione con i reparti ospedalieri e gli altri servizi distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali;
p) consulenza e collaborazione con i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale;
q) collaborazione con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado, in riferimento alle prestazioni previste dalla legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
r) adempimenti nell'ambito dei rapporti con l'Autorita' giudiziaria minorile;
s) collaborazione ed integrazione con i servizi per le dipendenze patologiche, con particolare riferimento ai minori con comorbidita';
t) progettazione coordinata e condivisa con i servizi per la tutela della salute mentale del percorso di continuita' assistenziale dei minori in vista del passaggio all'eta' adulta.

L'assistenza distrettuale ai minori con disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo e' integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.

Nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi mentali (art.26), la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato, differenziato per intensita', complessita' e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attivita':

a) individuazione precoce e proattiva del disturbo;
b) accoglienza;
c) valutazione diagnostica multidisciplinare;
d) definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico‐riabilitativo e socio‐riabilitativo personalizzato da parte dell'equipe multiprofessionale in accordo con la persona e in collaborazione con la famiglia;
e) visite psichiatriche;
f) prescrizione e somministrazione di terapie farmacologiche;
g) colloqui psicologico‐clinici;
h) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
i) colloqui di orientamento e sostegno alla famiglia;
j) interventi terapeutico‐riabilitativi e socio‐educativi volti a favorire il recupero dell'autonomia personale, sociale e lavorativa;
k) gruppi di sostegno per i pazienti e per i loro familiari;
l) interventi sulla rete sociale formale e informale;
m) consulenza specialistica e collaborazione con i reparti ospedalieri e gli altri servizi distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali;
n) collaborazione con i medici di medicina generale;
o) collaborazione ed integrazione con i servizi per le dipendenze patologiche (SERT), con particolare riferimento ai pazienti con comorbidita';
p) interventi psicoeducativi rivolti alla persona e alla famiglia;
q) progettazione coordinata e condivisa del percorso di continuita' assistenziale dei minori in carico ai servizi competenti, in vista del passaggio all'eta' adulta.

L'assistenza distrettuale alle persone con disturbi mentali e' integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.

Nell'ambito dell'assistenza distrettuale e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disabilità complesse (art. 27), la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico e riabilitativo individualizzato differenziato per intensita', complessita' e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attivita':

a) valutazione diagnostica multidisciplinare;
b) definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico e riabilitativo personalizzato, in collaborazione con la persona e la famiglia;
c) gestione delle problematiche mediche specialistiche, anche con ricorso a trattamenti farmacologici e relativo monitoraggio;
d) colloqui psicologico‐clinici;
e) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
f) colloqui di orientamento, training e sostegno alla famiglia nella gestione dei sintomi e nell'uso degli ausili e delle protesi;
g) abilitazione e riabilitazione estensiva (individuale e di gruppo) in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, finalizzate al recupero e al mantenimento dell'autonomia in tutti gli aspetti della vita;
h) interventi psico‐educativi, socio‐educativi e di supporto alle autonomie e alle attivita' della vita quotidiana;
i) gruppi di sostegno;
j) interventi sulla rete sociale formale e informale;
k) consulenze specialistiche e collaborazione con gli altri servizi ospedalieri e distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali;
l) collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
m) collaborazione e consulenza con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado in riferimento alle prestazioni previste dalla legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
n) interventi terapeutico‐riabilitativi e socio‐riabilitativi finalizzati all'inserimento lavorativo.

L'assistenza distrettuale alle persone con disabilita' complesse e' integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.

Nell'ambito dell'assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con dipendenze patologiche (art. 28), inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, ivi incluse le persone detenute o internate, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato che include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attivita':

a) accoglienza;
b) valutazione diagnostica multidisciplinare;
c) valutazione dello stato di dipendenza;
d) certificazione dello stato di dipendenza patologica;
e) definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico e riabilitativo personalizzato, in accordo con la persona e, per i minori, in collaborazione con la famiglia;
f) somministrazione di terapie farmacologiche specifiche, sostitutive, sintomatiche e antagoniste, compreso il monitoraggio clinico e laboratoristico;
g) gestione delle problematiche mediche specialistiche;
h) interventi relativi alla prevenzione, diagnosi precoce e trattamento delle patologie correlate all'uso di sostanze;
i) colloqui psicologico‐clinici;
j) colloqui di orientamento e sostegno alla famiglia;
k) interventi di riduzione del danno;
l) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
m) interventi socio‐riabilitativi, psico‐educativi e socio‐educativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale, sociale e lavorativa;
n) promozione di gruppi di sostegno per soggetti affetti da dipendenza patologica;
o) promozione di gruppi di sostegno per i familiari di soggetti affetti da dipendenza patologica;
p) consulenza specialistica e collaborazione con i reparti ospedalieri e gli altri servizi distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali;
q) collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
r) interventi terapeutici e riabilitativi nei confronti di soggetti detenuti o con misure alternative alla detenzione, in collaborazione con l'amministrazione penitenziaria;
s) collaborazione ed integrazione con i servizi di salute mentale con riferimento ai pazienti con comorbidita'.

