Autocertificazione: differenze tra le versioni

Da Wiki Inmp.
 
(6 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate)
Riga 2: Riga 2:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
{{Vaiinhome}}
+
{{VaiaAccessoUE}}
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td>
 +
{{VaiaAccessoextra-UE}}
 
</td>
 
</td>
 
</tr>
 
</tr>
 
</table>
 
</table>
  
In materia di autocertificazione, l'art. 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 equipara i '''[[Cittadino UE|cittadini dell'Unione Europea]]''' ai cittadini italiani.  
+
In materia di autocertificazione, i '''[[Cittadino UE|cittadini dell'Unione Europea]]''' sono equiparati ai cittadini italiani<ref> Vedi art. 3, comma 1 di Presidenza della Repubblica, (2000). "[http://wiki.inmp.it/wiki/images/DPR_28_dic_2000_n_445.pdf Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa]", DPR 28 dicembre 2000, n. 445</ref>, quindi essi possono autocertificare i seguenti stati, qualità personali o fatti<ref> Vedi art. 46 di Presidenza della Repubblica, (2000). "[http://wiki.inmp.it/wiki/images/DPR_28_dic_2000_n_445.pdf Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa]", DPR 28 dicembre 2000, n. 445.</ref>:
 +
* data e luogo di nascita; residenza;
 +
* cittadinanza;
 +
* godimento dei diritti civili e politici;
 +
* stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
 +
* stato di famiglia;
 +
* esistenza in vita;
 +
* nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
 +
* iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
 +
* appartenenza a ordini professionali;
 +
* titolo di studio, esami sostenuti;
 +
* qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
 +
* situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
 +
* assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
 +
* possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
 +
* stato di disoccupazione;
 +
* qualità di pensionato e categoria di pensione;
 +
* qualità di studente;
 +
* qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
 +
* iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
 +
* tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
 +
* di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
 +
* di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
 +
* qualità di vivenza a carico;
 +
* tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
 +
* di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
  
Pertanto possono essere autocertificati requisiti quali:
+
Invece, i '''[[Cittadino extra-UE|cittadini extra-UE]]''', se '''regolarmente soggiornanti''' in Italia, possono autocertificare<ref>Per autocertificare, il cittadino extra-UE può utilizzare la dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (vedi art. 47).</ref> '''solo''' stati, qualità personali e fatti '''certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani'''<ref> Vedi art. 3, commi 2 e 3 di Presidenza della Repubblica, (2000). "[http://wiki.inmp.it/wiki/images/DPR_28_dic_2000_n_445.pdf Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa]", DPR 28 dicembre 2000, n. 445.</ref>.
<ref>Art. 46 del DPR n. 445 dei 28 dicembre 2000 "Sono comprovati
+
con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte
+
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
+
certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: data e
+
il luogo di nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti
+
civili e politici; stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
+
libero; stato di famiglia; esistenza in vita; nascita del figlio,
+
decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; iscrizione in
+
albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; appartenenza a
+
ordini professionali; titolo di studio, esami sostenuti; qualifica
+
professionale posseduta, titolo di specializzazione, di
+
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
+
tecnica; situazione reddituale o economica anche ai fini della
+
concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi
+
speciali; assolvimento di' specifici obblighi contributivi con
+
l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del
+
codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente
+
nell'archivio dell'anagrafe tributaria; stato di disoccupazione;
+
qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di
+
studente; qualità di legale rappresentante di persone fisiche o
+
giuridiche, di tutore, di curatore e simili; iscrizione presso
+
associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; tutte le
+
situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi
+
comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di
+
servizio; di non aver riportato condanne penali e di non essere
+
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
+
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
+
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
+
vigente normativa; di' non essere a conoscenza di essere sottoposto
+
a procedimenti penali; qualità di vivenza a carico; tutti i dati a
+
diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello
+
stato civile; di non trovarsi in stato di liquidazione o di
+
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
+
</ref>
+
* residenza,
+
* stato di famiglia,
+
* composizione del nucleo familiare,
+
* qualità di vivenza a carico,
+
* nascita del figlio,
+
* stato di disoccupazione,
+
* stato civile,
+
* possesso e numero del codice fiscale,
+
* possesso e numero della partita IVA
+
* qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria.  
+
  
 
Va ricordato che le Pubbliche Amministrazioni non possono più richiedere, né accettare, dai propri utenti atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un pubblico ufficio (a seguito dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2012, delle modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel testo Unico DPR 445/2000 introdotte con l'art. 15, comma 1 della Legge 12.11.2011 n. 183).
 
Va ricordato che le Pubbliche Amministrazioni non possono più richiedere, né accettare, dai propri utenti atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un pubblico ufficio (a seguito dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2012, delle modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel testo Unico DPR 445/2000 introdotte con l'art. 15, comma 1 della Legge 12.11.2011 n. 183).
 +
 +
 +
Consulta l'impiego dell'autocertificazione nella presentazione dei documenti per:
 +
*[[Accesso al SSN dei cittadini UE]];
 +
*[[Accesso al SSN dei cittadini extra-UE]].
  
 
==Note==
 
==Note==
 
<references>
 
<references>

Versione attuale delle 11:56, 26 apr 2017

Consulta le variazioni regionali
circa l'accesso al SSN dei cittadini UE:

Consulta le variazioni regionali
circa l'accesso al SSN dei cittadini extra-UE:

In materia di autocertificazione, i cittadini dell'Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani[1], quindi essi possono autocertificare i seguenti stati, qualità personali o fatti[2]:

  • data e luogo di nascita; residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza a ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Invece, i cittadini extra-UE, se regolarmente soggiornanti in Italia, possono autocertificare[3] solo stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani[4].

Va ricordato che le Pubbliche Amministrazioni non possono più richiedere, né accettare, dai propri utenti atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un pubblico ufficio (a seguito dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2012, delle modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel testo Unico DPR 445/2000 introdotte con l'art. 15, comma 1 della Legge 12.11.2011 n. 183).


Consulta l'impiego dell'autocertificazione nella presentazione dei documenti per:

Note

  1. Vedi art. 3, comma 1 di Presidenza della Repubblica, (2000). "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", DPR 28 dicembre 2000, n. 445
  2. Vedi art. 46 di Presidenza della Repubblica, (2000). "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
  3. Per autocertificare, il cittadino extra-UE può utilizzare la dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (vedi art. 47).
  4. Vedi art. 3, commi 2 e 3 di Presidenza della Repubblica, (2000). "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", DPR 28 dicembre 2000, n. 445.