Accordo d’integrazione: differenze tra le versioni
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| − | + | Con la firma dell’accordo vengono assegnati 16 crediti iniziali. La conferma di questi 16 crediti avviene a seguito della frequenza a una sessione gratuita di formazione civica, che avrà una durata variabile da 5 a 10 ore, che si tiene presso gli Sportelli Unici per l’Immigrazione. La mancata partecipazione alla sessione di formazione darà luogo alla perdita di 15 dei 16 crediti assegnati.<br /><br /> | |
| − | Con la firma dell’accordo vengono assegnati 16 crediti iniziali. | + | |
| − | La conferma di questi 16 crediti avviene a seguito della frequenza a una sessione gratuita di formazione civica, che avrà una durata variabile da 5 a 10 ore, che si tiene presso gli Sportelli Unici per l’Immigrazione. | + | |
| − | La mancata partecipazione alla sessione di formazione darà luogo alla perdita di 15 dei 16 crediti assegnati. | + | |
L’Accordo prevede che entro 2 anni lo straniero raggiunga la quota di 30 crediti. | L’Accordo prevede che entro 2 anni lo straniero raggiunga la quota di 30 crediti. | ||
| − | == | + | ==Acquisto e perdita dei crediti== |
| − | I crediti richiesti al termine dei 2 anni possono essere conseguiti attraverso l’acquisizione di conoscenze | + | I crediti richiesti al termine dei 2 anni possono essere conseguiti attraverso l’acquisizione di conoscenze relative alla lingua italiana, alla cultura civica e vita civile in Italia, e lo svolgimento di determinate attività, come per esempio: |
* corsi di italiano; | * corsi di italiano; | ||
* formazione professionale; | * formazione professionale; | ||
* titoli di studio; | * titoli di studio; | ||
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* la stipula di un contratto di locazione o certificazione dell’accensione di un mutuo per l’acquisto di un immobile; | * la stipula di un contratto di locazione o certificazione dell’accensione di un mutuo per l’acquisto di un immobile; | ||
* lo svolgimento di attività economico-imprenditoriali. <br /><br /> | * lo svolgimento di attività economico-imprenditoriali. <br /><br /> | ||
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Le modalità di verifica. | Le modalità di verifica. | ||
Un mese prima della scadenza dei due anni, lo Sportello Unico per l’Immigrazione avvia la verifica, attraverso la documentazione presentata dall’interessato o quella acquisita d’ufficio.<br /><br /> | Un mese prima della scadenza dei due anni, lo Sportello Unico per l’Immigrazione avvia la verifica, attraverso la documentazione presentata dall’interessato o quella acquisita d’ufficio.<br /><br /> | ||
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* carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea. | * carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea. | ||
Sono inoltre esclusi dalla verifica del raggiungimento degli obiettivi i cittadini stranieri titolari di altro permesso di soggiorno che abbiano esercitato il diritto al ricongiungimento familiare. | Sono inoltre esclusi dalla verifica del raggiungimento degli obiettivi i cittadini stranieri titolari di altro permesso di soggiorno che abbiano esercitato il diritto al ricongiungimento familiare. | ||
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Versione delle 11:02, 17 set 2014
Dal 10 marzo 2012 il cittadino straniero che fa richiesta di permesso di soggiorno di durata superiore a un anno deve sottoscrivere, contestualmente alla domanda, un accordo di Integrazione articolato per crediti, all’esaurimento dei quali il permesso di soggiorno sarà revocato e il cittadino straniero espulso.
La disciplina dell’accordo è contenuta nell’art. 4 bis del Testo Unico per l’immigrazione e nel Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 179 del 2011.
Con la sottoscrizione dell’accordo, il cittadino straniero si impegna a conseguire specifici obiettivi di integrazione nel periodo di validità del proprio permesso di soggiorno:
- acquisire una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2;
- acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, dell’organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche e della vita civile in Italia;
- garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei figli minori;
- assolvere gli obblighi fiscali e contributivi.
