LEA: differenze tra le versioni

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==Prestazioni incluse nei  LEA==
 
==Prestazioni incluse nei  LEA==
Le prestazioni e i servizi inclusi nei  LEA sono suddivisi in tre macro aree, secondo il tipo di assistenza <ref>Allegato 1 al DPCM 29 novembre 2001  “[http://wiki.inmp.it/wiki/images/Allegato_1_DPCM_29_11_2001.pdf Definizione dei livelli essenziali di assistenza]” Ultimo accesso 23/04/2015.</ref> :
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Le prestazioni e i servizi inclusi nei  LEA sono suddivisi in tre macro aree, secondo il tipo di assistenza <ref>Allegato 1 al DPCM 29 novembre 2001  “[http://wiki.inmp.it/wiki/images/Allegato_1_DPCM_29_11_2001.pdf Definizione dei livelli essenziali di assistenza]”.</ref> :
  
 
===Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro===
 
===Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro===
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==Prestazioni parzialmente escluse dai  LEA==  
 
==Prestazioni parzialmente escluse dai  LEA==  
Le prestazioni parzialmente escluse dai LEA sono quelle che possono essere erogate a carico del SSN solo in presenza di specifiche indicazioni cliniche <ref>Allegato 2 al DPCM 29 novembre 2001  “[http://wiki.inmp.it/wiki/images/Allegato_2_DPCM_29_11_2001.pdf Definizione dei livelli essenziali di assistenza]”Ultimo accesso 23/04/2015.</ref> :
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Le prestazioni parzialmente escluse dai LEA sono quelle che possono essere erogate a carico del SSN solo in presenza di specifiche indicazioni cliniche <ref>Allegato 2 al DPCM 29 novembre 2001  “[http://wiki.inmp.it/wiki/images/Allegato_2_DPCM_29_11_2001.pdf Definizione dei livelli essenziali di assistenza].</ref> :
 
*assistenza odontoiatrica
 
*assistenza odontoiatrica
 
*densitometria ossea
 
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*non presentano, in base alle evidenze scientifiche disponibili, efficacia dimostrabile;
 
*non presentano, in base alle evidenze scientifiche disponibili, efficacia dimostrabile;
 
*sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate (non soddisfano il principio dell’appropriatezza clinica);
 
*sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate (non soddisfano il principio dell’appropriatezza clinica);
*non soddisfano il principio di economicità nell'impiego delle risorse rispetto ad altre forme di assistenza che soddisfano le stesse esigenze <ref> "[http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=13209 Legge 502 del 1992 art 1 comma 7]"Ultimo accesso 23/04/2014.</ref>.  
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*non soddisfano il principio di economicità nell'impiego delle risorse rispetto ad altre forme di assistenza che soddisfano le stesse esigenze <ref> "[http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=13209 Legge 502 del 1992 art 1 comma 7]". Ultimo accesso 23/04/2014.</ref>.  
  
In particolare sono escluse dai  LEA e non possono essere eseguite a carico del SSN<ref>Allegato 2 al DPCM 29 novembre 2001  “[http://wiki.inmp.it/wiki/images/Allegato_2_DPCM_29_11_2001.pdf Definizione dei livelli essenziali di assistenza]”Ultimo accesso 23/04/2015.</ref> :
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In particolare sono escluse dai  LEA e non possono essere eseguite a carico del SSN<ref>Allegato 2 al DPCM 29 novembre 2001  “[http://wiki.inmp.it/wiki/images/Allegato_2_DPCM_29_11_2001.pdf Definizione dei livelli essenziali di assistenza].</ref> :
  
 
*la chirurgia estetica non conseguente a incidenti, malattie o malformazioni congenite;
 
*la chirurgia estetica non conseguente a incidenti, malattie o malformazioni congenite;

Versione delle 10:51, 26 apr 2017

Consulta le disposizioni regionali
circa le esenzioni per condizioni personali:

I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sono costituiti dall’insieme delle attività, dei servizi e delle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o attraverso il pagamento di un ticket. Oltre all’art. 32 della Costituzione, è la legge di istituzione del SSN del 1978 a introdurre per la prima volta il concetto di “livelli di prestazioni sanitarie che devono essere garantiti a tutti i cittadini”. I LEA sono stati definiti a livello nazionale con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001. Per le singole Regioni è prevista la possibilità di utilizzare risorse proprie per garantire servizi e prestazioni aggiuntivi a quelli inclusi nei LEA.

