Familiare: differenze tra le versioni

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Per quel che riguarda l'individuazione di coloro che sono '''familiari a carico''' occorre fare riferimento alle disposizioni normative che regolano le detrazioni fiscali per carichi di famiglia<ref>Art. 23 del DPR n. 600/73 e artt. 12 e 13 del DPR 917/86 e successive modifiche ed integrazioni; Provv. Agenzia delle Entrate, prot. N. 12293/2010</ref>:  
 
Per quel che riguarda l'individuazione di coloro che sono '''familiari a carico''' occorre fare riferimento alle disposizioni normative che regolano le detrazioni fiscali per carichi di famiglia<ref>Art. 23 del DPR n. 600/73 e artt. 12 e 13 del DPR 917/86 e successive modifiche ed integrazioni; Provv. Agenzia delle Entrate, prot. N. 12293/2010</ref>:  
Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nel 2009 non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.  
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sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nel 2009 non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.<br />
 
Possono essere considerati '''familiari a carico''', '''anche se non conviventi''' con il contribuente o residenti all'estero:  
 
Possono essere considerati '''familiari a carico''', '''anche se non conviventi''' con il contribuente o residenti all'estero:  
 
* il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;  
 
* il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;  
* i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.  
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* i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.<br />
 
Possono essere considerati '''a carico''' anche i seguenti altri familiari '''a condizione che convivano''' con il contribuente o '''che ricevano''' dallo stesso '''assegni alimentari''' non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:  
 
Possono essere considerati '''a carico''' anche i seguenti altri familiari '''a condizione che convivano''' con il contribuente o '''che ricevano''' dallo stesso '''assegni alimentari''' non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:  
 
* il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
 
* il coniuge legalmente ed effettivamente separato;

Versione delle 10:53, 5 ago 2016

Per "familiare" si intende[1]:

  1. il coniuge;
  2. il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante
  3. i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
  4. gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge di cui alla lettera b).

Per quel che riguarda l'individuazione di coloro che sono familiari a carico occorre fare riferimento alle disposizioni normative che regolano le detrazioni fiscali per carichi di famiglia[2]: sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nel 2009 non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.
Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:

  • il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • i discendenti dei figli;
  • i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
  • i generi e le nuore;
  • il suocero e la suocera;
  • i fratelli e le sorelle (anche unilaterali (ndr: sono unilaterali i fratelli e sorelle che condividono un solo genitore));
  • i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).

Note

  1. Art. 2 del D. Lgs. n. 30/2007
  2. Art. 23 del DPR n. 600/73 e artt. 12 e 13 del DPR 917/86 e successive modifiche ed integrazioni; Provv. Agenzia delle Entrate, prot. N. 12293/2010