LEA: differenze tra le versioni
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Versione delle 18:39, 26 set 2016
I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sono costituiti dall’insieme delle attività, dei servizi e delle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o attraverso il pagamento di un ticket. Oltre all’art. 32 della Costituzione, è la legge di istituzione del SSN del 1978 a introdurre per la prima volta il concetto di “livelli di prestazioni sanitarie che devono essere garantiti a tutti i cittadini”. I LEA sono stati definiti a livello nazionale con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001. Per le singole Regioni è prevista la possibilità di utilizzare risorse proprie per garantire servizi e prestazioni aggiuntivi a quelli inclusi nei LEA.
Indice
Prestazioni incluse nei LEA
Le prestazioni e i servizi inclusi nei LEA sono suddivisi in tre macro aree, secondo il tipo di assistenza [1] :
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro
Comprende attività e servizi che riguardano particolarmente:
- profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
- tutela della collettività e dei singoli dai rischi connessi con gli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali;
- tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di lavoro;
- sanità pubblica veterinaria;
- tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
- sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
- attività di prevenzione rivolte alla persona (vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, programmi di diagnosi precoce);
- servizio medico-legale.
Assistenza distrettuale
Comprende tutte le attività e i servizi che si trovano nel territorio e in particolare riguardano i seguenti ambiti:
- assistenza sanitaria di base (medicina di base e pediatria di libera scelta in forma ambulatoriale e domiciliare, continuità assistenziale notturna e festiva, guardia medica turistica su determinazione della Regione);
- attività di emergenza sanitaria territoriale;
- assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie territoriali;
- assistenza integrativa (fornitura di alimenti dietetici a categorie particolari, fornitura di presidi sanitari ai soggetti affetti da diabete mellito);
- assistenza specialistica ambulatoriale (visite specialistiche, prestazioni terapeutiche e riabilitative, diagnostica strumentale e di laboratorio);
- assistenza protesica (fornitura di protesi e ausili a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali);
- assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare (assistenza domiciliare, consultori familiari, servizi di salute mentale, servizi di riabilitazione ai disabili, servizi a persone dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope o da alcool, assistenza domiciliare a pazienti nella fase terminale, assistenza alle persone con infezione da HIV);
- assistenza territoriale residenziale e semi-residenziale (residenze e centri diurni per persone anziane non autosufficienti, comunità terapeutiche e centri diurni per persone dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope o da alcool, comunità terapeutiche e centri diurni per persone con problemi psichiatrici, residenze e centri diurni per la riabilitazione di persone disabili, hospice per pazienti nella fase terminale, residenze per le persone con infezione da HIV);
- assistenza termale (cicli di cure idrotermali a soggetti affetti da determinate patologie).
Assistenza ospedaliera
In particolare comprende:
- pronto soccorso, degenza ordinaria, day hospital, day surgery, interventi ospedalieri a domicilio (in base ai modelli organizzativi fissati dalle Regioni), riabilitazione, lungodegenza, raccolta, lavorazione, controllo e distribuzione degli emocomponenti e servizi trasfusionali;
- attività di prelievo, conservazione e distribuzione di tessuti;
- attività di trapianto di organi e tessuti.
Nell'ambito di queste tre macro aree, è compresa l'assistenza specifica rivolta a particolari categorie di cittadini che si trovano in condizioni particolari. Queste categorie sono:
- invalidi;
- soggetti affetti da malattie rare e da fibrosi cistica;
- nefropatici cronici in trattamento dialitico;
- soggetti affetti da diabete mellito;
- soggetti affetti da Morbo di Hansen;
- cittadini residenti in Italia autorizzati alle cure all’estero.
Prestazioni parzialmente escluse dai LEA
Le prestazioni parzialmente escluse dai LEA sono quelle che possono essere erogate a carico del SSN solo in presenza di specifiche indicazioni cliniche [2] :
- assistenza odontoiatrica
- densitometria ossea
- medicina fisica e riabilitativa ambulatoriale
- chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri
Prestazioni totalmente escluse dai LEA
Le prestazioni totalmente escluse dai LEA sono quelle non erogabili dal SSN e quindi completamente a carico del cittadino. La legge, infatti, chiarisce che, in generale, non possono essere inclusi nei LEA le prestazioni e i servizi che:
- non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del SSN;
- non presentano, in base alle evidenze scientifiche disponibili, efficacia dimostrabile;
- sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate (non soddisfano il principio dell’appropriatezza clinica);
- non soddisfano il principio di economicità nell'impiego delle risorse rispetto ad altre forme di assistenza che soddisfano le stesse esigenze [3].
In particolare sono escluse dai LEA e non possono essere eseguite a carico del SSN[4] :
- la chirurgia estetica non conseguente a incidenti, malattie o malformazioni congenite;
- la circoncisione rituale (non terapeutica) maschile;
- le medicine non convenzionali;
- le vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all’estero;
- le certificazioni mediche non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge;
- alcune prestazioni di medicina fisica e riabilitativa ambulatoriale.
Note
- ↑ Allegato 1 al DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” Ultimo accesso 23/04/2015.
- ↑ Allegato 2 al DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”Ultimo accesso 23/04/2015.
- ↑ "Legge 502 del 1992 art 1 comma 7"Ultimo accesso 23/04/2014.
- ↑ Allegato 2 al DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”Ultimo accesso 23/04/2015.