Prestazioni incluse nei LEA

Le prestazioni e i servizi inclusi nei LEA sono suddivisi in tre macro aree, secondo il tipo di assistenza [1] :

Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro

Comprende attività e servizi che riguardano particolarmente:

  • profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
  • tutela della collettività e dei singoli dai rischi connessi con gli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali;
  • tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di lavoro;
  • sanità pubblica veterinaria;
  • tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
  • sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
  • attività di prevenzione rivolte alla persona (vaccinazioni obbligatorie e raccomandate, programmi di diagnosi precoce);
  • servizio medico-legale.

Assistenza distrettuale

Comprende tutte le attività e i servizi che si trovano nel territorio e in particolare riguardano i seguenti ambiti:

  • assistenza sanitaria di base (medicina di base e pediatria di libera scelta in forma ambulatoriale e domiciliare, continuità assistenziale notturna e festiva, guardia medica turistica su determinazione della Regione);
  • attività di emergenza sanitaria territoriale;
  • assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie territoriali;
  • assistenza integrativa (fornitura di alimenti dietetici a categorie particolari, fornitura di presidi sanitari ai soggetti affetti da diabete mellito);
  • assistenza specialistica ambulatoriale (visite specialistiche, prestazioni terapeutiche e riabilitative, diagnostica strumentale e di laboratorio);
  • assistenza protesica (fornitura di protesi e ausili a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali);
  • assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare (assistenza domiciliare, consultori familiari, servizi di salute mentale, servizi di riabilitazione ai disabili, servizi a persone dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope o da alcool, assistenza domiciliare a pazienti nella fase terminale, assistenza alle persone con infezione da HIV);
  • assistenza territoriale residenziale e semi-residenziale (residenze e centri diurni per persone anziane non autosufficienti, comunità terapeutiche e centri diurni per persone dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope o da alcool, comunità terapeutiche e centri diurni per persone con problemi psichiatrici, residenze e centri diurni per la riabilitazione di persone disabili, hospice per pazienti nella fase terminale, residenze per le persone con infezione da HIV);
  • assistenza termale (cicli di cure idrotermali a soggetti affetti da determinate patologie).

Assistenza ospedaliera

In particolare comprende:

  • pronto soccorso, degenza ordinaria, day hospital, day surgery, interventi ospedalieri a domicilio (in base ai modelli organizzativi fissati dalle Regioni), riabilitazione, lungodegenza, raccolta, lavorazione, controllo e distribuzione degli emocomponenti e servizi trasfusionali;
  • attività di prelievo, conservazione e distribuzione di tessuti;
  • attività di trapianto di organi e tessuti.

Nell'ambito di queste tre macro aree, è compresa l'assistenza specifica rivolta a particolari categorie di cittadini che si trovano in condizioni particolari. Queste categorie sono:

  • invalidi;
  • soggetti affetti da malattie rare e da fibrosi cistica;
  • nefropatici cronici in trattamento dialitico;
  • soggetti affetti da diabete mellito;
  • soggetti affetti da Morbo di Hansen;
  • cittadini residenti in Italia autorizzati alle cure all’estero.

Prestazioni parzialmente escluse dai LEA

Le prestazioni parzialmente escluse dai LEA sono quelle che possono essere erogate a carico del SSN solo in presenza di specifiche indicazioni cliniche [2] :

  • assistenza odontoiatrica
  • densitometria ossea
  • medicina fisica e riabilitativa ambulatoriale
  • chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri

Prestazioni totalmente escluse dai LEA

Le prestazioni totalmente escluse dai LEA sono quelle non erogabili dal SSN e quindi completamente a carico del cittadino. La legge, infatti, chiarisce che, in generale, non possono essere inclusi nei LEA le prestazioni e i servizi che:

  • non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del SSN;
  • non presentano, in base alle evidenze scientifiche disponibili, efficacia dimostrabile;
  • sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate (non soddisfano il principio dell’appropriatezza clinica);
  • non soddisfano il principio di economicità nell'impiego delle risorse rispetto ad altre forme di assistenza che soddisfano le stesse esigenze [3].

In particolare sono escluse dai LEA e non possono essere eseguite a carico del SSN[4] :

  • la chirurgia estetica non conseguente a incidenti, malattie o malformazioni congenite;
  • la circoncisione rituale (non terapeutica) maschile;
  • le medicine non convenzionali;
  • le vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all’estero;
  • le certificazioni mediche non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge;
  • alcune prestazioni di medicina fisica e riabilitativa ambulatoriale.

Note

  1. Allegato 1 al DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”.
  2. Allegato 2 al DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”.
  3. "Legge 502 del 1992 art 1 comma 7". Ultimo accesso 23/04/2014.
  4. Allegato 2 al DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”.