Formulario comunitario: differenze tra le versioni

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Versione delle 16:06, 25 ago 2016

I Formulari Comunitari sono attestazioni di diritto a fruire prestazioni sanitarie, quelle epressamente previste nello specifico modello di formulario, in caso di temporaneo soggiorno in un Stato dell'UE diverso da quello di appartenenza. I Formulari europei possono essere divisi in 2 gruppi:

  • Formulari comunitari che prevedono per il cittadino UE il diritto di iscrizione obbligatoria al SSN:
    • E106/S1 o SED072, attestato riguardante il diritto alle prestazioni in natura per malattia e maternità dei residenti in uno Stato diverso da quello competente, lavoratori distaccati e familiari con essi residenti, frontalieri, studenti, familiari di disoccupati;
    • E109/S1 o SED072, attestato per l'iscrizione dei familiari (dei lavoratori subordinati o autonomi) residenti in uno Stato diverso da quello competente;
    • E120/S1 o SED072, attestato riguardante il diritto alle prestazioni sanitarie per i richiedenti pensione o rendita, e per i loro familiari residenti in uno Stato membro diverso da quello competente;
    • E121/S1 o SED072, attestato per l'iscrizione dei titolari di pensione o rendita o dei loro familiari residenti in uno Stato diverso da quello competente
  • Formulari comunitari che NON prevedono il diritto di iscrizione al SSN:
    • E112/S2 o SED S010, attestato riguardante le cure programmate in uno Stato membro diverso da quello competente
    • E123/DA1, attestato concernente il diritto alle prestazioni sanitarie derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali di lavoratori subordinati o autonomi dell'Unione residenti o dimoranti in Italia per motivi di lavoro o per ricevere cure relative alla malattia professionale.

Con questo secondo gruppo di Formulari comunitari (come anche con la TEAM) le istituzioni estere competenti attestano il diritto a fruire in Italia delle prestazioni sanitarie specificatamente previste dal formulario e si assumono l'onere delle prestazioni sanitarie eventualmente erogate in Italia.


Di regola i Formulari europei devono essere richiesti dal cittadino all'Autorità competente del proprio Paese UE di provenienza prima dell'ingresso in Italia. Se ciò non è avvenuto, comunque, l'ASL può richiederne il rilascio all'istituzione estera competente dichiarata dal cittadino UE (se la durata della permanenza dell'assistito lo consente).

Per la richiesta dei formulari all'Istituzione estera la ASL userà:

  • il modulo E107 o S071 per richiedere E106, E109, E120, E121/S1;
  • i modulo S009 per richiedere E112/S2.

Qualora la durata del soggiorno non consenta di ottenere i formulari, le prestazioni andranno pagate direttamente dall'assistito che potrà richiedere il rimborso al rientro nel suo paese.


I Formulari comunitari che prevedono il diritto di iscrizione obbligatoria al SSN (E106/S1, E109/S1, E120/S1, E121/S1 e SED072) consentono pieno accesso ai servizi del SSN. Circa, invece, le prestazioni sanitarie alle quali si ha diritto con i Formulari comunitari che NON prevedono il diritto di iscrizione al SSN (E112/S2, SED S010 e E123/DA1) esse sono espressamente previste dalle norme richiamate dal singolo formulario.