L'assistenza distrettuale alle persone con dipendenze patologiche e' integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.

i) Assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno sanitario (art. 29)

Il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti residenziali intensivi di cura e mantenimento funzionale, ad elevato impegno sanitario alle persone con patologie non acute che, presentando alto livello di complessita', instabilita' clinica, sintomi di difficile controllo, necessita' di supporto alle funzioni vitali e/o gravissima disabilita', richiedono continuita' assistenziale con pronta disponibilita' medica e presenza infermieristica sulle 24 ore. I trattamenti, non erogabili al domicilio o in altri setting assistenziali di minore intensita', sono erogati mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche e costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, psicologico, riabilitativo, infermieristico e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, fornitura di preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17.
La durata del trattamento ad elevato impegno sanitario e' fissata in base alle condizioni dell'assistito che sono oggetto di specifica valutazione multidimensionale, da effettuarsi secondo le modalita' definite dalle regioni e dalle province autonome.
I trattamenti di cui al comma 1 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

Nell'ambito dell'assistenza residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non autosufficienti (art. 30), previa valutazione multidimensionale e presa in carico:

a) trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale a persone non autosufficienti con patologie che, pur non presentando particolari criticita' e sintomi complessi, richiedono elevata tutela sanitaria con continuita' assistenziale e presenza infermieristica sulle 24 ore. I trattamenti, erogati mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche, sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, educazione terapeutica al paziente e al caregiver. La durata del trattamento estensivo, di norma non superiore a sessanta giorni, e' fissata in base alle condizioni dell'assistito che sono oggetto di specifica valutazione multidimensionale, da effettuarsi secondo le modalita' definite dalla regioni e dalle province autonome;
b) trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure, a persone non autosufficienti. I trattamenti sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica e fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, educazione terapeutica al paziente e al caregiver, con garanzia di continuita' assistenziale, e da attivita' di socializzazione e animazione.

I trattamenti estensivi di cui al comma 1, lettere a) sono a carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti di lungoassistenza di cui al comma 1, lettera b) sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera. Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti di lungoassistenza, di recupero, di mantenimento funzionale e di riorientamento in ambiente protesico, ivi compresi interventi di sollievo, a persone non autosufficienti con bassa necessita' di tutela sanitaria. I trattamenti di lungoassistenza di cui al comma 3 sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera.

Il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della rete locale di cure palliative, garantisce alle persone nella fase terminale della vita (art. 31) affette da malattie progressive e in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta, il complesso integrato delle prestazioni mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche, mediche specialistiche, infermieristiche, riabilitative, psicologiche, gli accertamenti diagnostici, l'assistenza farmaceutica e la fornitura di preparati per nutrizione artificiale, le prestazioni sociali, tutelari e alberghiere, nonche' di sostegno spirituale. Le prestazioni sono erogate da equipe multidisciplinari e multiprofessionali nei Centri specialistici di cure palliative‐Hospice che, anche quando operanti all'interno di una struttura ospedaliera, si collocano nell'ambito dell'assistenza sociosanitaria territoriale. Gli Hospice assicurano l'assistenza medica e infermieristica e la presenza di operatori tecnici dell'assistenza sette giorni su sette, sulle 24 ore, e dispongono di protocolli formalizzati per il controllo del dolore e dei sintomi, per la sedazione, l'alimentazione, l'idratazione e di programmi formalizzati per l'informazione, la comunicazione e il sostegno al paziente e alla famiglia, l'accompagnamento alla morte e l'assistenza al lutto, l'audit clinico ed il sostegno psico‐emotivo all'equipe. I trattamenti di cui al comma 1 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo (art. 32), previa valutazione multidimensionale, definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, i trattamenti terapeutico‐riabilitativi di cui al comma 2. I trattamenti terapeutico‐riabilitativi residenziali sono erogabili quando dalla valutazione multidimensionale emerga che i trattamenti territoriali o semiresidenziali risulterebbero inefficaci, anche in relazione al contesto familiare del minore. I trattamenti terapeutico‐riabilitativi includono le prestazioni garantite mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche, necessarie ed appropriate nei seguenti ambiti di attivita':

