Esenzioni riconosciute in Puglia: differenze tra le versioni

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<p>La regione Puglia, tramite il Sistema informativo Sanitario Territoriale, ha aggiornato in data 18/02/2013 il catalogo delle esenzioni regionali.
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<ref>Sistema Informativo Sanitario Territoriale (18/02/2013), "[http://www.sist.puglia.it/opencms/opencms/portale/news/news_0139.html Aggiornamento Catalogo esenzioni Regione Puglia]", www.sist.puglia.it. Ultimo accesso 20/10/2013.</ref></p>
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I '''[[Cittadino straniero|cittadini stranieri]]''' regolarmente presenti e iscritti al Servizio Sanitario Nazionale sono equiparati ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all’esenzione del pagamento del ticket sulla base di particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale, in presenza di determinate patologie (croniche o rare) o del riconoscimento dello stato di invalidità e in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV).<br />
<p>In particolare, per quanto riguarda alcune categorie di cittadini provenienti da Paesi terzi, fare riferimento alla seguente tabella:<ref>Regione Puglia, Assessorato alle Politiche della Salute, (2009), "[http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2009/giugno/circ-reg-puglia-28-5-09.pdf Assistenza sanitaria per la tutela del diritto alla salute dei cittadini stranieri non comunitari (STP, ENI, rifugiati politici o con protezione umanitaria) in Puglia, Direttiva]", Prot.<span>n. 24/326/SP del 26/05/2009, ultimo accesso 11/10/2013.</span></ref></p>
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==Esenzioni per reddito riconosciute [nella Regione X]==
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Oltre le '''[[Esenzioni_dal_pagamento_del_ticket#Le esenzioni per reddito|esenzioni E01-E04 e X01 previste a livello nazionale]]''', per alcune categorie di persone la regione ha decretato le seguenti categorie di esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e dei farmaci, per le quali è previsto il rilascio del tesserino di esenzione da parte degli Uffici competenti delle ASL:
 
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==<strong>Fonti</strong>==
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==Note==
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Versione delle 09:11, 10 ott 2014

Consulta le norme regionali
sull'esercizio del diritto alla salute
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I cittadini stranieri regolarmente presenti e iscritti al Servizio Sanitario Nazionale sono equiparati ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all’esenzione del pagamento del ticket sulla base di particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale, in presenza di determinate patologie (croniche o rare) o del riconoscimento dello stato di invalidità e in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV).

Esenzioni per reddito riconosciute [nella Regione X]

Oltre le esenzioni E01-E04 e X01 previste a livello nazionale, per alcune categorie di persone la regione ha decretato le seguenti categorie di esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e dei farmaci, per le quali è previsto il rilascio del tesserino di esenzione da parte degli Uffici competenti delle ASL:

CONDIZIONE ESENZIONE

CODICE DA RIPORTARE SULLA RICETTA

Cittadino straniero non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno e privo di risorse economiche

X01

Richiedente asilo o protezione internazionale

WSU160

Immigrato da paesi nord africani in conseguenza di eventi per i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza e in possesso del permesso di soggiorno per motivi umanitari e/o richiedente protezione internazionale

WMU160


Note