Indice
Chi deve e chi non deve sottoscrivere l'accordo
L’Accordo di integrazione è rivolto ai cittadini stranieri di età superiore ai 16 anni che entrano in Italia per la prima volta e presentano istanza di rilascio del permesso di soggiorno di durata superiore a 1 anno.
Non devono invece sottoscrivere l’accordo i cittadini stranieri affetti da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l’autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale.
Sono inoltre esenti dall’obbligo di sottoscrizione i minori non accompagnati e le vittime di tratta, violenza o grave sfruttamento.
Dove si sottoscrive l'accordo
L'accordo di integrazione sarà firmato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura nei casi in cui il cittadino straniero faccia ingresso per motivi di lavoro o per ricongiungimento familiare.
Sarà invece firmato presso la Questura in caso di ingresso per altri motivi.
Condizioni dell'accordo
Con la firma dell’accordo vengono assegnati 16 crediti iniziali. La conferma di questi 16 crediti avviene a seguito della frequenza a una sessione gratuita di formazione civica, che avrà una durata variabile da 5 a 10 ore, che si tiene presso gli Sportelli Unici per l’Immigrazione. La mancata partecipazione alla sessione di formazione darà luogo alla perdita di 15 dei 16 crediti assegnati.
L’Accordo prevede che entro 2 anni lo straniero raggiunga la quota di 30 crediti.
Acquisto e perdita dei crediti
I crediti richiesti al termine dei 2 anni possono essere conseguiti attraverso l’acquisizione di conoscenze relative alla lingua italiana, alla cultura civica e vita civile in Italia, e lo svolgimento di determinate attività, come per esempio:
- corsi di italiano;
- formazione professionale;
- titoli di studio;
- l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;
- la stipula di un contratto di locazione o certificazione dell’accensione di un mutuo per l’acquisto di un immobile;
- lo svolgimento di attività economico-imprenditoriali.
I crediti maturati possono invece essere persi nei seguenti casi:
- sentenze penali di condanna;
- applicazione, anche non definitiva, di misure di sicurezza personali;
- irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie, di importo non inferiore a € 10.000, in relazione ad illeciti amministrativi e tributari.
Verifica dell'accordo d'integrazione
Le modalità di verifica.
Un mese prima della scadenza dei due anni, lo Sportello Unico per l’Immigrazione avvia la verifica, attraverso la documentazione presentata dall’interessato o quella acquisita d’ufficio.
La verifica si conclude con l’attribuzione dei crediti finali e con una specifica decisione:
- Estinzione dell’accordo per adempimento - Vengono riconosciuti crediti superiori a 30 e il conseguimento del livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata e conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia.
- Proroga dell’accordo per un anno alle medesime condizioni - Vengono riconosciuti crediti finali superiori a zero ma inferiori a 30 (ovvero non sono stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia), è dichiarata la proroga dell’accordo per un anno alle medesime condizioni.
- Risoluzione dell'accordo - Vengono riconosciuti crediti finali pari o inferiori a zero, è decretata la risoluzione dell’accordo per inadempimento, con la revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del suo rinnovo e l’espulsione dello straniero dal territorio nazionale. Qualora lo straniero non sia espellibile, si tiene conto dell’inadempimento per l’adozione dei provvedimenti discrezionali in materia di immigrazione.
Esclusione dalla verifica dell’accordo
Sono esclusi dalla verifica del raggiungimento degli obiettivi i cittadini stranieri che, pur avendo firmato l’accordo di integrazione, al momento della verifica sono titolari di una delle seguenti tipologie di permessi di soggiorno:
- permesso per asilo;
- richiesta di asilo;
- protezione sussidiaria;
- motivi umanitari;
- motivi familiari;
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea.
Sono inoltre esclusi dalla verifica del raggiungimento degli obiettivi i cittadini stranieri titolari di altro permesso di soggiorno che abbiano esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.