TEAM: differenze tra le versioni

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==TEAM e attestazioni di diritto rilasciate da istituzioni comunitarie (Formulari comunitari)==
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La '''Tessera Europea di Assicurazione Malattia''' (TEAM) è un documento personale che attesta il diritto di fruire di prestazioni sanitarie non programmate in caso di temporaneo soggiorno in un Stato dell'UE diverso da quello di appartenenza<ref> Introdotta con il Regolamento UE n. 631/2004, la TEAM ha sostituito i modelli di [[Formulario comunitario|Formulari comunitari]] a suo tempo rilasciati per fruire di prestazioni sanitarie non programmate:
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* '''E 111''' (temporaneo soggiorno per turismo);
===TEAM===
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* '''E 128''' (temporaneo soggiorno per studio e per lavoratori distaccati);
Il Regolamento UE n. 631/2004 ha modificato notevolmente la normativa comunitaria preesistente prevedendo l'introduzione progressiva dal 1° giugno 2004 della TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia) che sostituisce i corrispondenti modelli comunitari a suo tempo rilasciati per fruire di prestazioni sanitarie in caso di temporaneo soggiorno in Stato membro diverso da quello di residenza.<br />
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* '''E 110''' (trasporto stradale internazionale);
Ai cittadini dell'Unione Europea assistiti da altro Stato membro109, in "temporaneo soggiorno" in Italia è garantito l'accesso alle prestazioni sanitarie che si rendano necessarie attraverso la TEAM. <br />
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* '''E 119''' (temporaneo soggiorno finalizzato alla ricerca di un posto di lavoro; solo per la sezione relativa alle prestazioni sanitarie).</ref> .
Si precisa che: <br />
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Con la TEAM, quindi, le istituzioni del Paese di provenienza competenti attestano il diritto a fruire nel Paese ospitante le prestazioni sanitarie specificatamente previste dalla TEAM e si assumono l'onere delle prestazioni sanitarie eventualmente erogate nel Paese ospitante.
I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio italiano per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza"110. <br />
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La Commissione europea ha inoltre stabilito111 che lo Stato ospitante deve consentire al cittadino dell'Unione di non spostare la propria residenza anche per soggiorni superiori a tre mesi, "come ad esempio studenti o lavoratori distaccati o cittadini che non intendono trasferirsi stabilmente in Italia in quanto mantengono il proprio centro di interessi presso lo Stato di provenienza". <br />
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In entrambi i suddetti casi di soggiorno temporaneo112 (inferiore o superiore a tre mesi), il cittadino comunitario potrà utilizzare la TEAM113 ,114 rilasciata dal suo paese per ricevere tutte le cure considerate medicalmente necessarie in relazione alla durata del suo soggiorno temporaneo e allo stato di salute. In questo caso non viene effettuata l'iscrizione al SSR. <br />
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Il documento TEAM riporta le seguenti informazioni:
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* il codice ISO dello Stato di emissione;
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* la data di scadenza entro la quale possono essere erogate le prestazioni.
  
La TEAM ha sostituito i modelli comunitari:
 
*E111 (temporaneo soggiorno per turismo);
 
*E128 (temporaneo soggiorno per studio e per lavoratori distaccati);
 
*E110 (trasporto stradale internazionale);
 
*E119 (temporaneo soggiorno finalizzato alla ricerca di un posto di lavoro; solo per la sezione relativa alle prestazioni sanitarie).
 
  
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Per comprendere bene cos'è e a cosa serve la TEAM, risulta utile distinguerne 2 fattispecie in base al ruolo giocato dall'Italia:
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# '''TEAM ricevuta dall'Italia''' (Paese ospitante) '''e rilasciata dal Paese di provenienza''' al '''cittadino UE''' prima di entrare in Italia;
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# '''TEAM rilasciata dall'Italia''' (Paese di provenienza) a '''cittadini UE ed extra-UE''' a seguito dell'iscrizione al SSN.
  
