Formulario comunitario: differenze tra le versioni
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Circa, invece, le prestazioni sanitarie alle quali si ha diritto con i Formulari comunitari che NON prevedono il diritto di iscrizione al SSN (E112/S2, SED S010 e E123/DA1) esse sono espressamente previste dalle norme richiamate dal singolo formulario. | Circa, invece, le prestazioni sanitarie alle quali si ha diritto con i Formulari comunitari che NON prevedono il diritto di iscrizione al SSN (E112/S2, SED S010 e E123/DA1) esse sono espressamente previste dalle norme richiamate dal singolo formulario. | ||
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Versione attuale delle 10:23, 22 mag 2017
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I Formulari comunitari sono attestazioni di diritto a fruire prestazioni sanitarie, quelle espressamente previste nello specifico modello di formulario, in caso di temporaneo soggiorno in un Stato dell'UE diverso da quello di appartenenza. I Formulari europei possono essere divisi in 2 gruppi:
- Formulari comunitari che prevedono per il cittadino UE il diritto di iscrizione obbligatoria al SSN:
- E106/S1 o SED072, attestato riguardante il diritto alle prestazioni in natura per malattia e maternità dei residenti in uno Stato diverso da quello competente, lavoratori distaccati e familiari con essi residenti, frontalieri, studenti, familiari di disoccupati;
- E109/S1 o SED072, attestato per l'iscrizione dei familiari (dei lavoratori subordinati o autonomi) residenti in uno Stato diverso da quello competente;
- E120/S1 o SED072, attestato riguardante il diritto alle prestazioni sanitarie per i richiedenti pensione o rendita, e per i loro familiari residenti in uno Stato membro diverso da quello competente;
- E121/S1 o SED072, attestato per l'iscrizione dei titolari di pensione o rendita o dei loro familiari residenti in uno Stato diverso da quello competente.
- Formulari comunitari che NON prevedono il diritto di iscrizione al SSN:
- E112/S2 o SED S010, attestato riguardante le cure programmate in uno Stato membro diverso da quello competente;
- E123/DA1, attestato concernente il diritto alle prestazioni sanitarie derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali di lavoratori subordinati o autonomi dell'Unione residenti o dimoranti in Italia per motivi di lavoro o per ricevere cure relative alla malattia professionale.
Con questo secondo gruppo di Formulari comunitari (come anche con la TEAM per le prestazioni sanitarie non programmate) le istituzioni estere competenti attestano il diritto a fruire in Italia delle prestazioni sanitarie specificatamente previste dal formulario e si assumono l'onere delle prestazioni sanitarie eventualmente erogate in Italia.
In tutti i modelli di Formulario il documento riporta le seguenti informazioni:
- il codice ISO dello Stato di emissione;
- la data di scadenza entro la quale possono essere erogate le prestazioni.
Procedura di rilascio
Circa le procedure di rilascio, di regola i Formulari europei devono essere richiesti dal cittadino all'Autorità competente del proprio Paese UE di provenienza prima dell'ingresso in Italia. Se ciò non è avvenuto, comunque, l'ASL può richiederne il rilascio all'istituzione estera competente dichiarata dal cittadino UE (se la durata della permanenza dell'assistito lo consente).
Per la richiesta dei formulari all'Istituzione estera la ASL userà:
- il modulo E107 o S071 per richiedere E106, E109, E120, E121/S1;
- i modulo S009 per richiedere E112/S2.
Qualora la durata del soggiorno non consenta di ottenere i formulari, le prestazioni andranno pagate direttamente dall'assistito che potrà richiedere il rimborso al rientro nel suo paese.
Prestazioni alle quali si ha diritto
I Formulari comunitari che prevedono il diritto di iscrizione obbligatoria al SSN (E106/S1, E109/S1, E120/S1, E121/S1 e SED072) consentono pieno accesso ai servizi del SSN.
Circa, invece, le prestazioni sanitarie alle quali si ha diritto con i Formulari comunitari che NON prevedono il diritto di iscrizione al SSN (E112/S2, SED S010 e E123/DA1) esse sono espressamente previste dalle norme richiamate dal singolo formulario.