Esenzioni riconosciute in Abruzzo: differenze tra le versioni

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I '''[[Cittadino straniero|cittadini stranieri]]''' regolarmente presenti e iscritti al Servizio Sanitario Nazionale sono equiparati ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all’esenzione del pagamento del ticket sulla base di particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale, in presenza di determinate patologie (croniche o rare) o del riconoscimento dello stato di invalidità e in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV).<br />
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Conformemente alle disposizioni nazionali, nella regione Abruzzo i '''[[Cittadino UE|cittadini UE]]''' e i '''[[Cittadino extra-UE|cittadini extra-UE]]''' regolarmente presenti e iscritti al Servizio Sanitario Nazionale sono equiparati ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all’esenzione del pagamento del ticket sulla base di particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale, in presenza di determinate patologie (croniche o rare) o del riconoscimento dello stato di invalidità e in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV).<br />
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Anche per i cittadini titolari di '''[[Codice STP]]''' o '''[[Codice ENI|ENI]]''' sono previste le esenzioni dal pagamento del ticket per patologia e nei casi particolari previsti (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV, etc.), qualora sussistano i requisiti. Circa le esenzioni per reddito si veda la sezione successiva.
  
==Esenzioni per reddito riconosciute in Abruzzo==
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==Esenzioni riconosciute per reddito in Abruzzo==
Oltre le '''[[Esenzioni_dal_pagamento_del_ticket#Le esenzioni per reddito|esenzioni E01-E04 e X01 previste a livello nazionale]]''', per alcune categorie di persone la regione ha decretato le seguenti categorie di esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e dei farmaci, per le quali è previsto il rilascio del tesserino di esenzione da parte degli Uffici competenti delle ASL:
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Rispetto alle '''[[Esenzioni_dal_pagamento_del_ticket#Le esenzioni per reddito|esenzioni E01-E04 e X01 previste a livello nazionale]]''' la Regione non applica variazioni.<ref>Regione Abruzzo, (2014). "[http://wiki.inmp.it/wiki/images/Abruzzo_2014_Recepimento_accordo.pdf Recepimento dell’accordo della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano Decreto del Commissario ad Acta]" n.1 del 20/01/2014.</ref><br>
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La regione inoltre non ha decretato altre categorie di esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e dei  
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farmaci.
  
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! Condizione esenzione
 
! Codice da riportare sula ricetta
 
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|<strong>[Caso riportato al singolare]</strong>
 
|<p align="center"><strong>[codice da riportare]</strong></p>
 
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|<p align="center"><strong></strong></p>
 
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==Note==
 
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Versione attuale delle 18:28, 6 nov 2018

Consulta le norme regionali
sull'esercizio del diritto alla salute

Conformemente alle disposizioni nazionali, nella regione Abruzzo i cittadini UE e i cittadini extra-UE regolarmente presenti e iscritti al Servizio Sanitario Nazionale sono equiparati ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all’esenzione del pagamento del ticket sulla base di particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale, in presenza di determinate patologie (croniche o rare) o del riconoscimento dello stato di invalidità e in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV).
Anche per i cittadini titolari di Codice STP o ENI sono previste le esenzioni dal pagamento del ticket per patologia e nei casi particolari previsti (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV, etc.), qualora sussistano i requisiti. Circa le esenzioni per reddito si veda la sezione successiva.

Esenzioni riconosciute per reddito in Abruzzo

Rispetto alle esenzioni E01-E04 e X01 previste a livello nazionale la Regione non applica variazioni.[1]
La regione inoltre non ha decretato altre categorie di esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e dei farmaci.


Note

  1. Regione Abruzzo, (2014). "Recepimento dell’accordo della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano Decreto del Commissario ad Acta" n.1 del 20/01/2014.