Familiare: differenze tra le versioni

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# gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge di cui alla lettera b).  
 
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Per quel che riguarda l'individuazione di coloro che sono '''familiari a carico''' occorre fare riferimento alle disposizioni normative che regolano le detrazioni fiscali per carichi di famiglia<ref>Art. 23 del DPR n. 600/73 e artt. 12 e 13 del DPR 917/86 e successive modifiche ed integrazioni; Provv. Agenzia delle Entrate, prot. N. 12293/2010</ref>:  
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Per quel che riguarda l'individuazione di coloro che sono '''familiari a carico''' occorre fare riferimento alle disposizioni normative che regolano le detrazioni fiscali per carichi di famiglia
sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nel 2009 non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.<br />
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<ref>Circa le disposizioni normative che regolano le detrazioni fiscali per carichi di famiglia, vedi l'art. 23 del DPR n. 600/73 e gli artt. 12 e 13 del DPR 917/86 e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni riportate circa i familiari a carico sono riportate dal Provv. Agenzia delle Entrate, prot. N. 12293/2010</ref>:  
Possono essere considerati '''familiari a carico''', '''anche se non conviventi''' con il contribuente o residenti all'estero:  
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*Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nel 2009 non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.<br />
* il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;  
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*Possono essere considerati '''familiari a carico''', '''anche se non conviventi''' con il contribuente o residenti all'estero:  
* i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.<br />
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** il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;  
Possono essere considerati '''a carico''' anche i seguenti altri familiari '''a condizione che convivano''' con il contribuente o '''che ricevano''' dallo stesso '''assegni alimentari''' non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:  
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** i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.<br />
* il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
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*Possono essere considerati '''a carico''' anche i seguenti altri familiari '''a condizione che convivano''' con il contribuente o '''che ricevano''' dallo stesso '''assegni alimentari''' non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:  
* i discendenti dei figli;
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** il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
* i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
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** i discendenti dei figli;
* i generi e le nuore;
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** i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
* il suocero e la suocera;
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** i generi e le nuore;
* i fratelli e le sorelle (anche unilaterali (ndr: sono unilaterali i fratelli e sorelle che condividono un solo genitore));
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** il suocero e la suocera;
* i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).
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** i fratelli e le sorelle (anche unilaterali (ndr: sono unilaterali i fratelli e sorelle che condividono un solo genitore));
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Versione delle 15:23, 8 ago 2016

Per "familiare" si intende[1]:

  1. il coniuge;
  2. il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante
  3. i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
  4. gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge di cui alla lettera b).

Per quel che riguarda l'individuazione di coloro che sono familiari a carico occorre fare riferimento alle disposizioni normative che regolano le detrazioni fiscali per carichi di famiglia [2]:

  • Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nel 2009 non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.
  • Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:
    • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
    • i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.
  • Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:
    • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
    • i discendenti dei figli;
    • i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
    • i generi e le nuore;
    • il suocero e la suocera;
    • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali (ndr: sono unilaterali i fratelli e sorelle che condividono un solo genitore));
    • i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Note

  1. Art. 2 del D. Lgs. n. 30/2007
  2. Circa le disposizioni normative che regolano le detrazioni fiscali per carichi di famiglia, vedi l'art. 23 del DPR n. 600/73 e gli artt. 12 e 13 del DPR 917/86 e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni riportate circa i familiari a carico sono riportate dal Provv. Agenzia delle Entrate, prot. N. 12293/2010