Accordo d’integrazione
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Dal 10 marzo 2012 il cittadino extra-UE che fa richiesta di permesso di soggiorno di durata superiore a un anno deve sottoscrivere, contestualmente alla domanda, un Accordo di integrazione articolato per crediti.[1] L'accordo ha una durata di due anni prorogabile per un altro anno.
Indice
Chi deve e chi non deve sottoscrivere l'accordo
L’Accordo di integrazione è rivolto al cittadini extra-UE di età superiore a 16 anni che entrano in Italia per la prima volta e presentano istanza di rilascio del permesso di soggiorno di durata superiore a 1 anno.
Non sono obbligati alla stipula dell’accordo le seguenti categorie di cittadini extra-UE:
- coloro che sono affetti da comprovate patologie o disabilità tali da limitare gravemente l'autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale;
- i minori non accompagnati sottoposti a tutela;
- le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento.
Dove si sottoscrive l'accordo
L’accordo viene stipulato contestualmente alla presentazione della richiesta di permesso di soggiorno allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo o alla Questura competente.
Condizioni dell'accordo
Con la sottoscrizione dell’accordo, il cittadino extra-UE si impegna a conseguire specifici obiettivi di integrazione:
- acquisire una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2;
- acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, dell’organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche e della vita civile in Italia;
- garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei figli minori;
- assolvere gli obblighi fiscali e contributivi.
- aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione e rispettarne i principi.
Lo Stato, a sua volta, si impegna a:
- assicurare il godimento dei diritti fondamentali e la pari dignità sociale delle persone;
- garantire il controllo del rispetto delle norme a tutela del lavoro dipendente, il pieno accesso ai servizi sanitari e alla scuola dell'obbligo;
- favorisce il processo di integrazione dell'interessato;
- assicurare all'interessato, entro un mese dalla stipula dell’accordo, la partecipazione gratuita a una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia della durata di un giorno.
L’Accordo prevede che entro 2 anni il cittadino extra-UE raggiunga la quota di 30 crediti.
Acquisto e perdita dei crediti
I crediti richiesti al termine dei 2 anni possono essere conseguiti attraverso l’acquisizione di conoscenze relative alla lingua italiana, alla cultura civica e vita civile in Italia, e lo svolgimento di determinate attività, come per esempio:
- corsi di italiano;
- formazione professionale;
- titoli di studio;
- l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;
- la stipula di un contratto di locazione o certificazione dell’accensione di un mutuo per l’acquisto di un immobile;
- lo svolgimento di attività economico-imprenditoriali.
I crediti maturati possono invece essere persi nei seguenti casi:
- sentenze penali di condanna;
- applicazione, anche non definitiva, di misure di sicurezza personali;
- irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie, di importo non inferiore a € 10.000, in relazione ad illeciti amministrativi e tributari.
Verifica dell'Accordo di integrazione
Modalità di verifica
A un mese dalla scadenza dei due anni dalla sottoscrizione dell'accordo lo Sportello Unico per l’Immigrazione avvia la procedura di verifica che si conclude con l'attribuzione dei crediti finali e con una delle decisioni seguenti:.
- Estinzione dell’accordo per adempimento - Vengono riconosciuti crediti superiori a 30 e il conseguimento del livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata e conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia.
- Proroga dell’accordo per un anno alle medesime condizioni - Vengono riconosciuti crediti finali superiori a 0 ma inferiori a 30 (oppure non sono stati conseguiti i livelli minimi di conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia.
- Risoluzione dell'accordo per inadempimento - Vengono riconosciuti crediti finali pari o inferiori a 0, è decretata la risoluzione dell’accordo per inadempimento, con la revoca del permesso di soggiorno o al rifiuto del suo rinnovo e all’espulsione del cittadino extra-UE dal territorio nazionale. Qualora quest'ultimo non sia espellibile, si tiene conto dell’inadempimento per l’adozione dei provvedimenti discrezionali in materia di immigrazione.
Esclusione dalla verifica dell’accordo
Sono esclusi dalla verifica del raggiungimento degli obiettivi i cittadini extra-UE che, pur avendo firmato l’accordo di integrazione, al momento della verifica sono titolari di una delle seguenti tipologie di permessi di soggiorno:
- permesso per asilo;
- richiesta di protezione internazionale;
- protezione sussidiaria;
- motivi umanitari;
- motivi familiari;
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione Europea.
Sono inoltre esclusi dalla verifica del raggiungimento degli obiettivi i cittadini extra-UE titolari di altro permesso di soggiorno che abbiano esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.[2]
Note
- ↑ La disciplina dell’accordo d'integrazione è contenuta nell’art. 4 bis in Presidenza del Consiglio dei Ministri, (1998). "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (D.Lgs n.286/1998) e in Presidenza del Consiglio dei Ministri, (2011). "D.P.R.n.179 del 2011".
- ↑ Ministero dell'Interno, (2014). "Circolare del Ministero dell’Interno, D.P.R. n. 179 del 14 settembre 2011".