a) accoglienza;
b) attuazione e verifica del Progetto terapeutico riabilitativo individuale, in collaborazione con il servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento e con la famiglia;
c) visite neuropsichiatriche;
d) prescrizione, somministrazione e monitoraggio di terapie farmacologiche e fornitura dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17;
e) colloqui psicologico‐clinici;
f) psicoterapia (individuale, familiare, di gruppo);
g) interventi psicoeducativi (individuali e di gruppo);
h) abilitazione e riabilitazione estensiva o intensiva (individuale e di gruppo) finalizzate allo sviluppo dell'autonomia personale e sociale in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle Linee guida;
i) interventi sulla rete sociale, formale e informale;
j) attivita' di orientamento e formazione alla famiglia nella gestione del programma terapeutico e abilitativo/riabilitativo personalizzato del minore;
k) collaborazione con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado, in riferimento alle prestazioni previste dalla legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
l) collaborazione con i pediatri di libera scelta e con i medici di medicina generale;
m) adempimenti nell'ambito dei rapporti con l'Autorita' giudiziaria minorile;
n) collaborazione ed integrazione con i servizi per le dipendenze patologiche, con particolare riferimento ai minori con comorbidita';
o) progettazione coordinata e condivisa con i servizi per la tutela della salute mentale del percorso di continuita' assistenziale dei minori in vista del passaggio all'eta' adulta.

In relazione al livello di intensita' riabilitativa e assistenziale l'assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento:

a) trattamenti ad alta intensita' terapeutico‐riabilitativa rivolti a pazienti con grave compromissione del funzionamento personale e sociale, parziale instabilita' clinica, anche nella fase della post‐acuzie, e per i quali vi e' l'indicazione ad una discontinuita' con il contesto di vita. I trattamenti hanno una durata massima di 3 mesi, prorogabili in accordo con il servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento;
b) trattamenti residenziali a media intensita' terapeutico‐riabilitativa rivolti a pazienti con compromissione del funzionamento personale e sociale di gravita' moderata, nei quali il quadro clinico non presenta elementi rilevanti di instabilita' e per i quali vi e' l'indicazione ad una discontinuita' con il contesto di vita. I trattamenti hanno una durata massima di 6 mesi, prorogabili in accordo con il servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento;
c) trattamenti residenziali a bassa intensita' terapeutico‐riabilitativa rivolti a pazienti con moderata compromissione di funzioni e abilita', con quadri clinici relativamente stabili, privi di elementi di particolare complessita' e per i quali vi e' l'indicazione ad una discontinuita' con il contesto di vita. La durata massima del programma non puo' essere superiore a 12 mesi, salvo proroga motivata dal servizio di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza di riferimento.

Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale il Servizio sanitario nazionale garantisce interventi terapeutico‐riabilitativi intensivi ed estensivi, multiprofessionali, complessi e coordinati, rivolti a minori per i quali non vi e' l'indicazione ad una prolungata discontinuita' con il contesto di vita. I trattamenti residenziali e semiresidenziali terapeutico‐riabilitativi di cui ai commi 3 e 4 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi mentali (art. 33), previa valutazione multidimensionale, definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, i trattamenti terapeutico‐riabilitativi e i trattamenti socio‐riabilitativi, con programmi differenziati per intensita',complessita' e durata. I trattamenti includono le prestazioni necessarie ed appropriate, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche nei seguenti ambiti di attivita':

a) accoglienza;
b) attuazione e verifica del Progetto terapeutico riabilitativo individuale, in collaborazione con il Centro di salute mentale di riferimento;
c) visite psichiatriche;
d) prescrizione, somministrazione e monitoraggio di terapie farmacologiche;
e) colloqui psicologico‐clinici;
f) psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);
g) interventi terapeutico‐riabilitativi, psico‐educativi e socio‐educativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale, sociale e lavorativa;
h) interventi sulla rete sociale formale e informale;
i) collaborazione con i medici di medicina generale.

