Esenzioni riconosciute in Friuli Venezia Giulia: differenze tra le versioni

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* la Regione non ha emanato nessuna specifica norma circa il codice di esenzione '''X01''' rivolto agli stranieri non in regola con le norme di ingresso e soggiorno, privi di risorse economiche sufficienti. La regione tuttavia ha recepito l’accordo stato-regioni del 20/12/2012, le cui indicazioni parlano dell’attribuzione di questo codice di esenzione.  
 
* la Regione non ha emanato nessuna specifica norma circa il codice di esenzione '''X01''' rivolto agli stranieri non in regola con le norme di ingresso e soggiorno, privi di risorse economiche sufficienti. La regione tuttavia ha recepito l’accordo stato-regioni del 20/12/2012, le cui indicazioni parlano dell’attribuzione di questo codice di esenzione.  
  
La Regione inoltre non ha decretato altre categorie di esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e dei farmaci.
 
  
 
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Versione delle 12:18, 17 nov 2016

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Conformemente alle disposizioni nazionali, nella regione Friuli Venezia Giulia i cittadini UE e i cittadini extra-UE regolarmente presenti e iscritti al Servizio Sanitario Nazionale sono equiparati ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all’esenzione del pagamento del ticket sulla base di particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale, [1] in presenza di determinate patologie (croniche o rare) o del riconoscimento dello stato di invalidità e in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV, etc.).
Anche per i cittadini titolari di Codice STP o ENI sono previste le esenzioni dal pagamento del ticket per patologia e nei casi particolari previsti (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV, etc.), qualora sussistano i requisiti. Circa le esenzioni per reddito si veda la sezione successiva.


Esenzioni riconosciute per reddito in Friuli Venezia Giulia

Rispetto alle esenzioni E01-E04 e X01 previste a livello nazionale la Regione applica le seguenti variazioni:

  • i richiedenti asilo sono esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria con l’assegnazione del codice di esenzione E02. All’interno dell’opuscolo “Assistenza sanitaria Cittadini Comunitari e Cittadini Stranieri” [2] si riporta che, per quanto riguarda la partecipazione alla spesa sanitaria i richiedenti asilo sono equiparati ai disoccupati e pertanto, per essere esenti dalla spesa, devono sottoscrivere la dichiarazione circa il possesso di un reddito non superiore al limite stabilito dalla normativa vigente.
  • la Regione non ha emanato nessuna specifica norma circa il codice di esenzione X01 rivolto agli stranieri non in regola con le norme di ingresso e soggiorno, privi di risorse economiche sufficienti. La regione tuttavia ha recepito l’accordo stato-regioni del 20/12/2012, le cui indicazioni parlano dell’attribuzione di questo codice di esenzione.


Note

  1. Regione Friuli Venezia Giulia, Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.1 Triestina,(data aggiornamento non presente), “Esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria (ticket)”, ultimo accesso il 06/06/2015.
  2. Azienda Servizi Sanitari n.1 Triestina, (2014), “Assistenza sanitaria Cittadini Comunitari e Cittadini Stranieri”, ultimo accesso il 06/06/2015.