Familiare: differenze tra le versioni
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# gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge di cui alla lettera b). | # gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge di cui alla lettera b). | ||
− | Per quel che riguarda l'individuazione di coloro che sono '''a carico''' occorre fare riferimento alle disposizioni normative | + | Per quel che riguarda l'individuazione di coloro che sono '''familiari a carico''' occorre fare riferimento alle disposizioni normative che regolano le detrazioni fiscali per carichi di famiglia<ref>Art. 23 del DPR n. 600/73 e artt. 12 e 13 del DPR 917/86 e successive modifiche ed integrazioni; Provv. Agenzia delle Entrate, prot. N. 12293/2010</ref>: |
− | + | Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nel 2009 non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. | |
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Possono essere considerati '''familiari a carico''', '''anche se non conviventi''' con il contribuente o residenti all'estero: | Possono essere considerati '''familiari a carico''', '''anche se non conviventi''' con il contribuente o residenti all'estero: | ||
* il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; | * il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; | ||
* i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito. | * i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito. | ||
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Possono essere considerati '''a carico''' anche i seguenti altri familiari '''a condizione che convivano''' con il contribuente o '''che ricevano''' dallo stesso '''assegni alimentari''' non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria: | Possono essere considerati '''a carico''' anche i seguenti altri familiari '''a condizione che convivano''' con il contribuente o '''che ricevano''' dallo stesso '''assegni alimentari''' non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria: | ||
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* il suocero e la suocera; | * il suocero e la suocera; | ||
* i fratelli e le sorelle (anche unilaterali (ndr: sono unilaterali i fratelli e sorelle che condividono un solo genitore)); | * i fratelli e le sorelle (anche unilaterali (ndr: sono unilaterali i fratelli e sorelle che condividono un solo genitore)); | ||
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Versione delle 10:50, 5 ago 2016
Per "familiare" si intende[1]:
- il coniuge;
- il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante
- i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge di cui alla lettera b).
Per quel che riguarda l'individuazione di coloro che sono familiari a carico occorre fare riferimento alle disposizioni normative che regolano le detrazioni fiscali per carichi di famiglia[2]: Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nel 2009 non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali (ndr: sono unilaterali i fratelli e sorelle che condividono un solo genitore));
- i nonni e le nonne (compresi quelli naturali).