In relazione al livello di intensita' assistenziale, l'assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento:

a) trattamenti terapeutico‐riabilitativi ad alta intensita' riabilitativa ed elevata tutela sanitaria (carattere intensivo), rivolti a pazienti con gravi compromissioni del funzionamento personale e sociale, anche nella fase della post‐acuzie. I trattamenti, della durata massima di 18 mesi, prorogabili per ulteriori 6 mesi in accordo con il centro di salute mentale di riferimento, sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale sanitario e socio‐sanitario sulle 24 ore;
b) trattamenti terapeutico‐riabilitativi a carattere estensivo, rivolti a pazienti stabilizzati con compromissioni del funzionamento personale e sociale di gravita' moderata, che richiedono interventi a media intensita' riabilitativa. I trattamenti, della durata massima di 36 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi in accordo con il centro di salute mentale di riferimento, sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale socio‐sanitario sulle 24 ore;
c) trattamenti socio‐riabilitativi, rivolti a pazienti non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale, che richiedono interventi a bassa intensita' riabilitativa.

La durata dei programmi e' definita nel Progetto terapeutico riabilitativo individuale. In considerazione del diverso impegno assistenziale necessario in relazione alle condizioni degli ospiti, le strutture residenziali socio‐riabilitative possono articolarsi in piu' moduli, differenziati in base alla presenza di personale sociosanitario nell'arco della giornata. Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti terapeutico‐riabilitativi erogati da equipe multiprofessionali in strutture attive almeno 6 ore al giorno, per almeno cinque giorni la settimana. I trattamenti residenziali terapeutico‐riabilitativi intensivi ed estensivi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti residenziali socio‐riabilitativi di cui al comma 2, lettera c) sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 40 per cento della tariffa giornaliera. I trattamenti semiresidenziali terapeutico‐riabilitativi di cui al comma 3 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. Ai soggetti cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono garantiti trattamenti residenziali terapeutico‐riabilitativi a carattere intensivo ed estensivo nelle strutture residenziali di cui alla legge n. 9 del 2012 ed al decreto ministeriale 1 ottobre 2012 (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza). I trattamenti sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone di ogni eta' con disabilita' fisiche, psichiche e sensoriali (art. 34), trattamenti riabilitativi mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche, a carattere intensivo, estensivo e di mantenimento previa valutazione multidimensionale, presa in carico e progetto riabilitativo individuale (PRI) che definisca le modalita' e la durata del trattamento. I trattamenti residenziali si articolano nelle seguenti tipologie:

a) trattamenti di riabilitazione intensiva rivolti a persone non autosufficienti in condizioni di stabilita' clinica con disabilita' importanti e complesse, modificabili, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno tre ore giornaliere e un elevato impegno assistenziale riferibile alla presenza di personale infermieristico sulle 24 ore; la durata dei trattamenti non supera, di norma, i 45 giorni, a meno che la rivalutazione multidimensionale non rilevi il persistere del bisogno riabilitativo intensivo;
b) trattamenti di riabilitazione estensiva rivolti a persone disabili non autosufficienti con potenzialita' di recupero funzionale, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno 1 ora giornaliera e un medio impegno assistenziale riferibile alla presenza di personale socio‐sanitario sulle 24 ore; la durata dei trattamenti non supera, di norma, i 60 giorni, a meno che la rivalutazione multidimensionale non rilevi il persistere del bisogno riabilitativo estensivo;
c) trattamenti socio‐riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilita' funzionali residue, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensita' a persone non autosufficienti con disabilita' fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate. In considerazione del diverso impegno assistenziale necessario in relazione alla gravita' delle condizioni degli ospiti, le strutture residenziali socio‐riabilitative possono articolarsi in moduli, differenziati in base alla tipologia degli ospiti:
1) disabili in condizioni di gravita' che richiedono elevato impegno assistenziale e tutelare;
2) disabili che richiedono moderato impegno assistenziale e tutelare.

I trattamenti di cui al comma 1, lettera a) e b) sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti di cui al comma 1 lettera c), punto 1) sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al 70 per cento della tariffa giornaliera. I trattamenti di cui al comma 1, lettera c), punto 2) sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al 40 per cento della tariffa giornaliera. I trattamenti semiresidenziali si articolano nelle seguenti tipologie:

a) trattamenti di riabilitazione estensiva rivolti a persone disabili non autosufficienti con potenzialita' di recupero funzionale, che richiedono un intervento riabilitativo pari ad almeno 1 ora giornaliera; la durata dei trattamenti non supera, di norma, i 60 giorni, a meno che la rivalutazione multidimensionale non rilevi il persistere del bisogno riabilitativo estensivo;
b) trattamenti socio‐riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilita' funzionali residue, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensita' a persone non autosufficienti con disabilita' fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate, anche in laboratori e centri occupazionali.