La TEAM consente al cittadino "assistito" da uno Stato membro115, che si trovi temporaneamente in un altro Stato membro, di accedere direttamente ai servizi sanitari di quel paese, alle stesse condizioni degli assistiti di quello Stato e di ricevere tutte le prestazioni necessarie sotto il profilo medico, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata del soggiorno116,117 (si tratta dei cosiddetti principi "dell'allineamento dei diritti", "dell'accesso diretto ai prestatori di cure" e del "principio di non discriminazione" ). <br />
 
Le donne hanno diritto ai controlli in gravidanza, al parto qualora non programmato (urgente, prematuro). Per l'evento parto programmato è da richiedere il modello E 112/S2. L'interruzione di gravidanza è garantita solamente se medicalmente necessaria118 <br />
 
Le prestazioni sanitarie (incluse nei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 29 novembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e conseguenti disposizioni regionali) vengono erogate in Italia sulla base degli attestati di diritto rilasciati agli assistiti in relazione al motivo del soggiorno (temporaneo soggiorno, trasferimento per cure in Italia, trasferimento della residenza in Italia di lavoratori o pensionati o loro familiari, infortunio sul lavoro o malattia professionale, ecc.). <br /><br />
 
  
Le prestazioni effettuate dai Medici di Medicina Generale o dai Pediatri di Libera Scelta vengono retribuite con il sistema delle visite occasionali dalla ASL e non dagli interessati sui quali non grava alcun onere119 ,120 .
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La distinzione appena fatta torna utile circa il '''rilascio della TEAM''':
Qualora siano presenti i servizi della Medicina della continuità assistenziale e della medicina Turistica l'assistito è tenuto al pagamento del contributo alla spesa, ove previsto, con possibilità di richiedere il rimborso alla propria istituzione competente al rientro nel proprio paese d'origine. <br />
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# La TEAM ricevuta dall'Italia (Paese ospitante) è rilasciata al '''cittadino UE''' da un'istituzione competente del Paese di provenienza di norma prima che il cittadino UE entri in Italia. Se ciò non è avvenuto, l'ASL può richiederne il rilascio all'istituzione estera competente dichiarata dal cittadino UE (se la durata della permanenza dell'assistito lo consente).<ref>Per richiedere la TEAM o il certificato sostitutivo all'Istituzione estera la ASL userà il mod. SO44. Qualora la durata del soggiorno non consenta di ottenere i formulari, le prestazioni andranno pagate direttamente dall'assistito che potra' richiedere il rimborso al rientro nel suo paese.</ref>
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# La TEAM rilasciata dall'Italia è erogata dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'iscrizione al SSN a tutti, anche ai '''cittadini UE ed extra-UE''' non già a carico di Istituzioni estere, ovvero che non abbiano già la TEAM o un formulario rilasciato da altro Paese. In Italia, quando viene rilasciata, la TEAM è posta sul retro della tessera sanitaria. Ai cittadini iscritti al SSN che non hanno diritto alla tessera TEAM viene rilasciata la cosiddetta Tessera Sanitaria Asteriscata, ovvero senza valenza come TEAM.
  
  
La TEAM o eventuale Certificato sostitutivo provvisorio ed alcuni Formulari (E106/S1, E109/S1, E112/ S2, E120/S1 E121/S1, E123/DA1, SED 5072) vengono di norma rilasciati dalla istituzione competente del paese di provenienza del cittadino dell'Unione prima della partenza per l'Italia, in modo da poter essere utilizzati già all'arrivo in Italia, o comunque, in caso di bisogno di assistenza sanitaria. Qualora il cittadino dell'Unione si trovi in Italia privo di attestato e, quindi, nell'impossibilità di dimostrare il diritto a fruire dell'assistenza sanitaria con oneri a carico della propria istituzione estera alla quale è iscritto, l'assistito è titolare della fattura di addebito per le prestazioni rese. fino alla presentazione di un certificato sostitutivo provvisorio della EHIC che garantisca sulla copertura economica delle prestazioni rese nei periodi in cui l'evento si è verificato. Tale fattura potrà essere riconsiderata solo dopo che la copertura assicurativa per i periodi necessari sia pervenuta dall'istituzione estera competente. <br />
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La TEAM ricevuta dall'Italia '''non dà diritto all'iscrizione al SSN''', ma di accedere direttamente ai servizi sanitari del paese ospitante, alle stesse condizioni degli assistiti di quello Stato e di ricevere tutte le prestazioni necessarie sotto il profilo medico, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata del soggiorno , (si tratta dei cosiddetti principi "dell'allineamento dei diritti", "dell'accesso diretto ai prestatori di cure" e del "principio di non discriminazione"<ref>Questi principi sono enunciati nel Regolamento UE n. 631/2004.</ref>):
Gli attestati possono essere richiesti alla istituzione estera competente dichiarata dal cittadino comunitario anche dalla ASL (se la durata della permanenza dell'assistito lo consente)121 . <br />
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* Le donne hanno diritto ai controlli in gravidanza, al parto qualora non programmato (urgente, prematuro). Per l'evento parto programmato è da richiedere il Formulario europeo modello E 112/S2. L'interruzione di gravidanza è garantita solamente se medicalmente necessaria<ref>In tal caso se l'interessata è fornita di un idoneo attestato di diritto rilasciato dal proprio paese la prestazione è gratuita (salvo eventuale ticket)". Circ. Min, della Salute DG RUERI/11/1271211.3.b del 3 agosto 2007.</ref>.  
 
