Esenzioni riconosciute in Sicilia
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Conformemente alle disposizioni nazionali, nella regione Sicilia i cittadini UE e i cittadini extra-UE regolarmente presenti e iscritti al Servizio Sanitario Nazionale sono equiparati ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all’esenzione del pagamento del ticket sulla base di particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale, in presenza di determinate patologie (croniche o rare) o del riconoscimento dello stato di invalidità e in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV).[1]
Anche per i cittadini titolari di Codice STP o ENI sono previste le esenzioni dal pagamento del ticket per patologia e nei casi particolari previsti (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV, etc.), qualora sussistano i requisiti. Circa le esenzioni per reddito si veda la sezione successiva.
Esenzioni riconosciute per reddito in Sicilia
Rispetto alle esenzioni E01-E04 e X01 previste a livello nazionale[2] la Regione applica le seguenti variazioni:
- i richiedenti asilo, sia politico che umanitario, hanno diritto anch’essi all’esenzione codificata con X01, nelle more di approfondire o individuare altra codifica di esenzione.
Note
- ↑ Regione Siciliana, (data aggiornamento non presente),Dal 2012 nuove regole per le esenzioni dal ticket ultimo acceso 23/10/2014.
- ↑ Regione Siciliana, Assessorato alla Salute, (2012)Precisazioni concernenti l'assistenza sanitaria agli stranieri temporaneamente presenti (STP), agli Europei non iscritti al SSN (ENI), e agli stranieri richiedenti asilo politico e umanitario obbligatoriamente iscritti al SSN Prot.n.Serv.8/19019 del 01/03/2012, ultimo accesso 23/10/2014.