I trattamenti di cui al comma 3, lettera a) sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti di cui al comma 3, lettera b) sono a carico del Servizio sanitario per una quota pari al 70 per cento della tariffa giornaliera. Il Servizio sanitario nazionale garantisce ai soggetti portatori di handicap individuati dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che necessitano di cure specialistiche presso centri di altissima specializzazione all'estero il concorso alle spese di soggiorno dell'assistito e del suo accompagnatore nei casi e con le modalita' individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2000 e dai relativi Accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con dipendenze patologiche (art. 35), inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, ivi incluse le persone con misure alternative alla detenzione o in regime di detenzione domiciliare, previa valutazione multidimensionale, definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, trattamenti terapeutico‐riabilitativi e trattamenti pedagogico‐riabilitativi, con programmi differenziati per intensita', complessita' e durata. I trattamenti includono le prestazioni erogate mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle piu' avanzate evidenze scientifiche, necessarie ed appropriate nei seguenti ambiti di attivita':

a) accoglienza;
b) attuazione e verifica del programma terapeutico e riabilitativo personalizzato, in collaborazione con il servizio per le dipendenze patologiche (SERT) di riferimento, in accordo con la persona e, per i minori, in collaborazione con la famiglia;
c) gestione delle problematiche sanitarie inclusa la somministrazione ed il monitoraggio della terapia farmacologica;
d) colloqui psicologico‐clinici;
e) psicoterapia (individuale, familiare, di coppia, di gruppo);
f) interventi socio‐riabilitativi, psico‐educativi e socio‐educativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale, sociale e lavorativa;
g) interventi di risocializzazione (individuali o di gruppo);
h) collaborazione con la rete sociale formale e informale;
i) collaborazione con l'autorita' giudiziaria per le persone con misure alternative alla detenzione o in regime di detenzione domiciliare;
j) collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
k) collaborazione ed integrazione con i servizi di salute mentale, con riferimento ai pazienti con comorbidita';
l) rapporti con il Tribunale dei minori e adempimenti connessi (relazioni, certificazioni, ecc.)
m) collaborazione e consulenza con le istituzioni scolastiche per l'inserimento e l'integrazione nelle scuole dei minori sottoposti a trattamento.

In relazione al livello di intensita' assistenziale, l'assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento:

a) trattamenti specialistici, destinati a persone con dipendenza patologica che, per la presenza concomitante di disturbi psichiatrici, o dello stato di gravidanza o di gravi patologie fisiche o psichiche necessitano di trattamenti terapeutici specifici, anche con ricorso a terapia farmacologica e relativo monitoraggio. I trattamenti della durata massima di 18 mesi sono erogati in strutture o moduli che garantiscono la presenza di personale socio‐sanitario sulle 24 ore;
b) trattamenti terapeutico‐riabilitativi destinati a persone con dipendenza patologica, finalizzati al superamento della dipendenza, al miglioramento della qualita' della vita e al reinserimento sociale. I trattamenti, della durata massima di 18 mesi, eventualmente prorogabili a seguito di rivalutazione multidimensionale da parte dei servizi territoriali delle dipendenze patologiche, sono rivolti a persone che, anche in trattamento farmacologico sostitutivo, non assumono sostanze d'abuso, e sono erogati nell'ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale sulle 24 ore;
c) trattamenti pedagogico‐riabilitativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale e alla integrazione sociale e lavorativa. I trattamenti, della durata massima di 30 mesi, sono rivolti a persone che non assumono sostanze d'abuso e non hanno in corso trattamenti con farmaci sostitutivi, e sono erogati in strutture che garantiscono la presenza di personale socio‐sanitario nell'arco della giornata.

I trattamenti residenziali di cui al comma 2 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce:

a) trattamenti terapeutico‐riabilitativi, finalizzati al superamento della dipendenza patologica, al miglioramento della qualita' della vita e al reinserimento sociale. I trattamenti, della durata massima di 18 mesi, eventualmente prorogabili a seguito di rivalutazione multidimensionale da parte dei servizi territoriali delle dipendenze patologiche, sono rivolti a persone che, anche in trattamento farmacologico sostitutivo, non assumono sostanze d'abuso, e sono erogati in strutture che garantiscono l'attivita' per 6 ore al giorno, per almeno cinque giorni la settimana;
b) trattamenti pedagogico‐riabilitativi finalizzati al recupero dell'autonomia personale e alla integrazione sociale e lavorativa. I trattamenti, della durata massima di 30 mesi, sono rivolti a persone che non assumono sostanze d'abuso e non hanno in corso trattamenti con farmaci sostitutivi, e sono erogati in strutture che garantiscono l'attivita' per 6 ore al giorno, per almeno cinque giorni la settimana.