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* Le prestazioni sanitarie (incluse nei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 29 novembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e conseguenti disposizioni regionali) vengono erogate in Italia sulla base degli attestati di diritto rilasciati agli assistiti in relazione al motivo del soggiorno (temporaneo soggiorno, trasferimento per cure in Italia, trasferimento della residenza in Italia di lavoratori o pensionati o loro familiari, infortunio sul lavoro o malattia professionale, ecc.).
Le istituzioni estere competenti attestano il diritto a fruire in Italia delle prestazioni sanitarie specificatamente previste dalla TEAM e da ciascun Formulano e si assumono l'onere delle prestazioni sanitarie eventualmente erogate in Italia. <br />
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* Le prestazioni effettuate dai Medici di Medicina Generale o dai Pediatri di Libera Scelta vengono retribuite con il sistema delle visite occasionali dalla ASL e non dagli interessati sui quali non grava alcun onere<ref>La norma nel suo complesso esclude dalla erogabilità tutte le prestazioni sanitarie sia pur necessarie ma che costituiscono lo scopo stesso del viaggio in Italia: per fruire di tali prestazioni permane la esigenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Istituzione estera competente notificata alla ASL mediante presentazione del Mod. EI 12/S2. In linea di principio generale la valutazione sulla necessità delle prestazioni "sotto il profilo medico tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata del soggiorno" è effettuata in scienza e coscienza dal prestatore di cure. Le prestazioni erogate devono essere incluse nei livelli essenziali di assistenza. Un principio guida potrebbe essere quello di considerare non necessarie e quindi non erogabili tutte le prestazioni sanitarie normalmente rinviabili senza il minimo rischio per l'assicurato fino al rientro in patria dal soggiorno temporaneo programmato in Italia per motivi non sanitari.</ref>,<ref>Art. 56 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 15 dicembre 2005 - Testo integrato con I'A.C.N. del 29 luglio 2009 e Art, 57 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005 - Testo integrato con l'A.C.N. del 29 luglio 2009.</ref>.  
l Formulari hanno scopi diversi come sintetizzato di seguito. <br />
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* Qualora siano presenti i servizi della Medicina della continuità assistenziale e della Medicina Turistica l'assistito è tenuto al pagamento del contributo alla spesa, ove previsto, con possibilità di richiedere il rimborso alla propria istituzione competente al rientro nel proprio paese d'origine.  
I titolari dei Formulari E1061S2, E109/S2, E120/S1, E121/S1, SED S072 hanno diritto all'iscrizione al SSR e al MMG/PLS. <br />
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Sulla TEAM e su ogni Formulano è indicato, nell'apposito riquadro, il codice lSO dello Stato di emissione e la data di scadenza entro cui possono essere erogate le prestazioni. La prescrizione delle visite mediche, specialistiche e l'erogazione dei farmaci per i cittadini dell'Unione in temporaneo soggiorno in Italia titolari della TEAM, avvengono attraverso la nuova ricetta compilata sia sulla parte anteriore dove, accanto ai dati anagrafici e al codice fiscale, viene riportata la sigla UE, sia sul retro, predisposto per rilevare i' dati dell'istituzione estera competente.
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109 È tale la persona munita di attestato di diritto, in quanto l'essere cittadino, ai sensi dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale, non dà diritti, diversamente da quanto accade nel caso della direttiva sulla libera circolazione i cui beneficiari sono i cittadini.
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110 Art. 6 del D.Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007.
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111 Comunicazione della commissione al parlamento Europeo e ai Consiglio - COM 2009, 313 del 2 luglio 2009 "Guida ad una migliore trasposizione ed applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri".
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112 In caso di soggiorno temporaneo superiore a tre mesi "deve procedersi all'iscrizione degli interessati nello schedario della popolazione temporanea, secondo quanto previsto dall'art. 8 della L. n.1228/1964 (legge anagrafica) e art. 32 dei DPR n. 223/1989 (regolamento anagrafico).
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113 Oppure Certificato sostitutivo provvisorio.
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114 Gli oneri delle prestazioni sanitarie saranno successivamente posti a carico delle competenti Istituzioni estere.
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115 È tate la persona munita di attestato di diritto, in quanto l'essere cittadino non dà diritti ai sensi dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale, diversamente da quanto accade nel caso della direttiva sulla libera circolazione i cui beneficiari sono i cittadini.
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116 Regolamento UE n. 631/2004.  
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117 Non dà diritto all'iscrizione al SSR né alla scelta del MMG.
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118 In tal caso se l'interessata è fornita di un idoneo attestato di diritto rilasciato dal proprio paese la prestazione è gratuita (salvo eventuale ticket)". Circ. Min, della Salute DG RUERI/11/1271211.3.b del 3 agosto 2007.  
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119 La norma nel suo complesso esclude dalla erogabilità tutte le prestazioni sanitarie sia pur necessarie ma che costituiscono lo scopo stesso del viaggio in Italia: per fruire di tali prestazioni
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permane la esigenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Istituzione estera competente notificata alla ASL mediante presentazione del Mod. EI 12/S2.  
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In linea di principio generale la valutazione sulla necessità delle prestazioni "sotto il profilo medico tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata del soggiorno" è effettuata in scienza e coscienza dal prestatore di cure. Le prestazioni erogate devono essere incluse nei livelli essenziali di assistenza. Un principio guida potrebbe essere quello di considerare non necessarie e quindi non erogabili tutte le prestazioni sanitarie normalmente rinviabili senza il minimo rischio per l'assicurato fino al rientro in patria dal soggiorno temporaneo programmato in Italia per motivi non sanitari.  
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120 Art. 56 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 15 dicembre 2005 - Testo integrato con I'A.C.N. del 29 luglio 2009 e Art, 57 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005 - Testo
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integrato con l'A.C.N. del 29 luglio 2009.  
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121 Per la richiesta dei formulari all'Istituzione estera la ASL userà il mod. E107 o S071 per richiedere E106, E109, E120, E121/S1 o S009 per richiedere E112/S2 o SO44 per richiedere la TEAM o il certificato sostitutivo. Qualora la durata del soggiorno non consenta di ottenere i formulari, le prestazioni andranno pagate direttamente dall'assistito che potrà richiedere il rimborso al rientro nel suo paese. Qualora previsto, il ticket deve essere pagato anche in presenza di attestato e resta a carico del paziente.
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===Attestazioni di diritto rilasciate da istituzioni comunitarie(Formulari Comunitari)===
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I Formulari, di norma rilasciati dalla istituzione competente del paese di provenienza del cittadino dell'Unione prima della partenza per l'Italia, vengono utilizzati per 'Iscrizione al SSR di determinate categorie di cittadini dell'Unione residenti in paese (Italia o altro paese europeo) diverso da quello competente.
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==Note==
 
