Autocertificazione: differenze tra le versioni
(Creata pagina con "In materia di autocertificazione, l'art. 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 equipara i cittadini dell'Unione Europea ai cittadini...") |
|||
(8 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | + | <table align="right"> | |
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | {{VaiaAccessoUE}} | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | {{VaiaAccessoextra-UE}} | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
− | + | In materia di autocertificazione, i '''[[Cittadino UE|cittadini dell'Unione Europea]]''' sono equiparati ai cittadini italiani<ref> Vedi art. 3, comma 1 di Presidenza della Repubblica, (2000). "[http://wiki.inmp.it/wiki/images/DPR_28_dic_2000_n_445.pdf Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa]", DPR 28 dicembre 2000, n. 445</ref>, quindi essi possono autocertificare i seguenti stati, qualità personali o fatti<ref> Vedi art. 46 di Presidenza della Repubblica, (2000). "[http://wiki.inmp.it/wiki/images/DPR_28_dic_2000_n_445.pdf Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa]", DPR 28 dicembre 2000, n. 445.</ref>: | |
− | <ref> | + | * data e luogo di nascita; residenza; |
− | + | * cittadinanza; | |
− | + | * godimento dei diritti civili e politici; | |
− | + | * stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; | |
− | + | * stato di famiglia; | |
− | + | * esistenza in vita; | |
− | + | * nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; | |
− | + | * iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; | |
− | + | * appartenenza a ordini professionali; | |
− | + | * titolo di studio, esami sostenuti; | |
− | + | * qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; | |
− | + | * situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; | |
− | + | * assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; | |
− | + | * possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; | |
− | + | * stato di disoccupazione; | |
− | + | * qualità di pensionato e categoria di pensione; | |
− | + | * qualità di studente; | |
− | + | * qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; | |
− | + | * iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; | |
− | + | * tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; | |
− | + | * di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; | |
− | + | * di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; | |
− | + | * qualità di vivenza a carico; | |
− | + | * tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; | |
− | + | * di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. | |
− | + | ||
− | + | Invece, i '''[[Cittadino extra-UE|cittadini extra-UE]]''', se '''regolarmente soggiornanti''' in Italia, possono autocertificare<ref>Per autocertificare, il cittadino extra-UE può utilizzare la dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (vedi art. 47).</ref> '''solo''' stati, qualità personali e fatti '''certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani'''<ref> Vedi art. 3, commi 2 e 3 di Presidenza della Repubblica, (2000). "[http://wiki.inmp.it/wiki/images/DPR_28_dic_2000_n_445.pdf Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa]", DPR 28 dicembre 2000, n. 445.</ref>. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | < | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Va ricordato che le Pubbliche Amministrazioni non possono più richiedere, né accettare, dai propri utenti atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un pubblico ufficio (a seguito dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2012, delle modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel testo Unico DPR 445/2000 introdotte con l'art. 15, comma 1 della Legge 12.11.2011 n. 183). | Va ricordato che le Pubbliche Amministrazioni non possono più richiedere, né accettare, dai propri utenti atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un pubblico ufficio (a seguito dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2012, delle modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel testo Unico DPR 445/2000 introdotte con l'art. 15, comma 1 della Legge 12.11.2011 n. 183). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Consulta l'impiego dell'autocertificazione nella presentazione dei documenti per: | ||
+ | *[[Accesso al SSN dei cittadini UE]]; | ||
+ | *[[Accesso al SSN dei cittadini extra-UE]]. | ||
==Note== | ==Note== | ||
<references> | <references> |
Versione attuale delle 11:56, 26 apr 2017
|
|
|
In materia di autocertificazione, i cittadini dell'Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani[1], quindi essi possono autocertificare i seguenti stati, qualità personali o fatti[2]:
- data e luogo di nascita; residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Invece, i cittadini extra-UE, se regolarmente soggiornanti in Italia, possono autocertificare[3] solo stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani[4].
Va ricordato che le Pubbliche Amministrazioni non possono più richiedere, né accettare, dai propri utenti atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un pubblico ufficio (a seguito dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2012, delle modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel testo Unico DPR 445/2000 introdotte con l'art. 15, comma 1 della Legge 12.11.2011 n. 183).
Consulta l'impiego dell'autocertificazione nella presentazione dei documenti per:
Note
- ↑ Vedi art. 3, comma 1 di Presidenza della Repubblica, (2000). "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", DPR 28 dicembre 2000, n. 445
- ↑ Vedi art. 46 di Presidenza della Repubblica, (2000). "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
- ↑ Per autocertificare, il cittadino extra-UE può utilizzare la dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445) e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (vedi art. 47).
- ↑ Vedi art. 3, commi 2 e 3 di Presidenza della Repubblica, (2000). "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", DPR 28 dicembre 2000, n. 445.