Autocertificazione: differenze tra le versioni

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In materia di autocertificazione, i '''[[Cittadino UE|cittadini dell'Unione Europea]]''' sono equiparati ai cittadini italiani<ref>art. 3, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445</ref>, quindi essi possono autocertificare i seguenti stati, qualità personali o fatti<ref>art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</ref>:  
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In materia di autocertificazione, i '''[[Cittadino UE|cittadini dell'Unione Europea]]''' sono equiparati ai cittadini italiani<ref> Presidenza della Repubblica, (2000). [http://wiki.inmp.it/wiki/images/DPR_28_dic_2000_n_445.pdf Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa] art. 3, comma 1 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445</ref>, quindi essi possono autocertificare i seguenti stati, qualità personali o fatti<ref>art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</ref>:  
 
* data e luogo di nascita; residenza;  
 
* data e luogo di nascita; residenza;  
 
* cittadinanza;  
 
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Versione delle 11:46, 26 apr 2017

Consulta le variazioni regionali
circa l'accesso al SSN dei cittadini UE:

Consulta le variazioni regionali
circa l'accesso al SSN dei cittadini extra-UE:

In materia di autocertificazione, i cittadini dell'Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani[1], quindi essi possono autocertificare i seguenti stati, qualità personali o fatti[2]:

  • data e luogo di nascita; residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza a ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Invece, i cittadini extra-UE, se regolarmente soggiornanti in Italia, possono autocertificare[3] solo stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani[4].

Va ricordato che le Pubbliche Amministrazioni non possono più richiedere, né accettare, dai propri utenti atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un pubblico ufficio (a seguito dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2012, delle modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel testo Unico DPR 445/2000 introdotte con l'art. 15, comma 1 della Legge 12.11.2011 n. 183).


Consulta l'impiego dell'autocertificazione nella presentazione dei documenti per:

Note

  1. Presidenza della Repubblica, (2000). Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa art. 3, comma 1 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
  2. art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  3. Per autocertificare, il cittadino extra-UE può utilizzare la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47).
  4. art. 3, commi 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.