==Note==
 
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Versione delle 16:06, 25 ago 2016

La Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) è un documento personale che attesta il diritto di fruire di prestazioni sanitarie non programmate in caso di temporaneo soggiorno in un Stato dell'UE diverso da quello di appartenenza[1] . Con la TEAM, quindi, le istituzioni del Paese di provenienza competenti attestano il diritto a fruire nel Paese ospitante le prestazioni sanitarie specificatamente previste dalla TEAM e si assumono l'onere delle prestazioni sanitarie eventualmente erogate nel Paese ospitante.

Il documento TEAM riporta le seguenti informazioni:

  • il codice ISO dello Stato di emissione;
  • la data di scadenza entro la quale possono essere erogate le prestazioni.


Per comprendere bene cos'è e a cosa serve la TEAM, risulta utile distinguerne 2 fattispecie in base al ruolo giocato dall'Italia:

  1. TEAM ricevuta dall'Italia (Paese ospitante) e rilasciata dal Paese di provenienza al cittadino UE prima di entrare in Italia;
  2. TEAM rilasciata dall'Italia (Paese di provenienza) a cittadini UE ed extra-UE a seguito dell'iscrizione al SSN.


La distinzione appena fatta torna utile circa il rilascio della TEAM:

  1. La TEAM ricevuta dall'Italia (Paese ospitante) è rilasciata al cittadino UE da un'istituzione competente del Paese di provenienza di norma prima che il cittadino UE entri in Italia. Se ciò non è avvenuto, l'ASL può richiederne il rilascio all'istituzione estera competente dichiarata dal cittadino UE (se la durata della permanenza dell'assistito lo consente).[2]
  2. La TEAM rilasciata dall'Italia è erogata dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'iscrizione al SSN a tutti, anche ai cittadini UE ed extra-UE non già a carico di Istituzioni estere, ovvero che non abbiano già la TEAM o un formulario rilasciato da altro Paese. In Italia, quando viene rilasciata, la TEAM è posta sul retro della tessera sanitaria. Ai cittadini iscritti al SSN che non hanno diritto alla tessera TEAM viene rilasciata la cosiddetta Tessera Sanitaria Asteriscata, ovvero senza valenza come TEAM.


