Esenzioni riconosciute in Toscana
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Conformemente alle disposizioni nazionali, nella regione Toscana i cittadini UE e i cittadini extra-UE regolarmente presenti e iscritti al Servizio Sanitario Nazionale sono equiparati ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all’esenzione del pagamento del ticket sulla base di particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale, in presenza di determinate patologie (croniche o rare) o del riconoscimento dello stato di invalidità e in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV).[1]
Anche per i cittadini titolari di Codice STP o ENI sono previste le esenzioni dal pagamento del ticket per patologia e nei casi particolari previsti (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV, etc.), qualora sussistano i requisiti. Circa le esenzioni per reddito si veda la sezione successiva.
Esenzioni riconosciute per reddito in Toscana
Rispetto alle esenzioni E01-E04 e X01 previste a livello nazionale la Regione non applica variazioni.
Inoltre, la Regione ha decretato i codici E90, E91, E92, ERA/EIA di esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e dei farmaci, per le quali è previsto il rilascio del tesserino di esenzione da parte degli Uffici competenti delle ASL, come misure rispondenti alla crisi economica. Tali misure, valide fino al 31/12/ 2016, sono estendibili ai cittadini stranieri lavoratori che si trovino nelle condizioni menzionate. Oltre alle citate, la Regione ha introdotto con apposito provvedimento[2] le esenzioni W02 e W03 per minori nelle condizioni menzionate:
Condizione esenzione | Codice da riportare sull’impegnativa |
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soggetto disoccupato e familiari a carico che abbiano perso il lavoro successivamente al 01/01/2009 iscritti al centro per l'impiego e che siano tutt'ora in attesa di nuova occupazione | E90 |
soggetto collocato in cassa integrazione, e i loro familiari a carico, che percepiscano una retribuzione comprensiva dell'integrazione salariale, corrispondente ai massimali mensili previsti dalla Legge 427/1980 | E91 |
soggetto in mobilità e suoi familiari a carico | E92 |
Cittadino extra-UE richiedente asilo politico | E93 [3] |
Esenzione reddito complessivo < 36.151,98 euro | ERA/EIA Ticket sui farmaci[4] |
Minore temporaneamente fuori famiglia, in carico ai servizi sociali dei comuni, collocati in una delle comunità residenziali per minori previste dalla normativa regionale | W02 |
neo maggiorenne nella fascia di età 18-21 anni inserito in struttura di accoglienza socio-educativa, per il quale sia stata disposta la prosecuzione del percorso assistenziale da parte dell'autorità giudiziaria o che risulti in carico ai servizi sociali in base ad altro percorso o progetto di accoglienza che preveda la continuità educativa e il raggiungimento dell'autonomia | W02 |
Minore straniero nello status di minore straniero non accompagnato in carico ai servizi sociali dei comuni che risulti accolto in una delle comunità residenziali previste dalla normativa regionale vigente in materia | W03 |
Note
- ↑ Regione Toscana, (data aggiornamento 16/11/2016), "Esenzioni, le condizioni e le modalità di richiesta". Ultimo accesso il 19/12/2016.
- ↑ Regione Toscana, Direzione generale diritti di cittadinanza e coesione sociale, (2013) "Indicazioni operative ai fini del riconoscimento delle condizioni di esenzione in favore dei minori accolti nelle comunità e dei minori stranieri non accompagnati", DGR n.316 del 29.04.2013.
- ↑ Con una nota regionale del 31/05/2017 la Regione Toscana ha rimodulato, alla luce del Dlgs 142/2015, di recepimento della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, le modalità di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria in favore dei cittadini stranieri richiedenti asilo politico, riconfermando, come già previsto con proprio determinazione, l'esenzione dal pagamento del ticket (previa dichiarazione di indigenza) in favore dei richiedenti asilo per un periodo massimo di 12 mesi dalla presentazione della domanda precisando che l'esenzione opera, in assimilazione ai cittadini disoccupati, fino a due mesi dalla presentazione della richiesta e prosegue, per il restante periodo, in favore dei richiedenti privi di un rapporto d'impiego o che, pur svolgendo attività lavorativa, ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione.
Per semplificare le procedure amministrative di riconoscimento e di registrazione dell’esenzione, è individuato il seguente codice regionale che ne consente la specifica identificazione (cod. E93 “Cittadini stranieri richiedenti asilo politico").
Regione Toscana, Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale, (2017). “Esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria in favore dei cittadini stranieri richiedenti asilo politico”, nota regionale del 31/05/2017. - ↑ Regione Toscana, "Ticket, ticket sui farmaci". Ultimo accesso il 19/12/2016.