Autocertificazione: differenze tra le versioni
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− | In materia di autocertificazione, | + | In materia di autocertificazione, i '''[[Cittadino UE|cittadini dell'Unione Europea]]''' sono equiparati ai cittadini italiani<ref>art. 3, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445</ref>, quindi essi possono autocertificare i seguenti stati, qualità personali e fatti<ref>art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445</ref>: |
+ | * data e luogo di nascita; residenza; | ||
+ | * cittadinanza; | ||
+ | * godimento dei diritti civili e politici; | ||
+ | * stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; | ||
+ | * stato di famiglia; | ||
+ | * esistenza in vita; | ||
+ | * nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; | ||
+ | * iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; | ||
+ | * appartenenza a ordini professionali; | ||
+ | * titolo di studio, esami sostenuti; | ||
+ | * qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; | ||
+ | * situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; | ||
+ | * assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; | ||
+ | * possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; | ||
+ | * stato di disoccupazione; | ||
+ | * qualità di pensionato e categoria di pensione; | ||
+ | * qualità di studente; | ||
+ | * qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; | ||
+ | * iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; | ||
+ | * tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; | ||
+ | * di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; | ||
+ | * di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; | ||
+ | * qualità di vivenza a carico; | ||
+ | * tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; | ||
+ | * di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. | ||
− | + | Invece, i '''[[Cittadino extra-UE|cittadini extra-UE]]''', se regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà<ref>artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445</ref>, limitatamente agli stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani<ref>art. 3, commi 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445</ref>. | |
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Va ricordato che le Pubbliche Amministrazioni non possono più richiedere, né accettare, dai propri utenti atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un pubblico ufficio (a seguito dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2012, delle modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel testo Unico DPR 445/2000 introdotte con l'art. 15, comma 1 della Legge 12.11.2011 n. 183). | Va ricordato che le Pubbliche Amministrazioni non possono più richiedere, né accettare, dai propri utenti atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un pubblico ufficio (a seguito dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2012, delle modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel testo Unico DPR 445/2000 introdotte con l'art. 15, comma 1 della Legge 12.11.2011 n. 183). |
Versione delle 11:36, 9 ago 2016
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In materia di autocertificazione, i cittadini dell'Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani[1], quindi essi possono autocertificare i seguenti stati, qualità personali e fatti[2]:
- data e luogo di nascita; residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Invece, i cittadini extra-UE, se regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà[3], limitatamente agli stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani[4].
Va ricordato che le Pubbliche Amministrazioni non possono più richiedere, né accettare, dai propri utenti atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un pubblico ufficio (a seguito dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2012, delle modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel testo Unico DPR 445/2000 introdotte con l'art. 15, comma 1 della Legge 12.11.2011 n. 183).
Note
- ↑ art. 3, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
- ↑ art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
- ↑ artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
- ↑ art. 3, commi 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445