I trattamenti semiresidenziali di cui al comma 4 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

Assistenza ospedaliera

Il livello dell'assistenza ospedaliera si articola nelle seguenti aree di attivita'[5]:

a. pronto soccorso;
b. ricovero ordinario per acuti;
c. day surgery;
d. day hospital;
e. riabilitazione e lungodegenza post acuzie;
f. attivita' trasfusionali;
g. attivita' di trapianto di cellule, organi e tessuti;
h. centri antiveleni (CAV).

a) Pronto soccorso (art.37)

Nell'ambito dell'attivita' di Pronto soccorso, il Servizio sanitario nazionale garantisce l'esecuzione degli interventi diagnostico terapeutici di urgenza, i primi accertamenti diagnostici, clinici strumentali e di laboratorio e gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente, nonche', quando necessario, il trasporto assistito. Nelle unita' operative di pronto soccorso e' assicurata la funzione di triage che sulla base delle condizioni cliniche dei pazienti e del loro rischio evolutivo determina la priorita' di accesso al percorso diagnostico terapeutico. E' altresi' assicurata all'interno del PS/DEA la funzione di Osservazione breve intensiva (OBI) al fine di garantire l'appropriatezza dei percorsi assistenziali complessi.

b) Ricovero ordinario per acuti (art. 38)

Il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni assistenziali in regime di ricovero ordinario ai soggetti che, in presenza di problemi o patologie acute, necessitano di assistenza medico‐infermieristica prolungata nel corso della giornata, osservazione medico‐infermieristica per 24 ore e immediata accessibilita' alle prestazioni stesse.
Nell'ambito dell'attivita' di ricovero ordinario sono garantite tutte le prestazioni cliniche, mediche e chirurgiche, ostetriche, farmaceutiche, strumentali e tecnologiche necessarie ai fini dell'inquadramento diagnostico, della terapia, inclusa la terapia del dolore e le cure palliative, o di specifici controlli clinici e strumentali; sono altresi' garantite le prestazioni assistenziali al neonato, nonche' le prestazioni necessarie e appropriate per la diagnosi precoce delle malattie congenite previste dalla normativa vigente e dalla buona pratica clinica, incluse quelle per la diagnosi precoce della sordita' congenita e della cataratta congenita, nonche' quelle per la diagnosi precoce delle malattie metaboliche ereditarie individuate con decreto del Ministro della salute in attuazione dell'art. 1, comma 229, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nei limiti e con le modalita' definite dallo stesso decreto.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce le procedure analgesiche nel corso del travaglio e del parto vaginale, inclusa l'analgesia epidurale, nelle strutture individuate dalle regioni e dalle province autonome tra quelle che garantiscono le soglie di attivita' fissate dall'Accordo sancito in sede di Conferenza tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 16 dicembre 2010 e confermate dal decreto 2 aprile 2015, n. 70, «Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera», all'interno di appositi programmi volti a diffondere l'utilizzo delle procedure stesse.
Le regioni e le province autonome adottano adeguate misure per incentivare l'esecuzione del parto fisiologico in una percentuale, sul totale dei parti, fissata sulla base di criteri uniformi su tutto il territorio nazionale in coerenza con gli standard indicati dagli organismi sanitari internazionali, nonche' per disincentivare i parti cesarei inappropriati.
Gli interventi di chirurgia estetica sono garantiti dal Servizio sanitario nazionale solo in conseguenza di incidenti, esiti di procedure medico‐chirurgiche o malformazioni congenite o acquisite.

Si definiscono appropriati i ricoveri ordinari (art. 39) per l'esecuzione di interventi o procedure che non possono essere eseguiti in day hospital o in day surgery con identico o maggior beneficio e identico o minor rischio per il paziente e con minore impiego di risorse. Le regioni e le province autonome adottano adeguate misure per incentivare l'esecuzione in ricovero diurno delle classi di ricovero elencate nell'allegato 6A in una percentuale, sul totale dei ricoveri, fissata per ciascuna classe, entro il 31 marzo 2017, dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1, comma 555, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonche' per disincentivare i ricoveri inappropriati.

c) Day surgery (art. 40)

Nell'ambito delle attivita' di day surgery il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni assistenziali per l'esecuzione programmata di interventi chirurgici o di procedure invasive che, per complessita' di esecuzione, durata dell'intervento, rischi di complicazioni e condizioni sociali e logistiche del paziente e dei suoi accompagnatori, sono eseguibili in sicurezza nell'arco della giornata, senza necessita' di osservazione post‐operatoria prolungata e, comunque, senza osservazione notturna. Oltre all'intervento chirurgico o alla procedura invasiva sono garantite le prestazioni propedeutiche e successive, l'assistenza medico‐infermieristica e la sorveglianza infermieristica fino alla dimissione.

