LEA

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I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sono costituiti dall’insieme delle attività, dei servizi e delle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o attraverso il pagamento di un ticket. Oltre all’art. 32 della Costituzione, è la legge di istituzione del SSN del 1978 a introdurre per la prima volta il concetto di “livelli di prestazioni sanitarie che devono essere garantiti a tutti i cittadini”. I LEA sono stati definiti a livello nazionale con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e recentemente riorganizzati con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017[1].
Per le singole Regioni è prevista la possibilità di utilizzare risorse proprie per garantire servizi e prestazioni aggiuntivi a quelli inclusi nei LEA.

Prestazioni incluse nei LEA

Le prestazioni e i servizi inclusi nei LEA sono suddivisi in tre macro aree, secondo il tipo di assistenza:

Prevenzione collettiva e sanità pubblica

Nell'ambito della Prevenzione collettiva e sanita' pubblica, il Servizio sanitario nazionale garantisce, attraverso i propri servizi nonche' avvalendosi dei medici ed i pediatri convenzionati, le seguenti attivita'[2]:

a) sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali;
b) tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati;
c) sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) salute animale e igiene urbana veterinaria;
e) sicurezza alimentare ‐ tutela della salute dei consumatori;
f) sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
g) attivita' medico legali per finalita' pubbliche.

Assistenza distrettuale

Il livello dell'assistenza distrettuale si articola nelle seguenti aree di attivita'[3]:

a) assistenza sanitaria di base;
b) emergenza sanitaria territoriale;
c) assistenza farmaceutica;
d) assistenza integrativa;
e) assistenza specialistica ambulatoriale;
f) assistenza protesica;
g) assistenza termale;
h) assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale;
i) assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale.

Assistenza ospedaliera

Il livello dell'assistenza ospedaliera si articola nelle seguenti aree di attivita'[4]:

a. pronto soccorso;
b. ricovero ordinario per acuti;
c. day surgery;
d. day hospital;
e. riabilitazione e lungodegenza post acuzie;
f. attivita' trasfusionali;
g. attivita' di trapianto di cellule, organi e tessuti;
h. centri antiveleni (CAV).


Note

  1. Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017
  2. Vedi art. 2 di Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017. Nell'ambito delle attivita' di Prevenzione collettiva e sanita' pubblica, il Servizio sanitario nazionale garantisce le prestazioni indicate nell'allegato 1 al decreto.
  3. Vedi art. 3 di Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.
  4. Vedi art. 36 di Presidente del Consiglio dei Ministri, (2017). "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.