Autocertificazione: differenze tra le versioni

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Versione delle 09:18, 24 apr 2017

Consulta le variazioni regionali
circa l'accesso al SSN dei cittadini UE:

Consulta le variazioni regionali
circa l'accesso al SSN dei cittadini extra-UE:

In materia di autocertificazione, i cittadini dell'Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani[1], quindi essi possono autocertificare i seguenti stati, qualità personali o fatti[2]:

  • data e luogo di nascita; residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza a ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Invece, i cittadini extra-UE, se regolarmente soggiornanti in Italia, possono autocertificare[3] solo stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani[4].

Va ricordato che le Pubbliche Amministrazioni non possono più richiedere, né accettare, dai propri utenti atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un pubblico ufficio (a seguito dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2012, delle modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel testo Unico DPR 445/2000 introdotte con l'art. 15, comma 1 della Legge 12.11.2011 n. 183).


Consulta l'impiego dell'autocertificazione nella presentazione dei documenti per:

Note

  1. art. 3, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
  2. art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  3. Per autocertificare, il cittadino extra-UE può utilizzare la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47).
  4. art. 3, commi 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.