La TEAM ricevuta dall'Italia non dà diritto all'iscrizione al SSN, ma di accedere direttamente ai servizi sanitari del paese ospitante, alle stesse condizioni degli assistiti di quello Stato e di ricevere tutte le prestazioni necessarie sotto il profilo medico, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata del soggiorno , (si tratta dei cosiddetti principi "dell'allineamento dei diritti", "dell'accesso diretto ai prestatori di cure" e del "principio di non discriminazione"[3]):

  • Le donne hanno diritto ai controlli in gravidanza, al parto qualora non programmato (urgente, prematuro). Per l'evento parto programmato è da richiedere il Formulario europeo modello E 112/S2. L'interruzione di gravidanza è garantita solamente se medicalmente necessaria[4].
  • Le prestazioni sanitarie (incluse nei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 29 novembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e conseguenti disposizioni regionali) vengono erogate in Italia sulla base degli attestati di diritto rilasciati agli assistiti in relazione al motivo del soggiorno (temporaneo soggiorno, trasferimento per cure in Italia, trasferimento della residenza in Italia di lavoratori o pensionati o loro familiari, infortunio sul lavoro o malattia professionale, ecc.).
  • Le prestazioni effettuate dai Medici di Medicina Generale o dai Pediatri di Libera Scelta vengono retribuite con il sistema delle visite occasionali dalla ASL e non dagli interessati sui quali non grava alcun onere[5],[6].
  • Qualora siano presenti i servizi della Medicina della continuità assistenziale e della Medicina Turistica l'assistito è tenuto al pagamento del contributo alla spesa, ove previsto, con possibilità di richiedere il rimborso alla propria istituzione competente al rientro nel proprio paese d'origine.


Note

  1. Introdotta con il Regolamento UE n. 631/2004, la TEAM ha sostituito i modelli di Formulari comunitari a suo tempo rilasciati per fruire di prestazioni sanitarie non programmate:
    • E 111 (temporaneo soggiorno per turismo);
    • E 128 (temporaneo soggiorno per studio e per lavoratori distaccati);
    • E 110 (trasporto stradale internazionale);
    • E 119 (temporaneo soggiorno finalizzato alla ricerca di un posto di lavoro; solo per la sezione relativa alle prestazioni sanitarie).
  2. Per richiedere la TEAM o il certificato sostitutivo all'Istituzione estera la ASL userà il mod. SO44. Qualora la durata del soggiorno non consenta di ottenere i formulari, le prestazioni andranno pagate direttamente dall'assistito che potra' richiedere il rimborso al rientro nel suo paese.
  3. Questi principi sono enunciati nel Regolamento UE n. 631/2004.
  4. In tal caso se l'interessata è fornita di un idoneo attestato di diritto rilasciato dal proprio paese la prestazione è gratuita (salvo eventuale ticket)". Circ. Min, della Salute DG RUERI/11/1271211.3.b del 3 agosto 2007.
  5. La norma nel suo complesso esclude dalla erogabilità tutte le prestazioni sanitarie sia pur necessarie ma che costituiscono lo scopo stesso del viaggio in Italia: per fruire di tali prestazioni permane la esigenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Istituzione estera competente notificata alla ASL mediante presentazione del Mod. EI 12/S2. In linea di principio generale la valutazione sulla necessità delle prestazioni "sotto il profilo medico tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata del soggiorno" è effettuata in scienza e coscienza dal prestatore di cure. Le prestazioni erogate devono essere incluse nei livelli essenziali di assistenza. Un principio guida potrebbe essere quello di considerare non necessarie e quindi non erogabili tutte le prestazioni sanitarie normalmente rinviabili senza il minimo rischio per l'assicurato fino al rientro in patria dal soggiorno temporaneo programmato in Italia per motivi non sanitari.
  6. Art. 56 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 15 dicembre 2005 - Testo integrato con I'A.C.N. del 29 luglio 2009 e Art, 57 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005 - Testo integrato con l'A.C.N. del 29 luglio 2009.