Esenzioni riconosciute in Sicilia: differenze tra le versioni
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Versione delle 15:03, 30 set 2014
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I cittadini stranieri regolarmente presenti e iscritti al Servizio Sanitario Nazionale sono equiparati ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all’esenzione del pagamento del ticket sulla base di particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale, in presenza di determinate patologie (croniche o rare) o del riconoscimento dello stato di invalidità e in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV).
Esenzioni per reddito riconosciute [nella Regione X]
Oltre le esenzioni E01-E04 e X01 previste a livello nazionale, per alcune categorie di persone la regione ha decretato le seguenti categorie di esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e dei farmaci, per le quali è previsto il rilascio del tesserino di esenzione da parte degli Uffici competenti delle ASL:
Condizione esenzione | Codice da riportare sula ricetta |
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Cittadino straniero non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno privo di risorse economiche | X01 |
Richiedente asilo o protezione umanitaria | X01 (nelle more di approfondire o individuare altra codifica di esenzione |
Note
Note
- Regione Siciliana, Assessorato alla Salute, (2012), "Precisazioni concernenti l'assistenza sanitaria agli stranieri temporaneamente presenti (STP), agli Europei non iscritti al SSN (ENI), eagli stranieri richiedenti asilo politico e umanitario obbligatoriamente iscritti al SSN", Prot.n.Serv.8/19019 del 01/03/2012, ultimo accesso 13/01/2014.
Per informazioni sulle altre categorie di esenzione normate dalla Regione, fare riferimento alle seguente fonte:
- Regione Siciliana, Assessorato alla Salute, (2012),"Norme in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie", Prot. n. 4113 del 18/01/2012.