Accordo d’integrazione: differenze tra le versioni

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(Dove si sottoscrive l'accordo)
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==Dove si sottoscrive l'accordo==
 
==Dove si sottoscrive l'accordo==
L'Accordo di integrazione sarà firmato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura nei casi in cui il cittadino straniero faccia ingresso per motivi di lavoro o per ricongiungimento familiare.<br />
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L’accordo viene stipulato contestualmente alla presentazione della richiesta di permesso  di  soggiorno  allo  sportello  unico  per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo o alla Questura competente.
Sarà invece firmato presso la Questura in caso di ingresso per altri motivi.
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==Condizioni dell'accordo==
 
==Condizioni dell'accordo==

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Dal 10 marzo 2012 il cittadino straniero che fa richiesta di permesso di soggiorno di durata superiore a un anno deve sottoscrivere, contestualmente alla domanda, un Accordo di integrazione articolato per crediti.[1] L'accordo ha una durata di due anni prorogabile per un altro anno.

Chi deve e chi non deve sottoscrivere l'accordo

L’Accordo di integrazione è rivolto al cittadino straniero di età superiore a 16 anni che entrano in Italia per la prima volta e presentano istanza di rilascio del permesso di soggiorno di durata superiore a 1 anno.

Non sono obbligati alla stipula dell’accordo le seguenti categorie di cittadini stranieri:

  • coloro che sono affetti da comprovate patologie o disabilità tali da limitare gravemente l'autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale;
  • i minori non accompagnati sottoposti a tutela;
  • le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento.


Dove si sottoscrive l'accordo

L’accordo viene stipulato contestualmente alla presentazione della richiesta di permesso di soggiorno allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo o alla Questura competente.

Condizioni dell'accordo

Con la sottoscrizione dell’accordo, il cittadino straniero si impegna a conseguire specifici obiettivi di integrazione nel periodo di validità del proprio permesso di soggiorno:

  • acquisire una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2;
  • acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, dell’organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche e della vita civile in Italia;
  • garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei figli minori;
  • assolvere gli obblighi fiscali e contributivi.

Con la firma dell’accordo vengono assegnati 16 crediti iniziali. La conferma di questi 16 crediti avviene a seguito della frequenza a una sessione gratuita di formazione civica, che avrà una durata variabile da 5 a 10 ore, che si tiene presso gli Sportelli Unici per l’Immigrazione. La mancata partecipazione alla sessione di formazione darà luogo alla perdita di 15 dei 16 crediti assegnati.
L’Accordo prevede che entro 2 anni il cittadino straniero raggiunga la quota di 30 crediti.

Acquisto e perdita dei crediti

I crediti richiesti al termine dei 2 anni possono essere conseguiti attraverso l’acquisizione di conoscenze relative alla lingua italiana, alla cultura civica e vita civile in Italia, e lo svolgimento di determinate attività, come per esempio:

  • corsi di italiano;
  • formazione professionale;
  • titoli di studio;
  • l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;
  • la stipula di un contratto di locazione o certificazione dell’accensione di un mutuo per l’acquisto di un immobile;
  • lo svolgimento di attività economico-imprenditoriali.

I crediti maturati possono invece essere persi nei seguenti casi:

  • sentenze penali di condanna;
  • applicazione, anche non definitiva, di misure di sicurezza personali;
  • irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie, di importo non inferiore a € 10.000, in relazione ad illeciti amministrativi e tributari.

Verifica dell'Accordo di integrazione

Modalità di verifica

A 1 mese dalla scadenza dei 2 anni dalla sottoscrizione dell'accordo lo Sportello Unico per l’Immigrazione avvia la verifica attraverso la visione della documentazione presentata dall’interessato o quella acquisita d’ufficio.
La verifica si conclude con l’attribuzione dei crediti finali e con una specifica decisione:

  • Estinzione dell’accordo per adempimento - Vengono riconosciuti crediti superiori a 30 e il conseguimento del livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata e conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia.
  • Proroga dell’accordo per un anno alle medesime condizioni - Vengono riconosciuti crediti finali superiori a 0 ma inferiori a 30 (ovvero non sono stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia), è dichiarata la proroga dell’accordo per un anno alle medesime condizioni.
  • Risoluzione dell'accordo - Vengono riconosciuti crediti finali pari o inferiori a 0, è decretata la risoluzione dell’accordo per inadempimento, con la revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del suo rinnovo e l’espulsione dello straniero dal territorio nazionale. Qualora lo straniero non sia espellibile, si tiene conto dell’inadempimento per l’adozione dei provvedimenti discrezionali in materia di immigrazione.

Esclusione dalla verifica dell’accordo

Sono esclusi dalla verifica del raggiungimento degli obiettivi i cittadini stranieri che, pur avendo firmato l’accordo di integrazione, al momento della verifica sono titolari di una delle seguenti tipologie di permessi di soggiorno:

  • permesso per asilo;
  • richiesta di protezione internazionale;
  • protezione sussidiaria;
  • motivi umanitari;
  • motivi familiari;
  • permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea.

Sono inoltre esclusi dalla verifica del raggiungimento degli obiettivi i cittadini stranieri titolari di altro permesso di soggiorno che abbiano esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

Note

  1. La disciplina dell’accordo d'integrazione è contenuta nell’art. 4 bis del Testo Unico per l’immigrazione (D.Lgs n.286/1998) e nel Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n.179 del 2011.