Si definiscono appropriati i ricoveri in day surgery (art. 41) per l'esecuzione di interventi o procedure che non possono essere eseguiti in regime ambulatoriale con identico o maggior beneficio e identico o minor rischio per il paziente e con minore impiego di risorse. Le regioni e le province autonome adottano entro il 15 marzo 2017 adeguate misure per incentivare il trasferimento dal regime di day surgery al regime ambulatoriale degli interventi chirurgici elencati nell'allegato 6B in una percentuale, sul totale dei ricoveri di day surgery, fissata per ciascuna classe, entro il 28 febbraio 2017, dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1, comma 555, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonche' per disincentivare i ricoveri inappropriati. Le regioni possono prevedere l'erogabilita' di ulteriori interventi chirurgici, precedentemente erogati in day surgery, nelle strutture ambulatoriali a cio' specificamente accreditate e tenute alla compilazione di idonea documentazione clinica, dandone tempestiva comunicazione alla suddetta Commissione nazionale ai fini dell'eventuale aggiornamento dell'allegato 4 al presente decreto, e al Ministero della salute ai fini della fissazione della corrispondente tariffa.

d) Day hospital (art. 42)

Nell'ambito delle attivita' di day hospital medico il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni assistenziali programmabili, appartenenti a branche specialistiche diverse, volte ad affrontare patologie o problemi acuti che richiedono inquadramento diagnostico, terapia, accertamenti clinici, diagnostici o strumentali, nonche' assistenza medico infermieristica prolungata, non eseguibili in ambulatorio. L'attivita' di day hospital si articola in uno o piu' accessi di durata limitata ad una sola parte della giornata, senza necessita' di pernottamento.

I ricoveri in day hospital per finalita' diagnostiche sono da considerarsi appropriati (art. 43) nei seguenti casi:

a) esami su pazienti che, per particolari condizioni di rischio, richiedono monitoraggio clinico prolungato;
b) accertamenti diagnostici a pazienti non collaboranti che richiedono un'assistenza dedicata e l'accompagnamento da parte di personale della struttura negli spostamenti all'interno della struttura stessa.

I ricoveri in day hospital per finalita' terapeutiche sono da considerarsi appropriati nei seguenti casi:

a) somministrazione di chemioterapia che richiede particolare monitoraggio clinico;
b) somministrazione di terapia per via endovenosa di durata superiore a un'ora ovvero necessita' di sorveglianza, monitoraggio clinico e strumentale dopo la somministrazione di durata prolungata;
c) necessita' di eseguire esami ematochimici o ulteriori accertamenti diagnostici nelle ore immediatamente successive alla somministrazione della terapia;
d) procedure terapeutiche invasive che comportano problemi di sicurezza per il paziente.

Le regioni e le province autonome adottano entro il 15 marzo 2017 adeguate misure per incentivare il trasferimento delle prestazioni dal regime di day hospital al regime ambulatoriale, in una percentuale sul totale dei ricoveri di day hospital, fissata per ciascuna classe di ricovero, entro il 28 febbraio 2017, dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 1, comma 555, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonche' per disincentivare i ricoveri inappropriati.

e) Riabilitazione e lungodegenza post‐acuzie (art. 44)

Il Servizio sanitario nazionale garantisce, in regime di ricovero ospedaliero, secondo le disposizioni vigenti, alle persone non assistibili in day hospital o in ambito extraospedaliero, le seguenti prestazioni assistenziali nella fase immediatamente successiva ad un ricovero ordinario per acuti ovvero a un episodio di riacutizzazione di una patologia disabilitante:

a) prestazioni di riabilitazione intensiva diretta al recupero di disabilita' importanti, modificabili, che richiedono un elevato impegno diagnostico, medico specialistico ad indirizzo riabilitativo e terapeutico, in termini di complessita' e/o durata dell'intervento;
b) prestazioni di riabilitazione estensiva a soggetti disabili non autosufficienti, a lento recupero, non in grado di partecipare a un programma di riabilitazione intensiva o affetti da grave disabilita' richiedenti un alto supporto assistenziale ed infermieristico ed una tutela medica continuativa nelle 24 ore;
c) prestazioni di lungodegenza post‐acuzie a persone non autosufficienti affette da patologie ad equilibrio instabile e disabilita' croniche non stabilizzate o in fase terminale, che hanno bisogno di trattamenti sanitari rilevanti, anche orientati al recupero, e di sorveglianza medica continuativa nelle 24 ore, nonche' di assistenza infermieristica non erogabile in forme alternative.

