Esenzioni riconosciute in Friuli Venezia Giulia: differenze tra le versioni
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* la Regione non ha emanato nessuna specifica norma circa il codice di esenzione '''X01''' rivolto agli stranieri non in regola con le norme di ingresso e soggiorno, privi di risorse economiche sufficienti. La regione tuttavia ha recepito l’accordo stato-regioni del 20/12/2012, le cui indicazioni parlano dell’attribuzione di questo codice di esenzione. | * la Regione non ha emanato nessuna specifica norma circa il codice di esenzione '''X01''' rivolto agli stranieri non in regola con le norme di ingresso e soggiorno, privi di risorse economiche sufficienti. La regione tuttavia ha recepito l’accordo stato-regioni del 20/12/2012, le cui indicazioni parlano dell’attribuzione di questo codice di esenzione. | ||
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Versione delle 12:18, 17 nov 2016
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Conformemente alle disposizioni nazionali, nella regione Friuli Venezia Giulia i cittadini UE e i cittadini extra-UE regolarmente presenti e iscritti al Servizio Sanitario Nazionale sono equiparati ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all’esenzione del pagamento del ticket sulla base di particolari situazioni di reddito associate all’età o alla condizione sociale,
[1] in presenza di determinate patologie (croniche o rare) o del riconoscimento dello stato di invalidità e in altri casi particolari (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV, etc.).
Anche per i cittadini titolari di Codice STP o ENI sono previste le esenzioni dal pagamento del ticket per patologia e nei casi particolari previsti (gravidanza, diagnosi precoce di alcuni tumori, accertamento dell’HIV, etc.), qualora sussistano i requisiti. Circa le esenzioni per reddito si veda la sezione successiva.
Esenzioni riconosciute per reddito in Friuli Venezia Giulia
Rispetto alle esenzioni E01-E04 e X01 previste a livello nazionale la Regione applica le seguenti variazioni:
- i richiedenti asilo sono esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria con l’assegnazione del codice di esenzione E02. All’interno dell’opuscolo “Assistenza sanitaria Cittadini Comunitari e Cittadini Stranieri” [2] si riporta che, per quanto riguarda la partecipazione alla spesa sanitaria i richiedenti asilo sono equiparati ai disoccupati e pertanto, per essere esenti dalla spesa, devono sottoscrivere la dichiarazione circa il possesso di un reddito non superiore al limite stabilito dalla normativa vigente.
- la Regione non ha emanato nessuna specifica norma circa il codice di esenzione X01 rivolto agli stranieri non in regola con le norme di ingresso e soggiorno, privi di risorse economiche sufficienti. La regione tuttavia ha recepito l’accordo stato-regioni del 20/12/2012, le cui indicazioni parlano dell’attribuzione di questo codice di esenzione.
Note
- ↑ Regione Friuli Venezia Giulia, Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.1 Triestina,(data aggiornamento non presente), “Esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria (ticket)”, ultimo accesso il 06/06/2015.
- ↑ Azienda Servizi Sanitari n.1 Triestina, (2014), “Assistenza sanitaria Cittadini Comunitari e Cittadini Stranieri”, ultimo accesso il 06/06/2015.