Esenzioni riconosciute in Abruzzo: differenze tra le versioni
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Versione attuale delle 18:28, 6 nov 2018
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Conformemente alle disposizioni nazionali, nella regione Abruzzo i cittadini UE e i cittadini extra-UE regolarmente presenti e iscritti al Servizio Sanitario Nazionale sono equiparati ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all’esenzione del pagamento del ticket sulla base di particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale, in presenza di determinate patologie (croniche o rare) o del riconoscimento dello stato di invalidità e in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV).
Anche per i cittadini titolari di Codice STP o ENI sono previste le esenzioni dal pagamento del ticket per patologia e nei casi particolari previsti (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV, etc.), qualora sussistano i requisiti. Circa le esenzioni per reddito si veda la sezione successiva.
Esenzioni riconosciute per reddito in Abruzzo
Rispetto alle esenzioni E01-E04 e X01 previste a livello nazionale la Regione non applica variazioni.[1]
La regione inoltre non ha decretato altre categorie di esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e dei
farmaci.
Note
- ↑ Regione Abruzzo, (2014). "Recepimento dell’accordo della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano Decreto del Commissario ad Acta" n.1 del 20/01/2014.