L'individuazione del setting appropriato di ricovero e' conseguente alla valutazione del medico specialista in riabilitazione che predispone il progetto riabilitativo e definisce gli obiettivi, le modalita' e i tempi di completamento del trattamento, attivando la presa in carico dei servizi territoriali domiciliari, residenziali e semiresidenziali per le esigenze riabilitative successive alla dimissione.

Si definiscono appropriati i ricoveri ordinari in riabilitazione (art. 45) che non possono essere eseguiti in day hospital o in ambito extraospedaliero con identico o maggior beneficio e identico o minor rischio per il paziente e con minore impiego di risorse. Per la determinazione dei ricoveri inappropriati in ambito ospedaliero si applicano le disposizioni di cui all'art. 9‐quater, comma 8, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125.

f) Attività trasfusionali (art.47)

Il Servizio sanitario nazionale garantisce in materia di attivita' trasfusionale i servizi e le prestazioni individuati dall'art. 5 della legge 21 ottobre 2005, n. 219. Il Servizio sanitario nazionale garantisce altresi' la ricerca ed il reperimento di cellule staminali emopoietiche presso registri e banche nazionali ed estere.

g) Attivita' di trapianto di cellule, organi e tessuti (art. 48)

Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'attivita' di selezione, di prelievo, conservazione e distribuzione di cellule, organi e tessuti e l'attivita' di trapianto di cellule, organi e tessuti in conformita' a quanto previsto dalla legge 1° aprile 1999, n. 91 e dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191.

Il Servizio sanitario nazionale garantisce la selezione dei donatori di cellule riproduttive e l'attivita' di prelievo, conservazione e distribuzione delle cellule (art. 49), in conformita' a quanto previsto dalla direttiva 2006/17/CE, come modificata dalla direttiva 2012/39/UE e dai successivi decreti di recepimento. Le coppie che si sottopongono alle procedure di procreazione medico assistita eterologa contribuiscono ai costi delle attivita', nella misura fissata dalle regioni e dalle province autonome.

h) Centri antiveleni (art. 46)

Il Servizio sanitario nazionale garantisce attraverso i Centri Antiveleni (CAV) attivita' di consulenza specialistica per problematiche di carattere tossicologico di alta complessita', a supporto delle unita' operative di pronto soccorso e degli altri servizi ospedalieri e territoriali, nonche' adeguati sistemi di sorveglianza, vigilanza e allerta.

Assistenza specifica a particolari categorie di assistiti (art. 50)

Nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al presente provvedimento, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone appartenenti alle categorie di cui ai seguenti articoli le specifiche tutele previste dalla normativa vigente indicate nei medesimi articoli.

  • Invalidi
  • Persone affette da malattie gravi
  • Persone affette da malattie croniche e invalidanti
  • Persone affette da fibrosi cistica
  • Nefropatici cronici in trattamento dialitico
  • Persone affette da Morbo di Hansen
  • Persone con HIV/AIDS
  • Persone detenute e internate negli istiti penitenziari e minorenni sottoposti a provvedimento penale
  • Assistenza ambulatoriale per le donne in stato di gravidanza e a tutela della maternità
  • Persone con disturbi dello spettro autistico
  • Assistenza sanitaria all'estero
  • Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea iscritti al Servizio Sanitario Nazionale
  • Cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea non in regola con il permesso di soggiorno


Note

  1. Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017
  2. Vedi art. 2 di Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017. Nell'ambito delle attivita' di Prevenzione collettiva e sanita' pubblica, il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni indicate nell'allegato 1 al decreto.
  3. Vedi art. 3 di Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.
  4. CIA: coefficiente intensita' assistenziale = GEA/GdC; GEA: giornate di effettiva assistenza nelle quali e' stato effettuato almeno un accesso domiciliare; GdC: giornate di cura dalla data della presa in carico alla cessazione del programma
  5. Vedi art. 36 di Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.