Autocertificazione: differenze tra le versioni

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In materia di autocertificazione, l'art. 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 equipara i '''[[Cittadino UE|cittadini dell'Unione Europea]]''' ai cittadini italiani.  
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In materia di autocertificazione, i '''[[Cittadino UE|cittadini dell'Unione Europea]]''' sono equiparati ai cittadini italiani<ref>art. 3, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445</ref>, quindi essi possono autocertificare i seguenti stati, qualità personali e fatti<ref>art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445</ref>:
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* data e luogo di nascita; residenza;
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* cittadinanza;
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* godimento dei diritti civili e politici;
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* stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
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* stato di famiglia;
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* esistenza in vita;
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* nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
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* iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
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* appartenenza a ordini professionali;
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* titolo di studio, esami sostenuti;
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* qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
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* situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
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* assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
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* possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
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* stato di disoccupazione;
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* qualità di pensionato e categoria di pensione;
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* qualità di studente;
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* qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
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* iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
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* tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
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* di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
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* di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
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* qualità di vivenza a carico;
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* tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
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* di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
  
Pertanto possono essere autocertificati requisiti quali:
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Invece, i '''[[Cittadino extra-UE|cittadini extra-UE]]''', se regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà<ref>artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445</ref>, limitatamente agli stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani<ref>art. 3, commi 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445</ref>.
<ref>Art. 46 del DPR n. 445 dei 28 dicembre 2000 "Sono comprovati
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con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte
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dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
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certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: data e
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il luogo di nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti
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civili e politici; stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
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libero; stato di famiglia; esistenza in vita; nascita del figlio,
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decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; iscrizione in
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albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; appartenenza a
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ordini professionali; titolo di studio, esami sostenuti; qualifica
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professionale posseduta, titolo di specializzazione, di
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abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
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tecnica; situazione reddituale o economica anche ai fini della
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concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi
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speciali; assolvimento di' specifici obblighi contributivi con
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l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del
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codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente
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nell'archivio dell'anagrafe tributaria; stato di disoccupazione;
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qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di
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studente; qualità di legale rappresentante di persone fisiche o
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giuridiche, di tutore, di curatore e simili; iscrizione presso
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associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; tutte le
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situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi
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comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di
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servizio; di non aver riportato condanne penali e di non essere
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destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
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misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
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amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
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vigente normativa; di' non essere a conoscenza di essere sottoposto
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a procedimenti penali; qualità di vivenza a carico; tutti i dati a
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diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello
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stato civile; di non trovarsi in stato di liquidazione o di
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fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
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* residenza,
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* stato di famiglia,
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* composizione del nucleo familiare,
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* qualità di vivenza a carico,
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* nascita del figlio,
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* stato di disoccupazione,
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* stato civile,
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* possesso e numero del codice fiscale,
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* possesso e numero della partita IVA
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* qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria.  
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Va ricordato che le Pubbliche Amministrazioni non possono più richiedere, né accettare, dai propri utenti atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un pubblico ufficio (a seguito dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2012, delle modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel testo Unico DPR 445/2000 introdotte con l'art. 15, comma 1 della Legge 12.11.2011 n. 183).
 
Va ricordato che le Pubbliche Amministrazioni non possono più richiedere, né accettare, dai propri utenti atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un pubblico ufficio (a seguito dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2012, delle modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel testo Unico DPR 445/2000 introdotte con l'art. 15, comma 1 della Legge 12.11.2011 n. 183).

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In materia di autocertificazione, i cittadini dell'Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani[1], quindi essi possono autocertificare i seguenti stati, qualità personali e fatti[2]:

  • data e luogo di nascita; residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza a ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Invece, i cittadini extra-UE, se regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà[3], limitatamente agli stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani[4].

Va ricordato che le Pubbliche Amministrazioni non possono più richiedere, né accettare, dai propri utenti atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un pubblico ufficio (a seguito dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2012, delle modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel testo Unico DPR 445/2000 introdotte con l'art. 15, comma 1 della Legge 12.11.2011 n. 183).

Note

  1. art. 3, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
  2. art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
  3. artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
  4. art. 3, commi 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445